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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 12/06/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, Giudice Sergio
Fortunato Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1452/2017 R.G.A.C. promossa da:
( ) nata il [...], a [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Dante Angiolelli e
Michele Pellitteri ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Pescara, alla
Via Pisa n. 29; nei confronti di
( ) sito in Via Porto Controparte_1 P.IVA_1
Rotondo n. 19, Olbia, località , in persona dell'Amministratore dott.ssa CP_1 CP_2
, elettivamente domiciliato in Milano, Via Cerva n. 18, presso e nello studio dell'Avv.
[...]
David Emanuele Olivetti, che lo rappresenta e difende;
avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali
Svolgimento del processo
In via preliminare si precisa che la presente sentenza è stata redatta secondo lo schema delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. e, quindi, con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione. Le questioni non trattate non devono essere ritenute omesse ma semplicemente assorbite per incompatibilità con quanto concretamente ritenuto provato.
Con ricorso monitorio il ha domandato all'intestato Controparte_1
Tribunale la condanna di al pagamento della somma di € 9.712,58 dovuta Parte_1 per oneri condominiali quale proprietaria, per le settimane n. 29 e n. 30, dell'unità immobiliare n.
18 facente parte del Condominio.
A sostegno del ricorso il ha prodotto l'avviso di convocazione all'assemblea, il CP_1 verbale dell'assemblea del 6.5.2016 e il dettaglio spese di . Parte_1
Con decreto n. 169/2017 del 22.3.2017, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale ha accolto la domanda monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione eccependo e Parte_1
deducendo:
− il difetto assoluto di notifica dei documenti a sostegno della proposta azione monitoria esponendo di non aver mai ricevuto copia dell'avviso di convocazione all'assemblea né del verbale;
− la mancata rendicontazione di versamenti e, in particolare, quello di € 800,00 effettuato con bonifico da;
Controparte_3
− l'inammissibilità e/o improponibilità del decreto ingiuntivo perché richiesto oltre il termine di sei mesi dall'approvazione del bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ.;
− il difetto dei presupposti posti a fondamento del ricorso per ingiunzione in quanto il verbale di assemblea che, tra l'altro non contiene una specifica, completa e motivata delibera di approvazione dello stato di ripartizione dei contributi condominiali, non è stato prodotto in copia conforme all'originale ma in copia fotostatica;
− la nullità della delibera di approvazione dell'aumento volumetrico di cui al cd. Piano Casa in quanto: a) contraria alla normativa nazionale e regionale sul turismo e, in CP_4
particolare alla n. 4/2009 (piano casa); b) avente oggetto impossibile ed CP_5 illecito;
c) perché non rientrante nelle competenze dell'assemblea; d) perché incidente solo sulle parti comuni ma anche sui diritti del singolo proprietario.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Tempio
Pausania, contrariis reiectis, così provvedere:
A) in via preliminare e cautelare:
− disporre la revoca e/o la sospensione della provvisoria esecuzione e dell'efficacia del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 649 c.p.c.., ricorrendo evidenti gravi motivi, se del caso, stante l'urgenza, anche con provvedimento da emettersi “inaudita altera parte”;
B) nel merito:
a) dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo n. 169/17 Ing. (R.g. n.
2761/2016) emesso in data 22.3.2017 dal Tribunale di Tempio Pausania e dichiarato immediatamente esecutivo, ovvero annullarlo e/o revocarlo in toto;
b) dichiarare altresì infondata e rigettare la domanda monitoriamente avanzata ed azionata dal nei confronti dell'opponente Sig.ra Controparte_1
, assolvendo ed esonerando quest'ultima da ogni e qualsivoglia Parte_1
pretesa di detto Condominio e dichiarando nulle e prive di ogni efficacia, per le ragioni esposte ed illustrate in premessa, le delibere condominiali sulle quali si basa la pretesa creditoria dell'opposto Condominio e segnatamente quelle relative all'approvazione ed esecuzione dei lavori straordinari “Piano Casa”;
c) in via meramente subordinata e per eccesso di scrupolo difensivo:
- nella denegata e non concessa ipotesi in cui fossero disattese le domande avanzate dall'opponente sub lett. b) che precede, e salvo gravame, contenere e ridurre l'importo della pretesa creditoria monitoriamente avanzata ed azionata dal opposto CP_1 nel limite del giusto e dell'equo, nonché di quanto solo risulterà provato e spettante, con esclusione di ogni posta non dovuta sia in linea capitale che per interessi ed accessori;
C) in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di causa e con ogni necessaria ed opportuna statuizione di legge e di giustizia.
Si è costituito in giudizio il , contestando quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e richiesto e, a sua volta, formulando le seguenti conclusioni:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare per le causali di cui in narrativa: in via preliminare:
- Rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in mancanza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. ed inoltre non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
nel merito:
- respingere le domande, pretese, eccezioni e conclusioni tutte proposte dalla signora
perché infondate in fatto e diritto, e per l'effetto confermare in Parte_1
ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 169/17, R.G. 28761/16, emesso dal Tribunale di
Tempio Pausania in data - 25/03/2017;
- dichiarare comunque tenuto e, per l'effetto, condannare in ogni caso la signora
al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1
della somma di Euro 9.712,58=, o di quella diversa, maggiore o minore, che
[...]
risulterà in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- rigettare in ogni caso le domande, pretese, conclusioni ed eccezioni tutte proposte dalla signora perché infondate in fatto e diritto. Parte_1
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a rimb. forf. 15%., contr. int. ed I.V.A. Controparte_6
Con ordinanza del 18.12.2017 il Giudice designato ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, alla successiva udienza del 9.4.2018, ha assegnato i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa, istruita sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti stante la rinuncia all'esame dei testimoni, è pervenuta all'udienza del 16.10.2022 in cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e lo scrivente ha ritenuto la causa matura per la decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L'opposizione è tardiva e deve essere rigettata.
Occorre premettere che le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione”. (cfr.
Cass. civ., sez. Unite, sentenza 14.04.2021, n. 9839).
Sempre la Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che “in tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico – dando luogo, in questo secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni” – e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative, o all'ordine pubblico, o al buon costume;
al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 14.04.2021, n. 9839).
Come detto in premessa, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
eccependo e deducendo una serie di motivazioni che si ritengono infondate:
a) il difetto assoluto di notifica dei documenti a sostegno della proposta azione monitoria esponendo di non aver mai ricevuto copia dell'avviso di convocazione all'assemblea né del verbale. La doglianza appare infondata come si evince dal verbale di assemblea in cui, per l'appartamento 18 tra i vari multiproprietari anche l'odierna opponente ha delegato quale rappresentante il signor Parte_2
b) la mancata rendicontazione di versamenti e, in particolare, quello di € 800,00 effettuato con bonifico da . La circostanza è documentalmente smentita dal fatto Controparte_3 che la somma di € 800,00 risulta computata – e detratta - nel riepilogo della ripartizione
Castiglione-Ricotta nella colonna relativa alla Comunione.
c) l'inammissibilità e/o improponibilità del decreto ingiuntivo perché richiesto oltre il termine di sei mesi dall'approvazione del bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ.. L'eccezione è infondata. La norma invocata, infatti, prevede unicamente che “in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre,
l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato” ma non contiene alcun termine di decadenza dall'azione monitoria.
d) la nullità della delibera di approvazione dell'aumento volumetrico di cui al cd. Piano
[...]
in quanto: a) contraria alla normativa nazionale e regionale sul turismo e, in CP_7
particolare alla n. 4/2009 (piano casa); b) avente oggetto impossibile ed CP_5 illecito;
c) perché non rientrante nelle competenze dell'assemblea; d) perché incidente solo sulle parti comuni ma anche sui diritti del singolo proprietario. Sostiene la ricorrente che la natura turistica del complesso comporterebbe la violazione della CP_1 disciplina di cui all'art. 4, co. 3 della Legge 4/2009. Tuttavia, l'art. 11 del Regolamento di
Condominio, dispone che: “le singole unità immobiliari costituenti il condominio
“ ” sono destinate in via esclusiva all'uso di civile abitazione Parte_3 privata, con divieto formale ed espresso di qualsiasi altro uso o destinazione”. Ne consegue, quindi, che il residence è un complesso a destinazione Controparte_1 unicamente residenziale, a cui devono essere applicate le disposizioni dell'art.
2. della
L.R. 4/2009, destinate agli immobili ad uso residenziale e non quelle dell'art. 3, comma 4 della medesima disposizione legislativa.
Deve, invece, ritenersi fondata, con la conseguenza che meriterebbe accoglimento, l'eccezione di difetto dei presupposti posti a fondamento del ricorso per ingiunzione in quanto, effettivamente, il verbale di assemblea non contiene una specifica delibera di approvazione dello stato di ripartizione dei contributi condominiali.
Relativamente al punto 16 dell'ordine del giorno, recante “Previo parere del Consiglio, approvazione consuntivo 2015 e preventivo 2016, determinazione acconti 2016 al netto anticipo richiesta ex delibera del 7.11.2015”, nella delibera risulta che: “… L'Avv. reputa di Parte_2
non poter, comunque, esprimersi in ordine al consuntivo, in ragione proprio di tale voce, e solo di questa, non contestandone alcuna altra. Poi però aggiunge che la di Lui astensione dal voto è anche riconducibile alla mancanza, a bilancio, degli elementi essenziali, asserendo la non immediata verificabilità e la mancanza di nota integrativa per come redatto.”.
Orbene, nulla viene verbalizzato in ordine al previo parere del Consiglio, né per quanto riguarda la votazione relativa all'approvazione del bilancio consuntivo 2015 e a quello preventivo 2016. In particolare, non è precisato quanti e quali siano i voti favorevoli e i relativi millesimi di proprietà.
Risulta, pertanto, impossibile affermare la validità della deliberazione ai sensi dell'art. 1136 c.c. non essendo noto se l'assemblea, in quel momento, avesse il quorum costitutivo (intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al ), così come è impossibile verificare la sussistenza del quorum CP_1
deliberativo (maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio). Neppure risulta nella delibera una formale approvazione dello stato di ripartizione dei contributi condominiali.
L'art. 1137 c.c. prevede che “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
Orbene, nel caso che ci occupa emerge documentalmente che la ricorrente ha partecipato all'assemblea delegando, in sua rappresentanza, l'Avv. il quale, però, con Parte_2
riferimento al punto 16 dell'ordine del giorno dell'assemblea, si è astenuto dal voto legittimando, in tal modo, l'odierna ricorrente all'impugnazione della delibera.
Ritiene, però, il Tribunale che l'unica doglianza ritenuta fondata non integri gli estremi della nullità in quanto la delibera non manca dei suoi elementi essenziali, non ha un oggetto impossibile né un contenuto contrario a norme imperative, all'ordine pubblico, o al buon costume e non modifica i generali criteri di ripartizione delle spese, con la conseguenza che deve affermarsi che la delibera è semplicemente annullabile. Tale assunto risulta condiviso dalla Corte di Cassazione secondo cui “le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge
o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 14.04.2021, n. 9839).
Come detto in premessa, le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione”.
Quindi, al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo è consentito sindacare anche sull'annullabilità ma solo “a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, c.c., nel termine perentorio ivi previsto e non in via di eccezione." (cfr. Cass. civ., sez. Unite, sentenza 14.04.2021, n. 9839).
In assenza di impugnazione entro tali termini, la delibera diviene definitiva con la conseguenza che l'eventuale invalidità non può essere oggetto di valutazione da parte del giudice dell'opposizione.
Considerato che, come affermato nell'atto di citazione in opposizione, ha Parte_1
avuto conoscenza della delibera in data 22.5.2017 (data di ricezione del decreto ingiuntivo) e che l'atto di citazione è stato notificato in data 30.6.2017, l'opposizione non può trovare accoglimento in quanto proposta oltre il termine perentorio fissato dall'art. 1137 c.c. e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza e, in applicazione del D.M. n. 55/2014 (valori minimo della fascia tra € 5.200,01 a € 26.000,00) vengono liquidate come in dispositivo.
P.q.m.
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, ogni contraria eccezione ed istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 169/2017 emesso in data 22.3.2017 dal Tribunale Ordinario di
Tempio Pausania;
- condanna alla rifusione in favore del Parte_1 Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, delle competenze legali e
[...]
spese per il presente giudizio che si liquidano in € 2.540,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Tempio Pausania, 12/06/2025
Il Giudice
Sergio F. Pastorino
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, Giudice Sergio
Fortunato Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1452/2017 R.G.A.C. promossa da:
( ) nata il [...], a [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Dante Angiolelli e
Michele Pellitteri ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Pescara, alla
Via Pisa n. 29; nei confronti di
( ) sito in Via Porto Controparte_1 P.IVA_1
Rotondo n. 19, Olbia, località , in persona dell'Amministratore dott.ssa CP_1 CP_2
, elettivamente domiciliato in Milano, Via Cerva n. 18, presso e nello studio dell'Avv.
[...]
David Emanuele Olivetti, che lo rappresenta e difende;
avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali
Svolgimento del processo
In via preliminare si precisa che la presente sentenza è stata redatta secondo lo schema delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. e, quindi, con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione. Le questioni non trattate non devono essere ritenute omesse ma semplicemente assorbite per incompatibilità con quanto concretamente ritenuto provato.
Con ricorso monitorio il ha domandato all'intestato Controparte_1
Tribunale la condanna di al pagamento della somma di € 9.712,58 dovuta Parte_1 per oneri condominiali quale proprietaria, per le settimane n. 29 e n. 30, dell'unità immobiliare n.
18 facente parte del Condominio.
A sostegno del ricorso il ha prodotto l'avviso di convocazione all'assemblea, il CP_1 verbale dell'assemblea del 6.5.2016 e il dettaglio spese di . Parte_1
Con decreto n. 169/2017 del 22.3.2017, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale ha accolto la domanda monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione eccependo e Parte_1
deducendo:
− il difetto assoluto di notifica dei documenti a sostegno della proposta azione monitoria esponendo di non aver mai ricevuto copia dell'avviso di convocazione all'assemblea né del verbale;
− la mancata rendicontazione di versamenti e, in particolare, quello di € 800,00 effettuato con bonifico da;
Controparte_3
− l'inammissibilità e/o improponibilità del decreto ingiuntivo perché richiesto oltre il termine di sei mesi dall'approvazione del bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ.;
− il difetto dei presupposti posti a fondamento del ricorso per ingiunzione in quanto il verbale di assemblea che, tra l'altro non contiene una specifica, completa e motivata delibera di approvazione dello stato di ripartizione dei contributi condominiali, non è stato prodotto in copia conforme all'originale ma in copia fotostatica;
− la nullità della delibera di approvazione dell'aumento volumetrico di cui al cd. Piano Casa in quanto: a) contraria alla normativa nazionale e regionale sul turismo e, in CP_4
particolare alla n. 4/2009 (piano casa); b) avente oggetto impossibile ed CP_5 illecito;
c) perché non rientrante nelle competenze dell'assemblea; d) perché incidente solo sulle parti comuni ma anche sui diritti del singolo proprietario.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Tempio
Pausania, contrariis reiectis, così provvedere:
A) in via preliminare e cautelare:
− disporre la revoca e/o la sospensione della provvisoria esecuzione e dell'efficacia del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 649 c.p.c.., ricorrendo evidenti gravi motivi, se del caso, stante l'urgenza, anche con provvedimento da emettersi “inaudita altera parte”;
B) nel merito:
a) dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo n. 169/17 Ing. (R.g. n.
2761/2016) emesso in data 22.3.2017 dal Tribunale di Tempio Pausania e dichiarato immediatamente esecutivo, ovvero annullarlo e/o revocarlo in toto;
b) dichiarare altresì infondata e rigettare la domanda monitoriamente avanzata ed azionata dal nei confronti dell'opponente Sig.ra Controparte_1
, assolvendo ed esonerando quest'ultima da ogni e qualsivoglia Parte_1
pretesa di detto Condominio e dichiarando nulle e prive di ogni efficacia, per le ragioni esposte ed illustrate in premessa, le delibere condominiali sulle quali si basa la pretesa creditoria dell'opposto Condominio e segnatamente quelle relative all'approvazione ed esecuzione dei lavori straordinari “Piano Casa”;
c) in via meramente subordinata e per eccesso di scrupolo difensivo:
- nella denegata e non concessa ipotesi in cui fossero disattese le domande avanzate dall'opponente sub lett. b) che precede, e salvo gravame, contenere e ridurre l'importo della pretesa creditoria monitoriamente avanzata ed azionata dal opposto CP_1 nel limite del giusto e dell'equo, nonché di quanto solo risulterà provato e spettante, con esclusione di ogni posta non dovuta sia in linea capitale che per interessi ed accessori;
C) in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di causa e con ogni necessaria ed opportuna statuizione di legge e di giustizia.
Si è costituito in giudizio il , contestando quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e richiesto e, a sua volta, formulando le seguenti conclusioni:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare per le causali di cui in narrativa: in via preliminare:
- Rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in mancanza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. ed inoltre non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
nel merito:
- respingere le domande, pretese, eccezioni e conclusioni tutte proposte dalla signora
perché infondate in fatto e diritto, e per l'effetto confermare in Parte_1
ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 169/17, R.G. 28761/16, emesso dal Tribunale di
Tempio Pausania in data - 25/03/2017;
- dichiarare comunque tenuto e, per l'effetto, condannare in ogni caso la signora
al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1
della somma di Euro 9.712,58=, o di quella diversa, maggiore o minore, che
[...]
risulterà in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- rigettare in ogni caso le domande, pretese, conclusioni ed eccezioni tutte proposte dalla signora perché infondate in fatto e diritto. Parte_1
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a rimb. forf. 15%., contr. int. ed I.V.A. Controparte_6
Con ordinanza del 18.12.2017 il Giudice designato ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, alla successiva udienza del 9.4.2018, ha assegnato i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa, istruita sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti stante la rinuncia all'esame dei testimoni, è pervenuta all'udienza del 16.10.2022 in cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e lo scrivente ha ritenuto la causa matura per la decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L'opposizione è tardiva e deve essere rigettata.
Occorre premettere che le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione”. (cfr.
Cass. civ., sez. Unite, sentenza 14.04.2021, n. 9839).
Sempre la Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che “in tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico – dando luogo, in questo secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni” – e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative, o all'ordine pubblico, o al buon costume;
al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 14.04.2021, n. 9839).
Come detto in premessa, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
eccependo e deducendo una serie di motivazioni che si ritengono infondate:
a) il difetto assoluto di notifica dei documenti a sostegno della proposta azione monitoria esponendo di non aver mai ricevuto copia dell'avviso di convocazione all'assemblea né del verbale. La doglianza appare infondata come si evince dal verbale di assemblea in cui, per l'appartamento 18 tra i vari multiproprietari anche l'odierna opponente ha delegato quale rappresentante il signor Parte_2
b) la mancata rendicontazione di versamenti e, in particolare, quello di € 800,00 effettuato con bonifico da . La circostanza è documentalmente smentita dal fatto Controparte_3 che la somma di € 800,00 risulta computata – e detratta - nel riepilogo della ripartizione
Castiglione-Ricotta nella colonna relativa alla Comunione.
c) l'inammissibilità e/o improponibilità del decreto ingiuntivo perché richiesto oltre il termine di sei mesi dall'approvazione del bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ.. L'eccezione è infondata. La norma invocata, infatti, prevede unicamente che “in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre,
l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato” ma non contiene alcun termine di decadenza dall'azione monitoria.
d) la nullità della delibera di approvazione dell'aumento volumetrico di cui al cd. Piano
[...]
in quanto: a) contraria alla normativa nazionale e regionale sul turismo e, in CP_7
particolare alla n. 4/2009 (piano casa); b) avente oggetto impossibile ed CP_5 illecito;
c) perché non rientrante nelle competenze dell'assemblea; d) perché incidente solo sulle parti comuni ma anche sui diritti del singolo proprietario. Sostiene la ricorrente che la natura turistica del complesso comporterebbe la violazione della CP_1 disciplina di cui all'art. 4, co. 3 della Legge 4/2009. Tuttavia, l'art. 11 del Regolamento di
Condominio, dispone che: “le singole unità immobiliari costituenti il condominio
“ ” sono destinate in via esclusiva all'uso di civile abitazione Parte_3 privata, con divieto formale ed espresso di qualsiasi altro uso o destinazione”. Ne consegue, quindi, che il residence è un complesso a destinazione Controparte_1 unicamente residenziale, a cui devono essere applicate le disposizioni dell'art.
2. della
L.R. 4/2009, destinate agli immobili ad uso residenziale e non quelle dell'art. 3, comma 4 della medesima disposizione legislativa.
Deve, invece, ritenersi fondata, con la conseguenza che meriterebbe accoglimento, l'eccezione di difetto dei presupposti posti a fondamento del ricorso per ingiunzione in quanto, effettivamente, il verbale di assemblea non contiene una specifica delibera di approvazione dello stato di ripartizione dei contributi condominiali.
Relativamente al punto 16 dell'ordine del giorno, recante “Previo parere del Consiglio, approvazione consuntivo 2015 e preventivo 2016, determinazione acconti 2016 al netto anticipo richiesta ex delibera del 7.11.2015”, nella delibera risulta che: “… L'Avv. reputa di Parte_2
non poter, comunque, esprimersi in ordine al consuntivo, in ragione proprio di tale voce, e solo di questa, non contestandone alcuna altra. Poi però aggiunge che la di Lui astensione dal voto è anche riconducibile alla mancanza, a bilancio, degli elementi essenziali, asserendo la non immediata verificabilità e la mancanza di nota integrativa per come redatto.”.
Orbene, nulla viene verbalizzato in ordine al previo parere del Consiglio, né per quanto riguarda la votazione relativa all'approvazione del bilancio consuntivo 2015 e a quello preventivo 2016. In particolare, non è precisato quanti e quali siano i voti favorevoli e i relativi millesimi di proprietà.
Risulta, pertanto, impossibile affermare la validità della deliberazione ai sensi dell'art. 1136 c.c. non essendo noto se l'assemblea, in quel momento, avesse il quorum costitutivo (intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al ), così come è impossibile verificare la sussistenza del quorum CP_1
deliberativo (maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio). Neppure risulta nella delibera una formale approvazione dello stato di ripartizione dei contributi condominiali.
L'art. 1137 c.c. prevede che “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
Orbene, nel caso che ci occupa emerge documentalmente che la ricorrente ha partecipato all'assemblea delegando, in sua rappresentanza, l'Avv. il quale, però, con Parte_2
riferimento al punto 16 dell'ordine del giorno dell'assemblea, si è astenuto dal voto legittimando, in tal modo, l'odierna ricorrente all'impugnazione della delibera.
Ritiene, però, il Tribunale che l'unica doglianza ritenuta fondata non integri gli estremi della nullità in quanto la delibera non manca dei suoi elementi essenziali, non ha un oggetto impossibile né un contenuto contrario a norme imperative, all'ordine pubblico, o al buon costume e non modifica i generali criteri di ripartizione delle spese, con la conseguenza che deve affermarsi che la delibera è semplicemente annullabile. Tale assunto risulta condiviso dalla Corte di Cassazione secondo cui “le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge
o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 14.04.2021, n. 9839).
Come detto in premessa, le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione”.
Quindi, al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo è consentito sindacare anche sull'annullabilità ma solo “a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, c.c., nel termine perentorio ivi previsto e non in via di eccezione." (cfr. Cass. civ., sez. Unite, sentenza 14.04.2021, n. 9839).
In assenza di impugnazione entro tali termini, la delibera diviene definitiva con la conseguenza che l'eventuale invalidità non può essere oggetto di valutazione da parte del giudice dell'opposizione.
Considerato che, come affermato nell'atto di citazione in opposizione, ha Parte_1
avuto conoscenza della delibera in data 22.5.2017 (data di ricezione del decreto ingiuntivo) e che l'atto di citazione è stato notificato in data 30.6.2017, l'opposizione non può trovare accoglimento in quanto proposta oltre il termine perentorio fissato dall'art. 1137 c.c. e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza e, in applicazione del D.M. n. 55/2014 (valori minimo della fascia tra € 5.200,01 a € 26.000,00) vengono liquidate come in dispositivo.
P.q.m.
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, ogni contraria eccezione ed istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 169/2017 emesso in data 22.3.2017 dal Tribunale Ordinario di
Tempio Pausania;
- condanna alla rifusione in favore del Parte_1 Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, delle competenze legali e
[...]
spese per il presente giudizio che si liquidano in € 2.540,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Tempio Pausania, 12/06/2025
Il Giudice
Sergio F. Pastorino