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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6596 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò Mangiaracina, presso il cui studio a Palermo, corso Camillo Finocchiaro Aprile n. 40, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Marsala, presso il cui studio a Palermo, via
Mariano Stabile n. 110, è elettivamente domiciliato resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da accordo raggiunto all'udienza del 22/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/05/2024 , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 28/10/2011 e di non aver generato prole, ha dedotto di Controparte_1 essere intestataria dell'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà dell'Istituto autonomo case popolati, e di essere invalida civile;
ha aggiunto che il svolge CP_1
attività lavorativa nel settore dei trasporti e traslochi ed ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro 300,00 al mese nonché di poter godere unicamente della casa coniugale, alla stessa intestata.
1 Con comparsa del 09/10/2024 si è costituito in giudizio , il quale ha Controparte_1
aderito alla pronuncia di separazione ed ha chiesto il rigetto della domanda di mantenimento proposta dalla moglie, chiedendo al contempo di poter rimanere nella casa coniugale.
All'udienza del 22/11/2024 le parti hanno raggiunto un accordo “nel senso che il CP_1 si impegna a rilasciare la casa coniugale entro l'8 gennaio 2025 e la ricorrente, non appena la casa sarà rilasciata, rinuncerà contestualmente alla domanda di assegno di mantenimento”.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/01/2025, le parti hanno confermato l'avvenuto rilascio da parte del della casa coniugale ed, al contempo, l'espressa CP_1
rinuncia da parte della alla domanda di assegno di mantenimento. Parte_1
La causa è stata, pertanto, posta in decisione.
Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Quanto alle condizioni della separazione, le parti hanno raggiunto l'accordo sopra indicato, che non è contrario alla legge, né all'ordine pubblico.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Stante la natura e l'esito della lite, le spese processuali vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando;
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Palermo il 28/01/1968 ( ) e , nato a C.F._1 Controparte_1
Palermo il 28/04/1973 ( , i quali hanno contratto matrimonio C.F._2
civile a Palermo il 28/10/2011.
2) Omologa le condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 22/11/2024, riportate in parte motiva.
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6596 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò Mangiaracina, presso il cui studio a Palermo, corso Camillo Finocchiaro Aprile n. 40, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Marsala, presso il cui studio a Palermo, via
Mariano Stabile n. 110, è elettivamente domiciliato resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da accordo raggiunto all'udienza del 22/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/05/2024 , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 28/10/2011 e di non aver generato prole, ha dedotto di Controparte_1 essere intestataria dell'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà dell'Istituto autonomo case popolati, e di essere invalida civile;
ha aggiunto che il svolge CP_1
attività lavorativa nel settore dei trasporti e traslochi ed ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro 300,00 al mese nonché di poter godere unicamente della casa coniugale, alla stessa intestata.
1 Con comparsa del 09/10/2024 si è costituito in giudizio , il quale ha Controparte_1
aderito alla pronuncia di separazione ed ha chiesto il rigetto della domanda di mantenimento proposta dalla moglie, chiedendo al contempo di poter rimanere nella casa coniugale.
All'udienza del 22/11/2024 le parti hanno raggiunto un accordo “nel senso che il CP_1 si impegna a rilasciare la casa coniugale entro l'8 gennaio 2025 e la ricorrente, non appena la casa sarà rilasciata, rinuncerà contestualmente alla domanda di assegno di mantenimento”.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/01/2025, le parti hanno confermato l'avvenuto rilascio da parte del della casa coniugale ed, al contempo, l'espressa CP_1
rinuncia da parte della alla domanda di assegno di mantenimento. Parte_1
La causa è stata, pertanto, posta in decisione.
Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Quanto alle condizioni della separazione, le parti hanno raggiunto l'accordo sopra indicato, che non è contrario alla legge, né all'ordine pubblico.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Stante la natura e l'esito della lite, le spese processuali vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando;
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Palermo il 28/01/1968 ( ) e , nato a C.F._1 Controparte_1
Palermo il 28/04/1973 ( , i quali hanno contratto matrimonio C.F._2
civile a Palermo il 28/10/2011.
2) Omologa le condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 22/11/2024, riportate in parte motiva.
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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