Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3324/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da e Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. LUCA DAL CORSO ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 04/10/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia (VE) – Atto n. 77, P. 2, S. A, Anno 2003 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 30 gennaio 2025;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al verbale d'udienza del 30/01/2025 siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse materiale dei figli e ad oggi entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale d'udienza del 30/01/2025 e per l'effetto dispone: “1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) La sig.ra
[...]
rimarrà a vivere presso la casa coniugale, sita in Venezia Mestre (VE), Via Oberdan n. 1/B Pt_2
mese di febbraio 2025; 3) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, il sig. cede e trasferisce in capo alla sig.ra che accetta, diventandone Parte_1 Parte_2
unica proprietaria, la quota di proprietà, relativamente ad ½ delle unità immobiliari acquistate indivisamente ed in parti uguali tra loro con atto Notaio dott. del 30.10.1998, Persona_3
Rep. n. 27566, Racc. 13190, registrato in data 10.11.1998 presso l'Agenzia delle Entrate di Mestre al n. 5161/V, sita Mestre-Venezia Via Oberdan 1/B e precisamente: in Comune di Venezia – zona censuaria 9 – sezione Mestre – nuovo catasto edilizio urbano alla Partita 1052720 Foglio 9 mappale n. 442 sub. 21 Via G. Oberdan n. 1B, p.1: categoria A/3 classe 5 vani 4,5 rendita catastale Lire
1.021.050 pari ad € 521,32: appartamento di tre stanze, cucina e accessori, sito al piano primo, interno 1 (confinante a partire dallo spigolo più a nord-ovest e procedendo verso est, con zone scoperte per prospetto, con appartamento interno 2, con vano scale, ancora per prospetto con scoperto e con appartamento servito da altro vano scale), con magazzino sito al piano quinto- sottotetto (confinante ad est e ad ovest con altri magazzini, a nord con muro perimetrale, a sud con terrazza di accesso condominiale), il tutto come rappresentato nella planimetria catastale allegata a scheda registrata in data 05.12.1960 al n. 86905, ben nota alle parti, dalle stesse approvata perché verificata e trovata conforme allo stato di fatto, ogni azione ed eccezione fin d'ora rimossa;
Comune di Venezia – zona censuaria 9 – sezione Mestre – nuovo catasto edilizio urbano alla Partita 1052720
Foglio 9 mappale n. 442 sub. 19 Via G. Oberdan n. 1/B, p.T: categoria C/6 classe 7 mq 13 rendita catastale Lire 223.600 pari ad € 115,47: garage al pianoterra, confinante ad est e ad ovest con altri garages, a nord con altra zona edificata, a sud con scoperto condominiale di accesso, come rappresentato nella planimetria catastale allegata a scheda registrata in data 05.12.1960 al n. 86906, ben nota alle parti, dalle stesse approvata perché verificata e trovata conforme allo stato di fatto, ogni azione ed eccezione fin d'ora rimossa. Le descritte unità immobiliari godono della comproprietà, secondo quanto di rispettiva spettanza, delle parti ed impianti destinate all'uso comune: scoperto circostante il fabbricato, sedime del fabbricato e locale al pianoterra adibito a centrale termica, vano scale, terrazza e locale al piano quinto adibito a lavanderia, il tutto compreso nella parte più ad est del fabbricato;
oltre a tutte le parti comuni per legge. La parte cedente dichiara espressamente di rinunciare all'ipoteca legale ed attesta, altresì, sotto la sua personale responsabilità che con riferimento alla legge 28.02.1985 n. 47 sue modiche, integrazioni e proroghe che le opere relative all'immobile in oggetto risultano iniziate in data anteriore al 1 settembre 1967; con riferimento al disposto dell'art. 3, comma 13 – ter della legge 26.06.1990 n.165 che il reddito fondiario di quanto oggetto di trasferimento è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale, alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985 n. 52, come modificato dal D. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari urbane raffigurate nelle planimetrie e nell'elaborato planimetrico che sono stati presentati in Catasto e che una copia non autentica degli stessi, previa visione e approvazione, viene firmata dai comparenti e viene allegata al presente verbale e che l'intestazione catastale delle unità Immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. La parte cedente dichiara e la parte acquirente ne prende atto che le planimetrie e i dati catastali sopra riportati sono conformi allo stato di fatto e in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa, conferma altresì che le suddette sono le ultime planimetrie depositate in Catasto. Le parti dichiarano di essere state edotte sugli obblighi e relative sanzioni di cui al D.Lgs. 192/2005 ed in particolare dell'obbligo di dotare le unità immobiliari oggetto del presente ricorso dell'attestato di certificazione energetica di cui all'art. 11 D.Lgs. 192/2005 come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 311/2006 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 6 comma II – ter del D.Lgs. 192/2005, la parte acquirente dichiara di aver ricevuto dalla parte cedente tutte le informazioni inerenti la prestazione energetica dell'edificio trasferito e che a tale obbligo ha prima d'ora adempiuto la parte alienante mediante consegna del relativo attestato di certificazione energetica ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37 e relativamente agli impianti esistenti negli immobili oggetto del presente ricorso, con riferimento all'epoca di realizzazione degli stessi, la parte alienante presta garanzia circa la loro conformità alla normativa di sicurezza mentre non grava sulla stessa alcun obbligo di adeguamento a normative eventualmente sopravvenute. La parte acquirente dichiara di aver ricevuto tutta la documentazione amministrativa e tecnica, nonché i libretti di uso e manutenzione relativa agli impianti esistenti negli immobili. Con riferimento alla legge 26.06.1990 n. 165, parte cedente dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi delle vigenti leggi, che i redditi fondiari degli immobili oggetto del presente atto sono stati dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi. Le parti esonerano il Tribunale ed il Conservatore da ogni responsabilità.
Le parti, infine, richiamano le disposizioni vigenti e la conforme giurisprudenza anche della Corte
Costituzionale 29/4-10/5/99 n. 154, relativamente all'esenzione da ogni imposta e tassa per il trasferimento immobiliare di cui sopra. Le parti si obbligano, comunque, reciprocamente, a dar corso ad ogni eventuale ulteriore formalità che si rendesse necessaria al fine di dare esecuzione ai trasferimenti qui previsti, nonché per la trascrizione degli stessi presso le competenti agenzie del territorio. Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione della separazione. Nel caso di invalidità̀ dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione le parti si impegnano, fin d'ora, ad effettuare la stipula davanti ad un notaio che verrà scelto di comune accordo. Le parti ed il difensore si impegnano a curare la trascrizione dell'atto. Le parti, inoltre, esonerano il loro Procuratore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto anche in merito alle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative. A fronte del trasferimento immobiliare de quo (comprensivo anche di tutti gli arredi ivi esistenti ad eccezione di quelli già previamente concordati) la sig.ra in data 10.10.2024 consegnava assegno circolare Parte_2
n.903 6081752048-08 tratto sulla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. intestato al sig. Pt_1
dell'importo di €. 40.000,00 ed in data odierna consegna – a saldo dell'importo pattuito di €.
[...]
62.500,00 - l'ulteriore assegno circolare n.903 6081752054-01 tratto sempre sulla Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.a. intestato al sig. dell'importo di €. 22.500,00m di cui viene data Parte_1
quietanza con la firma del presente verbale di separazione. 4) I figli e pur essendo Per_1 Per_2
maggiorenni, non sono economicamente autosufficienti e continueranno ad abitare con la madre nella casa di Mestre (VE), Via Oberdan 1/B. Essendo , e comunque, maggiorenni la Per_1 Per_2
frequentazione con il padre avverrà compatibilmente agli impegni scolastici e lavorativi degli stessi.
A tal proposito la madre, fin da ora, si impegna a non ostacolare il naturale rapporto padre – figli.
5) Entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito di ognuno ed avendo sia che residenza prevalente presso la madre, il padre si obbliga a Per_1 Per_2 corrispondere un contributo al mantenimento pari ad €. 300,00 per ciascun figlio fino all'indipendenza economica di e somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Per_1 Per_2
ISTAT. Il contributo verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra alle seguenti coordinate bancarie: Parte_2
[...]. 6) Entrambi i coniugi si impegnano, comunque, a contribuire al pagamento delle spese straordinarie per i figli così come previsto nel protocollo d'intesa del
Tribunale di Venezia del 20.09.2019 nella misura del 60% in capo al padre e del 40% in capo alla madre, fino all'indipendenza economica dei figli. I genitori si impegnano a conguagliare le diverse somme che superino l'ammontare di € 200,00 – di cui gli stessi risultino essere anticipatari per l'intero – entro il termine di tre giorni dell'avvenuto esborso, mentre le restanti somme di importo inferiore entro il giorno 10 del mese successivo. Inoltre, il sig. si farà carico del 100% delle Pt_1
spese relative ai cellulari in uso ai figli. 7) Il sig. inoltre, verserà un assegno di mantenimento Pt_1
a favore della moglie di €.200,00 somma rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT. Il contributo verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra alle seguenti coordinate bancarie: Parte_2
[...]. 8) L'autovettura Hyundai Tucson targata FB 155 XS intestata al sig. rimarrà allo stesso intestata e l'autovettura Hyundai i10 targata GD 909 KD Parte_1
intestata alla sig.ra – ma in utilizzo ai figli e - rimarrà alla stessa Parte_2 Per_1 Per_2
intestata con obbligo per il sig. di proseguire puntualmente al pagamento rateale del Pt_1 finanziamento dell'importo di €.7.462,00 acceso con VE S.p.a. (prestito finalizzato n. 694980).
9) Spese e competenze di lite compensate. 10) i coniugi chiedono entrambi sentenza di omologa delle condizioni della separazione”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Venezia.
Così deciso il 27 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison