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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/02/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2367/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2367\2023 R.G.A.C./A, posta in deliberazione ai sensi dell'art.281 sexies, 3 co, cpc, all'udienza del 6/2/2025, e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Susanna Cecere e Parte_1 C.F._1
Kristina Gentile
opponente
E
in persona del l.r.p.t. (P.I. ), rappresentata e diesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Roberto Franco
opposta in persona del l.rp.t., C.F. .I. CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art.615, 2° comma, cpc
CONCLUSIONI: come negli atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di pignoramento mobiliare presso terzi, (già e Controparte_1 Controparte_1
per essa ha assoggettato a pignoramento presso in qualità Controparte_3 CP_2
di datore di lavoro di , le somme di denaro dallo stesso dovute fino a concorrenza dello Parte_1 importo di € 11.165,05, oltre interessi, in forza del decreto ingiuntivo n.505/ 16, emesso dal Tribunale
di Cosenza.
Il terzo pignorato ha reso dichiarazione positiva ai sensi dell'art. 547 c.p.c.. Con ordinanza del
1.2.2023, il G.E. ha assegnato le somme pignorate.
Con ricorso depositato in data 17.3.2023, ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex Parte_1
art. 617 c.p.c. chiedendo la sospensione della efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che il creditore procedente ha iscritto a ruolo il pignoramento presso terzi senza inoltrare al debitore esecutato la comunicazione di cui all'art.543
comma 5 cpc, e che l'intero procedimento di notificazione deve perfezionarsi entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, compreso l'adempimento del deposito dell'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione.
Con ordinanza del 19.4.2023, il G.E., confermando il provvedimento reso inaudita altera parte, ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, assegnando il termine perentorio di 90
giorni, per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
ha riassunto il giudizio, convenendo il creditore ed il terzo pignorato, per sentire Parte_1
accogliere, sulla base del motivo predetto, le seguenti conclusioni: dichiarare: a) l'inefficacia del pignoramento presso terzi per mancata notificazione dell'avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543 co
5 cpc del pignoramento;
b) la nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme;
c) In ogni caso,
ordinare la ripetizione in favore del ricorrente delle somme sino ad oggi trattenute dalla CP_2
in ragione di 1/5; con vittoria di spese.
e, per essa, , a mezzo del sottoscritto Controparte_1 Controparte_3
difensore, si è costituita ed ha resistito all'opposizione, rassegnando le seguenti conclusioni:
dichiarare inammissibile l'opposizione per carenza di interesse ad agire;
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione, e per l'effetto rigettarla;
conseguentemente disporre l'assegnazione della quota mensile pignorabile dello stipendio e del TFR maturato dal signor , nella misura massima Parte_1
prevista di legge, tenuto conto del disposto di cui all'art. 545, co. 5, c.p.c. oltre interessi nella misura di legge. come già nella fase cautelare, non si è costituita e pertanto deve essere dichiarata CP_2
contumace.
C Preliminarmente deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata da di carenza di interesse ad agire del debitore opponente.
Ebbene, quest'ultimo ha instaurato il giudizio di merito in relazione alla opposizione da lui proposta ai sensi dell'art.617 cpc, all'esito della fase sommaria che si è conclusa con l'adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione e la regolamentazione delle spese di lite.
Secondo il costante indirizzo interpretativo della Suprema Corte in tema di rapporti tra la fase sommaria delle opposizioni esecutive ed il relativo giudizio a cognizione piena, il provvedimento con cui viene decisa la fase sommaria delle opposizioni esecutive non si può in nessun caso reputare definitivo (e, come tale, suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.:
cfr. Cass. n.20532/2009, 15630/2010, 22304/2011, 25111/2015, 121702016, 9657/2017,
30300/2019, 3019/2021, 26233/2021). Esso è infatti emesso a chiusura della fase sommaria del giudizio di opposizione e non preclude mai l'accesso delle parti alla tutela a cognizione piena, sia con riguardo al merito dell'opposizione, sia con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, ivi incluse quelle relative alla fase sommaria.
Dunque, sia la parte opponente che la parte opposta possono, anche in mancanza di fissazione del relativo termine da parte del giudice dell'esecuzione, instaurare comunque il giudizio di merito (oltre che proporre il reclamo al collegio, onde eventualmente ottenere la revisione della decisione in ordine alle eventuali misure cautelari, concesse o meno dal giudice dell'esecuzione).
Applicando i richiamati principi di diritto alla presente fattispecie, appare evidente la sussistenza dell'interesse del debitore opponente ad instaurare la fase di merito della opposizione da lui avanzata, onde ottenere una decisione a cognizione piena, in primo luogo sulla stessa ammissibilità
e procedibilità di detta opposizione e sul merito di essa.
Con l'unica censura, che integra un motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc,
l'opponente ha eccepito che il creditore procedente ha iscritto a ruolo il pignoramento presso terzi senza inoltrare al debitore esecutato la comunicazione di cui all'art.543 comma 5 cpc ed ha evidenziato che il procedimento di notificazione deve perfezionarsi entro la data della udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, compreso l'adempimento del deposito dell'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione.
Il motivo è fondato.
Va evidenziato che non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che nella procedura di pignoramento presso terzi n.121/2023 nell'atto di pignoramento era stata indicata l'udienza del
27.1.2023 e che la notifica dell'avviso al terzo si era perfezionata il 27.1.2023 mentre quella al debitore era stata richiesta a mezzo ufficiale giudiziario in data 30.1.2023 (questo specifico dato emerge solo dalla documentazione depositata dal creditore nel giudizio di opposizione in quanto dinanzi al GE, anche in sede di cautela, non era stata depositata).
Nell'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, infatti, il G.E.
dà atto che “che nel caso in esame non risulta in atti la notifica dell'avviso della iscrizione del
pignoramento al debitore”.
Afferma il ceditore procedente che il G.E. non avrebbe dovuto sospendere poiché egli aveva provveduto a produrre l'avviso ex art. 547 c.p.c. all'udienza dell'1.2.2023 e a depositare lo stesso in forma cartacea nel fascicolo della procedura esecutiva mobiliare n. 121/2023.
La tesi esposta non è condivisibile.
L'art. 543, comma 5, c.p.c. ratione temporis, prevedeva che: "Il creditore, entro la data dell'udienza
di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta
iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato
nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo
dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento".
Come già rilevato da parte della giurisprudenza di merito (Trib. Ferrara, 6.11.2022; Trib.
Caltanissetta, 7.1.2023; Trib. Napoli Nord, 18.5.2023; Trib. Napoli Nord, 7.12.2023), la suddetta norma con riferimento all'obbligo di notificare l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, laddove ha fatto riferimento alla "udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento" ha voluto individuare un termine preciso, ancorando il termine dell'adempimento ad un dato predeterminato e non opinabile;
sicchè la tesi secondo cui l'avviso possa essere notificato al debitore ed al terzo entro la data dell'udienza effettivamente tenuta, confligge con il dato letterale della norma.
Per tali ragioni, nel caso in esame, il pignoramento deve ritenersi inefficace, atteso che la notifica dell'avviso al debitore è stata richiesta dal creditore, come da lui stesso rappresentato nella comparsa di costituzione, a mezzo ufficiale giudiziario in data 30.1.2023, successivamente alla data del 27.1.2025 indicata nel pignoramento.
Quanto alla domanda dell'opponente di ripetizione delle somme trattenute dalla n ragione CP_2
di 1/5, deve rilevarsene l'inammissibilità nell'ambito del giudizio di opposizione, atteso che la definizione della procedura esecutiva e il conseguente svincolo delle somme pignorate rientrano nella competenza del giudice dell'esecuzione, cui deve essere rivolta la domanda.
Nonostante l'esito dell'opposizione, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite,
tenuto conto da un lato che il creditore non ha inteso né reclamare l'ordinanza di sospensione né
riassumere il giudizio di merito, accettando di fatto la decisione del g.e. e la invitabile sorte dell'inefficacia del pignoramento prevista dagli artt. 624 e 547 comma V c.p.c., e dall'altro lato che il g.e. ha regolarmente liquidato le spese della fase cautelare, avverso cui alcuna doglianza è stata sollevata.
P.Q.M.
Il tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza,
così decide:
- dichiara il pignoramento opposto inefficace;
- dichiara le spese compensate.
Cosenza, 27 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Rosangela Viteritti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2367\2023 R.G.A.C./A, posta in deliberazione ai sensi dell'art.281 sexies, 3 co, cpc, all'udienza del 6/2/2025, e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Susanna Cecere e Parte_1 C.F._1
Kristina Gentile
opponente
E
in persona del l.r.p.t. (P.I. ), rappresentata e diesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Roberto Franco
opposta in persona del l.rp.t., C.F. .I. CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art.615, 2° comma, cpc
CONCLUSIONI: come negli atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di pignoramento mobiliare presso terzi, (già e Controparte_1 Controparte_1
per essa ha assoggettato a pignoramento presso in qualità Controparte_3 CP_2
di datore di lavoro di , le somme di denaro dallo stesso dovute fino a concorrenza dello Parte_1 importo di € 11.165,05, oltre interessi, in forza del decreto ingiuntivo n.505/ 16, emesso dal Tribunale
di Cosenza.
Il terzo pignorato ha reso dichiarazione positiva ai sensi dell'art. 547 c.p.c.. Con ordinanza del
1.2.2023, il G.E. ha assegnato le somme pignorate.
Con ricorso depositato in data 17.3.2023, ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex Parte_1
art. 617 c.p.c. chiedendo la sospensione della efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che il creditore procedente ha iscritto a ruolo il pignoramento presso terzi senza inoltrare al debitore esecutato la comunicazione di cui all'art.543
comma 5 cpc, e che l'intero procedimento di notificazione deve perfezionarsi entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, compreso l'adempimento del deposito dell'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione.
Con ordinanza del 19.4.2023, il G.E., confermando il provvedimento reso inaudita altera parte, ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, assegnando il termine perentorio di 90
giorni, per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
ha riassunto il giudizio, convenendo il creditore ed il terzo pignorato, per sentire Parte_1
accogliere, sulla base del motivo predetto, le seguenti conclusioni: dichiarare: a) l'inefficacia del pignoramento presso terzi per mancata notificazione dell'avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543 co
5 cpc del pignoramento;
b) la nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme;
c) In ogni caso,
ordinare la ripetizione in favore del ricorrente delle somme sino ad oggi trattenute dalla CP_2
in ragione di 1/5; con vittoria di spese.
e, per essa, , a mezzo del sottoscritto Controparte_1 Controparte_3
difensore, si è costituita ed ha resistito all'opposizione, rassegnando le seguenti conclusioni:
dichiarare inammissibile l'opposizione per carenza di interesse ad agire;
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione, e per l'effetto rigettarla;
conseguentemente disporre l'assegnazione della quota mensile pignorabile dello stipendio e del TFR maturato dal signor , nella misura massima Parte_1
prevista di legge, tenuto conto del disposto di cui all'art. 545, co. 5, c.p.c. oltre interessi nella misura di legge. come già nella fase cautelare, non si è costituita e pertanto deve essere dichiarata CP_2
contumace.
C Preliminarmente deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata da di carenza di interesse ad agire del debitore opponente.
Ebbene, quest'ultimo ha instaurato il giudizio di merito in relazione alla opposizione da lui proposta ai sensi dell'art.617 cpc, all'esito della fase sommaria che si è conclusa con l'adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione e la regolamentazione delle spese di lite.
Secondo il costante indirizzo interpretativo della Suprema Corte in tema di rapporti tra la fase sommaria delle opposizioni esecutive ed il relativo giudizio a cognizione piena, il provvedimento con cui viene decisa la fase sommaria delle opposizioni esecutive non si può in nessun caso reputare definitivo (e, come tale, suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.:
cfr. Cass. n.20532/2009, 15630/2010, 22304/2011, 25111/2015, 121702016, 9657/2017,
30300/2019, 3019/2021, 26233/2021). Esso è infatti emesso a chiusura della fase sommaria del giudizio di opposizione e non preclude mai l'accesso delle parti alla tutela a cognizione piena, sia con riguardo al merito dell'opposizione, sia con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, ivi incluse quelle relative alla fase sommaria.
Dunque, sia la parte opponente che la parte opposta possono, anche in mancanza di fissazione del relativo termine da parte del giudice dell'esecuzione, instaurare comunque il giudizio di merito (oltre che proporre il reclamo al collegio, onde eventualmente ottenere la revisione della decisione in ordine alle eventuali misure cautelari, concesse o meno dal giudice dell'esecuzione).
Applicando i richiamati principi di diritto alla presente fattispecie, appare evidente la sussistenza dell'interesse del debitore opponente ad instaurare la fase di merito della opposizione da lui avanzata, onde ottenere una decisione a cognizione piena, in primo luogo sulla stessa ammissibilità
e procedibilità di detta opposizione e sul merito di essa.
Con l'unica censura, che integra un motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc,
l'opponente ha eccepito che il creditore procedente ha iscritto a ruolo il pignoramento presso terzi senza inoltrare al debitore esecutato la comunicazione di cui all'art.543 comma 5 cpc ed ha evidenziato che il procedimento di notificazione deve perfezionarsi entro la data della udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, compreso l'adempimento del deposito dell'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione.
Il motivo è fondato.
Va evidenziato che non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che nella procedura di pignoramento presso terzi n.121/2023 nell'atto di pignoramento era stata indicata l'udienza del
27.1.2023 e che la notifica dell'avviso al terzo si era perfezionata il 27.1.2023 mentre quella al debitore era stata richiesta a mezzo ufficiale giudiziario in data 30.1.2023 (questo specifico dato emerge solo dalla documentazione depositata dal creditore nel giudizio di opposizione in quanto dinanzi al GE, anche in sede di cautela, non era stata depositata).
Nell'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, infatti, il G.E.
dà atto che “che nel caso in esame non risulta in atti la notifica dell'avviso della iscrizione del
pignoramento al debitore”.
Afferma il ceditore procedente che il G.E. non avrebbe dovuto sospendere poiché egli aveva provveduto a produrre l'avviso ex art. 547 c.p.c. all'udienza dell'1.2.2023 e a depositare lo stesso in forma cartacea nel fascicolo della procedura esecutiva mobiliare n. 121/2023.
La tesi esposta non è condivisibile.
L'art. 543, comma 5, c.p.c. ratione temporis, prevedeva che: "Il creditore, entro la data dell'udienza
di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta
iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato
nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo
dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento".
Come già rilevato da parte della giurisprudenza di merito (Trib. Ferrara, 6.11.2022; Trib.
Caltanissetta, 7.1.2023; Trib. Napoli Nord, 18.5.2023; Trib. Napoli Nord, 7.12.2023), la suddetta norma con riferimento all'obbligo di notificare l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, laddove ha fatto riferimento alla "udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento" ha voluto individuare un termine preciso, ancorando il termine dell'adempimento ad un dato predeterminato e non opinabile;
sicchè la tesi secondo cui l'avviso possa essere notificato al debitore ed al terzo entro la data dell'udienza effettivamente tenuta, confligge con il dato letterale della norma.
Per tali ragioni, nel caso in esame, il pignoramento deve ritenersi inefficace, atteso che la notifica dell'avviso al debitore è stata richiesta dal creditore, come da lui stesso rappresentato nella comparsa di costituzione, a mezzo ufficiale giudiziario in data 30.1.2023, successivamente alla data del 27.1.2025 indicata nel pignoramento.
Quanto alla domanda dell'opponente di ripetizione delle somme trattenute dalla n ragione CP_2
di 1/5, deve rilevarsene l'inammissibilità nell'ambito del giudizio di opposizione, atteso che la definizione della procedura esecutiva e il conseguente svincolo delle somme pignorate rientrano nella competenza del giudice dell'esecuzione, cui deve essere rivolta la domanda.
Nonostante l'esito dell'opposizione, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite,
tenuto conto da un lato che il creditore non ha inteso né reclamare l'ordinanza di sospensione né
riassumere il giudizio di merito, accettando di fatto la decisione del g.e. e la invitabile sorte dell'inefficacia del pignoramento prevista dagli artt. 624 e 547 comma V c.p.c., e dall'altro lato che il g.e. ha regolarmente liquidato le spese della fase cautelare, avverso cui alcuna doglianza è stata sollevata.
P.Q.M.
Il tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza,
così decide:
- dichiara il pignoramento opposto inefficace;
- dichiara le spese compensate.
Cosenza, 27 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Rosangela Viteritti