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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZOSO LIANA RI TERESA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 233/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25142014353 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25142014353 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il notaio Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 25142014353 notificato in data 08.07.2025 nella sua qualità di notaio rogante l'atto dd. 07.05.2025, rep.
n. 80192 racc. n. 31524 registrato il 14.05.2025.
Con tale atto impositivo, all'esito del controllo di cui all'art.
3-ter del D.Lgs.
463/1997, l'Ufficio avvertiva l'odierno ricorrente di avere proceduto al recupero delle maggiori imposte ipotecaria (€ 471,00) e catastale (€ 236,00) dovute e non versate in sede di registrazione, in relazione alla
“rinuncia a diritto di usufrutto a titolo di donazione”, operata in assenza di corrispettivo e per spirito di liberalità dal sig. Nominativo 2, già titolare del diritto di usufrutto, in favore del nudo proprietario sig. Nominativo_3, intimando il pagamento dell'importo, maggiorato della sanzione del trenta per cento di cui all'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 471/1997 entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di notifica dell'atto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate assumendo di aver disposto lo sgravio a seguito di riesame della vertenza e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In considerazione della mancata adesione del ricorrente alla compensazione delle spese processuali, la causa va decisa nel merito in base al principio della c.d soccombenza virtuale.
L'oggetto del contendere concerne unicamente l'opzione se, ai fini della determinazione del valore del diritto rinunciato, bisogna assumere il coefficiente relativo all'età del rinunciante titolare del diritto di abitazione ovvero quello relativo all'età del (nudo) proprietario.
Non vi è dubbio che l'entità dell'oggetto del trasferimento, ovvero il diritto di abitazione, non può che essere parametrata all'età del titolare del diritto di abitazione sicché deve essere assunto il coefficiente relativo.
Il ricorso è, dunque, fondato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'Ufficio a rifondere al ricorrente le spese processuali, che liquida in euro 284,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ed agli accessori di legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZOSO LIANA RI TERESA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 233/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25142014353 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25142014353 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il notaio Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 25142014353 notificato in data 08.07.2025 nella sua qualità di notaio rogante l'atto dd. 07.05.2025, rep.
n. 80192 racc. n. 31524 registrato il 14.05.2025.
Con tale atto impositivo, all'esito del controllo di cui all'art.
3-ter del D.Lgs.
463/1997, l'Ufficio avvertiva l'odierno ricorrente di avere proceduto al recupero delle maggiori imposte ipotecaria (€ 471,00) e catastale (€ 236,00) dovute e non versate in sede di registrazione, in relazione alla
“rinuncia a diritto di usufrutto a titolo di donazione”, operata in assenza di corrispettivo e per spirito di liberalità dal sig. Nominativo 2, già titolare del diritto di usufrutto, in favore del nudo proprietario sig. Nominativo_3, intimando il pagamento dell'importo, maggiorato della sanzione del trenta per cento di cui all'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 471/1997 entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di notifica dell'atto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate assumendo di aver disposto lo sgravio a seguito di riesame della vertenza e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In considerazione della mancata adesione del ricorrente alla compensazione delle spese processuali, la causa va decisa nel merito in base al principio della c.d soccombenza virtuale.
L'oggetto del contendere concerne unicamente l'opzione se, ai fini della determinazione del valore del diritto rinunciato, bisogna assumere il coefficiente relativo all'età del rinunciante titolare del diritto di abitazione ovvero quello relativo all'età del (nudo) proprietario.
Non vi è dubbio che l'entità dell'oggetto del trasferimento, ovvero il diritto di abitazione, non può che essere parametrata all'età del titolare del diritto di abitazione sicché deve essere assunto il coefficiente relativo.
Il ricorso è, dunque, fondato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'Ufficio a rifondere al ricorrente le spese processuali, che liquida in euro 284,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ed agli accessori di legge.