Versione
4 luglio 1970
4 luglio 1970
Art. 11.
L'indennita' mensile spettante, ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , ai militari allievi delle scuole paracadutisti durante il corso di addestramento con lancio dalla torre ed esercizi ginnici particolari e' stabilita nelle misure di lire 4.500 dal 1 luglio 1970 e di lire 9.000 dal 1 gennaio 1971.
L'indennita' mensile spettante, ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204 , agli allievi delle scuole paracadutisti durante il periodo in cui sono chiamati ad effettuare lanci effettivi da aerei in volo e' stabilita nella misura di lire 32.000 dal 1 luglio 1970. L'indennita' e' corrisposta con inizio dal mese in cui gli allievi effettuano il primo lancio e fino alla data di conseguimento del brevetto militare di paracadutista.
L'indennita' mensile spettante, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204 , al personale militare paracadutista, in possesso del relativo brevetto, chiamato a prestare effettivo servizio in qualita' di paracadutista presso unita' paracadutisti, e' stabilita, per gli ufficiali e sottufficiali, nelle misure risultanti dalla colonna 3 della Tabella I annessa alla presente legge, tenendo conto unicamente dell'anzianita' di effettivo servizio presso le anzidette unita', e nelle misure di lire 38.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 45.000 dal 1 gennaio 1971, per i graduati e militari di truppa.
L'indennita' mensile spettante, ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , ai militari allievi delle scuole paracadutisti durante il corso di addestramento con lancio dalla torre ed esercizi ginnici particolari e' stabilita nelle misure di lire 4.500 dal 1 luglio 1970 e di lire 9.000 dal 1 gennaio 1971.
L'indennita' mensile spettante, ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204 , agli allievi delle scuole paracadutisti durante il periodo in cui sono chiamati ad effettuare lanci effettivi da aerei in volo e' stabilita nella misura di lire 32.000 dal 1 luglio 1970. L'indennita' e' corrisposta con inizio dal mese in cui gli allievi effettuano il primo lancio e fino alla data di conseguimento del brevetto militare di paracadutista.
L'indennita' mensile spettante, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204 , al personale militare paracadutista, in possesso del relativo brevetto, chiamato a prestare effettivo servizio in qualita' di paracadutista presso unita' paracadutisti, e' stabilita, per gli ufficiali e sottufficiali, nelle misure risultanti dalla colonna 3 della Tabella I annessa alla presente legge, tenendo conto unicamente dell'anzianita' di effettivo servizio presso le anzidette unita', e nelle misure di lire 38.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 45.000 dal 1 gennaio 1971, per i graduati e militari di truppa.
Giurisprudenza • 8
- 1. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 06/11/2009, n. 10887Provvedimento: […] Se dunque l'indennità di aeronavigazione (che, si rammenti, ha assorbito l'indennità paracadutisti già prevista dagli artt.1 e 2 del r.d.l n.204 del 1939, poi disciplinata dall'art.11 della legge n.365 del 1970 e di seguito assorbita nell'indennità di aeronavigazione per effetto degli artt.4 e 29 della legge n.187 del 1976: legge quest'ultima abrogata dalla legge sulle indennità n.78 del 1983) compete, a mente dell'art.17 ultimo comma sovra declinato, al personale del Reparti di volo della P.S. che frequenta corsi di paracadutismo, ne segue, […]Leggi di più...
- interpretazione autentica·
- art. 5 legge n. 78 del 1983·
- art. 5 d.P.R. n. 394 del 1995·
- paracadutisti della Polizia di Stato·
- indennità di aeronavigazione·
- art. 17 legge n. 78 del 1983·
- interpretazione analogica·
- brevetto di paracadutista·
- giurisprudenza sulle indennità del personale di Polizia·
- indennità operativa di base