Articolo 11 della Legge 27 maggio 1970, n. 365
Articolo 10Articolo 12
Versione
4 luglio 1970
Art. 11.
L'indennita' mensile spettante, ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , ai militari allievi delle scuole paracadutisti durante il corso di addestramento con lancio dalla torre ed esercizi ginnici particolari e' stabilita nelle misure di lire 4.500 dal 1 luglio 1970 e di lire 9.000 dal 1 gennaio 1971.
L'indennita' mensile spettante, ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204 , agli allievi delle scuole paracadutisti durante il periodo in cui sono chiamati ad effettuare lanci effettivi da aerei in volo e' stabilita nella misura di lire 32.000 dal 1 luglio 1970. L'indennita' e' corrisposta con inizio dal mese in cui gli allievi effettuano il primo lancio e fino alla data di conseguimento del brevetto militare di paracadutista.
L'indennita' mensile spettante, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204 , al personale militare paracadutista, in possesso del relativo brevetto, chiamato a prestare effettivo servizio in qualita' di paracadutista presso unita' paracadutisti, e' stabilita, per gli ufficiali e sottufficiali, nelle misure risultanti dalla colonna 3 della Tabella I annessa alla presente legge, tenendo conto unicamente dell'anzianita' di effettivo servizio presso le anzidette unita', e nelle misure di lire 38.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 45.000 dal 1 gennaio 1971, per i graduati e militari di truppa.
Entrata in vigore il 4 luglio 1970
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