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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 256/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 256/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNI Parte_1 C.F._1
CHESSA, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MICHELE FICHI, elettivamente domiciliata come da procura in atti e
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. MICHELE Controparte_2 C.F._2
CORTAZZO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, previo accoglimento dell'interposto appello;
riformare i capi impugnati della sentenza del Tribunale di Siena n. 53/2024, Rep.
87/2024, R.G. 2867/2021 dep. 24/01/2024, per l'effetto accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano condannando i convenuti in solido tra loro ciascuno per il relativo titolo, a pagare al sig. quale Parte_1 integrazione a titolo di danno differenziale complementare biologico e patrimoniale e del danno morale, subito e dipendente dall'incidente per cui è causa, la somma di €
106.507,00 o quella diversa somma, risultata di giustizia e di ragione, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro, ivi inclusi gli onorari maturati nella fase stragiudiziale in ragione di € 9.300,00 calcolati in base all'entità del danno stimato dall'Ente
Previdenziale, da corrispondere direttamente al beneficiario, oltre alle spese del proprio
CTP Dr. € 976,00 ed al rimborso della quota corrisposta alla CTU Dr.ssa Persona_1 di € 355,00- con vittoria di spese e di onorari da distrarsi a favore del procuratore Per_2 antistatario”.
***
Nella comparsa conclusionale, l'appellante ha ridotto il petitum concludendo “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello: Riformare la sentenza impugnata nei capi concernenti la liquidazione dei danni e la condanna alle spese;
Condannare la al pagamento in favore dell'appellante della somma di € Controparte_3
92.365,00 come di seguito elencate , oltre interessi legali e/o compensativi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo effettivo;
– Condannare altresì CP_4
al rimborso delle spese ed onorari di lite – Con vittoria integrale di spese di
[...] entrambi i gradi, da distrarsi a favore del procuratore antistatario “.
Per parte appellata CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza reietta e disattesa, rigettare l'appello così come svolto dal Signor in quanto infondato in Parte_1 fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa confermando quindi le statuizioni della sentenza n. 53/2024 del Tribunale di Siena. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
Per parte appellata CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze dichiarare inammissibile ed infondato l'appello ed in denegata ipotesi di anche parziale accoglimento condannare la propria assicurazione in persona del legale rapp. te pro tempore con sede in CP_5
Bologna via Stalingrado 45 a pagare direttamente e comunque a manlevarlo e sollevarlo integralmente indenne da ogni e qualunque onere risarcitorio con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio anche del grado”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 53/2024 del Tribunale di Siena, in materia di sinistro stradale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Il sig. aveva citato dinanzi al Tribunale di Siena il sig. Parte_1 Controparte_2 nonché la esponendo che in data 17.09.2019, alle ore Controparte_1
20:30 circa, mentre tornava dal lavoro e percorreva la Strada delle Lellere con direzione
Le Grazie, alla guida del proprio scooter Yamaha 250, Tg. DK93790, entrava in collisione con l'auto Jeep Grand Cherokee Tg DP649CL, condotta da la quale si Controparte_2 immetteva nella corsia di marcia del , da una strada laterale, senza rispettare Pt_1
l'obbligo di arresto.
Di qui, il aveva chiesto al Tribunale di Siena di accertare e dichiarare la Pt_1 responsabilità esclusiva del proprietario e conducente dell'auto Jeep Grand Cherokee Tg.
DP649CL, nella causazione dell'incidente avvenuto il 17.09.2019, a Controparte_2 seguito del quale egli aveva riportato gravi lesioni, nonché di condannare i convenuti all'integrale risarcimento dei danni subiti, non patrimoniali e patrimoniali (per spese affrontate e reddito perduto).
A suffragio delle proprie domande aveva esposto, tra l'altro, che al momento del sinistro egli era dipendente delle Ferrovie dello Stato con la qualifica di “Gestore Treno”, con mansioni operative sui convogli, e che in conseguenza delle lesioni riportate era stato spostato a mansioni amministrative in ufficio, perdendo così varie indennità di servizio.
Aveva aggiunto di aver percepito prima dell'introduzione della causa di primo grado:
- dall trattandosi di un infortunio in itinere, un indennizzo di € 87.561,78 a titolo di CP_6 danno patrimoniale e non patrimoniale;
- dall , una somma di € 12.117,00 a titolo di danno biologico Controparte_1 temporaneo e spese mediche, da lui trattenuta a titolo di acconto sul maggior risarcimento;
- da una somma di € 1.100,00 (oltre € 200,00 per compenso Controparte_7 professionale) per risarcire i danni al mezzo.
Nel giudizio di primo grado si era costituita ritualmente la Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande proposte dal , perché infondate in fatto e in Pt_1 diritto, stante la corresponsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, e ritenendo pienamente satisfattiva del danno patito la somma già liquidata in sede stragiudiziale da e dalla stessa compagnia assicuratrice. CP_6
Inoltre, si era costituito in giudizio anche il sig. chiedendo il rigetto della Controparte_2 domanda e, comunque, di essere manlevato dalla compagnia assicuratrice da ogni eventuale responsabilità risarcitoria. La causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, effettuata dalla dott.ssa prova testimoniale del teste e prove documentali. Per_2 Tes_1
Con sentenza n. 53/2024, il Tribunale evidenziava che la dinamica del sinistro indicata in atto di citazione era risultata complessivamente provata dal rilevamento tecnico- descrittivo del sinistro stradale effettuato dalla Legione Carabinieri, Compagnia di
GG (acquisita nel corso del giudizio), da cui emergeva chiaramente che
[...] aveva invaso la corsia percorsa dal motociclo condotto dal;
veniva, CP_2 Pt_1 quindi, escluso il concorso di colpa ex art. 2054 c.c. e affermata la piena responsabilità del sinistro in capo al Pertanto, il primo giudice condannava e CP_2 Controparte_2 al risarcimento dei residui danni in favore di Controparte_1 Parte_1
quantificati in € 2.000,00 (oltre agli interessi di legge dalla data della sentenza al
[...] saldo), relativi alle spese per assistenza tecnica sostenute nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro, ritenendo che fosse l'unica voce di danno non già soddisfatta
(affermava nello specifico che: “Alla luce di quanto sinora esposto, si ricava che l'attore ha percepito somme maggiori di quelle liquidate a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale come voce “spese mediche” e, dunque, con riferimento a dette voci di danno l'attore è stato interamente risarcito prima dell'introduzione della causa (la liquidazione di è di agosto 2021, quella di dell'1.10.2021). L'unica voce di CP_6 CP_5 danno non soddisfatta rimane, quindi, quella relativa alle spese per “assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro” pari ad € 2.000,00 e, di conseguenza,
i convenuti dovranno essere condannati al versamento di tale importo in favore dell'attore. Sulla somma così determinata sono dovuti gli interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo”); inoltre, compensava per 1/2 le spese di lite e condannava a rimborsare a e la Pt_1 Controparte_2 Controparte_1 restante metà. Il tribunale accoglieva infine la domanda del condannando la CP_2
a tenere indenne quest'ultimo da quanto avrebbe dovuto Controparte_1 pagare al in ragione della sentenza (spese di lite e CTU incluse), e poneva le Pt_1 spese di CTU a carico solidale di tutte le parti.
Il ha appellato tale sentenza, deducendo che era ingiusta per plurimi motivi che Pt_1
- sebbene non tutti agevolmente evidenziati e schematizzati - con un certo sforzo interpretativo sono tuttavia evincibili e così riassumibili:
I Motivo: erronea riduzione della percentuale d'invalidità permanente riconosciuta dalla CTU.
Premesso che la CTU medico-legale aveva riconosciuto un'invalidità permanente del
19,5%, il primo giudice aveva incomprensibilmente quantificato il danno rapportandolo a postumi del 19%, così operando un'immotivata decurtazione;
II Motivo: erronea liquidazione del danno morale. Erroneamente il giudice di prime cure non aveva considerato nella quantificazione del punto base del danno biologico (incrementato per la soggettivizzazione) l'incremento per il danno morale;
III Motivo: erronea liquidazione del danno da inabilità temporanea.
Era parimenti errata la quantificazione della inabilità temporanea utilizzando la diaria giornaliera base di € 99,00, senza alcun aumento per la personalizzazione e senza tenere conto del danno morale temporaneo.
IV Motivo: erronea liquidazione del danno da perdita della capacità di lavoro specifica.
Nonostante che il ctu avesse riconosciuto una diminuzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 19,5 %, il tribunale inspiegabilmente non aveva liquidato alcun danno patrimoniale da lucro cessante, ma solo appesantito il danno non patrimoniale, considerando tale menomazione nella complessiva personalizzazione del 30%;
V Motivo: erronea liquidazione delle spese mediche.
Il primo giudice non aveva riconosciuto per intero le spese mediche, da lui indicate in €
2.400,00, in ragione del fatto che dal computo erano stati esclusi degli scontrini divenuti illeggibili nel tempo;
VI Motivo: erroneo mancato riconoscimento delle spese di assistenza domestica.
La sentenza di primo grado aveva negato le spese di assistenza domestica domiciliare di cui il aveva beneficiato durante il periodo di convalescenza - quantificate in € Pt_1
2.100,00 - perché non documentate, nonostante la gravità delle lesioni e la lunga convalescenza fondassero una presunzione che tali spese erano state sostenute;
VII Motivo: erronea negazione del “danno da vestiario”.
Era priva di giustificazione l'esclusione del risarcimento per le cose (casco, vestiario, telefonino, orologio) indossate dal al momento dell'incidente ed andate Pt_1 irrimediabilmente distrutte, quantificato forfettariamente in € 500,00, nonostante tali danni fossero logicamente conseguenti alla tipologia di sinistro;
VIII Motivo: erronea esclusione del rimborso della spesa per il soccorso e il trasporto del mezzo incidentato.
Era ingiustificata pure l'esclusione del rimborso della spesa di € 244,00 per il soccorso e il trasporto del mezzo incidentato, motivato con la considerazione che il danno alla vettura era già stato integralmente risarcito da quando invece tale voce di danno era CP_7 estranea al risarcimento ricevuto e non era mai stata contestata da parte convenuta;
IX Motivo: erronea liquidazione degli onorari per assistenza legale durante la fase stragiudiziale. Quanto agli onorari per l'assistenza legale da lui ricevuta durante la fase stragiudiziale, pur riconosciuti, essi erano stati erroneamente limitati alla somma già pagata in acconto, mentre il suo debito verso l'avvocato era superiore, in conformità alle tariffe forensi;
X Motivo: errata regolamentazione delle spese di primo grado.
Il giudice di primo grado aveva condannato esso attore al pagamento delle spese di giudizio, e ciò era illogico ed in contrasto con gli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto la domanda da lui proposta era risultata fondata e meritevole di accoglimento, sia pure per una somma minore rispetto a quella richiesta.
XI Motivo: errata regolamentazione delle spese di CTU.
Parimenti, le spese di ctu avrebbero dovuto essere poste integralmente a carico di parte convenuta, posto che la Compagnia Assicuratrice aveva sempre negato che le lesioni fossero state sottostimate e che avessero inciso sulla capacità lavorativa specifica, circostanze queste ultime accertate dalla CTU.
e si sono separatamente costituiti in Controparte_1 Controparte_2 giudizio chiedendo entrambi il rigetto dell'impugnazione; per la denegata ipotesi di suo accoglimento, il ha riproposto la domanda di manleva verso l'assicuratore (già CP_2 accolta in primo grado per la parte di debito accertata).
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 9.10.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 10.10.2025, e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
2. Il perimetro della decisione e i fatti pacifici o comunque ormai incontrovertibili.
In assenza di appello incidentale, è ormai incontrovertibile che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità di che invase la corsia Controparte_2 percorsa dal motociclo condotto dal . Pt_1
E' poi pacifico fin dal primo grado che, in fase stragiudiziale, il aveva percepito Pt_1 dall (trattandosi di infortunio in itinere) un indennizzo di € 87.561,78 a titolo di CP_6 danno patrimoniale (€ 4.212,00) e non patrimoniale (€ 81.246,00); dall
[...]
una somma di € 12.117,00 a titolo di danno biologico temporaneo, Controparte_1 trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno;
da una somma Controparte_7 di € 1.100,00 (oltre € 200,00 per compenso professionale) per risarcire i danni al mezzo.
Analogamente, non è contestata da alcuna delle parti la CTU medico-legale, espletata della dott.ssa in primo grado, in cui si accerta il danno biologico permanente nella Per_2 misura del 19,5%, ed un'invalidità temporanea così ripartita: assoluta al 100% per 50 giorni, parziale al 75% per 30 giorni, parziale al 50% per 30 giorni e parziale al 25% per
57 giorni. Orbene, alla luce delle censure mosse alla sentenza di primo grado dal , si pone Pt_1 il problema di verificare se il tribunale abbia correttamente quantificato il danno - patrimoniale e non - derivante dal sinistro occorso all'appellante.
Prima, però, è necessario precisare che non è stata attinta da impugnazione del Pt_1 la parte della sentenza del Tribunale di Siena in cui si dispone la cd. compensatio lucri cum damno: “A fronte di quanto sinora esposto, dall'importo di € 85.458,00 sopra liquidato a titolo di danno patrimoniale (€ 4.212,00) e non patrimoniale (€ 81.246,00) sono, dunque, da scomputare le somme corrisposte dall sopra indicate”. CP_6
In particolare, il tribunale ha così quantificato il danno non patrimoniale (il grassetto è di chi scrive): “All'attore in applicazione delle tabelle Tribunale di Milano Parte_2
(per il riferimento a tali tabelle quali parametri di corretto esercizio del potere di valutazione equitativa del danno vedi tra le altre Cass. 20/05/2015 N. 10263; Cass. civ.,
Sez. III, 06/03/2014, n. 5243; Cass. civ., Sez. III, 25/02/2014, n. 4447; Cass. civ., Sez.
VI - 3, 08/11/2012, n. 19376; Cass. civ, Sez. III, 12/09/2011, n. 18641) spetterebbe, dunque, a titolo di valutazione unitaria e globale del danno non patrimoniale (danno biologico, cioè la lesione della salute, quello morale, cioè la sofferenza interiore, e quello dinamico-relazionale, altrimenti definibile “esistenziale”, senza “duplicazioni”: vedi Cass.
24/09/2014, n. 20111; Cass. 27/08/2015 n. 17210), in valori attuali, la somma di €
68.306,00 (età del danneggiato alla data del sinistro 58 anni;
percentuale di invalidità permanente 19%; punto base danno non patrimoniale Euro 4.286,55 (punto danno biologico: € 3.175,22; incremento per sofferenza soggettiva € 1.111,33); punto base
I.T.T. Euro 99,00; danno biologico risarcibile Euro 58.233,00; totale danno biologico temporaneo Euro € 10.073,00; totale € 68.306,00).[…] si reputa opportuno procedere ad una adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale (nella misura del 30% del danno biologico subito), liquidandolo equitativamente nella complessiva somma di €
12.940,00, garantendo così l'integrale ristoro del danno non patrimoniale patito da
”. Parte_1
Ha poi, con affermazione incontestata, rilevato che (avendo considerato il sinistro CP_6 per cui è causa quale infortunio in itinere) aveva riconosciuto la somma di € 87.561,78, comprensivi del danno patrimoniale e del danno biologico, così suddiviso: € 201,00 a titolo di danno patrimoniale, per spese mediche, € 17.146,00 a titolo di indennità temporanea ed € 70.214,00 a titolo di danno biologico (cfr doc. 9 parte attrice), e che il danno biologico permanente indennizzato dall' (art. 13 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. CP_6
38) era l'identico pregiudizio così chiamato anche in sede di responsabilità civile, di talché il relativo indennizzo costituendo una posta omogenea andava scomputato dal credito risarcitorio rapportato al danno biologico, rilevando nello specifico che: “A tal proposito, si ricorda che “in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno CP_6 secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di pagina14 di 16 merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio delle poste omogenee, CP_6 tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente
e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla CP_6 capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita CP_6 destinata a ristorare il danno biologico permanente”.
Tuttavia, il primo giudice non ha indicato a quanto ammontasse in concreto il danno biologico a suo dire omogeneo all'indennizzo di euro 70.214,00 e, senza svolgere CP_6 alcun concreto raffronto, né esplicitare il criterio di calcolo, ha ritenuto che non residuasse un danno risarcibile.
A ben vedere, però, la somma complessiva di euro 71.173,00 (58.233,00 + 12.940,00) riconosciuta dal tribunale a titolo di danno non patrimoniale comprende voci che non sarebbero affatto compensabili con la prestazione CP_6
Intanto, l'importo base di euro 58.233,00 comprende anche il danno morale – in particolare essa è composta dall'importo di euro 43.135,00 a titolo di danno biologico e dall'importo di euro 15.098,00 a titolo di danno morale - come ben s'evince applicandolo la tabella (Milano 2021) utilizzata dal tribunale: Poi, l'importo di euro 71.173,00 comprende anche la personalizzazione, per euro
12.940,00.
Dunque, per calcolare se vi fosse un residuo danno, in coerenza con la premessa per cui la compensatio lucri cum damno può avvenire solo per poste omogenee, il tribunale avrebbe dovuto ritenere non più dovuta, perché compensata, la sola somma di euro
43.135,00, e riconoscere invece la debenza del residuo credito di euro 15.098, costituente il danno morale, e di euro 12.940,00, costituente la personalizzazione.
Invero, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte (v. per tutte Cass. 31 ottobre 2023 n. 30293), l “non indennizza il danno biologico temporaneo, non CP_6 accorda alcuna “personalizzazione” dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali)”.
Tuttavia, non c'è alcun motivo d'appello che censuri l'erronea compensatio anche della quota risarcitoria imputata al danno morale ed alla personalizzazione, di talché non si può procedere d'ufficio ad una rettifica – essendo la relativa statuizione, non devoluta a questa Corte, ormai divenuta definitiva ed incontrovertibile.
Certamente, però, poiché il tribunale ha integralmente “consumato” l'indennità corrisposta dall a titolo di danno non patrimoniale, tutto ciò che dovesse essere CP_6 riconosciuto in aumento rispetto a quanto liquidato in primo grado a tale titolo sarà integralmente dovuto al danneggiato.
Parimenti, se dovesse essere incrementato il credito a titolo di danno da invalidità temporanea, per esso non potrà operare alcuna compensatio, trattandosi di voce non indennizzata dall né coperta da giudicato (salvo rispetto ad essa valutare i CP_6 pagamenti in acconto da parte dell'assicuratore).
3. Primo motivo d'appello: la quantificazione dei postumi.
La censura che l'odierno appellante ha mosso rispetto alla scelta del primo giudice di quantificare il danno biologico permanente nella misura del 19% è fondata.
La CTU medico-legale aveva infatti riconosciuto a carico dell'odierno appellante la sussistenza di postumi invalidanti in misura pari al 19,5% e il tribunale ha – peraltro senza motivazione alcuna - arrotondato per difetto al 19% e, se è vero che il giudice è peritus peritorum e, quindi, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non lo vincolano, nel caso di specie il medesimo non ha affatto ritenuto eccessiva la liquidazione operata dal ctu, discostandosene motivatamente, ma, solo, “arrotondato” al decimale inferiore quasi che la quantificazione medico-legale non potesse attestarsi su di una misura decimale.
Ciò non ha alcun fondamento, posto che il ctu non ha avanzato un dubbio circa la quantificazione del danno, tra il 19 ed il 20%, bensì lo ha indicato come certamente pari al 19,5%, di talché tale misura va integralmente riconosciuta, e liquidata sommando il quantum dovuto per un'invalidità del 19% al quantum dovuto per un'invalidità del 20% e dividendo la somma per due.
Occorre pertanto liquidare nuovamente tale danno, sulla base della tabella milanese attualmente vigente.
Costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui “In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito” (cfr., ex multis, Cass. n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del
11/05/2012). È stato, invero, da tempo chiarito che per la liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione;
diversamente, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali determina la violazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. n.
24155/2018; Cass. n. 25485/2016; Cass. n. 11152/2015).
Dunque, sulla base di tale tabella il danno non patrimoniale permanente – comprensivo della componente biologica e di quella morale (come si andrà a spiegare meglio nel paragrafo successivo) - parametrato ai postumi del 19,5%, ammonta all'importo standard di euro 67.152,63.
Tale importo dev'essere maggiorato del 30% stante la personalizzazione già riconosciuta dal primo giudice con statuizione non oggetto d'impugnazione e dunque ormai introvertibile, di talché il complessivo danno ammonta ad euro 82.734,93.
Pertanto, rispetto a quanto riconosciuto dal tribunale - e sulla cui base è stata respinta la domanda nel presupposto (errato ma ormai incontrovertibile) che la compensatio lucr cum damno avesse integralmente esaurito il credito - va invece riconosciuto un credito ancora sussistente di euro 11.561,93 (82.734,93 - 71.173,00).
Trattandosi di debito di valore, già attualizzato, esso va incrementato degli interessi compensativi, calcolati sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno, per complessivi euro 12.754,78.
4. Secondo motivo d'appello: la dedotta negazione del danno morale. Parte appellante ha poi lamentato che il giudice di prime cure non aveva considerato nella quantificazione del punto base del danno biologico (incrementato per la soggettivizzazione) l'incremento per il danno morale.
Tale censura, per tutto quanto già illustrato, è totalmente destituita di fondamento.
Il tribunale, infatti, nonostante abbia errato nel riconoscimento della percentuale di invalidità (come detto nel punto precedente), ha correttamente individuato il valore del punto base (€ 4.268,55) specificando chiaramente che tale valore era dato dalla somma del danno biologico (valore del punto € 3.175,22) e dell'incremento per la sofferenza soggettiva (ovvero il danno morale: valore d'incremento del punto €1.111,33), che l'odierno appellante lamenta non essere stato risarcito.
Come si legge nella sentenza impugnata, “per consolidata giurisprudenza di legittimità i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale” (Cassazione civile sez. III 15 maggio 2018 n. 11754). In altri termini, le tabelle del Tribunale di Milano, modificate nel 2009 in seguito alle note sentenze delle sezioni unite del 2008 ed applicate dal Tribunale di Siena, non hanno “cancellato” il danno morale, bensì provveduto ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica (danno biologico) e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (danno morale); dette tabelle, cioè, pur tenendo ferma la distinzione concettuale tra danno biologico e danno morale, hanno provveduto alla liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di “danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale”, determinando il valore finale del punto utile al calcolo del danno (Cass. 18641/2011; 5243/22014; da ultimo Cassazione civile, sez. III, 27/04/2018, n. 10156)”.
Effettivamente, anche nei criteri esplicativi a premessa delle tabelle milanesi, è ben evidenziato che i valori proposti come 'standard medi' contengono la 'liquidazione congiunta' sia del danno non patrimoniale conseguente a 'lesione permanente dell'integrità psicofisica' sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni 'in termini di dolore, sofferenza soggettiva, in via di presunzione con riferimento al tipo di lesione' in completa adesione al orientamento giurisprudenziale, prevalente e consolidato, a far data dalle note pronunce di San Martino 2008, secondo cui il danno non patrimoniale deve essere unitariamente considerato in quanto le singole voci di danno hanno valenza meramente descrittiva.
5. Terzo motivo d'appello: la quantificazione della diaria. Parte appellante ha censurato la liquidazione del danno da inabilità temporanea, rapportato alla diaria base di euro 99,00, sostenendo che avrebbe dovuto anch'esso essere aumentato del 30% per la soggettivazione e di un ulteriore 30% per il danno morale.
Nello specifico si deve distinguere, nell'ambito dello stesso motivo d'appello, la censura relativa al mancato aumento del 30% per la personalizzazione da quella relativa ad un ulteriore mancato aumento del 30% per il danno morale.
Partendo da quest'ultima, dalla lettura della relazione di accompagnamento alle Tabelle di
Milano emerge chiaramente che nello stesso valore base della diaria è compresa la liquidazione del danno morale, ossia la sofferenza che temporalmente affligge il danneggiato durante la malattia fino alla guarigione, di talché la doglianza è infondata.
Per converso, è fondata la censura relativa al mancato aumento del 30% della diaria giornaliera a titolo di soggettivazione.
A differenza della liquidazione del danno permanente, in relazione a cui già la tabella di
Milano tiene conto della gravità della lesione e dell'età del soggetto, per la liquidazione del danno temporaneo la diaria base, all'epoca della liquidazione in primo grado pari ad euro 99,00 (oggi pari ad euro 115,00), prescinde totalmente dall'entità della malattia e dall'età della vittima;
dunque, le tabelle, quando indicano la possibilità di aumentare fino al 50% tale diaria laddove siano ravvisabili specifici motivi, sicuramente consentono di dare rilievo alla gravità della malattia ed alla correlata sofferenza.
Se è vero che anche malattie scarsamente invalidanti possono nell'immediato essere particolarmente dolorose, non si può infatti dubitare del fatto che i plurimi traumi che il ha subito sono stati ben più afflittivi e fisicamente dolorosi di un microtrauma: Pt_1 in altre parole, se la diaria base è adeguata ad un colpo di frusta, non può esserlo altrettanto per un caso quale quello dell'appellante, che durante la malattia si è dovuto sottoporre ad un complesso intervento chirurgico a causa della frattura scomposta del terzo medio diafisario del femore destro.
Tale danno deve dunque essere riliquidato applicando la diaria di euro 149,50 (dato un aumento dell'importo base del 30%), per un danno temporaneo complessivo di euro
15.211,63, rapportato a 50 gg. di invalidità temporanea totale, 30 gg. di invalidità temporanea al 75%, 30 gg. di invalidità temporanea al 50% e 57 gg. di invalidità temporanea al 25%.
Poiché, come già evidenziato dal tribunale, in data 1.10.2021 ha corrisposto a CP_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo l'importo di euro 8.991,00, di tale pagamento si deve ovviamente tener conto perché parzialmente estintivo del credito. Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire rendendo omogenei il credito e l'acconto, per poi poter sottrarre l'uno dall'altro; inoltre, gli accessori debbono essere computati prima sull'intero credito, poi, dal momento del pagamento dell'acconto, sul credito residuo.
Nel caso di pagamenti in acconto, infatti, il creditore nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli, e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli e il lucro cessante si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua.
Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
a) occorre devalutare il credito alla data dell'illecito, e poi computare su di esso la rivalutazione monetaria e gli interessi cd. compensativi - ovvero gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno - fino al momento della corresponsione dell'acconto, così da determinare a quanto ammontasse il complessivo credito, per somma capitale, rivalutazione ed interessi, alla data del pagamento;
b) scomputare da tale complessiva somma l'acconto;
c) riprendere poi il computo degli accessori sulla residua somma.
Dunque, il credito del , che alla data del pagamento ammontava, comprensivo Pt_1 di accessori, all'importo di euro 13.172,30, all'esito del pagamento si era ridotto ad euro
4.181,30.
Da tale data vanno nuovamente computati gli accessori sul credito residuo, per complessivi euro, ad oggi, 5.330,78.
6. Quarto motivo d'appello: il danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Parte appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente inglobato il danno alla capacità lavorativa specifica nel danno non patrimoniale, come elemento (tra gli altri) di personalizzazione, così non dandovi pieno ristoro. Al riguardo, si deve premettere che è pacifico, e comunque documentale (v. doc. 23), che a seguito delle lesioni il , che era dipendente delle Ferrovie dello Stato con la Pt_1 qualifica di “Gestore Treno”, non ha più potuto svolgere le mansioni operative sui convogli, ed è stato spostato a mansioni amministrative in ufficio - ciò che è del tutto coerente con la perdita di capacità lavorativa specifica nella misura del 19,5, riconosciuta dal ctu.
Ciò poteva certamente giustificare una personalizzazione del danno non patrimoniale - come disposto dal tribunale con statuizione divenuta definitiva - posto che il lavoratore non ha più potuto svolgere mansioni che gli piacevano di più, ma al contempo ha, effettivamente, comportato anche un decremento reddituale – correlato alla perdita delle indennità correlate alle precedenti mansioni - che il primo giudice non ha riconosciuto senza motivazione alcuna.
L'appello è dunque fondato, e tuttavia occorre quantificare l'entità della perdita economica.
Invero, il danno da perdita della capacità lavorativa specifica richiede un giudizio sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona e deve essere ricondotta all'attività lavorativa realmente svolta dal soggetto, rapportata al reddito da esso prodotto. La riduzione o perdita di tale capacità è, dunque, suscettibile di cagionare un danno se e nella misura in cui, a seguito della riduzione della capacità di lavoro, anche temporanea, si determini pure una conseguente riduzione della capacità di guadagno, e tale danno deve essere allegato e necessariamente provato nell'an e nel quantum (cfr. Cass. n. 15031/2008; n. 3290/2013; n. 11361/2014).
In altri termini, tale tipologia di danno patrimoniale potrà essere liquidata soltanto qualora il danneggiato dimostri che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale, ovvero che lo stesso abbia subito una contrazione dei suoi redditi dopo il fatto lesivo.
A tale riguardo occorre infatti rilevare come l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sia attestato nel senso che “Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (cfr. Cass. 15737 del 15.6.2018; nel medesimo senso, Cass. 11361 del 22.5.2014). La giurisprudenza di legittimità ha altresì in proposito specificato che “La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 c. ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato” (cfr.
Cass. 8896 del 4.5.2016; nello stesso senso Cass. 25370 del 12.10.2018).
Fatta tale premessa, nel caso di specie il ha fornito la prova della contrazione Pt_1 reddituale tramite la produzione delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2017, 2019 e
2020.
In particolare, l'appellante in primo grado aveva depositato la dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 2017, da cui emergeva un reddito netto di euro 28.813,00.
Aveva poi depositato la dichiarazione dei redditi dell'anno 2019 - ovvero dell'anno in cui nel settembre era avvenuto il sinistro - da cui emergeva un reddito netto di euro
27.672,00, e la dichiarazione dei redditi dell'anno 2020, da cui emergeva un reddito netto di euro 26.599,99.
Non aveva invece prodotto le dichiarazioni reddituali per gli anni successivi e in sede di operazioni peritali aveva dichiarato al ctu che all'inizio del 2021 era andato in pensione.
Dunque, poiché è del tutto verosimile che la contrazione dei redditi del 2019 e del 2020, rispetto al 2017, sia dovuta alla perdita delle indennità di servizio conseguenti al mutamento di mansioni, a sua volta causato dal sinistro, alla luce di quanto detto e dei documenti prodotti, si deve ritenere che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica sia pari ad euro 2.214,00.
Invero, poiché l'art 137 c. ass. dispone che il confronto reddituale debba avvenire col reddito netto più alto dei tre anni precedenti il sinistro, se anche i redditi del 2016 e del
2018 (che non sono stati documentati) fossero stati inferiori a quello del 2017 ciò sarebbe irrilevante.
Per converso, nulla è dovuto per il periodo successivo al 2020, sia perché il danneggiato aveva correlato la propria domanda ad un minor reddito da lavoro, senza nulla dedurre in punto di reddito pensionistico, sia perché, come rilevato, i redditi dal 2021 in poi non sono stati documentati. In conclusione, il danno in esame ammonta alla somma capitale di euro 2.214,00 che, costituendo anch'essa oggetto di un debito di valore, dev'essere incrementata della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi maturati dalle date di percezione degli stipendi ridotti, per complessivi euro 2.822,64.
7. Quinto, sesto, settimo e ottavo motivo d'appello: i danni alle cose.
Con i motivi 5°, 6°, 7° e 8°, l'appellante si duole della negazione, da parte del tribunale, di una serie di voci di danno patrimoniale emergente, correlate, nello specifico, alle spese mediche sostenute, a suo dire ingiustamente ridotte, alla mancata rifusione del valore dell'orologio, del telefonino, del casco e dell'abbigliamento, asseritamente danneggiati nella caduta, nonché al mancato riconoscimento delle spese di assistenza domiciliare e per il recupero della vettura incidentata.
A tale riguardo, il tribunale aveva rilevato: “Nessun risarcimento può essere riconosciuto
a titolo di danni al casco e al vestiario, in assenza di elementi probatori sul punto, sia sotto il profilo dell'an che sotto il profilo del quantum. Lo stesso vale per le spese di assistenza domiciliare, solo allegate ma non dimostrate. Quanto al danno al mezzo, risulta che ha versato la somma di € 1.100,00 (oltre € 200,00 per Controparte_7 compenso professionale) e detto risarcimento può considerarsi comprensivo della voce di danno “soccorso e trasporto del mezzo”, rivendicata dall'attore, di cui al doc. 15”. Inoltre, aveva richiamato la ctu che aveva riconosciuto spese documentate per euro 2.212,00, anziché per la maggior somma di euro 2.400,00.
Partendo da tale ultima statuizione, si deve rilevare, con effetto dirimente, che manca un puntuale motivo d'appello, posto che l'appellante s'è limitato a rilevare che la decurtazione era imputabile al fatto che taluni scontrini erano sbiaditi, senza però spiegare perché, ciononostante, sarebbe stato possibile ritenere l'esborso dimostrato.
Quanto al danno al vestiario e agli accessori, il sostiene che la caduta non Pt_1 poteva non aver comportato il danneggiamento di tali beni, essendo esso conseguenziale sul piano logico alla gravità del sinistro. Tale ragionamento, tuttavia, non è condivisibile, perché a mancare, nel caso di specie, è proprio, a monte, la prova che il motociclista indossasse l'orologio ed avesse con sé il cellulare.
Quanto invece al casco ed ai vestiti, questi sì inevitabilmente presenti, il motociclista non ne ha dato alcuna descrizione (né tanto meno dimostrato che essa fosse fedele) che consenta di stabilire il loro valore, fosse anche in via equitativa, quindi manca, ancor prima della sua prova, una compiuta allegazione del danno.
Parimenti, non possono essere riconosciute spese di assistenza domiciliare, non essendo affatto dimostrato che ad assistere l'appellante siano stati lavoratori da lui retribuiti, anziché parenti ed amici;
non solo, quand'anche volesse ritenersi dimostrato che a prestargli assistenza furono (anche) soggetti estranei (il teste aveva dichiarato Tes_1 all'udienza del 29.11.2023 che in occasione delle visite amicali effettuate nei primi mesi dall'incidente aveva notato la presenza nell'abitazione di persone estranee al nucleo famigliare di cui il che aveva presunto fossero persone che si occupavano di lui Pt_1
– senza tuttavia saper riferire a che titolo) e volesse presumersi che tale assistenza non era gratuita, mancherebbe ogni prova (e anche in questo caso, ancor prima, una puntuale allegazione) in merito alla consistenza di tali prestazioni, ciò che precluderebbe una liquidazione finanche equitativa.
E' invece fondata la doglianza in punto di negazione della voce di danno per “soccorso e trasporto del mezzo”.
In citazione, infatti, il aveva dedotto, riguardo al danno al mezzo, che: Pt_1
Dunque, il medesimo non aveva affatto sostenuto che quanto pagato da fosse CP_7 omnicomprensivo di ogni danno correlato al mezzo e/o che comprendesse il costo del recupero di esso;
anzi, aveva dedotto l'esatto contrario, e sul punto parte convenuta - che pure aveva contestato altre voci di danno - non aveva invece speso una parola, di talché ex art. 115 c.p.c. si deve ritenere che l'esborso sia pacifico e che non vi sia, invece, alcuna prova, di cui sarebbe stata onerata la parte debitrice, che tale credito sia già stato estinto.
Pertanto, è dovuto l'importo di euro 244,00, che pure dev'essere maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, per complessivi euro 319,53.
8. Nono motivo d'appello: il costo dell'assistenza stragiudiziale.
Infine, l'appellante ha lamentato che il tribunale, pur avendogli riconosciuto il diritto alla refusione di quanto pagato al proprio avvocato per l'assistenza legale durante la fase stragiudiziale, anziché liquidargli la somma da lui pretesa di euro 9.300,00, gli avesse riconosciuto la sola somma di euro 2.000,00, che era quanto corrisposto a titolo d'acconto, perché solo per essa vi era la prova del pagamento.
In particolare, sul punto il tribunale aveva così argomentato: “Quanto alle spese di patrocinio relative alla fase stragiudiziale, si osserva che, come chiarito dalla Suprema
Corte di Cassazione, le spese relative all'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell'illecito secondo il principio della regolarità causale di cui all'art. 1223 c.c. Nel caso di specie, detta voce di danno può essere risarcita nella misura di € 2.000,00, in quanto trattasi di un esborso adeguatamente provato solo in detti termini. Ed invero, la documentazione prodotta quale “notula” (doc. 19) consiste in un prospetto di liquidazione del compenso ma vi è prova che sia stata pagata nei limiti della somma indicata (doc. 20).”
Il motivo è fondato.
Invero, il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente e consiste nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa.
La S.C. ha inoltre precisato che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta comunque soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente.
Tuttavia, ciò che rileva, ai fini di ottenere il rimborso di tale voce di spesa, è che per il danneggiato essa, quand'anche non ancora saldata, costituisce una posta passiva nel suo patrimonio, ovvero un debito.
La consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 6422/2017 del
10.07.2017; Cass. n. 2644/2018), invero, esclude radicalmente la necessità che l'esborso sia già avvenuto e sia comprovato. “In tema di liquidazione del danno, la locuzione
"perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (v. anche Cass. n.
27129/21, n. 4718/2016 e n. 22826/10).
D'altro canto, nel caso in esame non è contestato l'espletamento dell'attività stragiudiziale, né è dedotto che essa sia stata particolarmente scarna ed esigua, ed appare anzi plausibile che abbia avuto una certa consistenza, stante la pluralità dei profili controversi e delle voci risarcitorie domandate;
dunque, appare corretto liquidare tale attività secondo i valori medi previsti dagli artt.
1-3 e 18-27 D.M. 55/2014 applicando lo scaglione da euro 52.001 a euro 260.000, in considerazione dell'entità del credito complessivamente controverso prima del giudizio e acclarato all'esito dei due gradi.
Quindi, deve essere riconosciuta la debenza di complessivi euro 4.536,00 - anziché della sola somma di euro 2.000 riconosciuta dal tribunale - con un incremento di tale voce risarcitoria di euro 2.536,00.
Sebbene anche in questo caso il maggior credito qui riconosciuto abbia natura di credito di valore, esso non dev'essere maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali perché il tale somma non l'ha ancora corrisposta (o comunque non ha Pt_1 documentato d'averlo fatto), ed il suo avvocato ha mostrato di voler attendere l'esito del giudizio per pretendere il saldo della sua prestazione.
***
Sommate tutte le voci di credito qui riconosciute – oltre all'importo di euro 2.000,00 già oggetto della condanna del tribunale – gli appellati debbono quindi corrispondere all'appellante l'ulteriore complessiva somma di euro 23.763,73.
Su tale complessivo importo sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo.
9. Decimo e undicesimo motivo d'appello: le spese del primo grado.
L'odierno appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione per metà delle spese di giudizio, con conseguente condanna del al pagamento della residua metà in favore di e Pt_1 Controparte_1 di Controparte_2
Tale motivo di impugnazione sarebbe stato oltremodo fondato, posto che la domanda attorea è stata accolta, seppur in misura inferiore a quella domandata (escluse alcune delle voci di danno accessori), e dunque giammai l'attore avrebbe potuto essere condannato a corrispondere alle controparti le spese di lite. Invero, come evidenziato anche dalle Sezioni Unite, “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma” (cfr. Cass. SU n.
32061/22).
Altrettanto è a dirsi per le spese di ctu.
Tuttavia, tali motivi di censura sono assorbiti, posto che la riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. ex multis: Cass., Sez. 3 -
, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017; Sez.
L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
10. Le spese di lite.
Tanto premesso, all'esito dei due gradi il è nella sostanza integralmente Pt_1 vittorioso, posto che non solo è stata esclusa una sua corresponsabilità nel sinistro ma, anche, sono state accolte pressoché tutte le voci di danno, patrimoniale e non, da lui richieste, salvo ridimensionarle nel quantum (è stata esclusa la sola voce di danno al vestiario e per assistenza domiciliare, per una somma così esigua da non determinare alcuna compensazione parziale).
Pertanto, le spese di lite devono essere liquidate conformemente al D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. nr. 147/2022, secondo i seguenti importi:
- per il primo grado, applicati i valori medi, stante la media complessità della lite, secondo lo scaglione da € 5.201 a € 26.000, in considerazione del credito riconosciuto, va liquidata la somma di euro 5.077,00;
- per il secondo grado, sulla base del medesimo scaglione, stante la complessità media della controversia e l'assenza di attività istruttoria, dev'essere riconosciuta in favore dell'appellato la somma di euro 3.966,00.
Parimenti, le spese della ctu espletata in primo grado debbono gravare soltanto su
CP_1
Poiché l'assicuratore ha fin dal primo grado ammesso la copertura assicurativa – e dunque non è tecnicamente soccombente nei confronti dell'assicurato – e poiché non ha espressamente domandato a le spese affrontate per resistere CP_2 CP_1 all'azione del danneggiato, nulla dev'essere disposto in merito alle spese sostenute da per la propria difesa, fermo restando che in forza della copertura assicurativa CP_2 deve tenere indenne il responsabile del sinistro non soltanto dalla condanna CP_1 risarcitoria, ma anche da quella alle spese di lite sostenute dal . Pt_1 Come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte (v. da ult. Cass. 16/02/2024 n. 4275), infatti, “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”.
Vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, i tre crediti debbono costituire oggetto di altrettante domande, ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 53/2024 del Tribunale di Parte_1
Siena, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, condanna e Controparte_1 in solido tra loro a corrispondere all'appellante, oltre a quanto già CP_2 liquidato con la sentenza impugnata, l'ulteriore complessiva somma di euro
23.763,73, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
condanna e in solido tra loro a Controparte_1 CP_2 corrispondere all'appellante - e per lui all'avv. Gianni Chessa, dichiaratosi antistatario - le spese di lite, che liquida per il primo grado nell'importo di euro
5.077,00 per compenso professionale, euro 819,32 per spese vive ed euro
976,00 per spese di ctp, e per il secondo grado nella somma di euro 3.966,00 per compenso professionale ed euro 1.192,00 per spese vive, il tutto oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
condanna a tenere indenne dalle conseguenze delle CP_1 CP_2 suddette condanne, anche per spese di lite;
dispone che le spese di ctu gravino in via definitiva su con condanna CP_1 della medesima a rifondere al la somma di euro 355,00 da lui Pt_1 corrisposta a tale titolo. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 256/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNI Parte_1 C.F._1
CHESSA, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MICHELE FICHI, elettivamente domiciliata come da procura in atti e
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. MICHELE Controparte_2 C.F._2
CORTAZZO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, previo accoglimento dell'interposto appello;
riformare i capi impugnati della sentenza del Tribunale di Siena n. 53/2024, Rep.
87/2024, R.G. 2867/2021 dep. 24/01/2024, per l'effetto accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano condannando i convenuti in solido tra loro ciascuno per il relativo titolo, a pagare al sig. quale Parte_1 integrazione a titolo di danno differenziale complementare biologico e patrimoniale e del danno morale, subito e dipendente dall'incidente per cui è causa, la somma di €
106.507,00 o quella diversa somma, risultata di giustizia e di ragione, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro, ivi inclusi gli onorari maturati nella fase stragiudiziale in ragione di € 9.300,00 calcolati in base all'entità del danno stimato dall'Ente
Previdenziale, da corrispondere direttamente al beneficiario, oltre alle spese del proprio
CTP Dr. € 976,00 ed al rimborso della quota corrisposta alla CTU Dr.ssa Persona_1 di € 355,00- con vittoria di spese e di onorari da distrarsi a favore del procuratore Per_2 antistatario”.
***
Nella comparsa conclusionale, l'appellante ha ridotto il petitum concludendo “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello: Riformare la sentenza impugnata nei capi concernenti la liquidazione dei danni e la condanna alle spese;
Condannare la al pagamento in favore dell'appellante della somma di € Controparte_3
92.365,00 come di seguito elencate , oltre interessi legali e/o compensativi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo effettivo;
– Condannare altresì CP_4
al rimborso delle spese ed onorari di lite – Con vittoria integrale di spese di
[...] entrambi i gradi, da distrarsi a favore del procuratore antistatario “.
Per parte appellata CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza reietta e disattesa, rigettare l'appello così come svolto dal Signor in quanto infondato in Parte_1 fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa confermando quindi le statuizioni della sentenza n. 53/2024 del Tribunale di Siena. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
Per parte appellata CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze dichiarare inammissibile ed infondato l'appello ed in denegata ipotesi di anche parziale accoglimento condannare la propria assicurazione in persona del legale rapp. te pro tempore con sede in CP_5
Bologna via Stalingrado 45 a pagare direttamente e comunque a manlevarlo e sollevarlo integralmente indenne da ogni e qualunque onere risarcitorio con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio anche del grado”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 53/2024 del Tribunale di Siena, in materia di sinistro stradale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Il sig. aveva citato dinanzi al Tribunale di Siena il sig. Parte_1 Controparte_2 nonché la esponendo che in data 17.09.2019, alle ore Controparte_1
20:30 circa, mentre tornava dal lavoro e percorreva la Strada delle Lellere con direzione
Le Grazie, alla guida del proprio scooter Yamaha 250, Tg. DK93790, entrava in collisione con l'auto Jeep Grand Cherokee Tg DP649CL, condotta da la quale si Controparte_2 immetteva nella corsia di marcia del , da una strada laterale, senza rispettare Pt_1
l'obbligo di arresto.
Di qui, il aveva chiesto al Tribunale di Siena di accertare e dichiarare la Pt_1 responsabilità esclusiva del proprietario e conducente dell'auto Jeep Grand Cherokee Tg.
DP649CL, nella causazione dell'incidente avvenuto il 17.09.2019, a Controparte_2 seguito del quale egli aveva riportato gravi lesioni, nonché di condannare i convenuti all'integrale risarcimento dei danni subiti, non patrimoniali e patrimoniali (per spese affrontate e reddito perduto).
A suffragio delle proprie domande aveva esposto, tra l'altro, che al momento del sinistro egli era dipendente delle Ferrovie dello Stato con la qualifica di “Gestore Treno”, con mansioni operative sui convogli, e che in conseguenza delle lesioni riportate era stato spostato a mansioni amministrative in ufficio, perdendo così varie indennità di servizio.
Aveva aggiunto di aver percepito prima dell'introduzione della causa di primo grado:
- dall trattandosi di un infortunio in itinere, un indennizzo di € 87.561,78 a titolo di CP_6 danno patrimoniale e non patrimoniale;
- dall , una somma di € 12.117,00 a titolo di danno biologico Controparte_1 temporaneo e spese mediche, da lui trattenuta a titolo di acconto sul maggior risarcimento;
- da una somma di € 1.100,00 (oltre € 200,00 per compenso Controparte_7 professionale) per risarcire i danni al mezzo.
Nel giudizio di primo grado si era costituita ritualmente la Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande proposte dal , perché infondate in fatto e in Pt_1 diritto, stante la corresponsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, e ritenendo pienamente satisfattiva del danno patito la somma già liquidata in sede stragiudiziale da e dalla stessa compagnia assicuratrice. CP_6
Inoltre, si era costituito in giudizio anche il sig. chiedendo il rigetto della Controparte_2 domanda e, comunque, di essere manlevato dalla compagnia assicuratrice da ogni eventuale responsabilità risarcitoria. La causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, effettuata dalla dott.ssa prova testimoniale del teste e prove documentali. Per_2 Tes_1
Con sentenza n. 53/2024, il Tribunale evidenziava che la dinamica del sinistro indicata in atto di citazione era risultata complessivamente provata dal rilevamento tecnico- descrittivo del sinistro stradale effettuato dalla Legione Carabinieri, Compagnia di
GG (acquisita nel corso del giudizio), da cui emergeva chiaramente che
[...] aveva invaso la corsia percorsa dal motociclo condotto dal;
veniva, CP_2 Pt_1 quindi, escluso il concorso di colpa ex art. 2054 c.c. e affermata la piena responsabilità del sinistro in capo al Pertanto, il primo giudice condannava e CP_2 Controparte_2 al risarcimento dei residui danni in favore di Controparte_1 Parte_1
quantificati in € 2.000,00 (oltre agli interessi di legge dalla data della sentenza al
[...] saldo), relativi alle spese per assistenza tecnica sostenute nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro, ritenendo che fosse l'unica voce di danno non già soddisfatta
(affermava nello specifico che: “Alla luce di quanto sinora esposto, si ricava che l'attore ha percepito somme maggiori di quelle liquidate a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale come voce “spese mediche” e, dunque, con riferimento a dette voci di danno l'attore è stato interamente risarcito prima dell'introduzione della causa (la liquidazione di è di agosto 2021, quella di dell'1.10.2021). L'unica voce di CP_6 CP_5 danno non soddisfatta rimane, quindi, quella relativa alle spese per “assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro” pari ad € 2.000,00 e, di conseguenza,
i convenuti dovranno essere condannati al versamento di tale importo in favore dell'attore. Sulla somma così determinata sono dovuti gli interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo”); inoltre, compensava per 1/2 le spese di lite e condannava a rimborsare a e la Pt_1 Controparte_2 Controparte_1 restante metà. Il tribunale accoglieva infine la domanda del condannando la CP_2
a tenere indenne quest'ultimo da quanto avrebbe dovuto Controparte_1 pagare al in ragione della sentenza (spese di lite e CTU incluse), e poneva le Pt_1 spese di CTU a carico solidale di tutte le parti.
Il ha appellato tale sentenza, deducendo che era ingiusta per plurimi motivi che Pt_1
- sebbene non tutti agevolmente evidenziati e schematizzati - con un certo sforzo interpretativo sono tuttavia evincibili e così riassumibili:
I Motivo: erronea riduzione della percentuale d'invalidità permanente riconosciuta dalla CTU.
Premesso che la CTU medico-legale aveva riconosciuto un'invalidità permanente del
19,5%, il primo giudice aveva incomprensibilmente quantificato il danno rapportandolo a postumi del 19%, così operando un'immotivata decurtazione;
II Motivo: erronea liquidazione del danno morale. Erroneamente il giudice di prime cure non aveva considerato nella quantificazione del punto base del danno biologico (incrementato per la soggettivizzazione) l'incremento per il danno morale;
III Motivo: erronea liquidazione del danno da inabilità temporanea.
Era parimenti errata la quantificazione della inabilità temporanea utilizzando la diaria giornaliera base di € 99,00, senza alcun aumento per la personalizzazione e senza tenere conto del danno morale temporaneo.
IV Motivo: erronea liquidazione del danno da perdita della capacità di lavoro specifica.
Nonostante che il ctu avesse riconosciuto una diminuzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 19,5 %, il tribunale inspiegabilmente non aveva liquidato alcun danno patrimoniale da lucro cessante, ma solo appesantito il danno non patrimoniale, considerando tale menomazione nella complessiva personalizzazione del 30%;
V Motivo: erronea liquidazione delle spese mediche.
Il primo giudice non aveva riconosciuto per intero le spese mediche, da lui indicate in €
2.400,00, in ragione del fatto che dal computo erano stati esclusi degli scontrini divenuti illeggibili nel tempo;
VI Motivo: erroneo mancato riconoscimento delle spese di assistenza domestica.
La sentenza di primo grado aveva negato le spese di assistenza domestica domiciliare di cui il aveva beneficiato durante il periodo di convalescenza - quantificate in € Pt_1
2.100,00 - perché non documentate, nonostante la gravità delle lesioni e la lunga convalescenza fondassero una presunzione che tali spese erano state sostenute;
VII Motivo: erronea negazione del “danno da vestiario”.
Era priva di giustificazione l'esclusione del risarcimento per le cose (casco, vestiario, telefonino, orologio) indossate dal al momento dell'incidente ed andate Pt_1 irrimediabilmente distrutte, quantificato forfettariamente in € 500,00, nonostante tali danni fossero logicamente conseguenti alla tipologia di sinistro;
VIII Motivo: erronea esclusione del rimborso della spesa per il soccorso e il trasporto del mezzo incidentato.
Era ingiustificata pure l'esclusione del rimborso della spesa di € 244,00 per il soccorso e il trasporto del mezzo incidentato, motivato con la considerazione che il danno alla vettura era già stato integralmente risarcito da quando invece tale voce di danno era CP_7 estranea al risarcimento ricevuto e non era mai stata contestata da parte convenuta;
IX Motivo: erronea liquidazione degli onorari per assistenza legale durante la fase stragiudiziale. Quanto agli onorari per l'assistenza legale da lui ricevuta durante la fase stragiudiziale, pur riconosciuti, essi erano stati erroneamente limitati alla somma già pagata in acconto, mentre il suo debito verso l'avvocato era superiore, in conformità alle tariffe forensi;
X Motivo: errata regolamentazione delle spese di primo grado.
Il giudice di primo grado aveva condannato esso attore al pagamento delle spese di giudizio, e ciò era illogico ed in contrasto con gli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto la domanda da lui proposta era risultata fondata e meritevole di accoglimento, sia pure per una somma minore rispetto a quella richiesta.
XI Motivo: errata regolamentazione delle spese di CTU.
Parimenti, le spese di ctu avrebbero dovuto essere poste integralmente a carico di parte convenuta, posto che la Compagnia Assicuratrice aveva sempre negato che le lesioni fossero state sottostimate e che avessero inciso sulla capacità lavorativa specifica, circostanze queste ultime accertate dalla CTU.
e si sono separatamente costituiti in Controparte_1 Controparte_2 giudizio chiedendo entrambi il rigetto dell'impugnazione; per la denegata ipotesi di suo accoglimento, il ha riproposto la domanda di manleva verso l'assicuratore (già CP_2 accolta in primo grado per la parte di debito accertata).
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 9.10.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 10.10.2025, e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
2. Il perimetro della decisione e i fatti pacifici o comunque ormai incontrovertibili.
In assenza di appello incidentale, è ormai incontrovertibile che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità di che invase la corsia Controparte_2 percorsa dal motociclo condotto dal . Pt_1
E' poi pacifico fin dal primo grado che, in fase stragiudiziale, il aveva percepito Pt_1 dall (trattandosi di infortunio in itinere) un indennizzo di € 87.561,78 a titolo di CP_6 danno patrimoniale (€ 4.212,00) e non patrimoniale (€ 81.246,00); dall
[...]
una somma di € 12.117,00 a titolo di danno biologico temporaneo, Controparte_1 trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno;
da una somma Controparte_7 di € 1.100,00 (oltre € 200,00 per compenso professionale) per risarcire i danni al mezzo.
Analogamente, non è contestata da alcuna delle parti la CTU medico-legale, espletata della dott.ssa in primo grado, in cui si accerta il danno biologico permanente nella Per_2 misura del 19,5%, ed un'invalidità temporanea così ripartita: assoluta al 100% per 50 giorni, parziale al 75% per 30 giorni, parziale al 50% per 30 giorni e parziale al 25% per
57 giorni. Orbene, alla luce delle censure mosse alla sentenza di primo grado dal , si pone Pt_1 il problema di verificare se il tribunale abbia correttamente quantificato il danno - patrimoniale e non - derivante dal sinistro occorso all'appellante.
Prima, però, è necessario precisare che non è stata attinta da impugnazione del Pt_1 la parte della sentenza del Tribunale di Siena in cui si dispone la cd. compensatio lucri cum damno: “A fronte di quanto sinora esposto, dall'importo di € 85.458,00 sopra liquidato a titolo di danno patrimoniale (€ 4.212,00) e non patrimoniale (€ 81.246,00) sono, dunque, da scomputare le somme corrisposte dall sopra indicate”. CP_6
In particolare, il tribunale ha così quantificato il danno non patrimoniale (il grassetto è di chi scrive): “All'attore in applicazione delle tabelle Tribunale di Milano Parte_2
(per il riferimento a tali tabelle quali parametri di corretto esercizio del potere di valutazione equitativa del danno vedi tra le altre Cass. 20/05/2015 N. 10263; Cass. civ.,
Sez. III, 06/03/2014, n. 5243; Cass. civ., Sez. III, 25/02/2014, n. 4447; Cass. civ., Sez.
VI - 3, 08/11/2012, n. 19376; Cass. civ, Sez. III, 12/09/2011, n. 18641) spetterebbe, dunque, a titolo di valutazione unitaria e globale del danno non patrimoniale (danno biologico, cioè la lesione della salute, quello morale, cioè la sofferenza interiore, e quello dinamico-relazionale, altrimenti definibile “esistenziale”, senza “duplicazioni”: vedi Cass.
24/09/2014, n. 20111; Cass. 27/08/2015 n. 17210), in valori attuali, la somma di €
68.306,00 (età del danneggiato alla data del sinistro 58 anni;
percentuale di invalidità permanente 19%; punto base danno non patrimoniale Euro 4.286,55 (punto danno biologico: € 3.175,22; incremento per sofferenza soggettiva € 1.111,33); punto base
I.T.T. Euro 99,00; danno biologico risarcibile Euro 58.233,00; totale danno biologico temporaneo Euro € 10.073,00; totale € 68.306,00).[…] si reputa opportuno procedere ad una adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale (nella misura del 30% del danno biologico subito), liquidandolo equitativamente nella complessiva somma di €
12.940,00, garantendo così l'integrale ristoro del danno non patrimoniale patito da
”. Parte_1
Ha poi, con affermazione incontestata, rilevato che (avendo considerato il sinistro CP_6 per cui è causa quale infortunio in itinere) aveva riconosciuto la somma di € 87.561,78, comprensivi del danno patrimoniale e del danno biologico, così suddiviso: € 201,00 a titolo di danno patrimoniale, per spese mediche, € 17.146,00 a titolo di indennità temporanea ed € 70.214,00 a titolo di danno biologico (cfr doc. 9 parte attrice), e che il danno biologico permanente indennizzato dall' (art. 13 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. CP_6
38) era l'identico pregiudizio così chiamato anche in sede di responsabilità civile, di talché il relativo indennizzo costituendo una posta omogenea andava scomputato dal credito risarcitorio rapportato al danno biologico, rilevando nello specifico che: “A tal proposito, si ricorda che “in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno CP_6 secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di pagina14 di 16 merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio delle poste omogenee, CP_6 tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente
e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla CP_6 capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita CP_6 destinata a ristorare il danno biologico permanente”.
Tuttavia, il primo giudice non ha indicato a quanto ammontasse in concreto il danno biologico a suo dire omogeneo all'indennizzo di euro 70.214,00 e, senza svolgere CP_6 alcun concreto raffronto, né esplicitare il criterio di calcolo, ha ritenuto che non residuasse un danno risarcibile.
A ben vedere, però, la somma complessiva di euro 71.173,00 (58.233,00 + 12.940,00) riconosciuta dal tribunale a titolo di danno non patrimoniale comprende voci che non sarebbero affatto compensabili con la prestazione CP_6
Intanto, l'importo base di euro 58.233,00 comprende anche il danno morale – in particolare essa è composta dall'importo di euro 43.135,00 a titolo di danno biologico e dall'importo di euro 15.098,00 a titolo di danno morale - come ben s'evince applicandolo la tabella (Milano 2021) utilizzata dal tribunale: Poi, l'importo di euro 71.173,00 comprende anche la personalizzazione, per euro
12.940,00.
Dunque, per calcolare se vi fosse un residuo danno, in coerenza con la premessa per cui la compensatio lucri cum damno può avvenire solo per poste omogenee, il tribunale avrebbe dovuto ritenere non più dovuta, perché compensata, la sola somma di euro
43.135,00, e riconoscere invece la debenza del residuo credito di euro 15.098, costituente il danno morale, e di euro 12.940,00, costituente la personalizzazione.
Invero, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte (v. per tutte Cass. 31 ottobre 2023 n. 30293), l “non indennizza il danno biologico temporaneo, non CP_6 accorda alcuna “personalizzazione” dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali)”.
Tuttavia, non c'è alcun motivo d'appello che censuri l'erronea compensatio anche della quota risarcitoria imputata al danno morale ed alla personalizzazione, di talché non si può procedere d'ufficio ad una rettifica – essendo la relativa statuizione, non devoluta a questa Corte, ormai divenuta definitiva ed incontrovertibile.
Certamente, però, poiché il tribunale ha integralmente “consumato” l'indennità corrisposta dall a titolo di danno non patrimoniale, tutto ciò che dovesse essere CP_6 riconosciuto in aumento rispetto a quanto liquidato in primo grado a tale titolo sarà integralmente dovuto al danneggiato.
Parimenti, se dovesse essere incrementato il credito a titolo di danno da invalidità temporanea, per esso non potrà operare alcuna compensatio, trattandosi di voce non indennizzata dall né coperta da giudicato (salvo rispetto ad essa valutare i CP_6 pagamenti in acconto da parte dell'assicuratore).
3. Primo motivo d'appello: la quantificazione dei postumi.
La censura che l'odierno appellante ha mosso rispetto alla scelta del primo giudice di quantificare il danno biologico permanente nella misura del 19% è fondata.
La CTU medico-legale aveva infatti riconosciuto a carico dell'odierno appellante la sussistenza di postumi invalidanti in misura pari al 19,5% e il tribunale ha – peraltro senza motivazione alcuna - arrotondato per difetto al 19% e, se è vero che il giudice è peritus peritorum e, quindi, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non lo vincolano, nel caso di specie il medesimo non ha affatto ritenuto eccessiva la liquidazione operata dal ctu, discostandosene motivatamente, ma, solo, “arrotondato” al decimale inferiore quasi che la quantificazione medico-legale non potesse attestarsi su di una misura decimale.
Ciò non ha alcun fondamento, posto che il ctu non ha avanzato un dubbio circa la quantificazione del danno, tra il 19 ed il 20%, bensì lo ha indicato come certamente pari al 19,5%, di talché tale misura va integralmente riconosciuta, e liquidata sommando il quantum dovuto per un'invalidità del 19% al quantum dovuto per un'invalidità del 20% e dividendo la somma per due.
Occorre pertanto liquidare nuovamente tale danno, sulla base della tabella milanese attualmente vigente.
Costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui “In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito” (cfr., ex multis, Cass. n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del
11/05/2012). È stato, invero, da tempo chiarito che per la liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione;
diversamente, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali determina la violazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. n.
24155/2018; Cass. n. 25485/2016; Cass. n. 11152/2015).
Dunque, sulla base di tale tabella il danno non patrimoniale permanente – comprensivo della componente biologica e di quella morale (come si andrà a spiegare meglio nel paragrafo successivo) - parametrato ai postumi del 19,5%, ammonta all'importo standard di euro 67.152,63.
Tale importo dev'essere maggiorato del 30% stante la personalizzazione già riconosciuta dal primo giudice con statuizione non oggetto d'impugnazione e dunque ormai introvertibile, di talché il complessivo danno ammonta ad euro 82.734,93.
Pertanto, rispetto a quanto riconosciuto dal tribunale - e sulla cui base è stata respinta la domanda nel presupposto (errato ma ormai incontrovertibile) che la compensatio lucr cum damno avesse integralmente esaurito il credito - va invece riconosciuto un credito ancora sussistente di euro 11.561,93 (82.734,93 - 71.173,00).
Trattandosi di debito di valore, già attualizzato, esso va incrementato degli interessi compensativi, calcolati sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno, per complessivi euro 12.754,78.
4. Secondo motivo d'appello: la dedotta negazione del danno morale. Parte appellante ha poi lamentato che il giudice di prime cure non aveva considerato nella quantificazione del punto base del danno biologico (incrementato per la soggettivizzazione) l'incremento per il danno morale.
Tale censura, per tutto quanto già illustrato, è totalmente destituita di fondamento.
Il tribunale, infatti, nonostante abbia errato nel riconoscimento della percentuale di invalidità (come detto nel punto precedente), ha correttamente individuato il valore del punto base (€ 4.268,55) specificando chiaramente che tale valore era dato dalla somma del danno biologico (valore del punto € 3.175,22) e dell'incremento per la sofferenza soggettiva (ovvero il danno morale: valore d'incremento del punto €1.111,33), che l'odierno appellante lamenta non essere stato risarcito.
Come si legge nella sentenza impugnata, “per consolidata giurisprudenza di legittimità i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale” (Cassazione civile sez. III 15 maggio 2018 n. 11754). In altri termini, le tabelle del Tribunale di Milano, modificate nel 2009 in seguito alle note sentenze delle sezioni unite del 2008 ed applicate dal Tribunale di Siena, non hanno “cancellato” il danno morale, bensì provveduto ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica (danno biologico) e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (danno morale); dette tabelle, cioè, pur tenendo ferma la distinzione concettuale tra danno biologico e danno morale, hanno provveduto alla liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di “danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale”, determinando il valore finale del punto utile al calcolo del danno (Cass. 18641/2011; 5243/22014; da ultimo Cassazione civile, sez. III, 27/04/2018, n. 10156)”.
Effettivamente, anche nei criteri esplicativi a premessa delle tabelle milanesi, è ben evidenziato che i valori proposti come 'standard medi' contengono la 'liquidazione congiunta' sia del danno non patrimoniale conseguente a 'lesione permanente dell'integrità psicofisica' sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni 'in termini di dolore, sofferenza soggettiva, in via di presunzione con riferimento al tipo di lesione' in completa adesione al orientamento giurisprudenziale, prevalente e consolidato, a far data dalle note pronunce di San Martino 2008, secondo cui il danno non patrimoniale deve essere unitariamente considerato in quanto le singole voci di danno hanno valenza meramente descrittiva.
5. Terzo motivo d'appello: la quantificazione della diaria. Parte appellante ha censurato la liquidazione del danno da inabilità temporanea, rapportato alla diaria base di euro 99,00, sostenendo che avrebbe dovuto anch'esso essere aumentato del 30% per la soggettivazione e di un ulteriore 30% per il danno morale.
Nello specifico si deve distinguere, nell'ambito dello stesso motivo d'appello, la censura relativa al mancato aumento del 30% per la personalizzazione da quella relativa ad un ulteriore mancato aumento del 30% per il danno morale.
Partendo da quest'ultima, dalla lettura della relazione di accompagnamento alle Tabelle di
Milano emerge chiaramente che nello stesso valore base della diaria è compresa la liquidazione del danno morale, ossia la sofferenza che temporalmente affligge il danneggiato durante la malattia fino alla guarigione, di talché la doglianza è infondata.
Per converso, è fondata la censura relativa al mancato aumento del 30% della diaria giornaliera a titolo di soggettivazione.
A differenza della liquidazione del danno permanente, in relazione a cui già la tabella di
Milano tiene conto della gravità della lesione e dell'età del soggetto, per la liquidazione del danno temporaneo la diaria base, all'epoca della liquidazione in primo grado pari ad euro 99,00 (oggi pari ad euro 115,00), prescinde totalmente dall'entità della malattia e dall'età della vittima;
dunque, le tabelle, quando indicano la possibilità di aumentare fino al 50% tale diaria laddove siano ravvisabili specifici motivi, sicuramente consentono di dare rilievo alla gravità della malattia ed alla correlata sofferenza.
Se è vero che anche malattie scarsamente invalidanti possono nell'immediato essere particolarmente dolorose, non si può infatti dubitare del fatto che i plurimi traumi che il ha subito sono stati ben più afflittivi e fisicamente dolorosi di un microtrauma: Pt_1 in altre parole, se la diaria base è adeguata ad un colpo di frusta, non può esserlo altrettanto per un caso quale quello dell'appellante, che durante la malattia si è dovuto sottoporre ad un complesso intervento chirurgico a causa della frattura scomposta del terzo medio diafisario del femore destro.
Tale danno deve dunque essere riliquidato applicando la diaria di euro 149,50 (dato un aumento dell'importo base del 30%), per un danno temporaneo complessivo di euro
15.211,63, rapportato a 50 gg. di invalidità temporanea totale, 30 gg. di invalidità temporanea al 75%, 30 gg. di invalidità temporanea al 50% e 57 gg. di invalidità temporanea al 25%.
Poiché, come già evidenziato dal tribunale, in data 1.10.2021 ha corrisposto a CP_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo l'importo di euro 8.991,00, di tale pagamento si deve ovviamente tener conto perché parzialmente estintivo del credito. Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire rendendo omogenei il credito e l'acconto, per poi poter sottrarre l'uno dall'altro; inoltre, gli accessori debbono essere computati prima sull'intero credito, poi, dal momento del pagamento dell'acconto, sul credito residuo.
Nel caso di pagamenti in acconto, infatti, il creditore nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli, e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli e il lucro cessante si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua.
Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
a) occorre devalutare il credito alla data dell'illecito, e poi computare su di esso la rivalutazione monetaria e gli interessi cd. compensativi - ovvero gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno - fino al momento della corresponsione dell'acconto, così da determinare a quanto ammontasse il complessivo credito, per somma capitale, rivalutazione ed interessi, alla data del pagamento;
b) scomputare da tale complessiva somma l'acconto;
c) riprendere poi il computo degli accessori sulla residua somma.
Dunque, il credito del , che alla data del pagamento ammontava, comprensivo Pt_1 di accessori, all'importo di euro 13.172,30, all'esito del pagamento si era ridotto ad euro
4.181,30.
Da tale data vanno nuovamente computati gli accessori sul credito residuo, per complessivi euro, ad oggi, 5.330,78.
6. Quarto motivo d'appello: il danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Parte appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente inglobato il danno alla capacità lavorativa specifica nel danno non patrimoniale, come elemento (tra gli altri) di personalizzazione, così non dandovi pieno ristoro. Al riguardo, si deve premettere che è pacifico, e comunque documentale (v. doc. 23), che a seguito delle lesioni il , che era dipendente delle Ferrovie dello Stato con la Pt_1 qualifica di “Gestore Treno”, non ha più potuto svolgere le mansioni operative sui convogli, ed è stato spostato a mansioni amministrative in ufficio - ciò che è del tutto coerente con la perdita di capacità lavorativa specifica nella misura del 19,5, riconosciuta dal ctu.
Ciò poteva certamente giustificare una personalizzazione del danno non patrimoniale - come disposto dal tribunale con statuizione divenuta definitiva - posto che il lavoratore non ha più potuto svolgere mansioni che gli piacevano di più, ma al contempo ha, effettivamente, comportato anche un decremento reddituale – correlato alla perdita delle indennità correlate alle precedenti mansioni - che il primo giudice non ha riconosciuto senza motivazione alcuna.
L'appello è dunque fondato, e tuttavia occorre quantificare l'entità della perdita economica.
Invero, il danno da perdita della capacità lavorativa specifica richiede un giudizio sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona e deve essere ricondotta all'attività lavorativa realmente svolta dal soggetto, rapportata al reddito da esso prodotto. La riduzione o perdita di tale capacità è, dunque, suscettibile di cagionare un danno se e nella misura in cui, a seguito della riduzione della capacità di lavoro, anche temporanea, si determini pure una conseguente riduzione della capacità di guadagno, e tale danno deve essere allegato e necessariamente provato nell'an e nel quantum (cfr. Cass. n. 15031/2008; n. 3290/2013; n. 11361/2014).
In altri termini, tale tipologia di danno patrimoniale potrà essere liquidata soltanto qualora il danneggiato dimostri che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale, ovvero che lo stesso abbia subito una contrazione dei suoi redditi dopo il fatto lesivo.
A tale riguardo occorre infatti rilevare come l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sia attestato nel senso che “Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (cfr. Cass. 15737 del 15.6.2018; nel medesimo senso, Cass. 11361 del 22.5.2014). La giurisprudenza di legittimità ha altresì in proposito specificato che “La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 c. ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato” (cfr.
Cass. 8896 del 4.5.2016; nello stesso senso Cass. 25370 del 12.10.2018).
Fatta tale premessa, nel caso di specie il ha fornito la prova della contrazione Pt_1 reddituale tramite la produzione delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2017, 2019 e
2020.
In particolare, l'appellante in primo grado aveva depositato la dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 2017, da cui emergeva un reddito netto di euro 28.813,00.
Aveva poi depositato la dichiarazione dei redditi dell'anno 2019 - ovvero dell'anno in cui nel settembre era avvenuto il sinistro - da cui emergeva un reddito netto di euro
27.672,00, e la dichiarazione dei redditi dell'anno 2020, da cui emergeva un reddito netto di euro 26.599,99.
Non aveva invece prodotto le dichiarazioni reddituali per gli anni successivi e in sede di operazioni peritali aveva dichiarato al ctu che all'inizio del 2021 era andato in pensione.
Dunque, poiché è del tutto verosimile che la contrazione dei redditi del 2019 e del 2020, rispetto al 2017, sia dovuta alla perdita delle indennità di servizio conseguenti al mutamento di mansioni, a sua volta causato dal sinistro, alla luce di quanto detto e dei documenti prodotti, si deve ritenere che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica sia pari ad euro 2.214,00.
Invero, poiché l'art 137 c. ass. dispone che il confronto reddituale debba avvenire col reddito netto più alto dei tre anni precedenti il sinistro, se anche i redditi del 2016 e del
2018 (che non sono stati documentati) fossero stati inferiori a quello del 2017 ciò sarebbe irrilevante.
Per converso, nulla è dovuto per il periodo successivo al 2020, sia perché il danneggiato aveva correlato la propria domanda ad un minor reddito da lavoro, senza nulla dedurre in punto di reddito pensionistico, sia perché, come rilevato, i redditi dal 2021 in poi non sono stati documentati. In conclusione, il danno in esame ammonta alla somma capitale di euro 2.214,00 che, costituendo anch'essa oggetto di un debito di valore, dev'essere incrementata della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi maturati dalle date di percezione degli stipendi ridotti, per complessivi euro 2.822,64.
7. Quinto, sesto, settimo e ottavo motivo d'appello: i danni alle cose.
Con i motivi 5°, 6°, 7° e 8°, l'appellante si duole della negazione, da parte del tribunale, di una serie di voci di danno patrimoniale emergente, correlate, nello specifico, alle spese mediche sostenute, a suo dire ingiustamente ridotte, alla mancata rifusione del valore dell'orologio, del telefonino, del casco e dell'abbigliamento, asseritamente danneggiati nella caduta, nonché al mancato riconoscimento delle spese di assistenza domiciliare e per il recupero della vettura incidentata.
A tale riguardo, il tribunale aveva rilevato: “Nessun risarcimento può essere riconosciuto
a titolo di danni al casco e al vestiario, in assenza di elementi probatori sul punto, sia sotto il profilo dell'an che sotto il profilo del quantum. Lo stesso vale per le spese di assistenza domiciliare, solo allegate ma non dimostrate. Quanto al danno al mezzo, risulta che ha versato la somma di € 1.100,00 (oltre € 200,00 per Controparte_7 compenso professionale) e detto risarcimento può considerarsi comprensivo della voce di danno “soccorso e trasporto del mezzo”, rivendicata dall'attore, di cui al doc. 15”. Inoltre, aveva richiamato la ctu che aveva riconosciuto spese documentate per euro 2.212,00, anziché per la maggior somma di euro 2.400,00.
Partendo da tale ultima statuizione, si deve rilevare, con effetto dirimente, che manca un puntuale motivo d'appello, posto che l'appellante s'è limitato a rilevare che la decurtazione era imputabile al fatto che taluni scontrini erano sbiaditi, senza però spiegare perché, ciononostante, sarebbe stato possibile ritenere l'esborso dimostrato.
Quanto al danno al vestiario e agli accessori, il sostiene che la caduta non Pt_1 poteva non aver comportato il danneggiamento di tali beni, essendo esso conseguenziale sul piano logico alla gravità del sinistro. Tale ragionamento, tuttavia, non è condivisibile, perché a mancare, nel caso di specie, è proprio, a monte, la prova che il motociclista indossasse l'orologio ed avesse con sé il cellulare.
Quanto invece al casco ed ai vestiti, questi sì inevitabilmente presenti, il motociclista non ne ha dato alcuna descrizione (né tanto meno dimostrato che essa fosse fedele) che consenta di stabilire il loro valore, fosse anche in via equitativa, quindi manca, ancor prima della sua prova, una compiuta allegazione del danno.
Parimenti, non possono essere riconosciute spese di assistenza domiciliare, non essendo affatto dimostrato che ad assistere l'appellante siano stati lavoratori da lui retribuiti, anziché parenti ed amici;
non solo, quand'anche volesse ritenersi dimostrato che a prestargli assistenza furono (anche) soggetti estranei (il teste aveva dichiarato Tes_1 all'udienza del 29.11.2023 che in occasione delle visite amicali effettuate nei primi mesi dall'incidente aveva notato la presenza nell'abitazione di persone estranee al nucleo famigliare di cui il che aveva presunto fossero persone che si occupavano di lui Pt_1
– senza tuttavia saper riferire a che titolo) e volesse presumersi che tale assistenza non era gratuita, mancherebbe ogni prova (e anche in questo caso, ancor prima, una puntuale allegazione) in merito alla consistenza di tali prestazioni, ciò che precluderebbe una liquidazione finanche equitativa.
E' invece fondata la doglianza in punto di negazione della voce di danno per “soccorso e trasporto del mezzo”.
In citazione, infatti, il aveva dedotto, riguardo al danno al mezzo, che: Pt_1
Dunque, il medesimo non aveva affatto sostenuto che quanto pagato da fosse CP_7 omnicomprensivo di ogni danno correlato al mezzo e/o che comprendesse il costo del recupero di esso;
anzi, aveva dedotto l'esatto contrario, e sul punto parte convenuta - che pure aveva contestato altre voci di danno - non aveva invece speso una parola, di talché ex art. 115 c.p.c. si deve ritenere che l'esborso sia pacifico e che non vi sia, invece, alcuna prova, di cui sarebbe stata onerata la parte debitrice, che tale credito sia già stato estinto.
Pertanto, è dovuto l'importo di euro 244,00, che pure dev'essere maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, per complessivi euro 319,53.
8. Nono motivo d'appello: il costo dell'assistenza stragiudiziale.
Infine, l'appellante ha lamentato che il tribunale, pur avendogli riconosciuto il diritto alla refusione di quanto pagato al proprio avvocato per l'assistenza legale durante la fase stragiudiziale, anziché liquidargli la somma da lui pretesa di euro 9.300,00, gli avesse riconosciuto la sola somma di euro 2.000,00, che era quanto corrisposto a titolo d'acconto, perché solo per essa vi era la prova del pagamento.
In particolare, sul punto il tribunale aveva così argomentato: “Quanto alle spese di patrocinio relative alla fase stragiudiziale, si osserva che, come chiarito dalla Suprema
Corte di Cassazione, le spese relative all'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell'illecito secondo il principio della regolarità causale di cui all'art. 1223 c.c. Nel caso di specie, detta voce di danno può essere risarcita nella misura di € 2.000,00, in quanto trattasi di un esborso adeguatamente provato solo in detti termini. Ed invero, la documentazione prodotta quale “notula” (doc. 19) consiste in un prospetto di liquidazione del compenso ma vi è prova che sia stata pagata nei limiti della somma indicata (doc. 20).”
Il motivo è fondato.
Invero, il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente e consiste nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa.
La S.C. ha inoltre precisato che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta comunque soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente.
Tuttavia, ciò che rileva, ai fini di ottenere il rimborso di tale voce di spesa, è che per il danneggiato essa, quand'anche non ancora saldata, costituisce una posta passiva nel suo patrimonio, ovvero un debito.
La consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 6422/2017 del
10.07.2017; Cass. n. 2644/2018), invero, esclude radicalmente la necessità che l'esborso sia già avvenuto e sia comprovato. “In tema di liquidazione del danno, la locuzione
"perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (v. anche Cass. n.
27129/21, n. 4718/2016 e n. 22826/10).
D'altro canto, nel caso in esame non è contestato l'espletamento dell'attività stragiudiziale, né è dedotto che essa sia stata particolarmente scarna ed esigua, ed appare anzi plausibile che abbia avuto una certa consistenza, stante la pluralità dei profili controversi e delle voci risarcitorie domandate;
dunque, appare corretto liquidare tale attività secondo i valori medi previsti dagli artt.
1-3 e 18-27 D.M. 55/2014 applicando lo scaglione da euro 52.001 a euro 260.000, in considerazione dell'entità del credito complessivamente controverso prima del giudizio e acclarato all'esito dei due gradi.
Quindi, deve essere riconosciuta la debenza di complessivi euro 4.536,00 - anziché della sola somma di euro 2.000 riconosciuta dal tribunale - con un incremento di tale voce risarcitoria di euro 2.536,00.
Sebbene anche in questo caso il maggior credito qui riconosciuto abbia natura di credito di valore, esso non dev'essere maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali perché il tale somma non l'ha ancora corrisposta (o comunque non ha Pt_1 documentato d'averlo fatto), ed il suo avvocato ha mostrato di voler attendere l'esito del giudizio per pretendere il saldo della sua prestazione.
***
Sommate tutte le voci di credito qui riconosciute – oltre all'importo di euro 2.000,00 già oggetto della condanna del tribunale – gli appellati debbono quindi corrispondere all'appellante l'ulteriore complessiva somma di euro 23.763,73.
Su tale complessivo importo sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo.
9. Decimo e undicesimo motivo d'appello: le spese del primo grado.
L'odierno appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione per metà delle spese di giudizio, con conseguente condanna del al pagamento della residua metà in favore di e Pt_1 Controparte_1 di Controparte_2
Tale motivo di impugnazione sarebbe stato oltremodo fondato, posto che la domanda attorea è stata accolta, seppur in misura inferiore a quella domandata (escluse alcune delle voci di danno accessori), e dunque giammai l'attore avrebbe potuto essere condannato a corrispondere alle controparti le spese di lite. Invero, come evidenziato anche dalle Sezioni Unite, “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma” (cfr. Cass. SU n.
32061/22).
Altrettanto è a dirsi per le spese di ctu.
Tuttavia, tali motivi di censura sono assorbiti, posto che la riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. ex multis: Cass., Sez. 3 -
, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017; Sez.
L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
10. Le spese di lite.
Tanto premesso, all'esito dei due gradi il è nella sostanza integralmente Pt_1 vittorioso, posto che non solo è stata esclusa una sua corresponsabilità nel sinistro ma, anche, sono state accolte pressoché tutte le voci di danno, patrimoniale e non, da lui richieste, salvo ridimensionarle nel quantum (è stata esclusa la sola voce di danno al vestiario e per assistenza domiciliare, per una somma così esigua da non determinare alcuna compensazione parziale).
Pertanto, le spese di lite devono essere liquidate conformemente al D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. nr. 147/2022, secondo i seguenti importi:
- per il primo grado, applicati i valori medi, stante la media complessità della lite, secondo lo scaglione da € 5.201 a € 26.000, in considerazione del credito riconosciuto, va liquidata la somma di euro 5.077,00;
- per il secondo grado, sulla base del medesimo scaglione, stante la complessità media della controversia e l'assenza di attività istruttoria, dev'essere riconosciuta in favore dell'appellato la somma di euro 3.966,00.
Parimenti, le spese della ctu espletata in primo grado debbono gravare soltanto su
CP_1
Poiché l'assicuratore ha fin dal primo grado ammesso la copertura assicurativa – e dunque non è tecnicamente soccombente nei confronti dell'assicurato – e poiché non ha espressamente domandato a le spese affrontate per resistere CP_2 CP_1 all'azione del danneggiato, nulla dev'essere disposto in merito alle spese sostenute da per la propria difesa, fermo restando che in forza della copertura assicurativa CP_2 deve tenere indenne il responsabile del sinistro non soltanto dalla condanna CP_1 risarcitoria, ma anche da quella alle spese di lite sostenute dal . Pt_1 Come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte (v. da ult. Cass. 16/02/2024 n. 4275), infatti, “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”.
Vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, i tre crediti debbono costituire oggetto di altrettante domande, ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 53/2024 del Tribunale di Parte_1
Siena, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, condanna e Controparte_1 in solido tra loro a corrispondere all'appellante, oltre a quanto già CP_2 liquidato con la sentenza impugnata, l'ulteriore complessiva somma di euro
23.763,73, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
condanna e in solido tra loro a Controparte_1 CP_2 corrispondere all'appellante - e per lui all'avv. Gianni Chessa, dichiaratosi antistatario - le spese di lite, che liquida per il primo grado nell'importo di euro
5.077,00 per compenso professionale, euro 819,32 per spese vive ed euro
976,00 per spese di ctp, e per il secondo grado nella somma di euro 3.966,00 per compenso professionale ed euro 1.192,00 per spese vive, il tutto oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
condanna a tenere indenne dalle conseguenze delle CP_1 CP_2 suddette condanne, anche per spese di lite;
dispone che le spese di ctu gravino in via definitiva su con condanna CP_1 della medesima a rifondere al la somma di euro 355,00 da lui Pt_1 corrisposta a tale titolo. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.