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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati: dott.ssa Katia Pinto Presidente dott.ssa Alessandra Cesi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Saracino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1942/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: ricorso per interdizione, promossa da:
e , elettivamente domiciliate a Sannicola in via Parte_1 Parte_2
Vittorio Emanuele II n. 33, presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Mastroleo, che le rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI nei confronti di
, nato ad [...] il [...], residente in località Marina di Controparte_1
Alliste in via Lungomare C. Colombo n. 77;
INTERDICENDO
con l'intervento del pubblico ministero, nella persona del procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Lecce;
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI E CONCLUSIONI
1 Con ricorso depositato ex artt. 712 e ss c.p.c. il 10/3/2022, e Parte_1 Pt_2
uniche figlie di nato ad [...] il [...] (ormai da molti
[...] Controparte_1
anni divorziato), adducendo (v. certificazione medica in atti) che il genitore è affetto da un “serio deterioramento cognitivo in fase avanzata con disturbi comportamentali”, da cui deriva incapacità di autodeterminazione nello svolgimento di tutte le normali attività quotidiane e nella cura dei propri interessi, allegando che, oltre ad essere stato riconosciuto invalido civile al 100% con indennità di accompagnamento, è titolare di pensione di vecchiaia e proprietario dell'abitazione in cui attualmente vive da solo, sita a Marina di Alliste in via Lungomare C. Colombo n. 77, in pessimo stato di conservazione, anche in ragione delle scarse condizioni igieniche, non essendovi allaccio alla rete idrica, chiedevano dichiarazione di interdizione a tutela del medesimo, proponendo come tutrice e, come protutrice, Parte_1 Parte_2
All'udienza tenutasi il giorno 19/5/2022 presso il domicilio dell'interdicendo, dal verbale redatto dal giudice onorario delegato all'ascolto, emerge che il suddetto, dopo aver riferito correttamente nome e cognome, non ricordava, tuttavia, la sua età, il nome dei genitori e delle figlie, il lavoro svolto e, soprattutto, non dimostrava di avere esatta contezza del valore del denaro corrente.
Si procedeva, quindi, alla nomina del tutore provvisorio nella persona di Pt_1
la quale si è dichiarata disponibile, nonostante ad oggi lavori a Milano, a
[...]
scegliere (avendone la possibilità) la modalità smart working e a trasferirsi ad Alliste nelle vicinanze dell'abitazione paterna.
Il Giudice Istruttore disponeva, poi, una c.t.u. medico-legale, conferendo l'incarico (v. quesiti di cui all'ordinanza emessa in data 8/6/2022) alla dott.ssa la Persona_1
quale depositava apposita relazione.
All'udienza tenutasi il 26 giugno 2024, le ricorrenti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, rimettendola al Collegio, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di interdizione deve essere accolta.
Preliminarmente, va rilevato che il sistema di misure di protezione di soggetti in tutto o in parte privi di autonomia delineato nel Codice Civile, dopo l'entrata in vigore della l.
2 n. 6/2004, la quale, come noto, ha introdotto nel nostro ordinamento, accanto ad interdizione e inabilitazione, l'istituto dell'amministrazione di sostegno, consente al giudicante di graduare le decisioni in modo da garantire di volta in volta al soggetto debole la tutela in concreto maggiormente adeguata.
La Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 440/05) ha indicato come criterio guida una verifica prioritaria dell'applicabilità della misura dell'amministrazione di sostegno, la quale, diversamente dalle misure dell'interdizione e dell'inabilitazione, inciderebbe sulla capacità di agire del beneficiario nei limiti strettamente ed effettivamente necessari alle sue esigenze, essendo demandato al giudice tutelare di volta in volta il compito di definire facoltà e poteri dell'amministratore con un decreto flessibile che si modella alle peculiarità del caso, modificabile nel tempo con procedura snella (ovvero con mero ricorso allo stesso) per mutamento delle originarie condizioni valutate.
La scelta tra amministrazione di sostegno e interdizione, in base alla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, non deve, invero, essere compiuta solo in ragione del grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, bensì tenendo conto che il primo strumento, di per sé, come detto più adattabile alle diverse esigenze insorgenti in relazione alle varie fattispecie in cui il beneficiario può trovarsi a dover operare, dovrà essere preferito ove il suddetto disponga di un patrimonio di scarsa consistenza richiedente tendenzialmente semplici atti di gestione (come ad esempio quelli connessi all'impiego del mero reddito pensionistico) e, comunque, non sia esposto al rischio continuo di essere indotto al compimento di atti seriamente pregiudizievoli;
viceversa, dovrà, invece, essere applicata la misura dell'interdizione, ove il soggetto debole, in ragione della composizione e della entità del suo patrimonio sia chiamato a svolgere atti di amministrazione di natura complessa o, comunque, versi in condizioni tali da far ritenere probabile che, in mancanza di una adeguata tutela, si renda autore di atti giuridici per sé dannosi, anche in considerazione della permanenza di una vita di relazione che lo porti ad avere contatti con l'esterno (cfr. Cass., sez. I, 26 ottobre 2011 n. 22332; Cass., sez. I, 12 giugno 2006
n. 13584).
Nel caso concreto, risulta attestato da aggiornata certificazione medica in atti e, inoltre, confermato dalla c.t.u. dott.ssa che il sig. è affetto da “Encefalopatia Per_1 Pt_1
3 vasculare cronica e degenerativa con deterioramento cognitivo avanzato e turbe del comportamento”; in particolare, nella relazione tecnica si legge (pp. 4 e 6): “Il disturbo
Neurocognitivo Maggiore, tipo Alzheimer rappresenta una condizione di lento e
progressivo deterioramento mentale non reversibile né arrestabile, che coinvolge le funzioni psichiche superiori. […] La sua incompetenza cognitiva, cronica e progressiva, porta ad una devastazione intellettiva (con inconsistenza del pensiero, perdita della
memoria, della capacità critica e dei processi volitivi che risultano labili e mal controllati)
e comportamentale che compromette le sue capacità sociali e l'autonomia nelle attività quotidiane, compresa la cura della sua persona. […] Non è in grado di assumere decisioni in modo autonomo ed ha necessità continua di accudimento. […] Siamo quindi in presenza di una infermità di mente con caratteristiche di persistenza ed estensione nel tempo”.
Pertanto, in ragione del deficit intellettivo in cui il suddetto versa, di qualità ed entità tali da renderlo incapace di provvedere a tutti i propri interessi, sebbene, stando agli atti, egli non sia titolare di consistenze immobiliari, mobiliari o aziendali richiedenti una complessa attività di gestione e amministrazione, tenuto conto, trattandosi di paziente capace di deambulare, dei rischi connessi all'esistenza di una residua attività di relazione, si rende necessaria una misura di tutela che consenta una sostituzione e non una mera collaborazione tra rappresentante e rappresentato.
Il Cancelliere dovrà ai sensi dell'art. 423 c.c. annotare immediatamente la presente sentenza nell'apposito registro, nonché trasmetterne comunicazione entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alliste per le annotazioni a margine all'atto di nascita e al Giudice Tutelare in sede affinchè emetta il decreto di nomina del tutore secondo i criteri di cui all'art. 424 c.c. e proceda all'adozione degli ulteriori provvedimenti di sua competenza.
Nulla deve essere statuito circa la regolamentazione delle spese processuali, in quanto, trattandosi di una procedura diretta ad accertare la sussistenza o meno di una situazione richiedente l'applicazione di una misura di protezione a tutela di un soggetto debole, non è, invero, individuabile una parte effettivamente soccombente.
Sono posti definitivamente a carico delle ricorrenti gli oneri della c.t.u. medico- legale come liquidati in separato decreto.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di interdizione iscritta al n. 1942/2022 R.G. proposta da Pt_1
e nei confronti di , nato ad
[...] Parte_2 Controparte_1
Alliste il 16/2/1939, così provvede:
1. dichiara l'interdizione di , nato ad [...] il [...]; Controparte_1
2. manda alla Cancelleria affinché proceda all'annotazione immediata della odierna sentenza nell'apposito registro, nonché alla comunicazione della stessa entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alliste per le annotazioni a margine dell'atto di nascita ai sensi dell'art. 423 c.c.;
3. conferma il tutore provvisorio già nominato nella persona di Parte_1
nata a [...] il [...];
4. manda alla Cancelleria per comunicazione al Giudice Tutelare in sede affinché emetta il decreto di nomina del tutore e adotti gli ulteriori provvedimenti di competenza;
5. dichiara non ripetibili le spese di lite;
6. pone definitivamente a carico delle ricorrenti gli oneri della c.t.u. medico- legale come liquidati in separato decreto.
Così deciso in Lecce, il 17 gennaio 2025
Il Giudice estensore dott.ssa Alessandra Cesi
Il Presidente dott.ssa Katia Pinto
5
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati: dott.ssa Katia Pinto Presidente dott.ssa Alessandra Cesi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Saracino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1942/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: ricorso per interdizione, promossa da:
e , elettivamente domiciliate a Sannicola in via Parte_1 Parte_2
Vittorio Emanuele II n. 33, presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Mastroleo, che le rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI nei confronti di
, nato ad [...] il [...], residente in località Marina di Controparte_1
Alliste in via Lungomare C. Colombo n. 77;
INTERDICENDO
con l'intervento del pubblico ministero, nella persona del procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Lecce;
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI E CONCLUSIONI
1 Con ricorso depositato ex artt. 712 e ss c.p.c. il 10/3/2022, e Parte_1 Pt_2
uniche figlie di nato ad [...] il [...] (ormai da molti
[...] Controparte_1
anni divorziato), adducendo (v. certificazione medica in atti) che il genitore è affetto da un “serio deterioramento cognitivo in fase avanzata con disturbi comportamentali”, da cui deriva incapacità di autodeterminazione nello svolgimento di tutte le normali attività quotidiane e nella cura dei propri interessi, allegando che, oltre ad essere stato riconosciuto invalido civile al 100% con indennità di accompagnamento, è titolare di pensione di vecchiaia e proprietario dell'abitazione in cui attualmente vive da solo, sita a Marina di Alliste in via Lungomare C. Colombo n. 77, in pessimo stato di conservazione, anche in ragione delle scarse condizioni igieniche, non essendovi allaccio alla rete idrica, chiedevano dichiarazione di interdizione a tutela del medesimo, proponendo come tutrice e, come protutrice, Parte_1 Parte_2
All'udienza tenutasi il giorno 19/5/2022 presso il domicilio dell'interdicendo, dal verbale redatto dal giudice onorario delegato all'ascolto, emerge che il suddetto, dopo aver riferito correttamente nome e cognome, non ricordava, tuttavia, la sua età, il nome dei genitori e delle figlie, il lavoro svolto e, soprattutto, non dimostrava di avere esatta contezza del valore del denaro corrente.
Si procedeva, quindi, alla nomina del tutore provvisorio nella persona di Pt_1
la quale si è dichiarata disponibile, nonostante ad oggi lavori a Milano, a
[...]
scegliere (avendone la possibilità) la modalità smart working e a trasferirsi ad Alliste nelle vicinanze dell'abitazione paterna.
Il Giudice Istruttore disponeva, poi, una c.t.u. medico-legale, conferendo l'incarico (v. quesiti di cui all'ordinanza emessa in data 8/6/2022) alla dott.ssa la Persona_1
quale depositava apposita relazione.
All'udienza tenutasi il 26 giugno 2024, le ricorrenti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, rimettendola al Collegio, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di interdizione deve essere accolta.
Preliminarmente, va rilevato che il sistema di misure di protezione di soggetti in tutto o in parte privi di autonomia delineato nel Codice Civile, dopo l'entrata in vigore della l.
2 n. 6/2004, la quale, come noto, ha introdotto nel nostro ordinamento, accanto ad interdizione e inabilitazione, l'istituto dell'amministrazione di sostegno, consente al giudicante di graduare le decisioni in modo da garantire di volta in volta al soggetto debole la tutela in concreto maggiormente adeguata.
La Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 440/05) ha indicato come criterio guida una verifica prioritaria dell'applicabilità della misura dell'amministrazione di sostegno, la quale, diversamente dalle misure dell'interdizione e dell'inabilitazione, inciderebbe sulla capacità di agire del beneficiario nei limiti strettamente ed effettivamente necessari alle sue esigenze, essendo demandato al giudice tutelare di volta in volta il compito di definire facoltà e poteri dell'amministratore con un decreto flessibile che si modella alle peculiarità del caso, modificabile nel tempo con procedura snella (ovvero con mero ricorso allo stesso) per mutamento delle originarie condizioni valutate.
La scelta tra amministrazione di sostegno e interdizione, in base alla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, non deve, invero, essere compiuta solo in ragione del grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, bensì tenendo conto che il primo strumento, di per sé, come detto più adattabile alle diverse esigenze insorgenti in relazione alle varie fattispecie in cui il beneficiario può trovarsi a dover operare, dovrà essere preferito ove il suddetto disponga di un patrimonio di scarsa consistenza richiedente tendenzialmente semplici atti di gestione (come ad esempio quelli connessi all'impiego del mero reddito pensionistico) e, comunque, non sia esposto al rischio continuo di essere indotto al compimento di atti seriamente pregiudizievoli;
viceversa, dovrà, invece, essere applicata la misura dell'interdizione, ove il soggetto debole, in ragione della composizione e della entità del suo patrimonio sia chiamato a svolgere atti di amministrazione di natura complessa o, comunque, versi in condizioni tali da far ritenere probabile che, in mancanza di una adeguata tutela, si renda autore di atti giuridici per sé dannosi, anche in considerazione della permanenza di una vita di relazione che lo porti ad avere contatti con l'esterno (cfr. Cass., sez. I, 26 ottobre 2011 n. 22332; Cass., sez. I, 12 giugno 2006
n. 13584).
Nel caso concreto, risulta attestato da aggiornata certificazione medica in atti e, inoltre, confermato dalla c.t.u. dott.ssa che il sig. è affetto da “Encefalopatia Per_1 Pt_1
3 vasculare cronica e degenerativa con deterioramento cognitivo avanzato e turbe del comportamento”; in particolare, nella relazione tecnica si legge (pp. 4 e 6): “Il disturbo
Neurocognitivo Maggiore, tipo Alzheimer rappresenta una condizione di lento e
progressivo deterioramento mentale non reversibile né arrestabile, che coinvolge le funzioni psichiche superiori. […] La sua incompetenza cognitiva, cronica e progressiva, porta ad una devastazione intellettiva (con inconsistenza del pensiero, perdita della
memoria, della capacità critica e dei processi volitivi che risultano labili e mal controllati)
e comportamentale che compromette le sue capacità sociali e l'autonomia nelle attività quotidiane, compresa la cura della sua persona. […] Non è in grado di assumere decisioni in modo autonomo ed ha necessità continua di accudimento. […] Siamo quindi in presenza di una infermità di mente con caratteristiche di persistenza ed estensione nel tempo”.
Pertanto, in ragione del deficit intellettivo in cui il suddetto versa, di qualità ed entità tali da renderlo incapace di provvedere a tutti i propri interessi, sebbene, stando agli atti, egli non sia titolare di consistenze immobiliari, mobiliari o aziendali richiedenti una complessa attività di gestione e amministrazione, tenuto conto, trattandosi di paziente capace di deambulare, dei rischi connessi all'esistenza di una residua attività di relazione, si rende necessaria una misura di tutela che consenta una sostituzione e non una mera collaborazione tra rappresentante e rappresentato.
Il Cancelliere dovrà ai sensi dell'art. 423 c.c. annotare immediatamente la presente sentenza nell'apposito registro, nonché trasmetterne comunicazione entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alliste per le annotazioni a margine all'atto di nascita e al Giudice Tutelare in sede affinchè emetta il decreto di nomina del tutore secondo i criteri di cui all'art. 424 c.c. e proceda all'adozione degli ulteriori provvedimenti di sua competenza.
Nulla deve essere statuito circa la regolamentazione delle spese processuali, in quanto, trattandosi di una procedura diretta ad accertare la sussistenza o meno di una situazione richiedente l'applicazione di una misura di protezione a tutela di un soggetto debole, non è, invero, individuabile una parte effettivamente soccombente.
Sono posti definitivamente a carico delle ricorrenti gli oneri della c.t.u. medico- legale come liquidati in separato decreto.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di interdizione iscritta al n. 1942/2022 R.G. proposta da Pt_1
e nei confronti di , nato ad
[...] Parte_2 Controparte_1
Alliste il 16/2/1939, così provvede:
1. dichiara l'interdizione di , nato ad [...] il [...]; Controparte_1
2. manda alla Cancelleria affinché proceda all'annotazione immediata della odierna sentenza nell'apposito registro, nonché alla comunicazione della stessa entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alliste per le annotazioni a margine dell'atto di nascita ai sensi dell'art. 423 c.c.;
3. conferma il tutore provvisorio già nominato nella persona di Parte_1
nata a [...] il [...];
4. manda alla Cancelleria per comunicazione al Giudice Tutelare in sede affinché emetta il decreto di nomina del tutore e adotti gli ulteriori provvedimenti di competenza;
5. dichiara non ripetibili le spese di lite;
6. pone definitivamente a carico delle ricorrenti gli oneri della c.t.u. medico- legale come liquidati in separato decreto.
Così deciso in Lecce, il 17 gennaio 2025
Il Giudice estensore dott.ssa Alessandra Cesi
Il Presidente dott.ssa Katia Pinto
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