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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1063/2019 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
SOLLAZZO ANTONELLO
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. LORETO Controparte_1 P.IVA_1
GIOVANNI
Convenuto
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
avanti al Tribunale di Paola il chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 quantificati in €. 26.000,00, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A sostegno della domanda assumeva;
che in il 30.7.2018 verso le ore 10,30 mentre CP_1
percorreva a piedi la strada che costeggia il cimitero sul lato ovest sulla quale si svolgeva il mercato settimanale, essa istante cadeva in terra a causa della presenza di una buca/spaccatura presente sul manto stradale non segnalata, non visibile, né prevedibile;
che detto tratto di strada risultava, molto trafficato a causa della presenza di numerosi pedoni che lo occupavano in ambo le direzioni nonché in parte occupato dalle bancarelle del locale mercato tali da rendere invisibile e non prevedibile la presenza della buca.
Si costituiva in giudizio il che instava per il rigetto della domanda siccome Controparte_1
infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio. Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, assunta prove testimoniale ed espletata consulenza tecnica d'ufficio sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. era riservata per la decisione.
Tanto premesso occorre rilevare che la domanda avanzata dall'istante è volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta occorsa allorchè nelle indicate circostanze di tempo e di luogo a causa della presenza di una buca non visibile e non prevedibile cadeva in terra sull'assunto della mancata custodia ex art. 2051 cc e dell'insidia ex art. 2043 cc.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o in alternativa il fatto dell'attore.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione da intendere sussistente, tuttavia, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza;
afferma al riguardo la più recente giurisprudenza di legittimità che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa tuttavia essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. n. 13550/2009; n. 7763/2007; n. 2308/2007).
Nel caso di specie l'attore, quindi, deve provare l'attore di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto, ovvero sia la circostanza della presenza della buca sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la caduta è avvenuta per effetto della sconnessione stessa, sia il fatto che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta. Per quanto riguarda l'insidia ex articolo 2043, va invece osservato che - in forza del principio generale del neminem laedere - incombe sul convenuto il dovere di mantenere i viali posti al proprio interno in condizioni tali che non derivino agli utenti, che fanno ragionevole affidamento sullo stato di apparente transitabilità di esse, situazioni diverse dall'apparenza, costituenti veri e propri pericoli occulti (insidie appunto o trabocchetti). Sotto tale profilo vengono, pertanto, in considerazione sia il requisito obiettivo della non visibilità del pericolo, sia quella soggettivo, rappresentato dalla non prevedibilità dell'evento dannoso, occorso proprio in conseguenza dello stato di manutenzione della strada;
tuttavia, deve precisarsi che – vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. – l'onere di provare l'esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile e del nesso causale con i danni che ne siano conseguiti, incombe sul danneggiato (Cass. civ. sez. III, 4 giugno 2004, n. 10654; Cass. civ. sez. III, 28 novembre 2003, n.
16240; Cass. civ. sez. III, 30 luglio 2002, n. 11250; Cass. civ. sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2067; v. pure, al riguardo, C. Cost. 99/156).
A tal riguardo è, invero, evidente che non ogni irregolarità del manto stradale può costituire un pericolo occulto per l'utente, dovendo l'insidia essere ravvisata solo in quelle situazioni di pericolo che l'utente, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non possa obiettivamente prevedere ed evitare. Ciò in quanto sia legittimo nella situazione concreta – proprio per i menzionati caratteri della non visibilità e non prevedibilità del pericolo - fare affidamento sull'apparente stato di fruibilità della strada (cfr., fra le tante, Cass. 1996, n. 191; Cass.
1996, n. 340).
Tanto premesso in via di principio, dato atto altresì che in punto di fatto risultano confermato le circostanze dedotte dall'attrice per essere state riferite dai testi escussi, osserva il giudicante che, nel caso di specie, è stato dedotto che mentre l'istante camminava sulla via pubblica affollata di persone ove si svolgeva il mercato con bancarelle ai lati della strada a causa della presenza della buca inciampava e rovinava in terra;
sul punto deve ritenersi l'insidia atteso che l'istante attesa la presenza degli avventori del mercato del mercato non poteva verosimilmente controllare che il manto stradale fosse intatto. Al riguardo non appare dirimente l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal convenuto in virtù del quale proprio la presenza di un luogo affollato esige un onere di maggiore attenzione da parte dell'utente atteso che la stessa mentre camminava non potendosi accorgere della presenza della buca a causa della stessa rovinava in terra.
Ed ancora proprio la circostanza che la strada fosse affollata avvalora la non prevedibilità dell'evento perché l'istante ben poteva confidare nello stato di normale fruibilità del tratto proprio per la presenza di altri utenti, la cui presenza del resto copriva ulteriormente la visuale;
del resto il convenuto non ha fornito prova n del fatto dell'uomo né dell'impossibilità di provvedere nell'immediatezza alla rimozione del pericolo medesimo.
De dunque ravvisarsi la responsabilità dell'ente convenuto.
Passando al quantum, dalle conclusioni della relazione di C.T.U. in atti condivisibili siccome immuni da vizi logici e giuridici i postumi riportati dall'istante sono stati valutati nella misura del 7
% a titolo di mero danno biologico, nella misura di gg. 20 di invalidità temporanea totale al 100%, in gg. 30 parziale al 75%, in 60 gg al 50% ed in ulteriori 85 gg. al 25%.
Con riferimento alle spese mediche, si rileva che sono state documentate spese sostenute per €
1317,52 ritenute congrue e necessarie dal CTU.
Per il risarcimento del danno biologico subito dall'istante (che all'epoca dell'evento lesivo, luglio
2018 aveva l'età di anni di 62) spetta pertanto la somma, al valore attuale della moneta, di euro
20.653,14 comprensiva del danno biologico permanente, dell'invalidità temporanea, delle spese mediche e el danno morale nella misura di 1/3.
Ciò posto, il danno biologico da invalidità permanente riportato dai predetti viene liquidato equitativamente sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (cfr. tabella di cui all'art. 139 del Dlgs 209/2005 aggiornata al 24). Ora, deve osservarsi che alle luce delle note e molteplici sentenze della Corte di
Cassazione si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto, sopra liquidato (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purchè costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In sostanza secondo tale orientamento, ribadito dall'orientamento della Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008, condiviso da questo giudice,” nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana “(cfr Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Compete, quindi, quale danno morale, inteso quale residuo danno non patrimoniale, l'importo percentuale di 1/3 in assenza di una specifica e puntuale diversa individuazione dello stesso;
la suddetta percentuale è stata determinata tenendo conto della entità delle lesioni e del grado di afflittività delle conseguenze riportate e costituiscono, del resto, la necessaria personalizzazione del predetto danno non patrimoniale riconosciuto, dovendo essere presi in considerazione (per un adeguata personalizzazione del risarcimento) i riflessi oggettivi e soggettivi di tale danno (accertati mediante indagine medico legale) (Cass. n. 11701/2009).
Sulle somme così liquidate andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo va determinato equitativamente ex art. 2056 cod.civ. secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno (cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali (nella fattispecie in misura del 2,5%); tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi.
Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda proposta nell'interesse di parte attrice e, per l'effetto, condanna il al pagamento in suo favore della somma di € 20.653,14 oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione come in motivazione;
2) CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del convenuto che liquida in complessivi € 2.850,00 per compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu nella misura già liquidata a carico definitivo del convenuto.
Paola, 16.1.2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1063/2019 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
SOLLAZZO ANTONELLO
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. LORETO Controparte_1 P.IVA_1
GIOVANNI
Convenuto
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
avanti al Tribunale di Paola il chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 quantificati in €. 26.000,00, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A sostegno della domanda assumeva;
che in il 30.7.2018 verso le ore 10,30 mentre CP_1
percorreva a piedi la strada che costeggia il cimitero sul lato ovest sulla quale si svolgeva il mercato settimanale, essa istante cadeva in terra a causa della presenza di una buca/spaccatura presente sul manto stradale non segnalata, non visibile, né prevedibile;
che detto tratto di strada risultava, molto trafficato a causa della presenza di numerosi pedoni che lo occupavano in ambo le direzioni nonché in parte occupato dalle bancarelle del locale mercato tali da rendere invisibile e non prevedibile la presenza della buca.
Si costituiva in giudizio il che instava per il rigetto della domanda siccome Controparte_1
infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio. Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, assunta prove testimoniale ed espletata consulenza tecnica d'ufficio sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. era riservata per la decisione.
Tanto premesso occorre rilevare che la domanda avanzata dall'istante è volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta occorsa allorchè nelle indicate circostanze di tempo e di luogo a causa della presenza di una buca non visibile e non prevedibile cadeva in terra sull'assunto della mancata custodia ex art. 2051 cc e dell'insidia ex art. 2043 cc.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o in alternativa il fatto dell'attore.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione da intendere sussistente, tuttavia, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza;
afferma al riguardo la più recente giurisprudenza di legittimità che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa tuttavia essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. n. 13550/2009; n. 7763/2007; n. 2308/2007).
Nel caso di specie l'attore, quindi, deve provare l'attore di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto, ovvero sia la circostanza della presenza della buca sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la caduta è avvenuta per effetto della sconnessione stessa, sia il fatto che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta. Per quanto riguarda l'insidia ex articolo 2043, va invece osservato che - in forza del principio generale del neminem laedere - incombe sul convenuto il dovere di mantenere i viali posti al proprio interno in condizioni tali che non derivino agli utenti, che fanno ragionevole affidamento sullo stato di apparente transitabilità di esse, situazioni diverse dall'apparenza, costituenti veri e propri pericoli occulti (insidie appunto o trabocchetti). Sotto tale profilo vengono, pertanto, in considerazione sia il requisito obiettivo della non visibilità del pericolo, sia quella soggettivo, rappresentato dalla non prevedibilità dell'evento dannoso, occorso proprio in conseguenza dello stato di manutenzione della strada;
tuttavia, deve precisarsi che – vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. – l'onere di provare l'esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile e del nesso causale con i danni che ne siano conseguiti, incombe sul danneggiato (Cass. civ. sez. III, 4 giugno 2004, n. 10654; Cass. civ. sez. III, 28 novembre 2003, n.
16240; Cass. civ. sez. III, 30 luglio 2002, n. 11250; Cass. civ. sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2067; v. pure, al riguardo, C. Cost. 99/156).
A tal riguardo è, invero, evidente che non ogni irregolarità del manto stradale può costituire un pericolo occulto per l'utente, dovendo l'insidia essere ravvisata solo in quelle situazioni di pericolo che l'utente, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non possa obiettivamente prevedere ed evitare. Ciò in quanto sia legittimo nella situazione concreta – proprio per i menzionati caratteri della non visibilità e non prevedibilità del pericolo - fare affidamento sull'apparente stato di fruibilità della strada (cfr., fra le tante, Cass. 1996, n. 191; Cass.
1996, n. 340).
Tanto premesso in via di principio, dato atto altresì che in punto di fatto risultano confermato le circostanze dedotte dall'attrice per essere state riferite dai testi escussi, osserva il giudicante che, nel caso di specie, è stato dedotto che mentre l'istante camminava sulla via pubblica affollata di persone ove si svolgeva il mercato con bancarelle ai lati della strada a causa della presenza della buca inciampava e rovinava in terra;
sul punto deve ritenersi l'insidia atteso che l'istante attesa la presenza degli avventori del mercato del mercato non poteva verosimilmente controllare che il manto stradale fosse intatto. Al riguardo non appare dirimente l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal convenuto in virtù del quale proprio la presenza di un luogo affollato esige un onere di maggiore attenzione da parte dell'utente atteso che la stessa mentre camminava non potendosi accorgere della presenza della buca a causa della stessa rovinava in terra.
Ed ancora proprio la circostanza che la strada fosse affollata avvalora la non prevedibilità dell'evento perché l'istante ben poteva confidare nello stato di normale fruibilità del tratto proprio per la presenza di altri utenti, la cui presenza del resto copriva ulteriormente la visuale;
del resto il convenuto non ha fornito prova n del fatto dell'uomo né dell'impossibilità di provvedere nell'immediatezza alla rimozione del pericolo medesimo.
De dunque ravvisarsi la responsabilità dell'ente convenuto.
Passando al quantum, dalle conclusioni della relazione di C.T.U. in atti condivisibili siccome immuni da vizi logici e giuridici i postumi riportati dall'istante sono stati valutati nella misura del 7
% a titolo di mero danno biologico, nella misura di gg. 20 di invalidità temporanea totale al 100%, in gg. 30 parziale al 75%, in 60 gg al 50% ed in ulteriori 85 gg. al 25%.
Con riferimento alle spese mediche, si rileva che sono state documentate spese sostenute per €
1317,52 ritenute congrue e necessarie dal CTU.
Per il risarcimento del danno biologico subito dall'istante (che all'epoca dell'evento lesivo, luglio
2018 aveva l'età di anni di 62) spetta pertanto la somma, al valore attuale della moneta, di euro
20.653,14 comprensiva del danno biologico permanente, dell'invalidità temporanea, delle spese mediche e el danno morale nella misura di 1/3.
Ciò posto, il danno biologico da invalidità permanente riportato dai predetti viene liquidato equitativamente sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (cfr. tabella di cui all'art. 139 del Dlgs 209/2005 aggiornata al 24). Ora, deve osservarsi che alle luce delle note e molteplici sentenze della Corte di
Cassazione si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto, sopra liquidato (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purchè costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In sostanza secondo tale orientamento, ribadito dall'orientamento della Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008, condiviso da questo giudice,” nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana “(cfr Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Compete, quindi, quale danno morale, inteso quale residuo danno non patrimoniale, l'importo percentuale di 1/3 in assenza di una specifica e puntuale diversa individuazione dello stesso;
la suddetta percentuale è stata determinata tenendo conto della entità delle lesioni e del grado di afflittività delle conseguenze riportate e costituiscono, del resto, la necessaria personalizzazione del predetto danno non patrimoniale riconosciuto, dovendo essere presi in considerazione (per un adeguata personalizzazione del risarcimento) i riflessi oggettivi e soggettivi di tale danno (accertati mediante indagine medico legale) (Cass. n. 11701/2009).
Sulle somme così liquidate andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo va determinato equitativamente ex art. 2056 cod.civ. secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno (cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali (nella fattispecie in misura del 2,5%); tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi.
Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda proposta nell'interesse di parte attrice e, per l'effetto, condanna il al pagamento in suo favore della somma di € 20.653,14 oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione come in motivazione;
2) CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del convenuto che liquida in complessivi € 2.850,00 per compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu nella misura già liquidata a carico definitivo del convenuto.
Paola, 16.1.2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli