Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 24/06/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 507 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente in[...]4 Parte_1
40053 VALSAMOGGIA IT , CF elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1 dell'avv. GUASTELLA MONIA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in [...]89 Controparte_1
95041 CALTAGIRONE IT CF elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 dell'avvGUASTELLA MONIA . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data2 9/10/1978 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di TORINO al n. 1832 anno 1978 parte II serie A
l ricorrenti esponevano che con decreto del 13.10.2003 il Tribunale di Torino aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 23.6.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero. il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata decreto del 13.10.2003
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in data 29/10/1978 annotato nel registro degli atti di Pt_1 Controparte_1
matrimonio del comune di Torino al n. 1832 anno 1978 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 23.6.2025
Il Presidente est. Dott.ssa Concetta Grillo