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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/11/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 136/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. RO Sereni Lucarelli Presidente
Dott.ssa UL EL Giudice relatore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da (C.F.: , rappresentato dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LORENZO MONDINI, con l'assistenza dell'OCC Dott. Nicola Brancorsini;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 25.09.2025 il Sig. ha avanzato Parte_1 proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:
a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a
Pagina 1 corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore
d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art 268 comma 3 quarto periodo CCII dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;
ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso, oltre che dalla relazione dell'OCC, lo stesso ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari a € 166.724,17) derivante principalmente dalle difficoltà economiche occorse a seguito di un gravissimo infortunio, avvenuto nel marzo 2006, che ha comportato l'amputazione di parte della mano sinistra,
a cui è conseguita l'interruzione della propria attività di artigiano nel settore della lavorazione in ferro. Il ricorrente era titolare della ditta individuale “In ferro di RO
Angelillo”, avviata nell'ottobre 2004 con il ricorso ad un mutuo chirografario erogato da
Banca Popolare di Ancona e ad un anticipo fatture concesso da Banca Unicredit. In ragione dell'infortunio e dei numerosi interventi chirurgici subiti, il sig. non è stato Parte_1 più in grado di adempiere le obbligazioni contratte e neppure far fronte al pagamento delle imposte e ha dovuto cessare la propria attività di impresa per le gravi conseguenze fisiche riportate, cui è seguito il riconoscimento di un'invalidità civile del 31%. Il sig.
, inoltre, per far fronte alle difficoltà personali e ripianare le esposizioni debitorie, Parte_1 ha fatto ulteriore ricorso al credito, ma, in ragione degli insoluti, ha subito una procedura esecutiva presso terzi con pignoramento di 1/5 dell'attuale stipendio, avendo il debitore successivamente reperito una stabile occupazione.
Nell'attualità il debitore non risulta essere proprietario di beni immobili e svolge attività lavorativa subordinata part time presso la ditta Cos. con sede ad Ancona. CP_1
Rilevato che il sig. percepisce un reddito mensile netto pari a € 2.050,00 oltre ad Parte_1 una pensione di invalidità di circa € 200,00 mensili quasi integralmente assorbiti per assicurare allo stesso un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni:
- conto corrente postale n. 6448356 con saldo pari ad € 503,17 alla data del 03.07.2025
Pagina 2 - Postepay Evolution n. 0906, con saldo pari ad € 715,90 alla data del 02.07.2025
- polizza POSTE VIVEREPROTETTI N. 10002789586;
- reddito da lavoro dipendente e pensione di invalidità al netto delle somme trattenibili dal debitore per il proprio sostentamento di cui in appresso;
- autovettura Renault Scenic targata EJ153VP valutata in circa €. 1.500,00
Con riferimento al tale ultimo bene, il ricorrente all'udienza del 30.10.2025 ha dichiarato a verbale di provvedere ad informarsi per vendere l'autovettura alla cifra di stima indicata così da monetizzare il ricavato in favore dei creditori.
Ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie – nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell'autoveicolo è necessaria per soddisfare l'esigenza del debitore di organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e giustifica perciò la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dal debitore rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.
Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal sig. per il proprio Parte_1 sostentamento ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del nucleo familiare composto dal solo ricorrente e della documentazione allegata, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in €
1.800,00 la somma necessaria al mantenimento del ricorrente dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura.
Sul punto si rileva che il ricorrente ha dato atto a verbale di mettere a disposizione della procedura la somma di € 300,00 mensili oltre alla tredicesima mensilità per i tre anni di durata della procedura.
Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
Pagina 3 Con riferimento alle spese della presente procedura individuate come passività prededucibili, esse devono intendersi limitate ai soli compensi spettanti all'OCC ex art. 6
CCII. Viceversa, le spese sostenute dal ricorrente per l'assistenza legale nella presentazione della domanda godono unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 cc. Ciò in base al tenore letterale del richiamato art. 6, ove manca qualsiasi riferimento a tali spese, oltre che dell'art. 277 CCII, la cui rubrica si riferisce ai “crediti posteriori” e non a quelli anteriori. Tali spese, peraltro, non potrebbero comunque ritenersi sorte “in funzione” della liquidazione in assenza di una norma che preveda l'assistenza obbligatoria di un avvocato nella presentazione della domanda di liquidazione controllata.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore
[...]
(C.F.: Parte_1 C.F._1
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa
UL EL;
NOMINA liquidatore l'OCC, Dott. Nicola Brancorsini
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
Pagina 4 ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura Renault Scenic Targa EJ153VP che il debitore è autorizzato ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
AUTORIZZA il liquidatore per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente, di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità
c.d. home banking) vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del GD.
FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 1.800,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo, inclusa la tredicesima mensilità per intero, sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore– eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;
DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del
Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 06/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa UL EL Dott. RO Sereni Lucarelli
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. RO Sereni Lucarelli Presidente
Dott.ssa UL EL Giudice relatore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da (C.F.: , rappresentato dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LORENZO MONDINI, con l'assistenza dell'OCC Dott. Nicola Brancorsini;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 25.09.2025 il Sig. ha avanzato Parte_1 proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:
a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a
Pagina 1 corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore
d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art 268 comma 3 quarto periodo CCII dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;
ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso, oltre che dalla relazione dell'OCC, lo stesso ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari a € 166.724,17) derivante principalmente dalle difficoltà economiche occorse a seguito di un gravissimo infortunio, avvenuto nel marzo 2006, che ha comportato l'amputazione di parte della mano sinistra,
a cui è conseguita l'interruzione della propria attività di artigiano nel settore della lavorazione in ferro. Il ricorrente era titolare della ditta individuale “In ferro di RO
Angelillo”, avviata nell'ottobre 2004 con il ricorso ad un mutuo chirografario erogato da
Banca Popolare di Ancona e ad un anticipo fatture concesso da Banca Unicredit. In ragione dell'infortunio e dei numerosi interventi chirurgici subiti, il sig. non è stato Parte_1 più in grado di adempiere le obbligazioni contratte e neppure far fronte al pagamento delle imposte e ha dovuto cessare la propria attività di impresa per le gravi conseguenze fisiche riportate, cui è seguito il riconoscimento di un'invalidità civile del 31%. Il sig.
, inoltre, per far fronte alle difficoltà personali e ripianare le esposizioni debitorie, Parte_1 ha fatto ulteriore ricorso al credito, ma, in ragione degli insoluti, ha subito una procedura esecutiva presso terzi con pignoramento di 1/5 dell'attuale stipendio, avendo il debitore successivamente reperito una stabile occupazione.
Nell'attualità il debitore non risulta essere proprietario di beni immobili e svolge attività lavorativa subordinata part time presso la ditta Cos. con sede ad Ancona. CP_1
Rilevato che il sig. percepisce un reddito mensile netto pari a € 2.050,00 oltre ad Parte_1 una pensione di invalidità di circa € 200,00 mensili quasi integralmente assorbiti per assicurare allo stesso un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni:
- conto corrente postale n. 6448356 con saldo pari ad € 503,17 alla data del 03.07.2025
Pagina 2 - Postepay Evolution n. 0906, con saldo pari ad € 715,90 alla data del 02.07.2025
- polizza POSTE VIVEREPROTETTI N. 10002789586;
- reddito da lavoro dipendente e pensione di invalidità al netto delle somme trattenibili dal debitore per il proprio sostentamento di cui in appresso;
- autovettura Renault Scenic targata EJ153VP valutata in circa €. 1.500,00
Con riferimento al tale ultimo bene, il ricorrente all'udienza del 30.10.2025 ha dichiarato a verbale di provvedere ad informarsi per vendere l'autovettura alla cifra di stima indicata così da monetizzare il ricavato in favore dei creditori.
Ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie – nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell'autoveicolo è necessaria per soddisfare l'esigenza del debitore di organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e giustifica perciò la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dal debitore rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.
Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal sig. per il proprio Parte_1 sostentamento ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del nucleo familiare composto dal solo ricorrente e della documentazione allegata, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in €
1.800,00 la somma necessaria al mantenimento del ricorrente dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura.
Sul punto si rileva che il ricorrente ha dato atto a verbale di mettere a disposizione della procedura la somma di € 300,00 mensili oltre alla tredicesima mensilità per i tre anni di durata della procedura.
Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
Pagina 3 Con riferimento alle spese della presente procedura individuate come passività prededucibili, esse devono intendersi limitate ai soli compensi spettanti all'OCC ex art. 6
CCII. Viceversa, le spese sostenute dal ricorrente per l'assistenza legale nella presentazione della domanda godono unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 cc. Ciò in base al tenore letterale del richiamato art. 6, ove manca qualsiasi riferimento a tali spese, oltre che dell'art. 277 CCII, la cui rubrica si riferisce ai “crediti posteriori” e non a quelli anteriori. Tali spese, peraltro, non potrebbero comunque ritenersi sorte “in funzione” della liquidazione in assenza di una norma che preveda l'assistenza obbligatoria di un avvocato nella presentazione della domanda di liquidazione controllata.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore
[...]
(C.F.: Parte_1 C.F._1
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa
UL EL;
NOMINA liquidatore l'OCC, Dott. Nicola Brancorsini
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
Pagina 4 ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura Renault Scenic Targa EJ153VP che il debitore è autorizzato ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
AUTORIZZA il liquidatore per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente, di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità
c.d. home banking) vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del GD.
FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 1.800,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo, inclusa la tredicesima mensilità per intero, sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore– eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;
DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del
Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 06/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa UL EL Dott. RO Sereni Lucarelli
Pagina 5