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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/10/2025, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
TR NI IU
NA BO IU
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 4211/2021 del R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso,
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti ILARIA Parte_1
GA e IC FI come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. ROSARIO ORLANDO Controparte_1
come da mandato in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
1 il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/06/2021, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in data 06/09/1989 in Taranto con , che dalla loro Controparte_1
unione erano nati i figli e rispettivamente il 03.12.1993 e il 07.01.1997, Per_1 Per_2
e che con sentenza n. 597/2018 depositata in data 31.07.2018 il Tribunale di La Spezia
aveva pronunciato la loro separazione, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione;
chiedeva inoltre l'esclusione dell'assegno di mantenimento già previsto in favore della moglie e della figlia nonché la revoca della assegnazione della Per_2
casa coniugale.
Instauratosi il contraddittorio, la resistente non si opponeva alla domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando invece le avverse richieste relative agli aspetti economici del divorzio;
chiedeva, in particolare, di prevedere in suo favore un assegno divorzile nonché l'assegnazione della casa coniugale nella quale abitava congiuntamente al figlio , maggiorenne ma non Per_1
economicamente indipendente.
A seguito di reclamo promosso dal ricorrente avverso i provvedimenti presidenziali del
5.1.2022, la Corte d'Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con ordinanza del
6.5.2022 disponeva la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla nonché CP_1
la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio maggiorenne
. Per_1
2 Con sentenza non definitiva n. 987/2023 pubblicata il 28/04/2023 questo Tribunale
pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo con separata ordinanza per la ulteriore prosecuzione del giudizio.
Rimessa la causa innanzi all'istruttore, con note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 30.04.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ciò premesso in fatto, dato atto del provvedimento della Corte di Appello di Lecce Sez.
Dist. di Taranto, in virtù del quale risultano revocati in data 6.5.2022 l'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio maggiorenne nonché l'assegnazione Per_1
della casa coniugale alla , passando all'esame degli aspetti accessori della presente CP_1
pronunzia, va rilevato che resta da decidere la sola questione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio richiesto dalla resistente.
E' opportuno a tal proposito in via preliminare evidenziare che, ai sensi dell'art.5 c.VI L
1°.12.1970 n.898, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle
ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune,
del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata
del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a
favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non
può procurarseli per ragioni oggettive”.
Secondo la più recente ed ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte,
all'assegno divorzile va attribuita, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativa-
3 compensativa, atteso che il diritto all'assegno discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento della autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale e al sacrificio delle aspettative professionali subito per la scelta condivisa che uno solo dei coniugi si dedicasse esclusivamente alla famiglia (Cass.civ. sez.un. 11.07.2018 n.18287; nello stesso senso
Cass.civ. sez.I 17.04.2019 n.10782, Cass.civ. sez.I 17.04.2019 n.10781).
Va sottolineato tuttavia che è onere dell'ex coniuge che pretende l'assegno divorzile provare la sussistenza di tutti i presupposti indicati dall'art.5 su citato, primo fra tutti la inadeguatezza (da intendersi nel senso su esposto) dei mezzi economici e l'impossibilità
di procurarseli (in tal senso, sull'onere della prova, Cass.civ. sez.VI 22.05.2019 n.13902,
Cass.civ. sez.I 17.04.2019 n.10782, Cass.civ. sez.I 13.07.2017 n. 1682, Cass.civ. sez.I
10.05.2017 n.11504).
Ciò premesso, osserva il collegio che nella fattispecie la , omettendo di formulare CP_1
alcuna richiesta di carattere istruttorio sia in sede di comparsa di risposta che nelle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., non ha sufficientemente dimostrato la mancanza e l'impossibilità di procurarsi redditi “adeguati” al contributo dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale e al correlativo sacrificio delle proprie aspettative professionali che avrebbe subito per scelta condivisa con il marito;
la resistente, titolare dell'assegno di inclusione di euro 450,00 mensili ed abile al lavoro per aver perso l'assegno di invalidità di cui era titolare, non ha inoltre provato (e neppure chiesto di provare) che la sua attuale condizione sia stata effettivamente
4 determinata, come si è solo limitata a riferire, da un sacrificio delle sue aspettative professionali frutto di una scelta concordata con il durante il matrimonio, né Parte_1
quale contributo effettivo abbia fornito al menage familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, sacrificio e contributo che sono (si ribadisce) i parametri per determinare il possesso o meno di mezzi “adeguati”.
Alla luce delle suddette carenze probatorie, non sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente.
In considerazione della materia del contendere, appare equo disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1) revoca con effetto dalla data della presente pronunzia l'assegno previsto a carico di per il mantenimento dell'ex coniuge;
Parte_1 Controparte_1
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso il 13/10/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il Presidente estensore
dott. Martino Casavola
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