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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/11/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 1611/2025 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
c.f. / p.i. , in persona del l.r.p.t., Arch. Controparte_1 P.IVA_1
, sedente in Mappano (TO) alla Via Anna Frank nr. 7, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Guido Dalmazzone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino al Corso Inghilterra nr. 17bis, come da procura in atti;
attore opponente contro
C.F. , in Controparte_3 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
NT DO (TO) Via Colombano Chiaverotti n. 24, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Franco Giachetti;
convenuta opposta
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Parte attrice: in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza del Giudice adito in favore del Tribunale di Torino;
ove richiesta, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, dichiarare nullo, annullare, revocare e/o comunque rendere privo di qualsivoglia effetto ed efficacia il decreto ingiuntivo opposto;
dare
Pag. 1 a 6 atto e dichiarare che nulla deve in favore della parte Controparte_1 convenuta opposta;
mandare parte attrice in opposizione assolta da qualsivoglia avversa pretesa;
in via subordinata, previo accertamento del grave inadempimento posto in essere da Controparte_3
dei danni cagionati a operare integrale
[...] Controparte_1
e giusta compensazione giudiziale tra i rispettivi crediti, il tutto nel limite di quanto effettivamente provato e dovuto;
in via istruttoria, con espressa riserva di ulteriormente capitolare, eccepire produrre e dedurre, nonché indicare testimoni, tanto in prova diretta quanto in eventuale materia contraria, parte attrice opponente chiede sin d'ora:
▪ ammettersi prova per interrogatorio formale del liquidatore e legale rappresentante p.t. di su tutti i Controparte_3 capitoli di prova a seguire dedotti: capo 1 – vero che con contratto stipulato in data 01/07/2024, CP_1 commissionava a l'esecuzione in subappalto della posa in CP_3 opera di alcuni rivestimenti e pavimenti, interni e in facciata, da eseguirsi sull'edificio di nuova costruzione da erigersi in Caselle Torinese alla Via
Magellano nr. 4;
capo 2 – vero che per l'esecuzione di tale subappalto, le parti concordavano tra loro un prezzo a misura;
capo 3 – vero che tali lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro il giorno 31/10/2024;
capo 4 – vero che terminava l'esecuzione dei propri lavori in CP_3 data 14/01/2025;
capo 5 – vero che le opere eseguite da risultavano viziate;
CP_3
capo 6 – vero che in numerosi punti i rivestimenti posati in opera da
sono risultati imperfetti, con rivestimenti sbeccati e rovinati;
CP_3 capo 7 – vero che denunziava tempestivamente a i CP_1 CP_3 vizi accertati, tanto in corso di esecuzione d'opera, quanto nel mese di gennaio 2025 dopo la consegna;
capo 8 – vero che per poter procedere alla consegna dell'edificio alla propria committente, era costretta a provvedere ai ripristini CP_1 necessari utilizzando proprie maestranze;
capo 9 – vero che il ritardo nell'esecuzione dei lavori e i vizi sulle opere eseguite da hanno CP_3 determinato un danno per che, a sua volta, ha ritardato di CP_1 Cont alcuni mesi nella consegna alla propria committente dell'edificio oggetto di appalto;
capo 10 – vero che a causa del ritardo nella consegna dell'edificio oggetto dell'appalto, ha trattenuto un ingente importo da quanto dovuto CP_5
a saldo in favore di , originando allo stato un contenzioso;
CP_1
Pag. 2 a 6 ▪ disporsi CTU al fine di verificare la regolare esecuzione, secondo la perfetta regola dell'arte, dei lavori e delle opere oggetto di causa subappaltati a e da questa Controparte_3 eseguiti, quantificandone il minor valore e i costi necessari per la messa in pristino;
con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A., I.V.A., sentenza, registrazione e successive occorrende”.
Parte convenuta: richiama la propria adesione all'eccezione di incompetenza del Tribunale di Ivrea in favore del Tribunale di Torino.
Pertanto, dichiara di rinunciare al decreto ingiuntivo n. 511/2025 emesso dal Tribunale di Ivrea, e previa ogni opportuna declaratoria, chiede al
Giudice, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., di concedere un termine trimestrale per la riassunzione dell'ordinario giudizio di cognizione innanzi al Tribunale di Torino avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto con il ricorso per decreto ingiuntivo. Chiede altresì che la statuizione sulle spese legali venga rinviata in tale sede e, in via subordinata, che ne venga disposta la compensazione o che siano ridotte al minimo in considerazione del contegno processuale dell'esponente. Posto che tuttavia il riassumendo giudizio sarà la prosecuzione dell'attuale, si impone di formulare le proprie istanze istruttorie onde non incorrere in decadenze.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ Con ricorso depositato in data 30.04.2025, la società Controparte_3 ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo n. 511/2025
[...] emesso (non provvisoriamente) esecutivo in data 02.05.2025 con cui il
Tribunale di Ivrea ha ingiunto alla società il pagamento della Controparte_1 somma capitale di € 21.693,17 a titolo di corrispettivo per prestazioni d'opera, oltre interessi.
La società ha proposto tempestiva opposizione a decreto Controparte_1 ingiuntivo eccependo, in rito, l'incompetenza del Tribunale di Ivrea a favore del tribunale di Torino;
nel merito ha contestato la pretesa chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
La società si è costituita nel giudizio Controparte_3 dichiarando di aderire all'eccezione di competenza e resistendo, nel merito, all'avversa opposizione.
Pag. 3 a 6 Disposto con decreto ex art. 171 bis c.p.c. il mutamento del rito da ordinario a semplificato di cognizione, con assegnazione di un termine per l'integrazione degli atti introduttivi, la causa è venuta a decisione sulla questione in rito sollevata, in quanto idonea a definire il giudizio, ed è stata discussa all'udienza del 05.11.2025.
§ Sull'eccezione di incompetenza territoriale. Il foro convenzionale esclusivo.
Parte attrice in opposizione ha tempestivamente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ivrea che ha emesso il decreto ingiuntivo indicando come competente il Tribunale di Torino ex art 29 c.p.c. in quanto foro convenzionale esclusivo in forza di esplicita previsione negoziale.
L'adesione all'eccezione di incompetenza, prestata dalla convenuta, dispensa questo giudice da ogni indagine sulla fondatezza della relativa deduzione, in applicazione dell'art. 38 comma 2° c.p.c. trattandosi di una competenza derogabile, come tale rimessa all'accordo delle parti.
Invero, la giurisprudenza consolidata di legittimità ha affermato che il foro convenzionale stabilito dalle parti dà vita ad una ipotesi di competenza
“derogata” ma non inderogabile anche quando sia stato definito come esclusivo ex art. 29 c.p.c. (cfr. Cass. 21/08/1998, n. 8316; Cass.
11/10/2016, n. 20478; da ultimo Cass. 2120 del 25.01.2022 che ha ritenuto, in applicazione di tale principio, che “non vi erano i presupposti affinché il giudice richiedesse il regolamento d'ufficio, non venendo in rilievo né una ipotesi di competenza inderogabile (e funzionale) ratione materiae né una ipotesi di competenza inderogabile ratione loci, di cui all'art. 45 c.p.c.”).
Inoltre, è stato ulteriormente chiarito che il meccanismo previsto dall'art. 38 comma 2° c.p.c. deve trovare integrale applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale la dichiarazione di incompetenza seguita alla adesione del convenuto comporta l'ulteriore effetto della caducazione del decreto per essere stato emesso da un giudice incompetente per la ragione che “si verifica anche in questa ipotesi il fenomeno della translatio iudicii. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non presenta peculiarità tali da suggerire una conclusione che si discosti dal principio generale sopra enunciato” (cfr. Cass. 1920 del
30.07.2024).
Pag. 4 a 6 Per tutti questi motivi, dunque, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e proprio il duplice contenuto della decisione (di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio per accordo delle parti e di revoca del decreto) giustifica la forma della sentenza, non applicandosi alla fattispecie la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della legge
18 giugno 2009, n. 69 (Cass. 21 agosto 2012, n. 14594; da ultimo Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 15579 del 10/06/2019).
La riassunzione della causa davanti al giudice indicato su accordo delle parti, infine, non può che riguardare un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto la medesima domanda a suo tempo proposta con il ricorso in sede monitoria (cfr. citata Cass. 16744/09; citata Cass.
11748/07; Cass. 21297/04; Cass. 5310/03).
Difettando una decisione sulla competenza in base a quanto sopra affermato, non può essere adottata alcuna pronuncia sulle spese, che potrà essere disposta soltanto dal giudice a cui è rimessa la causa.
In proposito, come si è detto, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale determina, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e, conseguentemente, di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cass. civ.,
Sez. 6 - 3, sentenza n. 25180 del 8.11.2013; Cass., Sez. 3, sentenza n.
6106 del 20.3.2006; Cass. 2120 del 25.01.2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando nella causa R.G.N.
1611/2025, disattesa ogni contraria istanza deduzione o eccezione, così provvede:
1) accerta e dichiara ex artt. 38 e 44 c.p.c. l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ivrea ad emettere il decreto ingiuntivo opposto dichiarando come competente per territorio il Tribunale di Torino quale foro convenzionale esclusivo;
Pag. 5 a 6 2) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 511/2025 emesso in data
02.05.2025 dal Tribunale di Ivrea che, l'effetto, revoca;
3) fissa in mesi tre il termine perentorio per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente;
4) nulla in punto spese.
Ivrea, 05.11.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 6 a 6