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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 02/10/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei seguenti magistrati:
DO JU Presidente rel. PONTARA Benedetta Giudice RAUZI Ivan Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1274/2025 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. domiciliatario Vetrari Barbara Parte_1
ricorrente contro
, contumace CP_1
resistente e
Pubblico Ministero intervenuto
In punto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) pagina 1 di 4 Causa rimessa in decisione all'udienza dd. 11.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
Per
“ 1) disporre l'affidamento superesclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, stante il comportamento del padre;
disporre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. che sia assegnata alla madre anche l'esclusiva responsabilità in ordine ad ogni decisione di maggiore interesse per la figlia minore (la madre potrà quindi prendere da sola ogni decisione inerente la salute e scuola della figlia, esclusivamente alla madre spetterà anche ogni decisione riguardante la richiesta di eventuali documenti per la figlia validi per l'espatrio);
2) disporre che il resistente contribuisca con il pagamento di un assegno periodico a titolo di mantenimento per la figlia. minore per l'importo pari ad € 350,00 al mese;
l'assegno viene così quantificato, stante l'istanza di assegnazione della casa familiare alla madre e la pendenza del mutuo;
; il suddetto assegno sarà da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese e verrà automaticamente rivalutato ogni anno secondo gli aumenti del costo della vita per famiglie di operai e impiegati pubblicati dall'ASTAT per la Provincia di Bolzano – con prima rivalutazione ad aprile 2026 (base aprile 2025) e sarà corrisposto sino a quando la figlia, pur avendo raggiunto la maggiore età, non sarà in grado di mantenersi autonomamente;
3) il padre dovrà altresì sostenere il 50% delle spese straordinarie necessarie per ila figlia, sin dai primi anticipi;
per la qualifica delle spese straordinarie si farà riferimento al protocollo del Tribunale di Bolzano vigente;
4) disporre che assegno unico, contributi, assegni familiari o altri sussidi da erogarsi da parte di enti pubblici o privati a favore della figlia, siano da versarsi esclusivamente alla madre;
5) disporre per il diritto di visita tra padre e figlia sia sospeso stante la totale mancanza di contatti dal 2021;
6) con condanna alle spese ed onorari di lite;
” del P.M.: "Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate da parte ricorrente"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/04/2025 parte ricorrente ha chiesto determinarsi le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia comune, ai sensi dell'art. 337-bis ss. c.c.
pagina 2 di 4 Nonostante rituale notifica del ricorso introduttivo, il ricorrente non si è costituito in giudizio talché è stato dichiarato contumace.
Ciò premesso, le domande formulate dalla ricorrente possono trovare accoglimento come segue.
Quanto all'affidamento della figlia, nel caso di specie, emerge con evidenza che il padre, signor ha completamente disatteso i propri doveri genitoriali, CP_1 dal momento che lo stesso dall'anno 2021, quando la minore aveva appena tre anni, non ha più avuto alcun contatto con la figlia;
inoltre, lo stesso non ha mai corrisposto alcun contributo economico per il mantenimento della minore e non ha partecipato in alcun modo alla crescita, educazione e cura della stessa. Tale comportamento configura un totale disinteresse nei confronti della figlia e un'assenza prolungata e ingiustificata che rendono impossibile l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. L'affidamento esclusivo rafforzato alla madre appare quindi non solo giustificato, ma necessario nell'interesse della minore, che necessita di stabilità, continuità educativa e di riferimenti certi. Spetteranno quindi alla sola madre le decisioni di maggiore interesse per la figlia, ivi comprese quelle relative all'istruzione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alla richiesta di documenti validi per l'espatrio.
Considerata l'assenza di contatti negli ultimi anni appare opportuno anche sospendere temporaneamente il diritto di visita del padre, fermo restando che lo stesso potrà in futuro rivolgersi al Tribunale per chiedere la regolamentazione di modalità progressive di riavvicinamento alla figlia, previo eventuale supporto dei servizi sociali e/o di uno psicologo, qualora dimostri un rinnovato interesse per la bambina e la volontà di instaurare con lei un rapporto costruttivo.
Quanto all'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia, appare congruo e proporzionato alle esigenze della minore l'importo mensile di € 350,00, considerando l'età della bambina (sette anni), le necessità ordinarie e l'assenza di ogni contribuzione diretta da parte del padre.
Oltre all'assegno ordinario, il padre dovrà contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la figlia.
L'assegno unico universale, i contributi, gli assegni familiari e ogni altro sussidio erogato da enti pubblici o privati a favore della figlia saranno corrisposti integralmente alla madre affidataria, presso la quale la minore risiede stabilmente.
Il resistente, rimasto contumace e inadempiente rispetto ai propri obblighi genitoriali, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1.) dispone l'affidamento esclusivo rafforzato della minore Persona_2
, nata il [...], alla madre , con collocamento
[...] Parte_1 prevalente presso quest'ultima e con autorizzazione della madre ad assumere da sola, senza il consenso del padre, le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, ivi comprese quelle relative alla salute, all'istruzione, alla scelta della residenza abituale e alla richiesta di documenti per l'espatrio;
2.) sospende il diritto di visita del padre nei confronti della CP_1 Per_ figlia minore;
3.) pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla CP_1 ricorrente , a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1 Per_ figlia minore , l'importo di € 350,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da maggio 2025; tale importo deve essere annualmente rivalutato secondo gli indici ASTAT, con prima rivalutazione in maggio 2026;
4.) pone le spese straordinarie necessarie per la figlia minore a carico di entrambi i genitori, per la metà ciascuno;
5.) dispone che l'assegno unico universale, i contributi, gli assegni familiari e ogni Per_ altro sussidio erogato da enti pubblici o privati a favore della minore siano corrisposti integralmente alla madre;
Parte_1
6.) condanna il resistente al pagamento delle spese del presente CP_1 giudizio in favore della ricorrente , che liquida in complessivi € Parte_1
3.740,00 per compensi professionali, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il Presidente est. dott. JU Dorfmann
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei seguenti magistrati:
DO JU Presidente rel. PONTARA Benedetta Giudice RAUZI Ivan Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1274/2025 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. domiciliatario Vetrari Barbara Parte_1
ricorrente contro
, contumace CP_1
resistente e
Pubblico Ministero intervenuto
In punto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) pagina 1 di 4 Causa rimessa in decisione all'udienza dd. 11.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
Per
“ 1) disporre l'affidamento superesclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, stante il comportamento del padre;
disporre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. che sia assegnata alla madre anche l'esclusiva responsabilità in ordine ad ogni decisione di maggiore interesse per la figlia minore (la madre potrà quindi prendere da sola ogni decisione inerente la salute e scuola della figlia, esclusivamente alla madre spetterà anche ogni decisione riguardante la richiesta di eventuali documenti per la figlia validi per l'espatrio);
2) disporre che il resistente contribuisca con il pagamento di un assegno periodico a titolo di mantenimento per la figlia. minore per l'importo pari ad € 350,00 al mese;
l'assegno viene così quantificato, stante l'istanza di assegnazione della casa familiare alla madre e la pendenza del mutuo;
; il suddetto assegno sarà da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese e verrà automaticamente rivalutato ogni anno secondo gli aumenti del costo della vita per famiglie di operai e impiegati pubblicati dall'ASTAT per la Provincia di Bolzano – con prima rivalutazione ad aprile 2026 (base aprile 2025) e sarà corrisposto sino a quando la figlia, pur avendo raggiunto la maggiore età, non sarà in grado di mantenersi autonomamente;
3) il padre dovrà altresì sostenere il 50% delle spese straordinarie necessarie per ila figlia, sin dai primi anticipi;
per la qualifica delle spese straordinarie si farà riferimento al protocollo del Tribunale di Bolzano vigente;
4) disporre che assegno unico, contributi, assegni familiari o altri sussidi da erogarsi da parte di enti pubblici o privati a favore della figlia, siano da versarsi esclusivamente alla madre;
5) disporre per il diritto di visita tra padre e figlia sia sospeso stante la totale mancanza di contatti dal 2021;
6) con condanna alle spese ed onorari di lite;
” del P.M.: "Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate da parte ricorrente"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/04/2025 parte ricorrente ha chiesto determinarsi le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia comune, ai sensi dell'art. 337-bis ss. c.c.
pagina 2 di 4 Nonostante rituale notifica del ricorso introduttivo, il ricorrente non si è costituito in giudizio talché è stato dichiarato contumace.
Ciò premesso, le domande formulate dalla ricorrente possono trovare accoglimento come segue.
Quanto all'affidamento della figlia, nel caso di specie, emerge con evidenza che il padre, signor ha completamente disatteso i propri doveri genitoriali, CP_1 dal momento che lo stesso dall'anno 2021, quando la minore aveva appena tre anni, non ha più avuto alcun contatto con la figlia;
inoltre, lo stesso non ha mai corrisposto alcun contributo economico per il mantenimento della minore e non ha partecipato in alcun modo alla crescita, educazione e cura della stessa. Tale comportamento configura un totale disinteresse nei confronti della figlia e un'assenza prolungata e ingiustificata che rendono impossibile l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. L'affidamento esclusivo rafforzato alla madre appare quindi non solo giustificato, ma necessario nell'interesse della minore, che necessita di stabilità, continuità educativa e di riferimenti certi. Spetteranno quindi alla sola madre le decisioni di maggiore interesse per la figlia, ivi comprese quelle relative all'istruzione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alla richiesta di documenti validi per l'espatrio.
Considerata l'assenza di contatti negli ultimi anni appare opportuno anche sospendere temporaneamente il diritto di visita del padre, fermo restando che lo stesso potrà in futuro rivolgersi al Tribunale per chiedere la regolamentazione di modalità progressive di riavvicinamento alla figlia, previo eventuale supporto dei servizi sociali e/o di uno psicologo, qualora dimostri un rinnovato interesse per la bambina e la volontà di instaurare con lei un rapporto costruttivo.
Quanto all'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia, appare congruo e proporzionato alle esigenze della minore l'importo mensile di € 350,00, considerando l'età della bambina (sette anni), le necessità ordinarie e l'assenza di ogni contribuzione diretta da parte del padre.
Oltre all'assegno ordinario, il padre dovrà contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la figlia.
L'assegno unico universale, i contributi, gli assegni familiari e ogni altro sussidio erogato da enti pubblici o privati a favore della figlia saranno corrisposti integralmente alla madre affidataria, presso la quale la minore risiede stabilmente.
Il resistente, rimasto contumace e inadempiente rispetto ai propri obblighi genitoriali, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1.) dispone l'affidamento esclusivo rafforzato della minore Persona_2
, nata il [...], alla madre , con collocamento
[...] Parte_1 prevalente presso quest'ultima e con autorizzazione della madre ad assumere da sola, senza il consenso del padre, le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, ivi comprese quelle relative alla salute, all'istruzione, alla scelta della residenza abituale e alla richiesta di documenti per l'espatrio;
2.) sospende il diritto di visita del padre nei confronti della CP_1 Per_ figlia minore;
3.) pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla CP_1 ricorrente , a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1 Per_ figlia minore , l'importo di € 350,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da maggio 2025; tale importo deve essere annualmente rivalutato secondo gli indici ASTAT, con prima rivalutazione in maggio 2026;
4.) pone le spese straordinarie necessarie per la figlia minore a carico di entrambi i genitori, per la metà ciascuno;
5.) dispone che l'assegno unico universale, i contributi, gli assegni familiari e ogni Per_ altro sussidio erogato da enti pubblici o privati a favore della minore siano corrisposti integralmente alla madre;
Parte_1
6.) condanna il resistente al pagamento delle spese del presente CP_1 giudizio in favore della ricorrente , che liquida in complessivi € Parte_1
3.740,00 per compensi professionali, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il Presidente est. dott. JU Dorfmann
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