Decreto presidenziale 19 maggio 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Rigetto
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/04/2026, n. 3212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3212 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03212/2026REG.PROV.COLL.
N. 00189/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 189 del 2026, proposto da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianpiero Pasquariello, Pasquale De Lucia, con domicilio eletto presso lo studio Gianpiero Pasquariello in Caserta, via Roma, 66;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 16875/2025,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il Cons. SC RD e udito per l’appellante l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli;
Presto atto della domanda di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’Avvocato Gianpiero Pasquariello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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1.-OMISSIS- ha impugnato il diniego del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporto alla propria istanza di accesso ai fini difensivi, diretta ad ottenere l’ostensione degli atti relativi all’etilometro usato nella contestazione, nei suoi confronti, di un illecito amministrativo - più precisamente dei seguenti documenti: libretto metrologico dell’etilometro aggiornato così come riportato nel verbale indicato ed allegato (marca ACS modello SAFIR EVOLUTION matricola SESAM1T25800400 revisionato in data 27/09/2024 omologazione n. OM00001ET/2ST001 del 06-05-2020); istanza di omologazione del prototipo dello strumento indicato; report completo di verifiche e prove (comprensive delle condizioni di stato) previste dal d.m. n. 196 del 22 maggio 1990 e finalizzate al rilascio dell’omologazione del prototipo; atto di concessione dell’omologazione del tipo strumento; copia del manuale di istruzione dello strumento; data di costruzione dello strumento usato; report della visita primitiva dello strumento effettivamente usato; report delle revisioni periodiche dalla data di visita primitiva ad ultima disponibile dello strumento usato; report eventuali riparazioni dello strumento suddetto e successive visite periodiche; copia della “stampa” rilasciata dallo strumento in sede di accertamento).
Il T.a.r. ha accolto il ricorso, con condanna del soccombente alle spese di lite. Nella sentenza si legge che l’Amministrazione avrebbe potuto e dovuto esercitare il potere di differimento, in applicazione dell’art. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui dispone che l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento, e, comunque, avrebbe potuto e dovuto trasmettere l’istanza all’Amministrazione competente, ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 184 del 2006. La domanda è stata accolta, tanto con riguardo al libretto metrologico, quanto con all’ulteriore documentazione richiesta dalla parte ricorrente, con esclusione dei documenti depositati (scheda libretto sostitutivo e certificato di omologazione).
2. Avverso tale sentenza il Ministero ha proposto appello, deducendo la violazione degli artt. 22 e 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990, per difetto di strumentalità e carattere emulativo dell’istanza di accesso relativamente agli atti diversi dal libretto metrologico (e, cioè, relativamente all’istanza di omologazione, al report completo di verifiche e prove previste dal decreto ministeriale, finalizzate al rilascio dell’omologazione del prototipo, alla data di costruzione dello strumento usato, all’atto di concessione dell’omologazione del tipo di strumento, al report della visita primitiva, delle revisioni periodiche delle eventuali riparazioni dello strumento usato). Ad avviso dell’Amministrazione, tutte le informazioni richieste sono già contenute nel libretto metrologico, la cui ostensione non è contestata, e nel certificato di omologazione (già osteso). L’appellante ha, dunque, concluso per la parziale riforma della sentenza e per il conseguente rigetto dell’istanza di accesso nella parte relativa ai documenti diversi dal libretto metrologico.
L’originario ricorrente si è costituito, concludendo per l’inammissibilità delle nuove eccezioni (in ordine al carattere emulativo dell’istanza) e più in generale dell’appello per la carenza di interesse e, comunque, per la sua infondatezza.
All’udienza camerale del 23 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
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2. L’appello, pur ammissibile, è infondato.
2.1. In ordine all’ammissibilità dell’appello, è sufficiente osservare che non può escludersi l’interesse della parte soccombente ad una riforma solo parziale della sentenza e al rigetto solo parziale dell’istanza di accesso originariamente formulata, limitatamente ad una parte della documentazione richiesta. Per quanto concerne, l’asserito carattere parzialmente emulativo dell’istanza formulata non si tratta né di una domanda, né di una eccezione in senso tecnico, ma di una mera difesa, estranea al divieto di cui all’art. 104 c.p.a.
2.2. L’appello è, però, infondato.
In primo luogo deve osservarsi che non può escludersi la possibile rilevanza difensiva della documentazione richiesta e delle informazioni in essa contenute.
A ciò si aggiunga che, in base all’art. 4, comma 12, del d.m. 21 aprile 2017, n. 93, tutti gli strumenti di misura, tra cui rientra l’etilometro, sono dotati di un libretto metrologico, che deve riportare le informazioni minime di cui all’Allegato V, tra cui tipo e marca dello strumento, numero di serie, anno di fabbricazione e di marcature CEE, data di messa in servizio, nome dell’organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto, data e descrizione delle riparazioni, data della verificazione periodica e di data di scadenza, controlli, esito e data; per gli strumenti già in circolazione, ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico contenente tali informazioni. Pertanto, il libretto metrologico è un mezzo di informazione che in parte assorbe la documentazione richiesta dal ricorrente originario, odierno appellato, ma che non necessariamente la esaurisce (ad esempio, non ricomprende, al suo interno, il manuale di istruzioni di utilizzo dell’etilometro, pure richiesto, a fini difensivi, dall’originario ricorrente).
Tali considerazioni sono sufficienti ad escludere un intento emulativo del ricorrente, odierno appellato, fermo restando che il Ministero, nell’ottemperanza della sentenza impugnata, può evidenziare i documenti e le informazioni effettivamente contenute nel libretto metrologico dello strumento utilizzato, che rendono superflua l’ostensione di ulteriore documentazione.
3. In conclusione, l’appello deve essere rigettato.
Le spese devono essere integralmente compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda, del tenore della decisione e del rigetto delle eccezioni pregiudiziali formulate dall’appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
A) Dati sensibili diversi dalla salute
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
SC RD, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| SC RD | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.