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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14163/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 14163/20 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da con sede in Catania Via Ciccaglione 40 (c.fisc. e p.iva ), Parte_1 P.IVA_1
già , in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa Parte_2
dall'Avv. Domenico Nigro per procura in atti ed elett.te dom.to presso il suo studio in
Palazzolo A. via San Sebastiano 41;
-attrice-
contro
1) , nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._1
, residente in [...], rappresentato e difeso, per procura
[...]
pagina 1 di 8 in atti, dall'avv. Antonio Francesco Galvagna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, via Umberto 143;
2) , nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_2 C.F._2
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Letizia Anastasi del Foro di
Messina, ed elettivamente domiciliato in Catania, Via Vecchia Ognina n. 140, presso lo studio dell'avv. Armando Finocchiaro;
-convenuti-
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 8 gennaio 2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 3 dicembre 2020 parte attrice chiedeva quanto segue: “a) Ritenere che per la determinazione dei compensi professionali eventualmente dovuti da parte attrice a parte convenuta per le prestazioni rese nel
giudizio innanzi al Tribunale di Roma è vigente la convenzione di incarico
professionale stipulata tra le parti e per gli effetti dichiarare che non sono dovute le
somme richieste con i preavvisi di parcella inviati dai convenuti in data 20\10\2020,
ma solo quelle pattuite con la citata convenzione.
b) Ritenere e dichiarare che in virtù della volontà espressa dai professionisti in data
21\12\2019 di non richiedere qualsiasi ulteriore compenso, nulla è dovuto agli stessi oltre alla somma di €. 22.000 già ricevuta.
pagina 2 di 8 c) In via subordinata ritenere e dichiarare che l'eventuale residua somma di cui è debitrice la società attrice, in virtù della convenzione di incarico professionale citata, ammonta ad €.
8.000 oltre IVA e CPA”.
Si costituivano in giudizio i convenuti i quali chiedevano il rigetto della dette domande attrici nonché di accertare in conseguenza la debenza per ciascuno di essi dell'importo di euro 45.235,59, oltre IVA a titolo di compensi professionali e di cui ai citati preavvisi di parcella del 20 ottobre 2020.
Veniva tentato un bonario componimento non andato a buon fine per come emerge anche dal verbale di udienza del 18 luglio 2022.
Preliminarmente vanno rigettate le richieste sia di parte attrice sia di CP_2
dirette alla cancellazione ex art.89 c.p.c. di asserite espressioni sconvenienti ed offensive dagli stessi indicate. Si rileva che un'espressione contenuta in uno scritto presentato al giudice è qualificabile come offensiva, ai fini dell'ordine di cancellazione contemplato dall'art. 89 c.p.c., solo quando superi le esigenze della difesa e sia ricollegabile al mero intento di offendere l'avversario; tali presupposti non si rinvengono in relazione alle espressioni in contestazione in quanto le stesse non risultano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo ovvero da un intento offensivo nei confronti della controparte e non appaiono eccedere dalle esigenze difensive, risultando invece dettate dalla natura delicata della presente controversia e dalla continua ricerca da parte di entrambe le difese di sottolineare ed evidenziare in ogni modo le ragioni dei loro assistiti.
Nel merito, le domande attrici vanno accolte per come si dirà in seguito.
pagina 3 di 8 Si osserva in primo luogo che tra le parti in causa nel 2015 è stata stipulata una convenzione di incarico professionale con riferimento ad una controversia di risarcimento danni che l'attrice avrebbe promosso nei confronti della Banca Nazionale del lavoro;
in particolare, con la citata convenzione le parti espressamente hanno pattuito quanto segue: “in caso di conclusione positiva del giudizio, in qualsiasi sede essa avvenga, l'onorario spettante a ciascun avvocato per tutta l'opera sia giudiziale che stragiudiziale prestata, è pattuito in via forfetaria e omnicomprensiva sulla base dell'importo del risarcimento sotto qualsiasi forma e titolo ottenuto e concretamente incassato da e precisamente (I) nella misura del 12% fino ad €. 500.000 di Parte_2
risarcimento; (II) nella misura del'8% sull'importo eccedente i cinquecentomila euro;
oltre iva cpa e spese generali.
Ai professionisti verrà corrisposto un fondo spese, cumulativo per entrambi, pari a
complessivi 30.000 euro, secondo le seguenti modalità: 10.000 euro saranno
corrisposti alla sottoscrizione del presente accordo;
10.000 euro saranno corrisposti
entro la data del 31\dicembre 2015; 10.000 euro saranno corrisposti entro la data del
31 marzo 2016. Il superiore importo andrà incrementato delle spese vive regolarmente documentate”.
La detta controversia è stata decisa dal tribunale di Roma con la sentenza n. 9306\20, divenuta irrevocabile, che ha rigettato la domanda di risarcimento dell'attrice, condannando la stessa al pagamento delle spese processuali.
A giudizio di questo decidente, dall'esame ed interpretazione della detta convenzione di incarico si ricava con certezza che l'unica somma dovuta dall'attrice ai due convenuti a titolo di compensi professionali è quella pattuita di €. 30.000 anche se pagina 4 di 8 indicata quale “fondo spese cumulativo per entrambi”. Ciò risulta suffragato in primo luogo dalla circostanza che la prima fattura n. 26\2015 per €. 21.376,00 emessa al riguardo dall'Avv. indica espressamente la natura di corrispettivo per le CP_2
prestazioni professionali de quibus tramite l'utilizzazione della espressione
P
“competenze” e della specificazione “ I° acconto controversia Betulle spa\BNL”; diviene di palmare evidenza che non si sia trattato di un mero rimborso di spese vive anticipate, di cui manca tra l'altro qualsiasi specifico riferimento.
A quest'ultimo proposito, si evidenzia che la citata convenzione prevedeva espressamente che la suindicata somma di euro 30.000,00 pattuita tra le parti sarebbe stata incrementata solo “delle spese vive regolarmente documentate”, come poi è avvenuto nella specie, ad ulteriore riprova che la detta somma di euro 30.000,00
costituiva il compenso professionale pattuito;
in particolare, i convenuti hanno richiesto all'attrice il pagamento delle spese vive man mano sostenute con apposita richiesta documentata: si veda al riguardo il pagamento sia della somma di €. 504,00 alla
Vignaud per la traduzione in francese della citazione ai fini della notifica a
[...]
(doc. 15 e 16 di parte attrice) sia della somma di €. 1.068,00 all'Avv. CP_3
Ciccotti quale domiciliataria in Roma (doc. 17 e 18).
Si rileva poi che anche il pagamento della successiva fattura n. 22\2016 di euro
2.000,00 in favore dell'Avv. deve intendersi riferita ai compensi professionali CP_2
de quibus, considerato che il citato avvocato, quando ha inteso richiedere un acconto per spese vive ha utilizzato tale ultima espressione, che tra l'altro dovevano essere indicate e documentate per la già citata espressa pattuizione inter partes. Parte
convenuta ha al riguardo fatto mero riferimento sia ad una notifica internazionale pagina 5 di 8 dell'atto di citazione sia a numerose trasferte fuori sede, senza nulla provare al riguardo.
Si aggiunge poi che la detta convenzione deve essere interpretata nel senso la misura dei compensi professionali in euro 30.000,00 vale proprio in caso di esito negativo della citata controversia giudiziale innanzi al tribunale di Roma. Inoltre, il patto di quota lite previsto per la diversa ipotesi di esito positivo della controversia non è affatto nullo e in ogni caso tale asserita nullità non può estendersi alla intera convenzione: infatti, tale patto è valido ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2233 c.c. e dell'art.13 della L.247/2012.
In ogni caso, deve ritenersi che la convenzione in esame prevede due distinte pattuizioni: la prima fissa il compenso ulteriore per l'ipotesi di esito positivo del giudizio a Roma e la seconda fissa il compenso di €. 30.000,00 sia per il caso di esito positivo, che per quello negativo;
pertanto, qualsiasi asserita nullità della prima pattuizione non può avere un effetto sulla seconda.
La convenzione deve quindi essere ulteriormente interpretata nel senso che in ipotesi di esito positivo del giudizio a Roma la somma prevista a titolo di compensi ed indicata come fondo spese sarebbe rimasta a carico dell'attrice, mentre in ipotesi di esito negativo (poi verificatosi) non era prevista una integrazione dei compensi professionali.
Inoltre, come correttamente evidenziato da parte attrice, un ulteriore argomento a favore dell'interpretazione di cui si è detto va ricavato dalla mail del 4\8\2020 (doc. 9) con cui l'Avv. , tre mesi prima dell'invio della citata bozza di parcella per CP_2
l'ulteriore somma di euro 45.235,59 oltre IVA, specifica che i compensi dei difensori pagina 6 di 8 per l'eventuale giudizio di appello sono “quantificabili in misura equivalente a quelli del I grado di giudizio”, facendo così evidente riferimento sia alla convenzione de qua che alla natura di compensi delle somme incassate con le due fatture suindicate.
In ultimo, si osserva che la circostanza secondo cui la somma di €.22.000,00 è stata versata dall'attrice al solo Avv. e non anche al codifensore Avv. è da CP_2 CP_1
ricollegare ad una scelta dei due convenuti di richiedere i pagamenti cumulativi per entrambi, per come espressamente previsto nella convenzione, con l'emissione della fattura a nome di uno di essi e di regolare successivamente i loro rapporti.
Alla stregua di quanto sovraesposto, va dichiarato che per la determinazione dei compensi professionali in questione è vigente la convenzione di incarico professionale stipulata tra le parti nei termini sopra indicati e che quindi sono dovute dall'attrice solo le somme pattuite con tale convenzione e di cui si è detto;
va altresì dichiarato che l'attrice deve ancora a saldo ai due convenuti la somma di €.
8.000 oltre IVA e CPA, visto anche che non vi è alcuna prova certa dell'asserita rinunzia dei convenuti a tale somma (circostanza tra l'altro non credibile).
L'accoglimento delle domande attrici nei termini di cui sopra comporta in conseguenza che risultano infondate e vanno rigettate le domande di accertamento dei convenuti e di cui alle loro comparse di costituzione.
In virtù del principio della soccombenza, i convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 14163/20 R.G.:
pagina 7 di 8 1) dichiara che per la determinazione dei compensi professionali per cui è causa è
vigente la convenzione di incarico professionale stipulata tra le parti nei termini di cui in motivazione e che quindi sono dovute dall'attrice solo le somme pattuite con tale convenzione;
dichiara che l'attrice deve ancora a saldo ai due convenuti la somma di
€. 8.000,00 oltre IVA e CPA;
rigetta ogni altra domanda delle parti;
2) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in € 800,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania l'8 aprile 2025
Il Giudice
Salvatore Barberi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 14163/20 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da con sede in Catania Via Ciccaglione 40 (c.fisc. e p.iva ), Parte_1 P.IVA_1
già , in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa Parte_2
dall'Avv. Domenico Nigro per procura in atti ed elett.te dom.to presso il suo studio in
Palazzolo A. via San Sebastiano 41;
-attrice-
contro
1) , nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._1
, residente in [...], rappresentato e difeso, per procura
[...]
pagina 1 di 8 in atti, dall'avv. Antonio Francesco Galvagna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, via Umberto 143;
2) , nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_2 C.F._2
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Letizia Anastasi del Foro di
Messina, ed elettivamente domiciliato in Catania, Via Vecchia Ognina n. 140, presso lo studio dell'avv. Armando Finocchiaro;
-convenuti-
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La causa veniva posta in decisione all'udienza del 8 gennaio 2025.
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 3 dicembre 2020 parte attrice chiedeva quanto segue: “a) Ritenere che per la determinazione dei compensi professionali eventualmente dovuti da parte attrice a parte convenuta per le prestazioni rese nel
giudizio innanzi al Tribunale di Roma è vigente la convenzione di incarico
professionale stipulata tra le parti e per gli effetti dichiarare che non sono dovute le
somme richieste con i preavvisi di parcella inviati dai convenuti in data 20\10\2020,
ma solo quelle pattuite con la citata convenzione.
b) Ritenere e dichiarare che in virtù della volontà espressa dai professionisti in data
21\12\2019 di non richiedere qualsiasi ulteriore compenso, nulla è dovuto agli stessi oltre alla somma di €. 22.000 già ricevuta.
pagina 2 di 8 c) In via subordinata ritenere e dichiarare che l'eventuale residua somma di cui è debitrice la società attrice, in virtù della convenzione di incarico professionale citata, ammonta ad €.
8.000 oltre IVA e CPA”.
Si costituivano in giudizio i convenuti i quali chiedevano il rigetto della dette domande attrici nonché di accertare in conseguenza la debenza per ciascuno di essi dell'importo di euro 45.235,59, oltre IVA a titolo di compensi professionali e di cui ai citati preavvisi di parcella del 20 ottobre 2020.
Veniva tentato un bonario componimento non andato a buon fine per come emerge anche dal verbale di udienza del 18 luglio 2022.
Preliminarmente vanno rigettate le richieste sia di parte attrice sia di CP_2
dirette alla cancellazione ex art.89 c.p.c. di asserite espressioni sconvenienti ed offensive dagli stessi indicate. Si rileva che un'espressione contenuta in uno scritto presentato al giudice è qualificabile come offensiva, ai fini dell'ordine di cancellazione contemplato dall'art. 89 c.p.c., solo quando superi le esigenze della difesa e sia ricollegabile al mero intento di offendere l'avversario; tali presupposti non si rinvengono in relazione alle espressioni in contestazione in quanto le stesse non risultano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo ovvero da un intento offensivo nei confronti della controparte e non appaiono eccedere dalle esigenze difensive, risultando invece dettate dalla natura delicata della presente controversia e dalla continua ricerca da parte di entrambe le difese di sottolineare ed evidenziare in ogni modo le ragioni dei loro assistiti.
Nel merito, le domande attrici vanno accolte per come si dirà in seguito.
pagina 3 di 8 Si osserva in primo luogo che tra le parti in causa nel 2015 è stata stipulata una convenzione di incarico professionale con riferimento ad una controversia di risarcimento danni che l'attrice avrebbe promosso nei confronti della Banca Nazionale del lavoro;
in particolare, con la citata convenzione le parti espressamente hanno pattuito quanto segue: “in caso di conclusione positiva del giudizio, in qualsiasi sede essa avvenga, l'onorario spettante a ciascun avvocato per tutta l'opera sia giudiziale che stragiudiziale prestata, è pattuito in via forfetaria e omnicomprensiva sulla base dell'importo del risarcimento sotto qualsiasi forma e titolo ottenuto e concretamente incassato da e precisamente (I) nella misura del 12% fino ad €. 500.000 di Parte_2
risarcimento; (II) nella misura del'8% sull'importo eccedente i cinquecentomila euro;
oltre iva cpa e spese generali.
Ai professionisti verrà corrisposto un fondo spese, cumulativo per entrambi, pari a
complessivi 30.000 euro, secondo le seguenti modalità: 10.000 euro saranno
corrisposti alla sottoscrizione del presente accordo;
10.000 euro saranno corrisposti
entro la data del 31\dicembre 2015; 10.000 euro saranno corrisposti entro la data del
31 marzo 2016. Il superiore importo andrà incrementato delle spese vive regolarmente documentate”.
La detta controversia è stata decisa dal tribunale di Roma con la sentenza n. 9306\20, divenuta irrevocabile, che ha rigettato la domanda di risarcimento dell'attrice, condannando la stessa al pagamento delle spese processuali.
A giudizio di questo decidente, dall'esame ed interpretazione della detta convenzione di incarico si ricava con certezza che l'unica somma dovuta dall'attrice ai due convenuti a titolo di compensi professionali è quella pattuita di €. 30.000 anche se pagina 4 di 8 indicata quale “fondo spese cumulativo per entrambi”. Ciò risulta suffragato in primo luogo dalla circostanza che la prima fattura n. 26\2015 per €. 21.376,00 emessa al riguardo dall'Avv. indica espressamente la natura di corrispettivo per le CP_2
prestazioni professionali de quibus tramite l'utilizzazione della espressione
P
“competenze” e della specificazione “ I° acconto controversia Betulle spa\BNL”; diviene di palmare evidenza che non si sia trattato di un mero rimborso di spese vive anticipate, di cui manca tra l'altro qualsiasi specifico riferimento.
A quest'ultimo proposito, si evidenzia che la citata convenzione prevedeva espressamente che la suindicata somma di euro 30.000,00 pattuita tra le parti sarebbe stata incrementata solo “delle spese vive regolarmente documentate”, come poi è avvenuto nella specie, ad ulteriore riprova che la detta somma di euro 30.000,00
costituiva il compenso professionale pattuito;
in particolare, i convenuti hanno richiesto all'attrice il pagamento delle spese vive man mano sostenute con apposita richiesta documentata: si veda al riguardo il pagamento sia della somma di €. 504,00 alla
Vignaud per la traduzione in francese della citazione ai fini della notifica a
[...]
(doc. 15 e 16 di parte attrice) sia della somma di €. 1.068,00 all'Avv. CP_3
Ciccotti quale domiciliataria in Roma (doc. 17 e 18).
Si rileva poi che anche il pagamento della successiva fattura n. 22\2016 di euro
2.000,00 in favore dell'Avv. deve intendersi riferita ai compensi professionali CP_2
de quibus, considerato che il citato avvocato, quando ha inteso richiedere un acconto per spese vive ha utilizzato tale ultima espressione, che tra l'altro dovevano essere indicate e documentate per la già citata espressa pattuizione inter partes. Parte
convenuta ha al riguardo fatto mero riferimento sia ad una notifica internazionale pagina 5 di 8 dell'atto di citazione sia a numerose trasferte fuori sede, senza nulla provare al riguardo.
Si aggiunge poi che la detta convenzione deve essere interpretata nel senso la misura dei compensi professionali in euro 30.000,00 vale proprio in caso di esito negativo della citata controversia giudiziale innanzi al tribunale di Roma. Inoltre, il patto di quota lite previsto per la diversa ipotesi di esito positivo della controversia non è affatto nullo e in ogni caso tale asserita nullità non può estendersi alla intera convenzione: infatti, tale patto è valido ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2233 c.c. e dell'art.13 della L.247/2012.
In ogni caso, deve ritenersi che la convenzione in esame prevede due distinte pattuizioni: la prima fissa il compenso ulteriore per l'ipotesi di esito positivo del giudizio a Roma e la seconda fissa il compenso di €. 30.000,00 sia per il caso di esito positivo, che per quello negativo;
pertanto, qualsiasi asserita nullità della prima pattuizione non può avere un effetto sulla seconda.
La convenzione deve quindi essere ulteriormente interpretata nel senso che in ipotesi di esito positivo del giudizio a Roma la somma prevista a titolo di compensi ed indicata come fondo spese sarebbe rimasta a carico dell'attrice, mentre in ipotesi di esito negativo (poi verificatosi) non era prevista una integrazione dei compensi professionali.
Inoltre, come correttamente evidenziato da parte attrice, un ulteriore argomento a favore dell'interpretazione di cui si è detto va ricavato dalla mail del 4\8\2020 (doc. 9) con cui l'Avv. , tre mesi prima dell'invio della citata bozza di parcella per CP_2
l'ulteriore somma di euro 45.235,59 oltre IVA, specifica che i compensi dei difensori pagina 6 di 8 per l'eventuale giudizio di appello sono “quantificabili in misura equivalente a quelli del I grado di giudizio”, facendo così evidente riferimento sia alla convenzione de qua che alla natura di compensi delle somme incassate con le due fatture suindicate.
In ultimo, si osserva che la circostanza secondo cui la somma di €.22.000,00 è stata versata dall'attrice al solo Avv. e non anche al codifensore Avv. è da CP_2 CP_1
ricollegare ad una scelta dei due convenuti di richiedere i pagamenti cumulativi per entrambi, per come espressamente previsto nella convenzione, con l'emissione della fattura a nome di uno di essi e di regolare successivamente i loro rapporti.
Alla stregua di quanto sovraesposto, va dichiarato che per la determinazione dei compensi professionali in questione è vigente la convenzione di incarico professionale stipulata tra le parti nei termini sopra indicati e che quindi sono dovute dall'attrice solo le somme pattuite con tale convenzione e di cui si è detto;
va altresì dichiarato che l'attrice deve ancora a saldo ai due convenuti la somma di €.
8.000 oltre IVA e CPA, visto anche che non vi è alcuna prova certa dell'asserita rinunzia dei convenuti a tale somma (circostanza tra l'altro non credibile).
L'accoglimento delle domande attrici nei termini di cui sopra comporta in conseguenza che risultano infondate e vanno rigettate le domande di accertamento dei convenuti e di cui alle loro comparse di costituzione.
In virtù del principio della soccombenza, i convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 14163/20 R.G.:
pagina 7 di 8 1) dichiara che per la determinazione dei compensi professionali per cui è causa è
vigente la convenzione di incarico professionale stipulata tra le parti nei termini di cui in motivazione e che quindi sono dovute dall'attrice solo le somme pattuite con tale convenzione;
dichiara che l'attrice deve ancora a saldo ai due convenuti la somma di
€. 8.000,00 oltre IVA e CPA;
rigetta ogni altra domanda delle parti;
2) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in € 800,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania l'8 aprile 2025
Il Giudice
Salvatore Barberi
pagina 8 di 8