Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 22/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti magistrati:
EO IN Presidente Elena Papa Consigliere Marco Scognamiglio Primo referendario.
ha emesso la seguente:
SENTENZA n. 8/2026 nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 63191 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:
- IV AC, c.f. [...], nata il [...] a [...] e residente a [...], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall’Avv. Nicola Pignatelli, c.f. [...], PEC: nicola.pignatelli@pecordineavvocatipisa.it, e dall’Avv. Umberto Cellai, c.f. [...], PEC: umberto.cellai@pecordineavvocatipisa.it, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dei suddetti avvocati;
- GI SS, c.f. [...], nata il 1° luglio 1967 a LIVORNO e residente a Pisa in Lungarno Bruno Buozzi n. 2, rappresentata e difesa dall’Avv. Nicola Favati, c.f. [...], PEC: nicola.favati@pecordineavvocatipisa.it, e dall’Avv. Lorenzo Nannipieri, c.f. [...], PEC: lorenzo.nannipieri@pecordineavvocatipisa.it, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pisa, Piazza del Pozzetto n. 9;
ESAMINATI gli atti e documenti del giudizio;
VISTA l’istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130, del C.G.C., presentata dalle convenute con la comparsa di costituzione depositata agli atti del giudizio;
VISTO il parere depositato dalla Procura Regionale ai sensi dell’art. 130, comma 1, del C.G.C.;
UDITI, all’udienza in camera di consiglio del 18 settembre 2025, con l’assistenza del segretario Giacomo Vannacci: il relatore cons. Elena Papa, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale dr. Fabio Alpini, l’avv. Umberto Cellai per la dr.ssa AC VI; nessuno comparso per la dott.ssa SS ST;
Premesso in
FATTO
1. Con atto di citazione del 29 novembre 2024, ritualmente notificato, la Procura regionale per la Toscana ha chiamato in giudizio i sigg.ri LO ND, NI AB, IG UR, VI AC e ST SS, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno complessivo di € 174.450,81, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, in favore dell’Università di Pisa.
In particolare, è stata contestata la responsabilità per la restituzione da parte dell’Università di Pisa alla Commissione europea di fondi già ricevuti per un Progetto di ricerca denominato IO, di cui l’Università era capofila e che, a seguito di ispezione dell’OLAF, erano stati ritenuti non ascrivibili a tale progetto, per l’importo di € 157.698,10, oltre al pagamento della conseguente penale di € 15.769,80 e degli interessi di € 982,91 da ritardo.
Tale restituzione si era realizzata nella forma della compensazione e, cioè, a mezzo della riduzione per pari importo di altro finanziamento europeo, frattanto assentito dalla Commissione a favore del Dipartimento di matematica dell’Università stessa, per un diverso progetto, secondo le modalità usualmente adottate in simili circostanze.
In particolare, i costi artatamente ascritti dall’Unipisa a carico del Progetto, ma poi non riconosciuti dalla Commissione all’esito dell’indagine Olaf, hanno avuto ad oggetto:
· Spese di personale dichiaratamente impiegato nel Progetto IO, ma che, interrogato, è risultato completamente estraneo alla ricerca e non in grado di dare conto della attività svolta e delle problematiche emerse (dichiarazioni rese all’Olaf in corso di deposizione dai ricercatori dott.ri Maria Grazia Cascione, Luigi Lazzeri, RA PP, DE ST, IA Tedesco, agli atti. Anzi, la ricercatrice IA Tedesco è risultata di fatto avere svolto l’attività di ricerca a favore di altro ente, l’Istituto Superiore di sanità – referente il prof. UR IG -, e non aver avuto alcun contatto con l’attività del Progetto IO). Tra l’altro, è emerso che i dipendenti dell’Unipisa a vario titolo coinvolti nella gestione del Progetto, avendo saputo dell’imminente ispezione Olaf, si erano organizzati per far predisporre tardivamente a tale personale – ora per allora - i fogli di presenza mancati, ai fini giustificativi dell’ormai avvenuto addebito dei relativi compensi a carico del IO (risulta, infatti, agli atti, una serie mail della dott.ssa SS ST rivolta a detto personale). Era, altresì, emerso che il Direttore del Dipartimento, prof.ssa ND LO, aveva controfirmato le dichiarazioni orarie da questi presentate per il pagamento dei compensi;
· La spesa di personale sostenuta per la dott.ssa SS ST, non riconosciuta in quanto assunta presso l’ufficio di Segreteria dell’Università con concorso irregolare. Era, infatti, emerso, da scambi di mail con la Dirigente amministrativa AC VI, che la stessa avrebbe partecipato in prima persona alla predisposizione del bando di concorso per la propria assunzione, in collaborazione con la seconda, e che da questa (in quanto componente della Commissione di concorso) sarebbe stata selezionata; peraltro, anche la contabilizzazione dei compensi della dott.ssa ST nei costi indiretti è risultata non corretta;
· Spese di certificazione della regolarità contabile rese da uno studio di commercialisti in cui svolgeva la propria attività il dott. GR, poi risultato sottoscrittore della certificazione e all’epoca fidanzato, poi, coniuge, della dott.ssa NI, Responsabile scientifica del Progetto, in evidente conflitto di interessi (a tal proposito è agli atti un ampio scambio di mail da cui si evince sia la relazione sentimentale NI – GR, che l’atteggiamento di ausilio e agevolazione del GR per la soluzione delle difficoltà di contabilizzazione del Progetto della dott.ssa ST anche al momento dell’ispezione Olaf);
· Spese per l’acquisto non giustificato per un computer;
· Costi indiretti ingiustificatamente calcolati dall’Università utilizzando il criterio forfettario della percentuale del 60% sui costi diretti, a sé più favorevole, invece che quello effettivamente applicabile, del 20%. Infatti, il bando di ricerca riconosceva il primo criterio a solo favore degli enti beneficiari del finanziamento privi di contabilità analitica, mentre l’Università era dotata di strumenti che permettevano la tenuta di una simile contabilità. All’esito dell’indagine, nel ricalcolo dei costi assentibili, l’Olaf ha innanzitutto ridotto i costi diretti “eliglbles” e, per i costi indiretti, ha proceduto su tale base al calcolo della percentuale del 20 anziché del 60%.
Dal ricalcolo dei costi assentibili effettuato dalla Commissione sulla base degli esiti dell’indagine Olaf, è derivata la riduzione di oltre il oltre il 50% del finanziamento per il Progetto originariamente richiesto, e ritenuto spettante, dall’Università di Pisa, di € 1.181.481,70. Da tale importo sono stati, infatti, sottratti costi non riconoscibili per € 602.196,55, che costituiscono un danno da mancata entrata, mentre sono stati ritenuti assentibili spese solo per € 579.285,15. Di tale danno la Procura non ha chiesto l’accertamento della responsabilità, né la condanna al risarcimento, ritenendolo prescritto, salvo che per la parte restituita successivamente dall’Università alla Commissione in quanti risultante ricevuta in eccedenza rispetto al dovuto. Infatti, la restituzione di tale importo, pari, come anticipato, ad € 157.698,10, oltre penale e interessi, è avvenuta dapprima nel giugno del 2020, con versamento non accettato dalla Commissione e, di lì a breve, come visto, per compensazione con altre somme, dovute dalla Commissione all’Università per un diverso progetto di ricerca. Residua, quindi, lo spazio dell’azione erariale, non essendo ancora intervenuta la prescrizione al momento della notifica degli inviti a dedurre, nel 2024.
La Procura attrice, vista la commistione delle condotte ascrivibili ai convenuti, ciascuno nella propria posizione di responsabilità rispetto al Progetto, e ritenuta la piena reciproca consapevolezza e adesione alle condotte illecite, tenute dai convenuti in forma attiva e di omesso adempimento agli obblighi di vigilanza sulla correttezza della spesa per il IO ha poi ripartito tra questi il danno in via equitativa, indicando il 22,50% di responsabilità in capo ai convenuti dipendenti dell’Università, per l’importo di € 39.251,43 ciascuno, e il 10% in capo all’unico concorrente esterno, per l’importo di € 17.445,09.
* * * * *
In sede di costituzione in giudizio le convenute ST SS e VI AC, rispettivamente impiegata di segreteria a tempo determinato e responsabile della segreteria hanno depositato istanza di accesso al rito abbreviato, offrendo ciascuna un pagamento del 25% della quota di € 39.251,43 sopraddetta, per un importo di € 9.812,86.
Il Pubblico ministero ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 130, commi 1 e 4, del C.G.C..
Con decreto n. 8/2025 questa Sezione ha ritenuto di ammettere le istanti al giudizio abbreviato, dando loro termine di trenta giorni per il pagamento e rinviando alla camera di consiglio del 18 settembre 2025 per i conseguenti adempimenti. Ha, altresì, fissato alla medesima data l’udienza per il proseguimento del giudizio ordinario nei confronti dei restanti convenuti. Con successiva documentazione le parti ammesse al rito abbreviato hanno documentato il pagamento di quanto ammesso in sede di rito abbreviato, avvenuto rispettivamente alla data del 19 e del 24 giugno 2025.
Alla udienza camerale del 18 settembre 2025 il magistrato relatore ha evidenziato l’intervenuto deposito della documentazione attestante il versamento dell’importo dovuto e delle corrispondenti quietanze, mentre il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale ha preso atto della regolarità del versamento chiedendo la definizione della pretesa attorea originaria.
Considerato in
DIRITTO
L’odierna definizione del giudizio con rito abbreviato è regolata dall’art. 130, comma 1, del C.G.C., a mente del quale “in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’ incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all’ erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e parere concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla Sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”.
Il successivo comma 6 prevede che “in caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l’udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”. Il comma 8 prevede che “il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese”. Il comma 9 definisce “non impugnabile” la sentenza pronunciata in primo grado. Infine, il comma 10 dispone, nell’ ipotesi di non accoglimento della richiesta ovvero di omesso pagamento della somma fissata ai sensi del comma 7, la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario.
Venendo, dunque, al presente giudizio, dagli atti di causa e dalla documentazione depositata dalle due convenute che hanno richiesto di accedere al rito abbreviato, emerge il tempestivo e regolare versamento in favore dell’Università di Pisa delle somme definite in tale sede.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per poter definire il giudizio ai sensi dell’articolo 130 del C.G.C.. Tale definizione deve essere qualificata come alternativa al giudizio, secondo lo stesso tenore letterale della norma, non configurandosi una cessazione della materia del contendere, dal momento che il pagamento è stato solo parziale, ma una fattispecie estintiva speciale, non conforme né al modello processuale civile (ex artt. 306 e ss. c.p.c. per rinuncia agli atti, rinuncia all’ azione ed inattività delle parti), né alle ipotesi previste dal codice di giustizia contabile ai sensi dell’ art. 110 (rinuncia agli atti del processo) e dell’ art. 111 ( inattività delle parti) : cfr. Sez. III Centr. 104/2018.
Le spese di giudizio sono poste a carico delle parti convenute (cfr. questa Sezione n.16/2020, Sezione giurisdizionale Regione Lazio n.114/2019 e Sez. III Centr. 210/2019, nonché questa Sezione n. 61/2024) e quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in relazione alla domanda di rito abbreviato prestata da VI AC e ST SS, dichiara la definizione del giudizio n. 63191 nei confronti delle stesse.
Le spese di giudizio sono a carico delle due convenute e liquidate in euro 429,69 (Quattrocentoventinove/69)_____ Così disposto in Firenze, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
IL PRESIDENTE
EO IN
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 22/01/2026 Il Funzionario
AN LI
F.to digitalmente