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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 24/11/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
UDIENZA 24/11/2025 RISERVATA
Ex art. 127 c.p.c.
N. R.G.1020/2022 R.G.
Il giudice NN AR AN lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate dal
[...]
; CP_1
lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate
[...]
Controparte_2
;
[...]
lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate
[...]
; Controparte_3
lette le note di discussione depositate dalle parti;
Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 19:00 dà lettura dell'allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l'applicativo consolle del magistrato.
L'Aquila, lì 24/11/2025
Il giudice
NN AR AN REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa NN AR AN ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1020/2022 R.G. decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24/11/2025 vertente
T R A
in persona del pro-tempore, Controparte_1 Pt_1 rappresentato e difeso dall' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA presso i cui uffici in Via Buccio Di Ranallo S.N.C. è CP_2 domiciliato ex lege
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante
[...] pro-tempore, rappresentata e difesa dall' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA presso i cui uffici in Via Buccio Di Ranallo S.N.C. L'Aquila è domiciliata ex lege
Opponenti
E
, in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in Via Monte Cagno, 11 presso e nello studio dell' avv. CASTELLANI MARCO CP_2
Opposta OGGETTO: contratto di somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
e i verbali di causa e dalla note conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione di data 04/06/2025, ritualmente notificato, il Controparte_1
e la di
[...] Controparte_2
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_2 CP_2
164/2022 di data 20/04/2022 emesso dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio n.
453/2022 R.G. su conforme richiesta di con il quale era Controparte_4
stato loro ingiunto il pagamento di € 14.599,04 per sorte capitale, oltre gli interessi maturati e maturandi dalla data di scadenza delle singole fatture, nonché le spese della procedura monitoria, quale corrispettivo della fornitura di gas naturale. A sostegno dell'opposizione il e la Controparte_1 [...]
eccepivano Controparte_2
l'estinzione parziale del credito ingiunto essendo risultato pagato, da un riscontro contabile, l' importo complessivo di € 7.171,00 di cui alle fatture: n. EX00383/2020 del 8.04.2020 (Euro 3.043,71); n. EX00540/2020 del 9.05.2020 (Euro 2.625,82); - n.
EX00617/2020 del 5.06.2020 (Euro 578,77); n. EX00708/2020 del 6.07.2020 (Euro
418,32); - n. EX00821/2020 del 5.08.2020 (Euro 160,96); n. EX00933/2020 del
7.09.2020 (Euro 26,23); n. EX01037/2020 del 5.10.2020 (Euro 317,27). Dichiaravano
, altresì, di essere in procinto di saldare la differenza dovuta di € 9.391,09, di cui alle fatture: n. EX00013/2021 del 7.01.2021 (Euro 3.991,45), -n. EX00137/2021 del
5.02.2021 (Euro 3.306,08) e n. EX00187/2021 del 5.03.2021 (Euro 2.093,56).
Chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila dichiarare nullo, annullato, decaduto, revocato e comunque inammissibile il Decreto Ingiuntivo n. 164/2022 per inammissibilità, e comunque parziale infondatezza delle pretese azionate da
[...]
per le ragioni esposte in narrativa. Controparte_4
Mandare in ogni caso le opponenti Amministrazioni esenti dal pagamento delle spese di lite.
Spese vinte”.
Si costituiva in giudizio l'opposta per contestare gli assunti Controparte_4
avversari deducendo, in particolare, che tutti pagamenti effettuati da parte opponente per la complessiva somma di complessivi € 72.947,84 a deconto di tutte le fatture emesse in costanza del rapporto contrattuale per complessivi € 87.546,88 erano stati contabilizzati per una differenza ad avere di € 14.599,04.
Chiedeva l' accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, contrariis reiectis, accertati e dichiarati
i fatti di cui alla suestesa premessa e previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare che la in forza del contratto di somministrazione Controparte_4
di gas naturale intercorso in data 28.12.2017 con la
[...]
(All. 41) ed in ragione del gas naturale Controparte_5
somministrato in favore della prefata amministrazione e registrato dal misuratore in uso, del relativo costo e delle poste accessorie e fiscali dovute in virtù del richiamato contratto e della normativa applicabile ed esposte nelle fatture via via emesse in costanza di rapporto (All. 1- 39) per un ammontare complessivo di € 87.546,88#, al netto di tutti gli importi bonificati in costanza di rapporto dalla prefata amministrazione ed annotati nella contabilità della per Controparte_4
l'importo di € 72.947,84# (All. 40), è creditrice nei confronti della
[...]
della residua somma di € Controparte_5
14.599,04#, ovvero della diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, da maggiorarsi degli interessi moratori maturati e maturandi dalla data di scadenza di ciascuna delle fatture insolute e per il relativo importo fino al saldo effettivo, con condanna della Controparte_5
a corrispondere in favore della odierna concludente l'importo che
[...]
risulterà dovuto per le dedotte causali nella misura indicata di € 14.599,04# ovvero della diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, da maggiorarsi degli interessi moratori maturati e maturandi dalla data di scadenza di ciascuna delle fatture insolute e per il relativo importo fino al saldo effettivo, ed a rimborsare ad essa esponente il compenso e le spese spettanti per la fase monitoria e per il presente giudizio di merito, oltre spese generali, CAP ed IVA nella misura dovuta”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali, la causa viene decisa all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c. previa concessione del termine di dieci giorni prima di detta udienza per il deposito di note difensive conclusionali.
L'opposizione non è risultata fondata per le motivazioni di seguito esposte. Va osservato, in punto di diritto, che il contratto di fornitura di gas è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione e pone a carico del gestore l'obbligo di fornire il servizio in via continuativa, per cui ogni disagio o disservizio della fornitura integra, in astratto, un inadempimento da parte del somministrante.
Inquadrandosi il contratto di fornitura di gas nello schema del contratto di somministrazione ad efficacia obbligatoria, a prestazioni corrispettive, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di accertamento dell'inadempimento è previsto in via generale dagli artt. 1218 e 2697 cod. civ. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in accertamento allegare e provare la fonte, legale o convenzionale, dell'obbligazione che si allega, totalmente o parzialmente, inadempiuta e, ciò fatto, incombe al contraente inadempiente allegare e provare di avere adempiuto esattamente, o di non avere potuto adempiere per causa a sè non imputabile.
Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (ex multis: Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n.
13533; Cass. Civ del 18/02/2020 n. 3996 ).
Il suddetto principio deve essere coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato negli artt. 167 e 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis:
Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594). Nel caso in esame, non sono stati oggetto di contestazione né il contratto di somministrazione intercorso tra le parti a far data dal 28.12.2017, né la correttezza dei consumi rilevati dal contatore, né gli addebiti esposti nelle fatture prodotte nel presente giudizio per complessivi € 87.546,88.
Parte opposta a comprova dell'avvenuto pagamento di € 7.171,00 a parziale estinzione della pretesa creditoria pari a complessivi € 14.599,04 ha prodotto in atti un mandato di pagamento in favore di Aterno Gas e Power s.r.l. di data 21/10/2020 per complessivi € 19.992,19 indicando come giustificativi le fatture n. EX00010/2020 del 10.01.2020; n. EX00138/2020 del 05.02.2020; n. EX00277/2020 del 05.03.2020;
EX00383/2020 del 08.04.2020; n. EX00540/2020 del 9.05.2020; n. EX00617/2020 del 5.06.2020; - n. EX00708/2020 del 6.07.2020; n. EX00821/2020 del 5.08.2020; n.
EX00933/2020 del 7.09.2020 ; n. EX01037/2020 del 5.10.2020.
Senonché, come dimostrato documentalmente da parte opposta, l'importo versato di € 19.992,19, come comprovato dalla citata quietanza di pagamento di data
21/10/2020, è stato sì contabilizzato nella sua interezza, ma imputato, in parte, a pagamento delle fatture n. EX00010/2020 del 10.01.2020; n. EX00138/2020 del
05.02.2020; n. EX00277/2020 del 05.03.2020; n. EX00383/2020 del 08.04.2020 indicate come giustificativi dalla CP_5 Controparte_5
per le Province di e , e, in parte, a pagamento delle fatture CP_2 CP_2
n.EX00401/2018 del 02/11/2018; n. EX00373/2018 del 01/10/2018; n. EX00324/2018 del 17/09/2018; n. EX00273/2018 del 01/08/2018; n. EX00244/2018 del 02/07/2018;
n. EX00220/2018 del 15/06/2018.
Dal riscontro dettagliato di tutte le fatture emesse in costanza del rapporto di somministrazione allegate in atti per complessivi € 87.546,88 (All.
1-39 fascicolo di parte opposta) e dalle imputazioni di tutti i versamenti effettuati dalla
[...]
(All. 40 fascicolo di parte Controparte_5
opposta) per il complessivo importo di € 72.947,84 residua un credito della
[...] nei confronti della opponente pari alla somma ingiunta di € Controparte_4
14.599,04.
A ciò si aggiunga che parte opponente non ha depositato le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e nelle depositate note in sostituzione delle udienze svolte in modalità cartolare nulla ha osservato né ha eccepito in merito alle difese assertive e documentali di parte opposta.
La società opposta, dunque, con la produzione del contratto di somministrazione intercorso tra le parti del 28.12.2017 e delle fatture ha dato prova della attendibilità dei consumi e quindi del quantum della controprestazione economica e ha dimostrato le ragioni che giustificano l'esattezza dell' importo richiesto, avendo assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
Alla luce di tali risultanze l'opposizione non è risultata fondata e per l'effetto va confermato il decreto ingiuntivo.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022, ridotti del 30% stante la non complessità della fattispecie tenendo conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 164/2022 di data 20/04/2022 emesso dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio n. 453/2022 R.G.;
-condanna il Controparte_6
, in via solidale, al pagamento in favore
[...] di Controparte_4
oltre accessori di legge.
L' Aquila, lì 24/11/2025
delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.553,90,
Il Giudice
Dott.ssa NN AR AN
SEZIONE UNICA
UDIENZA 24/11/2025 RISERVATA
Ex art. 127 c.p.c.
N. R.G.1020/2022 R.G.
Il giudice NN AR AN lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate dal
[...]
; CP_1
lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate
[...]
Controparte_2
;
[...]
lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate
[...]
; Controparte_3
lette le note di discussione depositate dalle parti;
Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 19:00 dà lettura dell'allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l'applicativo consolle del magistrato.
L'Aquila, lì 24/11/2025
Il giudice
NN AR AN REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa NN AR AN ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1020/2022 R.G. decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24/11/2025 vertente
T R A
in persona del pro-tempore, Controparte_1 Pt_1 rappresentato e difeso dall' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA presso i cui uffici in Via Buccio Di Ranallo S.N.C. è CP_2 domiciliato ex lege
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante
[...] pro-tempore, rappresentata e difesa dall' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA presso i cui uffici in Via Buccio Di Ranallo S.N.C. L'Aquila è domiciliata ex lege
Opponenti
E
, in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in Via Monte Cagno, 11 presso e nello studio dell' avv. CASTELLANI MARCO CP_2
Opposta OGGETTO: contratto di somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
e i verbali di causa e dalla note conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione di data 04/06/2025, ritualmente notificato, il Controparte_1
e la di
[...] Controparte_2
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_2 CP_2
164/2022 di data 20/04/2022 emesso dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio n.
453/2022 R.G. su conforme richiesta di con il quale era Controparte_4
stato loro ingiunto il pagamento di € 14.599,04 per sorte capitale, oltre gli interessi maturati e maturandi dalla data di scadenza delle singole fatture, nonché le spese della procedura monitoria, quale corrispettivo della fornitura di gas naturale. A sostegno dell'opposizione il e la Controparte_1 [...]
eccepivano Controparte_2
l'estinzione parziale del credito ingiunto essendo risultato pagato, da un riscontro contabile, l' importo complessivo di € 7.171,00 di cui alle fatture: n. EX00383/2020 del 8.04.2020 (Euro 3.043,71); n. EX00540/2020 del 9.05.2020 (Euro 2.625,82); - n.
EX00617/2020 del 5.06.2020 (Euro 578,77); n. EX00708/2020 del 6.07.2020 (Euro
418,32); - n. EX00821/2020 del 5.08.2020 (Euro 160,96); n. EX00933/2020 del
7.09.2020 (Euro 26,23); n. EX01037/2020 del 5.10.2020 (Euro 317,27). Dichiaravano
, altresì, di essere in procinto di saldare la differenza dovuta di € 9.391,09, di cui alle fatture: n. EX00013/2021 del 7.01.2021 (Euro 3.991,45), -n. EX00137/2021 del
5.02.2021 (Euro 3.306,08) e n. EX00187/2021 del 5.03.2021 (Euro 2.093,56).
Chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila dichiarare nullo, annullato, decaduto, revocato e comunque inammissibile il Decreto Ingiuntivo n. 164/2022 per inammissibilità, e comunque parziale infondatezza delle pretese azionate da
[...]
per le ragioni esposte in narrativa. Controparte_4
Mandare in ogni caso le opponenti Amministrazioni esenti dal pagamento delle spese di lite.
Spese vinte”.
Si costituiva in giudizio l'opposta per contestare gli assunti Controparte_4
avversari deducendo, in particolare, che tutti pagamenti effettuati da parte opponente per la complessiva somma di complessivi € 72.947,84 a deconto di tutte le fatture emesse in costanza del rapporto contrattuale per complessivi € 87.546,88 erano stati contabilizzati per una differenza ad avere di € 14.599,04.
Chiedeva l' accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, contrariis reiectis, accertati e dichiarati
i fatti di cui alla suestesa premessa e previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare che la in forza del contratto di somministrazione Controparte_4
di gas naturale intercorso in data 28.12.2017 con la
[...]
(All. 41) ed in ragione del gas naturale Controparte_5
somministrato in favore della prefata amministrazione e registrato dal misuratore in uso, del relativo costo e delle poste accessorie e fiscali dovute in virtù del richiamato contratto e della normativa applicabile ed esposte nelle fatture via via emesse in costanza di rapporto (All. 1- 39) per un ammontare complessivo di € 87.546,88#, al netto di tutti gli importi bonificati in costanza di rapporto dalla prefata amministrazione ed annotati nella contabilità della per Controparte_4
l'importo di € 72.947,84# (All. 40), è creditrice nei confronti della
[...]
della residua somma di € Controparte_5
14.599,04#, ovvero della diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, da maggiorarsi degli interessi moratori maturati e maturandi dalla data di scadenza di ciascuna delle fatture insolute e per il relativo importo fino al saldo effettivo, con condanna della Controparte_5
a corrispondere in favore della odierna concludente l'importo che
[...]
risulterà dovuto per le dedotte causali nella misura indicata di € 14.599,04# ovvero della diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, da maggiorarsi degli interessi moratori maturati e maturandi dalla data di scadenza di ciascuna delle fatture insolute e per il relativo importo fino al saldo effettivo, ed a rimborsare ad essa esponente il compenso e le spese spettanti per la fase monitoria e per il presente giudizio di merito, oltre spese generali, CAP ed IVA nella misura dovuta”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali, la causa viene decisa all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c. previa concessione del termine di dieci giorni prima di detta udienza per il deposito di note difensive conclusionali.
L'opposizione non è risultata fondata per le motivazioni di seguito esposte. Va osservato, in punto di diritto, che il contratto di fornitura di gas è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione e pone a carico del gestore l'obbligo di fornire il servizio in via continuativa, per cui ogni disagio o disservizio della fornitura integra, in astratto, un inadempimento da parte del somministrante.
Inquadrandosi il contratto di fornitura di gas nello schema del contratto di somministrazione ad efficacia obbligatoria, a prestazioni corrispettive, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di accertamento dell'inadempimento è previsto in via generale dagli artt. 1218 e 2697 cod. civ. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in accertamento allegare e provare la fonte, legale o convenzionale, dell'obbligazione che si allega, totalmente o parzialmente, inadempiuta e, ciò fatto, incombe al contraente inadempiente allegare e provare di avere adempiuto esattamente, o di non avere potuto adempiere per causa a sè non imputabile.
Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (ex multis: Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n.
13533; Cass. Civ del 18/02/2020 n. 3996 ).
Il suddetto principio deve essere coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato negli artt. 167 e 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis:
Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594). Nel caso in esame, non sono stati oggetto di contestazione né il contratto di somministrazione intercorso tra le parti a far data dal 28.12.2017, né la correttezza dei consumi rilevati dal contatore, né gli addebiti esposti nelle fatture prodotte nel presente giudizio per complessivi € 87.546,88.
Parte opposta a comprova dell'avvenuto pagamento di € 7.171,00 a parziale estinzione della pretesa creditoria pari a complessivi € 14.599,04 ha prodotto in atti un mandato di pagamento in favore di Aterno Gas e Power s.r.l. di data 21/10/2020 per complessivi € 19.992,19 indicando come giustificativi le fatture n. EX00010/2020 del 10.01.2020; n. EX00138/2020 del 05.02.2020; n. EX00277/2020 del 05.03.2020;
EX00383/2020 del 08.04.2020; n. EX00540/2020 del 9.05.2020; n. EX00617/2020 del 5.06.2020; - n. EX00708/2020 del 6.07.2020; n. EX00821/2020 del 5.08.2020; n.
EX00933/2020 del 7.09.2020 ; n. EX01037/2020 del 5.10.2020.
Senonché, come dimostrato documentalmente da parte opposta, l'importo versato di € 19.992,19, come comprovato dalla citata quietanza di pagamento di data
21/10/2020, è stato sì contabilizzato nella sua interezza, ma imputato, in parte, a pagamento delle fatture n. EX00010/2020 del 10.01.2020; n. EX00138/2020 del
05.02.2020; n. EX00277/2020 del 05.03.2020; n. EX00383/2020 del 08.04.2020 indicate come giustificativi dalla CP_5 Controparte_5
per le Province di e , e, in parte, a pagamento delle fatture CP_2 CP_2
n.EX00401/2018 del 02/11/2018; n. EX00373/2018 del 01/10/2018; n. EX00324/2018 del 17/09/2018; n. EX00273/2018 del 01/08/2018; n. EX00244/2018 del 02/07/2018;
n. EX00220/2018 del 15/06/2018.
Dal riscontro dettagliato di tutte le fatture emesse in costanza del rapporto di somministrazione allegate in atti per complessivi € 87.546,88 (All.
1-39 fascicolo di parte opposta) e dalle imputazioni di tutti i versamenti effettuati dalla
[...]
(All. 40 fascicolo di parte Controparte_5
opposta) per il complessivo importo di € 72.947,84 residua un credito della
[...] nei confronti della opponente pari alla somma ingiunta di € Controparte_4
14.599,04.
A ciò si aggiunga che parte opponente non ha depositato le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e nelle depositate note in sostituzione delle udienze svolte in modalità cartolare nulla ha osservato né ha eccepito in merito alle difese assertive e documentali di parte opposta.
La società opposta, dunque, con la produzione del contratto di somministrazione intercorso tra le parti del 28.12.2017 e delle fatture ha dato prova della attendibilità dei consumi e quindi del quantum della controprestazione economica e ha dimostrato le ragioni che giustificano l'esattezza dell' importo richiesto, avendo assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
Alla luce di tali risultanze l'opposizione non è risultata fondata e per l'effetto va confermato il decreto ingiuntivo.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022, ridotti del 30% stante la non complessità della fattispecie tenendo conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 164/2022 di data 20/04/2022 emesso dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio n. 453/2022 R.G.;
-condanna il Controparte_6
, in via solidale, al pagamento in favore
[...] di Controparte_4
oltre accessori di legge.
L' Aquila, lì 24/11/2025
delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.553,90,
Il Giudice
Dott.ssa NN AR AN