Sentenza 24 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 24/11/2023, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/11/2023
N. 02787/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01328/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2023, proposto da
IN IO, rappresentata e difesa dagli avvocati Monica Olivieri e Riccardo Maria Zanchetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, via Francesco De Sanctis, 33;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’Avvocatura Distrettuale dell’Inps in Milano, via M. e G. Savarè, 1;
nei confronti
ME RA, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della assegnazione somme da parte del Tribunale di Pavia datata 16.03.2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- in vista dell’udienza camerale del 21.11.2023 entrambe le parti hanno concordato sull’avvenuta cessazione della materia del contendere, avendo l’Inps dato esecuzione all’ordinanza di assegnazione di cui è stata chiesta l’ottemperanza;
- l’esponente ha però insistito per la condanna dell’Amministrazione resistente alle spese;
- reputa il Collegio di pronunciare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 ultimo comma del c.p.a., in quanto la pretesa della ricorrente è stata pienamente soddisfatta;
- le spese di lite sono poste a carico dell’Inps, da reputarsi quale parte virtualmente soccombente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Inps al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) ed onere del contributo unificato ai sensi di legge (art. 13 comma 6 bis 1 del DPR n. 115/2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Laura Patelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Zucchini | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO