Cass. civ., sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 3561
CASS
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Decorrenza del termine di prescrizione per nullità di protezione

    La Corte ritiene che la nullità consumeristica, pur essendo una nullità relativa e rilevabile d'ufficio, non sposta in avanti il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito. Il contratto-quadro deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità secondo il TUF. La prescrizione decorre dalla data dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto nullo.

  • Rigettato
    Decorrenza del termine di prescrizione per violazione obblighi informativi

    La Corte ritiene che ai fini dell'azione di ripetizione di indebito non rilevi il verificarsi del danno derivante da inadempimento contrattuale, non configurabile per la mancanza del contratto.

  • Altro
    Eccezione sulla legittimazione a far valere la nullità

    Il ricorso incidentale è assorbito dal rigetto del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 3561
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3561
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo