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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/09/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 25/09/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 258 /2025 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PIZZINO VALENTINO , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27/01/2025 , proponeva opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 595 2024 00040936 73 000, notificato via pec in data 19/12/2024 dall' - Sede di CP_2
Messina, in forza del quale si intimava al ricorrente il pagamento della somma complessiva di €
4.946,41, derivante, a dire dell'Ente previdenziale resistente, da presunti omessi versamenti di
“contributi I.V.S. coltivatori diretti”, afferenti all'annualità 2023.
Con i motivi di opposizione rilevava, preliminarmente, l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto per indeterminatezza della pretesa contributiva intimata e, nel merito, l'illegittimità dell'atto opposto per erroneità e non dovutezza delle somme pretese a titolo di contributi previdenziali con riferimento all'annualità 2023.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento impositivo, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente. Preliminarmente va affermata la tempestività del ricorso, essendo stato depositato il
27/01/2025, entro il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 D.Lgs. 46/1999 avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito in data 19.12.2024.
Nel merito, sostiene che l'avviso di addebito sia del tutto generico, tanto da Parte_1 non consentirgli la verifica dell'asserito debito previdenziale e della correttezza del calcolo della pretesa contributiva ivi portata.
Tuttavia, va rilevato che detto provvedimento, seppure sinteticamente, contiene l'esatta indicazione delle motivazioni alla base della richiesta contributiva nonché l'indicazione del periodo di riferimento e degli importi calcolati sulla base delle dichiarazioni reddituali (per l'anno 2023).
Tali elementi risultano tali da consentire all'interessato una precisa cognizione della ragioni del provvedimento, senza recare alcun pregiudizio al suo diritto di difesa;
essendo stato individuato il motivo della richiesta di pagamento nell'ammontare dei redditi percepiti dal in un lasso di Pt_1 tempo determinato, infatti, il ricorrente ben avrebbe potuto difendersi nel merito, dimostrando che non sussisteva la sua attività di coltivatore diretto, e che nel periodo di riferimento egli non aveva prodotto redditi imponibili ritenuti dall' quale presupposto dell'obbligazione contributiva. CP_1
Ad ogni buon conto, è principio consolidato in giurisprudenza che, nelle cause di opposizione ad avviso di addebito , il ricorrente, attore formale, riveste, ai fini del riparto dell'onere della CP_1 prova, la posizione di convenuto sostanziale (così ad es. Cass. Civ. Sez. Lav. 11/02/2020 n. 3279: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro (v. ex aliis Cass. n. 10583 del 28/04/2017,
Cass. n. 19469 del 20/07/2018)”).
Pur tuttavia, a tale principio fa da contraltare il principio di non contestazione.
Sul punto, è costante, nella giurisprudenza della Suprema Corte, l'affermazione secondo cui, nell'ambito del processo del lavoro l'onere di contestazione trae origine dal disposto dell'art. 416
c.p.c., che addossa al convenuto l'onere «di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione» e lo riferisce espressamente «ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda», di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto ed alle esigenze istruttorie;
che, nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale (e avviso di addebito) per il pagamento di contributi e premi, l'anzidetta affermazione va precisata nel senso che, rivestendo l'ente previdenziale, benché convenuto, la qualità di attore in senso sostanziale (così Cass. 19649 del 2018, sulla scorta di Cass. n. 14149 del 2012), una non contestazione dei fatti costitutivi della sua pretesa creditoria è configurabile soltanto qualora, a seguito della sua costituzione in giudizio, la parte opponente, che è attrice in senso solo formale, non prenda, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente, posizione in maniera precisa
(e non limitata ad una generica contestazione) nella prima difesa utile, vale a dire all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., in cui, com'è noto, le parti possono «modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice» (cfr. Corte d'Appello di Roma, Sez. Lavoro
08/02/2021 n. 482).
Ciò premesso, facendo corretta applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali al caso di specie, nel costituirsi in giudizio l' , che come detto riveste nel presente giudizio la posizione di CP_1 creditore-attore in senso sostanziale, ha solo labialmente affermato che il ricorrente risulterebbe iscritto alla gestione separata coltivatori diretti ed ha prodotto a suffragio di tale allegazione un estratto contributivo da cui si evince l'iscrizione del ricorrente come coltivatore diretto ai soli fini, tuttavia, del diritto e non anche del calcolo, con ciò denotando un'assenza di contribuzione reale.
Dal canto suo, il IE ha specificamente contestato tale asserto, producendo documentazione attestante la fonte principale dei propri redditi da una attività commerciale, nella specie contraddistinta dal codice attività 49.41.00 – commercio all'ingrosso di animali vivi (cfr. visura camerale in atti).
Anche ove si desse credito alle asserzioni dell' , e si ritenesse che il ricorrente sia tutt'ora CP_1 iscritto alla gestione coltivatori diretti, egli dovrebbe versare i contributi richiesti per l'attività prevalente.
Sul punto, la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208 prevede che “qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”.
L'art. 12, comma 11 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica, ha precisato che:
“la l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell Restano, invece, esclusi CP_1 dall'applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n.
335, art. 2, comma 26”.
Il criterio dell'attività prevalente, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa dell' alla quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime CP_1 attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.
Ancora una volta, gravando sull' – Ente impositore ed attore sostanziale – l'onere della CP_1 prova dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, non potrebbe dirsi compiutamente dimostrata la prevalenza dell'attività di coltivatore diretto del su quella di commerciante. Pt_1
Le superiori considerazioni conducono all'accoglimento della domanda ed all'annullamento dell'avviso di addebito opposto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 CP_1 ricorso depositato il giorno 27/01/2025 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato e dichiara che nulla deve Pt_1 in forza di detto avviso di addebito;
[...]
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida CP_1 in euro 900,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 25/09/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena