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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
MONDAINI PIETRO, Giudice
MUNARI GIANFRANCO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 91/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - IG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Venezia - Via Torino 180 30172 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO PRESCR n. 2025-ADERISC-1324400 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - IG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCRI.NE IPOTEC n. 4904 TRIBUTI VARI 2016
contro
Ag.entrate - RI - IG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO TRIBUTI VARI 2016
contro
Ag.entrate - RI - IG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09920249000999463/000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09920110006671300000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09920120000058268000 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 165/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe, emessi dall'Agente della riscossione, riferiti a più partite relative a plurime cartelle di pagamento.
A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato i seguenti motivi:
1) intervenuta prescrizione delle cartelle indicate nell'intimazione di pagamento in data 01.03.2024;
2) intervenuta prescrizione delle cartelle indicate nella nota di iscrizione ipotecaria di cui all'ipoteca del
10.06.2016 n.ri Reg gen 4904 reg part. 768;
3) intervenuta inefficacia dell'ipoteca iscritta del 10.06.2016 n.ri Reg gen 4904 reg part. 768.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - RI, che ha sostenuto in via preliminare l'inammissibilità, nonché l'infondatezza nel merito del gravame, chiedendone la reiezione.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si rileva la sussistenza di crediti aventi natura non tributaria di cui alle cartelle nn.
09920110000264509000, 09920110002124913000 e 09920120003104123000.
Il Collegio deve, nella specie, evidenziare che, in ordine ai predetti crediti non fiscali, la competenza non appartiene al giudice tributario (cfr. Cass. SS.UU. n. 14831/2008). Ne deriva che la giurisdizione spetta al giudice ordinario, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.
2. Ciò posto, il ricorso si profila parzialmente inammissibile secondo la puntuale eccezione dedotta dall'Agenzia della RI, atteso che l'impugnativa avverso la comunicazione pec del 05/03/2025 è stata proposta in violazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992.
A tal proposito, il Collegio osserva, anzitutto, come detta comunicazione non sia un atto impositivo e quindi non costituisca alcun obbligo od onere che il contribuente non abbia già per effetto di altro precedente titolo.
In concreto, la gravata comunicazione ha solo avvertito il contribuente che, sui crediti tributari asseritamente prescritti, dei quali esso era stato già precedentemente informato con la notifica in data
21/03/2024 dell'impugnata intimazione di pagamento n. 09920249000999463000, recante l'indicazione cartelle nn. 09920110000264509000, 09920110002124913000, 09920110006671300000,
09920120000058268000, 09920120003104123000 e 09920170001366748000 (e contro cui aveva già avuto la possibilità – peraltro, non tempestivamente coltivata - di difesa), l'Agente della riscossione rileva che il termine previsto dalla legge per l'estinzione del diritto non è ancora maturato.
Dunque, tale comunicazione non può essere autonomamente impugnata.
Infine, si prescinde dall'esame delle ulteriori eccezioni di inammissibilità sollevate dalla resistente
Agenzia, atteso che il gravame è comunque infondato.
3. Venendo al primo motivo, vertente sull'intervenuta prescrizione delle cartelle indicate nell'intimazione di pagamento notificata in data 21/03/2024 di euro 4.869,81, giova premettere che l'Agente della riscossione, evidenziando che l'intimazione impugnata è stata preceduta dalla regolare notifica dei titoli prodromici, ha depositato in giudizio la documentazione relativa all'attività di notificazione dei nominati atti.
In proposito, rileva il Collegio che la documentazione dell'Agenzia delle Entrate-RI è stata oggetto solo di generica contestazione (nella memoria illustrativa del 25.09.2025) e l'attività di notifica appare verisimilmente dimostrata con la detta produzione documentale, tenuto conto della forma di notificazione adottata dall'Agente della riscossione.
La Sezione osserva, altresì, che la preclusione - secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché rimasto incontestato – rende inammissibile ogni domanda del ricorrente concernente la legittimità delle cartelle medesime e si estende alle censure sull'an e sul quantum della pretesa, con riferimento all'imposta e agli accessori come sanzioni e interessi, poiché trattasi di elementi determinati nei precedenti atti esattoriali non opposti.
Il ricorrente sostiene, peraltro, che, non essendo ulteriormente intervenuti regolari atti interruttivi, la pretesa creditoria portata dalle ridette cartelle odiernamente gravate in via derivata si sarebbe, comunque, estinta per prescrizione.
In primo luogo, devesi evidenziare che la questione della prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento è stata puntualmente risolta dalla giurisprudenza di legittimità.
La Cassazione, con sentenza n. 8120/2021, ha chiarito che, nella fattispecie, per i crediti erariali il termine
è quello decennale, non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo ed emissione della cartella (cfr. anche Cass. n.
19969/2019). Pertanto, ritiene la Sezione che, analogamente a quanto statuito dalla Suprema Corte, a decorrere dalla notifica delle cartelle deve farsi riferimento, per i ridetti crediti portati nel ruolo, all'ordinaria prescrizione decennale con decorrenza a far tempo dalla notifica delle cartelle in parola, nonché delle connesse intimazioni di pagamento.
In secondo luogo, quanto ai debiti tributari principali, per i quali vale la prescrizione decennale, al momento della notifica in data 21/03/2024 dell'impugnata intimazione di pagamento n.
09920249000999463000, non risultava ancora spirato il termine decorrente dalla data di notificazione delle cartelle nn. 09920110000264509000, 09920110002124913000, 09920110006671300000,
09920120000058268000, 09920120003104123000 e 09920170001366748000 e dei successivi atti interruttivi, stante anche la verisimile sospensione da emergenza pandemica di cui all'art. 68, commi 1, 2,
2-bis e 4-bis del DL 18/2020 e posto il fatto che l'originario termine ne sarebbe risultato conseguentemente prorogato.
Di qui l'inconsistenza delle dedotte censure.
4. Nel secondo e terzo mezzo - da trattarsi congiuntamente - si lamenta l'intervenuta prescrizione delle cartelle indicate nell'iscrizione ipotecaria di cui alla nota numero 4904/768 del 10/06/2016, in quanto mai notificate o di cui non si è ripetuta la notifica entro i termini di prescrizione, nonché la relativa inefficacia della citata ipoteca iscritta il 10/06/2016.
Al riguardo, quanto al fatto che, all'epoca della notifica dell'iscrizione ipotecaria numero 4904/768 del
10/06/2016, i crediti di cui alle cartelle esattoriali irritualmente notificate potessero essere prescritti, devesi rilevare che proprio per l'immediata lesività degli atti in questione e anche alla luce della prevista tipicità dell'iscrizione ipotecaria, il contribuente avrebbe dovuto impugnarla tempestivamente per far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e, dunque, il decorso di un nuovo termine prescrizionale (cfr.
Cass. nn. 30911/2019 e 27093/2022);
In definitiva, la mancanza di pertinenti impugnazioni del contribuente ha determinato, nella specie, il consolidamento dei crediti, il cui termine prescrizionale ha dunque iniziato a correre ex novo, secondo la natura dei rispettivi crediti.
Le doglianze sono quindi prive di pregio.
5. Per le suesposte considerazioni, va dichiarato il difetto di giurisdizione e la parziale inammissibilità; nel resto, il ricorso viene respinto.
Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che sussistano giustificati motivi per la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe: - in parte dichiara il proprio difetto di giurisdizione, spettando essa, quanto ai crediti aventi natura non fiscale, al giudice ordinario, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia;
- in parte lo dichiara inammissibile;
- respinge nel resto. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
MONDAINI PIETRO, Giudice
MUNARI GIANFRANCO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 91/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - IG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Venezia - Via Torino 180 30172 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO PRESCR n. 2025-ADERISC-1324400 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - IG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCRI.NE IPOTEC n. 4904 TRIBUTI VARI 2016
contro
Ag.entrate - RI - IG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO TRIBUTI VARI 2016
contro
Ag.entrate - RI - IG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09920249000999463/000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09920110006671300000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09920120000058268000 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 165/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe, emessi dall'Agente della riscossione, riferiti a più partite relative a plurime cartelle di pagamento.
A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato i seguenti motivi:
1) intervenuta prescrizione delle cartelle indicate nell'intimazione di pagamento in data 01.03.2024;
2) intervenuta prescrizione delle cartelle indicate nella nota di iscrizione ipotecaria di cui all'ipoteca del
10.06.2016 n.ri Reg gen 4904 reg part. 768;
3) intervenuta inefficacia dell'ipoteca iscritta del 10.06.2016 n.ri Reg gen 4904 reg part. 768.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - RI, che ha sostenuto in via preliminare l'inammissibilità, nonché l'infondatezza nel merito del gravame, chiedendone la reiezione.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si rileva la sussistenza di crediti aventi natura non tributaria di cui alle cartelle nn.
09920110000264509000, 09920110002124913000 e 09920120003104123000.
Il Collegio deve, nella specie, evidenziare che, in ordine ai predetti crediti non fiscali, la competenza non appartiene al giudice tributario (cfr. Cass. SS.UU. n. 14831/2008). Ne deriva che la giurisdizione spetta al giudice ordinario, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.
2. Ciò posto, il ricorso si profila parzialmente inammissibile secondo la puntuale eccezione dedotta dall'Agenzia della RI, atteso che l'impugnativa avverso la comunicazione pec del 05/03/2025 è stata proposta in violazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992.
A tal proposito, il Collegio osserva, anzitutto, come detta comunicazione non sia un atto impositivo e quindi non costituisca alcun obbligo od onere che il contribuente non abbia già per effetto di altro precedente titolo.
In concreto, la gravata comunicazione ha solo avvertito il contribuente che, sui crediti tributari asseritamente prescritti, dei quali esso era stato già precedentemente informato con la notifica in data
21/03/2024 dell'impugnata intimazione di pagamento n. 09920249000999463000, recante l'indicazione cartelle nn. 09920110000264509000, 09920110002124913000, 09920110006671300000,
09920120000058268000, 09920120003104123000 e 09920170001366748000 (e contro cui aveva già avuto la possibilità – peraltro, non tempestivamente coltivata - di difesa), l'Agente della riscossione rileva che il termine previsto dalla legge per l'estinzione del diritto non è ancora maturato.
Dunque, tale comunicazione non può essere autonomamente impugnata.
Infine, si prescinde dall'esame delle ulteriori eccezioni di inammissibilità sollevate dalla resistente
Agenzia, atteso che il gravame è comunque infondato.
3. Venendo al primo motivo, vertente sull'intervenuta prescrizione delle cartelle indicate nell'intimazione di pagamento notificata in data 21/03/2024 di euro 4.869,81, giova premettere che l'Agente della riscossione, evidenziando che l'intimazione impugnata è stata preceduta dalla regolare notifica dei titoli prodromici, ha depositato in giudizio la documentazione relativa all'attività di notificazione dei nominati atti.
In proposito, rileva il Collegio che la documentazione dell'Agenzia delle Entrate-RI è stata oggetto solo di generica contestazione (nella memoria illustrativa del 25.09.2025) e l'attività di notifica appare verisimilmente dimostrata con la detta produzione documentale, tenuto conto della forma di notificazione adottata dall'Agente della riscossione.
La Sezione osserva, altresì, che la preclusione - secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché rimasto incontestato – rende inammissibile ogni domanda del ricorrente concernente la legittimità delle cartelle medesime e si estende alle censure sull'an e sul quantum della pretesa, con riferimento all'imposta e agli accessori come sanzioni e interessi, poiché trattasi di elementi determinati nei precedenti atti esattoriali non opposti.
Il ricorrente sostiene, peraltro, che, non essendo ulteriormente intervenuti regolari atti interruttivi, la pretesa creditoria portata dalle ridette cartelle odiernamente gravate in via derivata si sarebbe, comunque, estinta per prescrizione.
In primo luogo, devesi evidenziare che la questione della prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento è stata puntualmente risolta dalla giurisprudenza di legittimità.
La Cassazione, con sentenza n. 8120/2021, ha chiarito che, nella fattispecie, per i crediti erariali il termine
è quello decennale, non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo ed emissione della cartella (cfr. anche Cass. n.
19969/2019). Pertanto, ritiene la Sezione che, analogamente a quanto statuito dalla Suprema Corte, a decorrere dalla notifica delle cartelle deve farsi riferimento, per i ridetti crediti portati nel ruolo, all'ordinaria prescrizione decennale con decorrenza a far tempo dalla notifica delle cartelle in parola, nonché delle connesse intimazioni di pagamento.
In secondo luogo, quanto ai debiti tributari principali, per i quali vale la prescrizione decennale, al momento della notifica in data 21/03/2024 dell'impugnata intimazione di pagamento n.
09920249000999463000, non risultava ancora spirato il termine decorrente dalla data di notificazione delle cartelle nn. 09920110000264509000, 09920110002124913000, 09920110006671300000,
09920120000058268000, 09920120003104123000 e 09920170001366748000 e dei successivi atti interruttivi, stante anche la verisimile sospensione da emergenza pandemica di cui all'art. 68, commi 1, 2,
2-bis e 4-bis del DL 18/2020 e posto il fatto che l'originario termine ne sarebbe risultato conseguentemente prorogato.
Di qui l'inconsistenza delle dedotte censure.
4. Nel secondo e terzo mezzo - da trattarsi congiuntamente - si lamenta l'intervenuta prescrizione delle cartelle indicate nell'iscrizione ipotecaria di cui alla nota numero 4904/768 del 10/06/2016, in quanto mai notificate o di cui non si è ripetuta la notifica entro i termini di prescrizione, nonché la relativa inefficacia della citata ipoteca iscritta il 10/06/2016.
Al riguardo, quanto al fatto che, all'epoca della notifica dell'iscrizione ipotecaria numero 4904/768 del
10/06/2016, i crediti di cui alle cartelle esattoriali irritualmente notificate potessero essere prescritti, devesi rilevare che proprio per l'immediata lesività degli atti in questione e anche alla luce della prevista tipicità dell'iscrizione ipotecaria, il contribuente avrebbe dovuto impugnarla tempestivamente per far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e, dunque, il decorso di un nuovo termine prescrizionale (cfr.
Cass. nn. 30911/2019 e 27093/2022);
In definitiva, la mancanza di pertinenti impugnazioni del contribuente ha determinato, nella specie, il consolidamento dei crediti, il cui termine prescrizionale ha dunque iniziato a correre ex novo, secondo la natura dei rispettivi crediti.
Le doglianze sono quindi prive di pregio.
5. Per le suesposte considerazioni, va dichiarato il difetto di giurisdizione e la parziale inammissibilità; nel resto, il ricorso viene respinto.
Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che sussistano giustificati motivi per la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe: - in parte dichiara il proprio difetto di giurisdizione, spettando essa, quanto ai crediti aventi natura non fiscale, al giudice ordinario, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia;
- in parte lo dichiara inammissibile;
- respinge nel resto. Spese compensate.