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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/05/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
Oggetto: SENTENZA
Opposizione D.I. nella causa civile iscritta al n.1704/23 del ruolo civile contenzioso, promossa n.2590/22 da
rappresentata e difesa dagli avv.ti Dario Paiano e Ivan Parte_1
Mangiullo , mandato in atti
Opponente
Contro
in persona il legale rappresentante p-t. e per essa Controparte_1
in persona del legale rappresentate pro-tempore Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
mandato in atti
Convenuto opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo regolarmente notificato la sig.ra in conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e per essa in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentate pro-tempore per sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.2590/2022 avente ad oggetto ratei insoluti finanziamento .
Eccepiva preliminarmente l'opponente la prescrizione del presunto credito.
Nel merito asseriva l'insussistenza del credito contestando tutta la documentazione esibita . 2
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
e per essa in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentate pro-tempore contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dall' opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna degli opponente alle spese di lite.
Istruita la causa con sola produzione documentale, precisate le conclusioni veniva fissata l'udienza a trattazione scritta del 02.05.2025 per la discussione previa assegnazione dei termini per deposito di note conclusionali-
Motivi della decisione.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è fondata e pertanto merita accoglimento. Ed invero dalla documentazione versata in atti si evince che già in data 05.09.2005 la Finanziaria comunicava alla opponente “ la decadenza del beneficio del termine …” Nella specie, quindi a far data
05.09.2005 il contratto di finanziamento ( con pagamento rateale ) veniva risolto per inadempimento dell'opponente , con invito alla stessa al pagamento in un'unica soluzione delle somme dovute ( a causa della decadenza dal beneficio del termine).
La richiesta di pagamento in un'unica soluzione,( per giurisprudenza pressoché unanime) comporta, evidentemente, che dalla predetta richiesta sorge il diritto della creditrice ad ottenere il pagamento ( si ribadisce - in un'unica soluzione) del credito vantato, e pertanto da quel momento inizia a decorrere inesorabilmente il termine di prescrizione decennale. 3
A distanza di un lunghissimo lasso tempo, l'unica racc. a.r. di diffida a d adempiere datata 13.04.2016 e ricevuta dalla sig.ra deve ritenersi, Pt_1
quindi, alla luce della più attenta giurisprudenza, pervenuta quando il credito era inesorabilmente prescritto ( essendo decorsi quasi 11 anni dalla intervenuta esigibilità del credito e quindi ben oltre il termine prescrizionale di
10 anni) .
Alla luce di quanto sopra a questo Giudicante non rimane che dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla società opposta (posto a base del Decreto ingiuntivo opposto ) con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione, pure prospettata dalla Opponente , resta assorbita.
Quanto alle spese, la definizione del giudizio come sopra riportato,
giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Dichiara l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla opposta e per lo effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n.2590/2022 emesso dal Tribunale di
Lecce il 08.11.2022.
2) compensa interamente le spese di lite tra e parti.
Lecce,02.05.2025
ll G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
Oggetto: SENTENZA
Opposizione D.I. nella causa civile iscritta al n.1704/23 del ruolo civile contenzioso, promossa n.2590/22 da
rappresentata e difesa dagli avv.ti Dario Paiano e Ivan Parte_1
Mangiullo , mandato in atti
Opponente
Contro
in persona il legale rappresentante p-t. e per essa Controparte_1
in persona del legale rappresentate pro-tempore Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
mandato in atti
Convenuto opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo regolarmente notificato la sig.ra in conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e per essa in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentate pro-tempore per sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.2590/2022 avente ad oggetto ratei insoluti finanziamento .
Eccepiva preliminarmente l'opponente la prescrizione del presunto credito.
Nel merito asseriva l'insussistenza del credito contestando tutta la documentazione esibita . 2
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
e per essa in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentate pro-tempore contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dall' opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna degli opponente alle spese di lite.
Istruita la causa con sola produzione documentale, precisate le conclusioni veniva fissata l'udienza a trattazione scritta del 02.05.2025 per la discussione previa assegnazione dei termini per deposito di note conclusionali-
Motivi della decisione.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è fondata e pertanto merita accoglimento. Ed invero dalla documentazione versata in atti si evince che già in data 05.09.2005 la Finanziaria comunicava alla opponente “ la decadenza del beneficio del termine …” Nella specie, quindi a far data
05.09.2005 il contratto di finanziamento ( con pagamento rateale ) veniva risolto per inadempimento dell'opponente , con invito alla stessa al pagamento in un'unica soluzione delle somme dovute ( a causa della decadenza dal beneficio del termine).
La richiesta di pagamento in un'unica soluzione,( per giurisprudenza pressoché unanime) comporta, evidentemente, che dalla predetta richiesta sorge il diritto della creditrice ad ottenere il pagamento ( si ribadisce - in un'unica soluzione) del credito vantato, e pertanto da quel momento inizia a decorrere inesorabilmente il termine di prescrizione decennale. 3
A distanza di un lunghissimo lasso tempo, l'unica racc. a.r. di diffida a d adempiere datata 13.04.2016 e ricevuta dalla sig.ra deve ritenersi, Pt_1
quindi, alla luce della più attenta giurisprudenza, pervenuta quando il credito era inesorabilmente prescritto ( essendo decorsi quasi 11 anni dalla intervenuta esigibilità del credito e quindi ben oltre il termine prescrizionale di
10 anni) .
Alla luce di quanto sopra a questo Giudicante non rimane che dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla società opposta (posto a base del Decreto ingiuntivo opposto ) con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione, pure prospettata dalla Opponente , resta assorbita.
Quanto alle spese, la definizione del giudizio come sopra riportato,
giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Dichiara l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla opposta e per lo effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n.2590/2022 emesso dal Tribunale di
Lecce il 08.11.2022.
2) compensa interamente le spese di lite tra e parti.
Lecce,02.05.2025
ll G.O. Marilena Caroppo