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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 08/07/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 277 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
, nato il [...] a [...] e residente in [...], Parte_1
via Mirtense n. 89, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via dei Monti Parioli 46 presso lo studio dell'Avv. Matteo Proja, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
– Sede Controparte_1
di Rieti, in persona del legale rappresentante p.t.;
CONVENUTO CONTUMACE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, lamentando di essere affetto da Parte_1
“Lombosciatalgia cronica con frequenti riacutizzazioni neuropatia periferica AAII deficit funzionale AAII e colonna LS protusioni discali L1 L2 L3 L4” e rivendicando l'origine professionale di tali patologie, causalmente connesse alla sua storia lavorativa di allevatore di bestiame e autista di mezzi pesanti di bus CO.TRA.L., in data 3 dicembre 2019 ha proposto domanda amministrativa al fine di vedersi riconoscere la malattia professionale in ragione delle patologie denunciate.
Con verbale del 25 gennaio 2020, l' ha rigettato la suddetta domanda, costringendo il CP_1
ricorrente a proporre ricorso amministrativo, rimasto privo di esito.
Ritenute ingiuste le determinazioni dell' il ricorrente adiva, pertanto, il Giudice del CP_1
Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis:
- accertare e dichiarare che il ricorrente ha contratto le malattie professionali
“Lombosciatalgia cronica con frequenti riacutizzazioni neuropatia periferica AAII” a causa della prestazione lavorativa di Autista di mezzi pesanti, svolta in modo non occasionale;
- accertare e dichiarare che il Sig. , a causa di tali malattie Parte_1
professionali, presenta un danno biologico pari ad almeno il 8% o alla percentuale superiore
o inferiore che risulterà di giustizia a seguito della CTU Medico Legale di cui si chiede sin da ora l'ammissione;
- per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
corresponsione al ricorrente dei benefici di legge per un danno biologico permanente da malattia professionale per cui è causa pari almeno al 8%, o a quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento, e/o della domanda, sino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario”.
Nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio, l' non si è CP_1
costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel corso dell'istruttoria si è proceduto all'espletamento della prova orale e della c.t.u. medico-legale.
2 La causa è stata quindi discussa e decisa all'odierna udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Invero, in sede di istruttoria orale è stato confermato lo svolgimento da parte del ricorrente della prestazione lavorativa come descritta nel ricorso e della conseguente esposizione al rischio.
Sulla base di tali risultanze istruttorie, è stata quindi disposta la c.t.u. medico-legale, in forza della quale il consulente, premesso che il ha “svolto quasi esclusivamente la Parte_1 mansione di autista di autotreni e autoarticolati per circa 30 anni”, ha affermato che il ricorrente è affetto da una discopatia riguardante i dischi L1-L2 ed L3-L4 con protrusioni che improntano le radici nervose, patologia “certamente da attribuire a due fattori: il rischio lavorativo consistente nelle vibrazioni a corpo intero con posture marcatamente protratte e quindi incongrue, e il sovrappeso dal cui il è affetto. Parte_1
Risultano pertanto presenti sia l'esposizione al rischio lavorativo sia la malattia che ne consegue.
Ovviamente del ruolo di concausa che riveste l'eccesso ponderale del lavoratore occorrerà tenere conto nella valutazione quantitativa del danno biologico riscontrato”.
Ciò posto, il consulente tecnico ha concluso che, alla data di presentazione della domanda in sede amministrativa, “la malattia denunciata e da cui risulta affetto l'assicurato era in rapporto concausale con il rischio emerso”, individuando, poi, “una menomazione permanente in misura del 6% (sei) facendo riferimento alle tabelle di cui al D. Lgs. 38/2000”.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento del ricorso;
le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
3 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la natura professionale delle tecnopatie contratte dal ricorrente con un grado di invalidità complessiva del 6% a decorrere dalla data della domanda e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1
prestazioni previste dalla legge, con rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore CP_1
antistatario, che si liquidano in euro 2.697,00 oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separato CP_1
provvedimento.
Rieti, 8 luglio 2025
Il Giudice dott. Alessio Marinelli
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