CASS
Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2024, n. 9929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9929 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: LI AR, nato a [...], il [...], avverso la sentenza del 04/04/2023 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Alessandro Cimmino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni scritte, con allegato atto di rimessione di querela accettata, trasmesse in data 12 febbraio 2024 dal difensore del ricorrente, avv. Luisa Rita Sacheli, che ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9929 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 15/02/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO . 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze confermava le statuizioni afferenti alla accertata responsabilità per i fatti contestati, limitatamente a quelli commessi dopo il 4 ottobre 2015 (essendo estinti per prescrizione quelli contestati fino a tale data), riformava la sentenza di primo grado quanto a misura della sanzione irrogata (mesi dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa), per i reati di appropriazione indebita delle somme di denaro versate su conto corrente a lui intestato e ricevute a titolo fiduciario (fiducia cum amico) da AN Trovato, per sottrarle alle pretese dei creditori. Con la medesima sentenza, la Corte territoriale confermava altresì l'entità della provvisionale già riconosciuta in primo grado alla parte civile costituita. 2. Ricorre l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti di seguito sinteticamente esposti, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Inosservanza della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento all'art. 552 cod. proc. pen.), avendo la Corte territoriale rigettato il motivo di gravame con cui si era dedotta la nullità del decreto di citazione a giudizio, per indeterminatezza della imputazione, che non reca indicazione delle date dei singoli atti di appropriazione intervenuti tra il 17 gennaio 2014 ed il giugno del 2019; tale indeterminatezza non consentiva all'imputato di difendersi compiutamente dalle accuse, non potendosi identificare con certezza (nel quando, nel quomodo e nel quantum) i singoli atti di appropriazione oggetto di contestazione;
2.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi esiziali della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte di merito confermato, con motivazione manifestamente illogica, la decisione del primo giudice in tema di responsabilità per i fatti ascritti senza tener conto dell'evidente difetto di dolo nell'agente, che si era limitato ad appropriarsi di 55.000,00 euro versati sul suo conto corrente, nella precisa convinzione di avere la piena ed esclusiva disponibilità di tale somma, parte del più ampio compendio (euro 60.000,00) vinto al giuoco del lotto;
2.3. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), avendo la Corte tratto argomento dimostrativo della responsabilità anche dalle dichiarazioni rese dall'imputato a sua discolpa, così violando il diritto costituzionalmente garantito dell'imputato al silenzio (Corte cost. n. 361/1998) ed anche a difendersi mentendo (Corte cost. n. 179/1994); 2.4. vizi di motivazione per omissione ed intima contraddittorietà sono denunziati anche in riferimento alla unidirezionale valutazione della prova, avendo il giudizio di merito valorizzato esclusivamente il narrato della persona offesa, costituitasi parte civile, rinunziando al doveroso vaglio critico di tali dichiarazioni accusatorie, solo apparentemente confortate da altre prove dichiarative promananti da soggetti terzi non attendibili;
2 2.5. ancora, violazione della legge penale e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) sono dedotti in riferimento alla data di consumazione del reato di appropriazione indebita, da individuare nel 27 settembre 2013, data di apertura del conto corrente intestato fiduciariamente all'imputato, giacché sin da tale data deve ritenersi consumata l'appropriazione del denaro versato sul conto corrente;
2.6. vizi della motivazione sono infine dedotti per censurare la misura irragionevolmente alta della sanzione irrogata e l'entità della provvisionale liquidata in primo grado, poi confermata dalla Corte di appello. 3. Con memoria in data 12 febbraio 2024, il difensore del ricorrente trasmetteva conclusioni scritte con allegato verbale di rimessione di querela (sporta in data 19 giugno 2019) in data 9 febbraio 2024, accettata dall'imputato, concludeva per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata attesa l'improcedibilità sopravenuta del reato di appropriazione indebita descritto in imputazione. 3.1. La rimessione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità, preclude l'accertamento di responsabilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326). Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4 cod. proc. pen.), con la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3.2. In assenza di diverse pattuizioni tra le parti, l'imputato ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. 4. Il tipo di decisione e le ragioni di diritto che la sostengono consentono la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Alessandro Cimmino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni scritte, con allegato atto di rimessione di querela accettata, trasmesse in data 12 febbraio 2024 dal difensore del ricorrente, avv. Luisa Rita Sacheli, che ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9929 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 15/02/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO . 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze confermava le statuizioni afferenti alla accertata responsabilità per i fatti contestati, limitatamente a quelli commessi dopo il 4 ottobre 2015 (essendo estinti per prescrizione quelli contestati fino a tale data), riformava la sentenza di primo grado quanto a misura della sanzione irrogata (mesi dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa), per i reati di appropriazione indebita delle somme di denaro versate su conto corrente a lui intestato e ricevute a titolo fiduciario (fiducia cum amico) da AN Trovato, per sottrarle alle pretese dei creditori. Con la medesima sentenza, la Corte territoriale confermava altresì l'entità della provvisionale già riconosciuta in primo grado alla parte civile costituita. 2. Ricorre l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti di seguito sinteticamente esposti, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Inosservanza della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento all'art. 552 cod. proc. pen.), avendo la Corte territoriale rigettato il motivo di gravame con cui si era dedotta la nullità del decreto di citazione a giudizio, per indeterminatezza della imputazione, che non reca indicazione delle date dei singoli atti di appropriazione intervenuti tra il 17 gennaio 2014 ed il giugno del 2019; tale indeterminatezza non consentiva all'imputato di difendersi compiutamente dalle accuse, non potendosi identificare con certezza (nel quando, nel quomodo e nel quantum) i singoli atti di appropriazione oggetto di contestazione;
2.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi esiziali della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte di merito confermato, con motivazione manifestamente illogica, la decisione del primo giudice in tema di responsabilità per i fatti ascritti senza tener conto dell'evidente difetto di dolo nell'agente, che si era limitato ad appropriarsi di 55.000,00 euro versati sul suo conto corrente, nella precisa convinzione di avere la piena ed esclusiva disponibilità di tale somma, parte del più ampio compendio (euro 60.000,00) vinto al giuoco del lotto;
2.3. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), avendo la Corte tratto argomento dimostrativo della responsabilità anche dalle dichiarazioni rese dall'imputato a sua discolpa, così violando il diritto costituzionalmente garantito dell'imputato al silenzio (Corte cost. n. 361/1998) ed anche a difendersi mentendo (Corte cost. n. 179/1994); 2.4. vizi di motivazione per omissione ed intima contraddittorietà sono denunziati anche in riferimento alla unidirezionale valutazione della prova, avendo il giudizio di merito valorizzato esclusivamente il narrato della persona offesa, costituitasi parte civile, rinunziando al doveroso vaglio critico di tali dichiarazioni accusatorie, solo apparentemente confortate da altre prove dichiarative promananti da soggetti terzi non attendibili;
2 2.5. ancora, violazione della legge penale e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) sono dedotti in riferimento alla data di consumazione del reato di appropriazione indebita, da individuare nel 27 settembre 2013, data di apertura del conto corrente intestato fiduciariamente all'imputato, giacché sin da tale data deve ritenersi consumata l'appropriazione del denaro versato sul conto corrente;
2.6. vizi della motivazione sono infine dedotti per censurare la misura irragionevolmente alta della sanzione irrogata e l'entità della provvisionale liquidata in primo grado, poi confermata dalla Corte di appello. 3. Con memoria in data 12 febbraio 2024, il difensore del ricorrente trasmetteva conclusioni scritte con allegato verbale di rimessione di querela (sporta in data 19 giugno 2019) in data 9 febbraio 2024, accettata dall'imputato, concludeva per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata attesa l'improcedibilità sopravenuta del reato di appropriazione indebita descritto in imputazione. 3.1. La rimessione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità, preclude l'accertamento di responsabilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326). Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4 cod. proc. pen.), con la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3.2. In assenza di diverse pattuizioni tra le parti, l'imputato ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. 4. Il tipo di decisione e le ragioni di diritto che la sostengono consentono la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024.