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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/04/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1154/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1154/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata E_ C.F._1
e difesa dall'Avv. Katia Benvenuto, giusta procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio in Varese (VA), via Morazzone n. 5 è elettivamente domiciliata
ATTORE contro
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._2
in Varese in via General Cantore n. 6
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da fogli depositati telematicamente in data 27 dicembre 2024)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie di legge, respinta ogni avversa istanza e domanda, così giudicare:
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del signor ex art. 2043 Controparte_1
e 2059 c.c. nonché degli artt. 185 c.p. per i maltrattamenti e le vessazioni compiuti in danno della signora E_
- accertare e dichiarare, altresì, che il signor è responsabile – in Controparte_1 conseguenza del fatti così come sopra accertati- dei danni di natura patrimoniale ed non patrimoniale, oltre al danno esistenziale e alle spese mediche documentate in atti anche future e comunque per tutte le voci di danno come meglio specificate e documentate dalla signora TT
in atti ammontanti alla somma pari ad € 57.627,32= o quella diversa e anche maggiore Pt_1
1 somma quantificata in conformità alle risultanze della C.T.U. della Dott.ssa , Persona_1 espletata in corso di causa, che ha accertato in capo alla sigra TT un “danno Pt_1 all'assetto psicologico e alla personalità irreversibile e permanente con entità di menomazione media (31-50%), un danno alle relazioni familiari ed affettive irreversibile e permanente con entità di menomazione lieve (6-15%) un danno alle attività realizzatrice (riposo, ricreative e sociali) temporanea e reversibile con menomazione di entità media (31-50%), oltre alle spese mediche sostenute e future per sostenere opportuni trattamenti psicoterapeutici, quantificabili in durata di 100 ore per un risultato significativo equivalente ad una spesa tra i 6000-8000 euro, per fatto e colpa da addebitarsi al Sig. e per l'effetto, Controparte_1
- Condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali, personali e morali in favore di parte attrice nella E_ misura di € 57.627,32, o anche nella maggiore somma quantificata secondo le Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale e in conformità alle risultanze della C.T.U. della Dott.ssa , espletata in corso di causa, che ha Persona_1 accertato in capo alla sigra TT un “danno all'assetto psicologico e alla personalità Pt_1 irreversibile e permanente con entità di menomazione media (31-50%), un danno alle relazioni familiari ed affettive irreversibile e permanente con entità di menomazione lieve (6-15%) un danno alle attività realizzatrice (riposo, ricreative e sociali) temporanea e reversibile con menomazione di entità media (31-50%), oltre alle spese mediche sostenute per euro 1600,00 e le spese mediche future “ per sostenere opportuni trattamenti psicoterapeutici, quantificabili in durata di 100 ore per un risultato significativo equivalente ad una spesa tra i 6000-8000 euro”, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- Condannare il convenuto al pagamento integrale delle spese di C.T.U. Controparte_3 liquidate in corso di causa;
-Con vittoria di spese e compensi professionali ai sensi dei parametri vigenti, oltre al rimborso forfettario 15%, Cassa Avvocati e Iva se dovute e anticipazioni, da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle prove orali non ammesse.”.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio E_
per ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni Controparte_1
subiti in conseguenza del reato commesso da quest'ultimo ai propri danni.
Allegava l'attrice a sostegno delle proprie domande:
- che aveva conosciuto nel 2011 e intrapreso con lo stesso una Controparte_1
convivenza nel corso del 2012;
2 - che la convivenza era durata circa tre anni, sino al luglio del 2015, quando aveva deciso di interrompere la stessa a causa delle continue aggressioni verbali e fisiche poste in essere dal compagno;
- che, successivamente alla fine della relazione sentimentale e della convivenza, le condotte aggressive attuate dal convenuto erano proseguite, in quanto lo stesso non aveva accettato la sua decisione;
- che le gravi condotte maltrattanti poste in essere dal convenuto, peraltro anche in spregio dell'intervenuto ammonimento del Questore (docc. 2 e 3), erano state accertate all'esito del procedimento penale n. 12406/2014 R.G.N.R. (n. 1681/16 R.G.GUP), conclusosi nelle forme del rito abbreviato con la condanna di – ristretto in carcere a seguito Controparte_1
di arresto in fragranza avvenuto in data 1 aprile 2016 (docc. 13 e 14) – alla pena di anni 3 di reclusione e al pagamento di una somma pari a euro 5.000 a titolo di provvisionale in favore della persona offesa (doc. 16);
- che la sentenza citata era stata parzialmente riformata in appello limitatamente alla quantificazione della pena (doc. 17);
- che il convenuto, tornato in libertà nel 2019, aveva ripreso a perseguitarla ed era pendente in appello altro procedimento penale relativo a tali successive condotte, rubricato al n. 4870/20
R.G.N.R (n. 1399/20 RGGUP), conclusosi con la condanna dello stesso ad anni 1 e mesi 4 di reclusione e al pagamento in favore della persona offesa di una somma pari a € 5.000 (doc.
19);
- che le condotte illecite poste in essere dall'ex compagno le avevano cagionato gravi danni psicofisici, considerato che viveva costantemente in ansia e aveva modificato sensibilmente le proprie abitudini di vita.
1.2 Nonostante la regolarità della notifica nessuno si costituiva per che Controparte_1 veniva, pertanto, dichiarato contumace all'udienza del 24 ottobre 2023.
1.3 La causa veniva istruita mediante l'audizione di alcuni testi sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti con il provvedimento a verbale del 24 ottobre 2023 e lo svolgimento di ctu sulla persona dell'attrice da parte della dott.ssa Persona_1
Con decreto del Presidente del Tribunale n. 8/2025 la causa veniva assegnata alla scrivente, innanzi alla quale parte attrice precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e in data 25 marzo 2025 la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 2 c.p.c.
3
2. La domanda di risarcimento dei danni
2.1 La domanda di parte attrice è fondata e pertanto merita accoglimento.
Oggetto della causa è la domanda di accertamento della responsabilità del convenuto CP_1
nella causazione dei danni subiti dall'attrice in conseguenza dei fatti di reato di cui
[...] all'art. 572 c.p. e la conseguente richiesta di condanna dello stesso al risarcimento di tali danni.
2.2 In merito all'an debeatur viene, innanzitutto, in rilievo l'art. 185 c.p., rubricato “Restituzioni
e risarcimento del danno”, il quale dispone al comma 1 che “ogni reato obbliga alle restituzioni,
a norma delle leggi civili” e al comma 2 che “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.
Ai fini della decisione, viene poi in rilievo l'art. 651 c.p.p., il quale disciplina l'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei fatti di reato.
Tale disposizione al comma 1 prevede che la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato anche nel processo civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale relativamente i) all'accertamento della sussistenza del fatto, ii) alla illiceità penale del fatto;
iii) all'affermazione che l'imputato ha commesso il fatto.
La norma in esame al comma 2 estende poi l'efficacia di giudicato, come delineata al primo comma, anche alle sentenze irrevocabili di condanna pronunciate a norma dell'articolo 442 c.p.c.
e, quindi, nelle forme del rito abbreviato, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato tale rito.
Ora, tornando al caso di specie e facendo applicazione delle norme citate, si ritiene accertato il diritto al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, dovendo ritenersi provato, alla luce della sentenza n. 447/2016 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Varese, come riformata (solo in punto pena) dalla sentenza n. 3341/2017 della Corte d'Appello di Milano, passata in giudicato, che il convenuto ha commesso ai danni dell'attrice il fatto di reato allo stesso imputato.
E infatti, con tale sentenza il convenuto è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli di maltrattamenti contro familiari o conviventi (p. e p. dagli art. 572 c.p.) commesso ai danni
4 dell'attrice ed è stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena della reclusione quantificata in anni due e mesi sei, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, odierna attrice.
Nello specifico, il Tribunale di Varese ha accertato:
- che è stata vittima di maltrattamenti sin dal 2012, epoca in cui conviveva con E_
, durante litigi che “avvenivano con cadenza settimanale e che si Controparte_1
concretizzavano in insulti continui, minacce, lancio di suppellettili in una escalation violenta fino ad arrivare a vere e proprie aggressioni fisiche”;
- che “l'apice dei maltrattamenti si è raggiunto nel Natale 2014, quando l'imputato ha appreso che la donna voleva interrompere la loro relazione;
da quel momento l'imputato ha proseguito nei suoi comportamenti senza lasciare scampi alla donna e provocandole un perdurante stato ansia e paura, anche per il suo figlio minore;
condotte che sono state poste in essere anche successivamente alla loro separazione avvenuta nell'ottobre 2015”;
- che “la condotta del è resa ancora più grave poiché risulta in atti che lo stesso è CP_1
stato destinatario di un provvedimento di ammonimento del Questore di Varese nell'ottobre 2015
e dunque si è dimostrato soggetto assolutamente intollerante agli ordini delle autorità ed incline alla violenza”;
- che la conferma di tale gravità della condotta era stato l'arresto del in fragranza di CP_1
reato ai danni dell'attrice in data 1 aprile 2016, a seguito dell'ennesima aggressione;
Atteso, dunque, il contenuto della sentenza penale di condanna del convenuto per i fatti oggetto di causa, deve ritenersi accertata la commissione di tali fatti di reato ai danni dell'attrice e che il convenuto ha posto in essere gli stessi.
2.3 All'accertamento del reato come sopra indicato consegue il diritto della danneggiata ad ottenere ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da tali illecite condotte.
Come anticipato, il Giudice penale, condannando l'odierno convenuto alla pena di legge prevista per il reato di maltrattamenti, contestualmente ha riconosciuto il diritto dell'odierna attrice al risarcimento dei danni riportati a causa delle condotte illecite e condannato l'imputato al pagamento di una provvisionale determinata in misura pari ad euro 5.000.
L'istruttoria svolta ha consentito di accertare l'entità dei danni subiti dall'attrice e la connessione causale con i fatti di reato.
5 E infatti, si legge nella relazione depositata dal ctu, le cui conclusioni si ritengono condivisibili in quanto immuni da vizi logico e giuridici, nonché basate su un completo esame della persona e degli elementi a disposizione:
- che “gli eventi vissuti dalla signora hanno portato a conseguenze psicopatologiche che Pt_1
soddisfano il Criterio A, B e C per la diagnosi di Disturbo Post Traumatico da Stress cronicizzato (309.81-F 43.10) e i Criteri A e B per il Disturbo depressivo ricorrente e di lieve entità con ansia (296.31- F 33.0); si tratta di disturbi permanenti in quanto presenti dall'esordio (2013) ad oggi. Durante e dopo gli eventi patogeni, in via sia diretta che indiretta, essi hanno continuato a determinare un abbassamento del tono dell'umore e del livello di energia. Lo stress, come spesso sottolineato dalla signora ha svariate manifestazioni come incubi notturni ricorrenti e il persistente stato di allerta”;
- che “I disturbi psicologici rilevati, con compromissione permanente, incidono in modo mediamente significativo sia sulla personalità di e sul suo assetto psicologico, che Pt_1 da un punto di vista dinamico-relazionale-soggettivo”;
- che, in particolare, “per quanto riguarda la prima [la personalità di e il suo assetto Pt_1
psicologico] si è rilevato che la signora ha modificato in modo sostanziale alcuni aspetti della sua personalità come la capacità di coping, ossia il suo modo di fronteggiare eventi stressanti, che in passato erano tesi alla proattività, mentre oggi sono di impotenza e frustrazione, gli stati emotivi che un tempo (antecedente al 2011) erano puramente situazionali, legati e coerenti a quanto vissuto, oggi si manifestano frequentemente triggerati anche da situazioni non necessariamente legate all'evento stressante, con deflessione del tono dell'umore; per quel che concerne la seconda [il profilo dinamico-relazionale- soggettivo], la compromissione ha contagiato vari aspetti relazionali, le relazioni amorose vissute con sospetto, diffidenza e paura, la cerchia amicale si è ristretta considerevolmente contando due o tre amicizie storiche e fattore più grave la perdita di autonomia, con la necessità di uscire perlopiù accompagnata, dove, in caso contrario, c'è la scelta della rinuncia e l'abolizione delle uscite serali che, in autonomia non esistono più, mentre accompagnata sono ridotte ai minimi”;
- che “l'assetto di tutto il sistema famigliare e dei suoi sottoinsiemi ha subito uno sconvolgimento inquinato da dimensioni psicologiche tossiche”;
6 - che “certi aspetti potranno essere recuperati con trattamenti psicologici mirati, altri purtroppo hanno intaccato permanentemente il sistema neurovegetativo, con il collasso dorso-vagale. […] Gli aspetti più compromessi sono invece quelli legati alle attività interpersonali e relazionali, quelle sociali e culturali e di autodeterminazione. […] conferma che tali conseguenze abbiamo inciso sulle capacità di realizzazione ed espressione del proprio sé in prospettiva futura”;
- che “a seguito dei colloqui clinici unitamente all'esito dei test è riscontrabile un'adeguatezza
e forte correlazione tra gli eventi oggetto di valutazione e le alterazioni della signora TT”.
Le dichiarazioni rese dai testi sentiti nel corso dell'istruttoria, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, alla luce della convergenza delle rispettive deposizioni – precise e circostanziate – e dell'assenza in capo agli stessi di alcun interesse in relazione ai fatti per cui è causa, hanno confermato gli esiti degli accertamenti peritali svolti, essendo emerso che l'attrice nell'immediatezza dei fatti e ancora oggi con riguardo ad alcuni profili della sua persona ha patito e patisce le conseguenze dei fatti di reato dei quali è stata vittima.
In particolare, i testi hanno dichiarato, da un lato, che durante il tempo in cui E_
è stata vittima dei maltrattamenti del convenuto e per un periodo successivo agli stessi ha vissuto in uno stato di profonda paura, non uscendo mai da sola e rimanendo in casa con le tapparelle abbassate per nascondere la propria presenza, avendo l'ex compagno tentato più volte anche di accedere all'abitazione della stessa arrampicandosi sui muri;
dall'altro, che ancora oggi l'attrice fatica a muoversi in autonomia e a riprendere una vita normale di relazione.
2.4 Tanto accertato, venendo ora alla liquidazione dei danni subiti - la quale non potrà che avvenire in via equitativa -, si ritiene che non possano trovare applicazione le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, come richiesto dall'attrice.
E infatti, le percentuali indicate dal ctu e di seguito indicate:
“- un danno all'assetto psicologico e alla personalità irreversibile e permanente con entità di menomazione media (31-50%);
- Un danno alle relazioni familiari ed affettive irreversibile e permanente con entità di menomazione lieve (6-15%);
- Un danno alle attività realizzatrici (riposo, ricreative e sociali) temporanea e reversibile con menomazione di entità media (31-50%)”, non corrispondono a una quantificazione del danno biologico subito dall'attrice in base ai parametri riconosciuti dalla medicina legale (manca infatti
7 qualsivoglia riferimento alle Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito Civilistico della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA)), ma si limitano a indicare l'intensità della menomazione secondo una scala di valori che va da
“assente” a “gravissimo” [assente (0,5%), lieve (6-15%), moderato (16-30%), medio (31-50%), grave (51-75%), gravissimo (sup.76%)].
Le percentuali indicate dal ctu verranno quindi utilizzate, insieme agli altri elementi fattuali a disposizione del Giudice all'esito del giudizio, come parametro per la liquidazione equitativa dei danni subiti.
Orbene, si ritiene di liquidare il danno non patrimoniale da reato subito dall'attrice, sia nella componente dinamico relazione che in quella da sofferenza interiore (c.d. danno morale) in misura pari a complessivi euro € 30.000, tenuto conto: i) del tipo di reato di cui l'attrice è stata vittima (art. 572 c.p.), caratterizzato dalla reiterazione nel tempo delle condotte lesive;
ii) della durata delle condotte per come accertate in sede penale (ovvero dal 2012 al 1 aprile 2016 quando il convenuto è stato arrestato in fragranza di reato), iii) della gravità delle condotte tenute, che non si sono limitate a pedinamenti, appostamenti e minacce, ma sono consistite anche in aggressioni fisiche;
iv) del fatto che il convenuto non ha desistito nelle sue condotte nemmeno a seguito dell'ammonimento del Questore, dimostrando, quindi, una volontà di perpetrare le proprie condotte in spregio a ogni ordine;
v) dell'entità delle conseguenze dannose subite dall'attrice, come indicate dal ctu;
vi) del fatto che parte delle conseguenze dannose subite dall'attrice sono reversibili con adeguato percorso di psicoterapia.
Da detta somma deve essere detratto quanto già liquidato in sede penale a titolo di provvisionale, pari a euro 5.000, con conseguente debenza della somma pari a euro 25.000.
Essendo la somma sopra indicata un debito di valore, va altresì riconosciuto all'attrice il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti, alla somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna.
8 Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
2.5 L'attrice ha altresì chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in seguito ai fatti di reato e consistenti nelle spese mediche sostenute (pari a euro 1.600) e da sostenersi per emendare le conseguenze dannose (per un importo compreso tra euro 6.000 e euro 8.000).
La domanda merita accoglimento.
E infatti, il consulente, dalle cui conclusioni - come detto - non c'è motivo di discostarsi, ha ritenuto congrue e pertinenti le spese mediche già sostenute dall'attrice, pari a euro 1.600, e ha indicato come necessarie in futuro ulteriori spese mediche per un importo compreso tra euro
6.000-8.000, relative a circa n. 100 ore di sedute di psicoterapia.
Il convenuto deve, quindi, essere altresì condannato a risarcire all'attrice la somma pari a euro
8.600, oltre interessi compensativi da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle
Sezioni unite della Suprema Corte (sub 2.4).
3. Le spese di lite
3.1 In applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto e si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, ridotti del 40% tenuto conto del valore della causa come determinato sulla scorta del quantum riconosciuto all'attrice e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
5.2 Parimenti le spese della ctu svolta in corso di causa devono essere poste definitivamente a carico del convenuto e si liquidano con separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA la responsabilità del convenuto, , nella causazione dei Controparte_1 danni subiti dall'attrice in conseguenza dei fatti di reato accertati con la E_
sentenza n. 447/2016 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Varese;
2. CONDANNA il convenuto, , al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 dall'attrice, , quindi, a corrispondere alla stessa: Parte_2
9 a. Euro 25.000 a titolo di danno non patrimoniale (al netto dell'importo già riconosciuto a titolo di provvisionale), oltre accessori come in motivazione;
b. Euro 8.600 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
3. CONDANNA il convenuto, , a rifondere in favore dell'attrice, Controparte_1
le spese di lite che si liquidano in euro 4.570 per compensi, oltre i.v.a. (se E_
dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali;
4. PONE definitivamente a carico del convenuto, , le spese per la CTU Controparte_1
svolta, liquidate con separato decreto.
Varese, 28 aprile 2025
Il Giudice
Marta Maria Recalcati
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1154/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata E_ C.F._1
e difesa dall'Avv. Katia Benvenuto, giusta procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio in Varese (VA), via Morazzone n. 5 è elettivamente domiciliata
ATTORE contro
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._2
in Varese in via General Cantore n. 6
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da fogli depositati telematicamente in data 27 dicembre 2024)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie di legge, respinta ogni avversa istanza e domanda, così giudicare:
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del signor ex art. 2043 Controparte_1
e 2059 c.c. nonché degli artt. 185 c.p. per i maltrattamenti e le vessazioni compiuti in danno della signora E_
- accertare e dichiarare, altresì, che il signor è responsabile – in Controparte_1 conseguenza del fatti così come sopra accertati- dei danni di natura patrimoniale ed non patrimoniale, oltre al danno esistenziale e alle spese mediche documentate in atti anche future e comunque per tutte le voci di danno come meglio specificate e documentate dalla signora TT
in atti ammontanti alla somma pari ad € 57.627,32= o quella diversa e anche maggiore Pt_1
1 somma quantificata in conformità alle risultanze della C.T.U. della Dott.ssa , Persona_1 espletata in corso di causa, che ha accertato in capo alla sigra TT un “danno Pt_1 all'assetto psicologico e alla personalità irreversibile e permanente con entità di menomazione media (31-50%), un danno alle relazioni familiari ed affettive irreversibile e permanente con entità di menomazione lieve (6-15%) un danno alle attività realizzatrice (riposo, ricreative e sociali) temporanea e reversibile con menomazione di entità media (31-50%), oltre alle spese mediche sostenute e future per sostenere opportuni trattamenti psicoterapeutici, quantificabili in durata di 100 ore per un risultato significativo equivalente ad una spesa tra i 6000-8000 euro, per fatto e colpa da addebitarsi al Sig. e per l'effetto, Controparte_1
- Condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali, personali e morali in favore di parte attrice nella E_ misura di € 57.627,32, o anche nella maggiore somma quantificata secondo le Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale e in conformità alle risultanze della C.T.U. della Dott.ssa , espletata in corso di causa, che ha Persona_1 accertato in capo alla sigra TT un “danno all'assetto psicologico e alla personalità Pt_1 irreversibile e permanente con entità di menomazione media (31-50%), un danno alle relazioni familiari ed affettive irreversibile e permanente con entità di menomazione lieve (6-15%) un danno alle attività realizzatrice (riposo, ricreative e sociali) temporanea e reversibile con menomazione di entità media (31-50%), oltre alle spese mediche sostenute per euro 1600,00 e le spese mediche future “ per sostenere opportuni trattamenti psicoterapeutici, quantificabili in durata di 100 ore per un risultato significativo equivalente ad una spesa tra i 6000-8000 euro”, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- Condannare il convenuto al pagamento integrale delle spese di C.T.U. Controparte_3 liquidate in corso di causa;
-Con vittoria di spese e compensi professionali ai sensi dei parametri vigenti, oltre al rimborso forfettario 15%, Cassa Avvocati e Iva se dovute e anticipazioni, da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle prove orali non ammesse.”.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio E_
per ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni Controparte_1
subiti in conseguenza del reato commesso da quest'ultimo ai propri danni.
Allegava l'attrice a sostegno delle proprie domande:
- che aveva conosciuto nel 2011 e intrapreso con lo stesso una Controparte_1
convivenza nel corso del 2012;
2 - che la convivenza era durata circa tre anni, sino al luglio del 2015, quando aveva deciso di interrompere la stessa a causa delle continue aggressioni verbali e fisiche poste in essere dal compagno;
- che, successivamente alla fine della relazione sentimentale e della convivenza, le condotte aggressive attuate dal convenuto erano proseguite, in quanto lo stesso non aveva accettato la sua decisione;
- che le gravi condotte maltrattanti poste in essere dal convenuto, peraltro anche in spregio dell'intervenuto ammonimento del Questore (docc. 2 e 3), erano state accertate all'esito del procedimento penale n. 12406/2014 R.G.N.R. (n. 1681/16 R.G.GUP), conclusosi nelle forme del rito abbreviato con la condanna di – ristretto in carcere a seguito Controparte_1
di arresto in fragranza avvenuto in data 1 aprile 2016 (docc. 13 e 14) – alla pena di anni 3 di reclusione e al pagamento di una somma pari a euro 5.000 a titolo di provvisionale in favore della persona offesa (doc. 16);
- che la sentenza citata era stata parzialmente riformata in appello limitatamente alla quantificazione della pena (doc. 17);
- che il convenuto, tornato in libertà nel 2019, aveva ripreso a perseguitarla ed era pendente in appello altro procedimento penale relativo a tali successive condotte, rubricato al n. 4870/20
R.G.N.R (n. 1399/20 RGGUP), conclusosi con la condanna dello stesso ad anni 1 e mesi 4 di reclusione e al pagamento in favore della persona offesa di una somma pari a € 5.000 (doc.
19);
- che le condotte illecite poste in essere dall'ex compagno le avevano cagionato gravi danni psicofisici, considerato che viveva costantemente in ansia e aveva modificato sensibilmente le proprie abitudini di vita.
1.2 Nonostante la regolarità della notifica nessuno si costituiva per che Controparte_1 veniva, pertanto, dichiarato contumace all'udienza del 24 ottobre 2023.
1.3 La causa veniva istruita mediante l'audizione di alcuni testi sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti con il provvedimento a verbale del 24 ottobre 2023 e lo svolgimento di ctu sulla persona dell'attrice da parte della dott.ssa Persona_1
Con decreto del Presidente del Tribunale n. 8/2025 la causa veniva assegnata alla scrivente, innanzi alla quale parte attrice precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e in data 25 marzo 2025 la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 2 c.p.c.
3
2. La domanda di risarcimento dei danni
2.1 La domanda di parte attrice è fondata e pertanto merita accoglimento.
Oggetto della causa è la domanda di accertamento della responsabilità del convenuto CP_1
nella causazione dei danni subiti dall'attrice in conseguenza dei fatti di reato di cui
[...] all'art. 572 c.p. e la conseguente richiesta di condanna dello stesso al risarcimento di tali danni.
2.2 In merito all'an debeatur viene, innanzitutto, in rilievo l'art. 185 c.p., rubricato “Restituzioni
e risarcimento del danno”, il quale dispone al comma 1 che “ogni reato obbliga alle restituzioni,
a norma delle leggi civili” e al comma 2 che “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.
Ai fini della decisione, viene poi in rilievo l'art. 651 c.p.p., il quale disciplina l'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei fatti di reato.
Tale disposizione al comma 1 prevede che la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato anche nel processo civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale relativamente i) all'accertamento della sussistenza del fatto, ii) alla illiceità penale del fatto;
iii) all'affermazione che l'imputato ha commesso il fatto.
La norma in esame al comma 2 estende poi l'efficacia di giudicato, come delineata al primo comma, anche alle sentenze irrevocabili di condanna pronunciate a norma dell'articolo 442 c.p.c.
e, quindi, nelle forme del rito abbreviato, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato tale rito.
Ora, tornando al caso di specie e facendo applicazione delle norme citate, si ritiene accertato il diritto al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, dovendo ritenersi provato, alla luce della sentenza n. 447/2016 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Varese, come riformata (solo in punto pena) dalla sentenza n. 3341/2017 della Corte d'Appello di Milano, passata in giudicato, che il convenuto ha commesso ai danni dell'attrice il fatto di reato allo stesso imputato.
E infatti, con tale sentenza il convenuto è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli di maltrattamenti contro familiari o conviventi (p. e p. dagli art. 572 c.p.) commesso ai danni
4 dell'attrice ed è stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena della reclusione quantificata in anni due e mesi sei, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, odierna attrice.
Nello specifico, il Tribunale di Varese ha accertato:
- che è stata vittima di maltrattamenti sin dal 2012, epoca in cui conviveva con E_
, durante litigi che “avvenivano con cadenza settimanale e che si Controparte_1
concretizzavano in insulti continui, minacce, lancio di suppellettili in una escalation violenta fino ad arrivare a vere e proprie aggressioni fisiche”;
- che “l'apice dei maltrattamenti si è raggiunto nel Natale 2014, quando l'imputato ha appreso che la donna voleva interrompere la loro relazione;
da quel momento l'imputato ha proseguito nei suoi comportamenti senza lasciare scampi alla donna e provocandole un perdurante stato ansia e paura, anche per il suo figlio minore;
condotte che sono state poste in essere anche successivamente alla loro separazione avvenuta nell'ottobre 2015”;
- che “la condotta del è resa ancora più grave poiché risulta in atti che lo stesso è CP_1
stato destinatario di un provvedimento di ammonimento del Questore di Varese nell'ottobre 2015
e dunque si è dimostrato soggetto assolutamente intollerante agli ordini delle autorità ed incline alla violenza”;
- che la conferma di tale gravità della condotta era stato l'arresto del in fragranza di CP_1
reato ai danni dell'attrice in data 1 aprile 2016, a seguito dell'ennesima aggressione;
Atteso, dunque, il contenuto della sentenza penale di condanna del convenuto per i fatti oggetto di causa, deve ritenersi accertata la commissione di tali fatti di reato ai danni dell'attrice e che il convenuto ha posto in essere gli stessi.
2.3 All'accertamento del reato come sopra indicato consegue il diritto della danneggiata ad ottenere ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da tali illecite condotte.
Come anticipato, il Giudice penale, condannando l'odierno convenuto alla pena di legge prevista per il reato di maltrattamenti, contestualmente ha riconosciuto il diritto dell'odierna attrice al risarcimento dei danni riportati a causa delle condotte illecite e condannato l'imputato al pagamento di una provvisionale determinata in misura pari ad euro 5.000.
L'istruttoria svolta ha consentito di accertare l'entità dei danni subiti dall'attrice e la connessione causale con i fatti di reato.
5 E infatti, si legge nella relazione depositata dal ctu, le cui conclusioni si ritengono condivisibili in quanto immuni da vizi logico e giuridici, nonché basate su un completo esame della persona e degli elementi a disposizione:
- che “gli eventi vissuti dalla signora hanno portato a conseguenze psicopatologiche che Pt_1
soddisfano il Criterio A, B e C per la diagnosi di Disturbo Post Traumatico da Stress cronicizzato (309.81-F 43.10) e i Criteri A e B per il Disturbo depressivo ricorrente e di lieve entità con ansia (296.31- F 33.0); si tratta di disturbi permanenti in quanto presenti dall'esordio (2013) ad oggi. Durante e dopo gli eventi patogeni, in via sia diretta che indiretta, essi hanno continuato a determinare un abbassamento del tono dell'umore e del livello di energia. Lo stress, come spesso sottolineato dalla signora ha svariate manifestazioni come incubi notturni ricorrenti e il persistente stato di allerta”;
- che “I disturbi psicologici rilevati, con compromissione permanente, incidono in modo mediamente significativo sia sulla personalità di e sul suo assetto psicologico, che Pt_1 da un punto di vista dinamico-relazionale-soggettivo”;
- che, in particolare, “per quanto riguarda la prima [la personalità di e il suo assetto Pt_1
psicologico] si è rilevato che la signora ha modificato in modo sostanziale alcuni aspetti della sua personalità come la capacità di coping, ossia il suo modo di fronteggiare eventi stressanti, che in passato erano tesi alla proattività, mentre oggi sono di impotenza e frustrazione, gli stati emotivi che un tempo (antecedente al 2011) erano puramente situazionali, legati e coerenti a quanto vissuto, oggi si manifestano frequentemente triggerati anche da situazioni non necessariamente legate all'evento stressante, con deflessione del tono dell'umore; per quel che concerne la seconda [il profilo dinamico-relazionale- soggettivo], la compromissione ha contagiato vari aspetti relazionali, le relazioni amorose vissute con sospetto, diffidenza e paura, la cerchia amicale si è ristretta considerevolmente contando due o tre amicizie storiche e fattore più grave la perdita di autonomia, con la necessità di uscire perlopiù accompagnata, dove, in caso contrario, c'è la scelta della rinuncia e l'abolizione delle uscite serali che, in autonomia non esistono più, mentre accompagnata sono ridotte ai minimi”;
- che “l'assetto di tutto il sistema famigliare e dei suoi sottoinsiemi ha subito uno sconvolgimento inquinato da dimensioni psicologiche tossiche”;
6 - che “certi aspetti potranno essere recuperati con trattamenti psicologici mirati, altri purtroppo hanno intaccato permanentemente il sistema neurovegetativo, con il collasso dorso-vagale. […] Gli aspetti più compromessi sono invece quelli legati alle attività interpersonali e relazionali, quelle sociali e culturali e di autodeterminazione. […] conferma che tali conseguenze abbiamo inciso sulle capacità di realizzazione ed espressione del proprio sé in prospettiva futura”;
- che “a seguito dei colloqui clinici unitamente all'esito dei test è riscontrabile un'adeguatezza
e forte correlazione tra gli eventi oggetto di valutazione e le alterazioni della signora TT”.
Le dichiarazioni rese dai testi sentiti nel corso dell'istruttoria, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, alla luce della convergenza delle rispettive deposizioni – precise e circostanziate – e dell'assenza in capo agli stessi di alcun interesse in relazione ai fatti per cui è causa, hanno confermato gli esiti degli accertamenti peritali svolti, essendo emerso che l'attrice nell'immediatezza dei fatti e ancora oggi con riguardo ad alcuni profili della sua persona ha patito e patisce le conseguenze dei fatti di reato dei quali è stata vittima.
In particolare, i testi hanno dichiarato, da un lato, che durante il tempo in cui E_
è stata vittima dei maltrattamenti del convenuto e per un periodo successivo agli stessi ha vissuto in uno stato di profonda paura, non uscendo mai da sola e rimanendo in casa con le tapparelle abbassate per nascondere la propria presenza, avendo l'ex compagno tentato più volte anche di accedere all'abitazione della stessa arrampicandosi sui muri;
dall'altro, che ancora oggi l'attrice fatica a muoversi in autonomia e a riprendere una vita normale di relazione.
2.4 Tanto accertato, venendo ora alla liquidazione dei danni subiti - la quale non potrà che avvenire in via equitativa -, si ritiene che non possano trovare applicazione le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, come richiesto dall'attrice.
E infatti, le percentuali indicate dal ctu e di seguito indicate:
“- un danno all'assetto psicologico e alla personalità irreversibile e permanente con entità di menomazione media (31-50%);
- Un danno alle relazioni familiari ed affettive irreversibile e permanente con entità di menomazione lieve (6-15%);
- Un danno alle attività realizzatrici (riposo, ricreative e sociali) temporanea e reversibile con menomazione di entità media (31-50%)”, non corrispondono a una quantificazione del danno biologico subito dall'attrice in base ai parametri riconosciuti dalla medicina legale (manca infatti
7 qualsivoglia riferimento alle Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito Civilistico della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA)), ma si limitano a indicare l'intensità della menomazione secondo una scala di valori che va da
“assente” a “gravissimo” [assente (0,5%), lieve (6-15%), moderato (16-30%), medio (31-50%), grave (51-75%), gravissimo (sup.76%)].
Le percentuali indicate dal ctu verranno quindi utilizzate, insieme agli altri elementi fattuali a disposizione del Giudice all'esito del giudizio, come parametro per la liquidazione equitativa dei danni subiti.
Orbene, si ritiene di liquidare il danno non patrimoniale da reato subito dall'attrice, sia nella componente dinamico relazione che in quella da sofferenza interiore (c.d. danno morale) in misura pari a complessivi euro € 30.000, tenuto conto: i) del tipo di reato di cui l'attrice è stata vittima (art. 572 c.p.), caratterizzato dalla reiterazione nel tempo delle condotte lesive;
ii) della durata delle condotte per come accertate in sede penale (ovvero dal 2012 al 1 aprile 2016 quando il convenuto è stato arrestato in fragranza di reato), iii) della gravità delle condotte tenute, che non si sono limitate a pedinamenti, appostamenti e minacce, ma sono consistite anche in aggressioni fisiche;
iv) del fatto che il convenuto non ha desistito nelle sue condotte nemmeno a seguito dell'ammonimento del Questore, dimostrando, quindi, una volontà di perpetrare le proprie condotte in spregio a ogni ordine;
v) dell'entità delle conseguenze dannose subite dall'attrice, come indicate dal ctu;
vi) del fatto che parte delle conseguenze dannose subite dall'attrice sono reversibili con adeguato percorso di psicoterapia.
Da detta somma deve essere detratto quanto già liquidato in sede penale a titolo di provvisionale, pari a euro 5.000, con conseguente debenza della somma pari a euro 25.000.
Essendo la somma sopra indicata un debito di valore, va altresì riconosciuto all'attrice il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti, alla somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna.
8 Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
2.5 L'attrice ha altresì chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in seguito ai fatti di reato e consistenti nelle spese mediche sostenute (pari a euro 1.600) e da sostenersi per emendare le conseguenze dannose (per un importo compreso tra euro 6.000 e euro 8.000).
La domanda merita accoglimento.
E infatti, il consulente, dalle cui conclusioni - come detto - non c'è motivo di discostarsi, ha ritenuto congrue e pertinenti le spese mediche già sostenute dall'attrice, pari a euro 1.600, e ha indicato come necessarie in futuro ulteriori spese mediche per un importo compreso tra euro
6.000-8.000, relative a circa n. 100 ore di sedute di psicoterapia.
Il convenuto deve, quindi, essere altresì condannato a risarcire all'attrice la somma pari a euro
8.600, oltre interessi compensativi da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle
Sezioni unite della Suprema Corte (sub 2.4).
3. Le spese di lite
3.1 In applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto e si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, ridotti del 40% tenuto conto del valore della causa come determinato sulla scorta del quantum riconosciuto all'attrice e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
5.2 Parimenti le spese della ctu svolta in corso di causa devono essere poste definitivamente a carico del convenuto e si liquidano con separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA la responsabilità del convenuto, , nella causazione dei Controparte_1 danni subiti dall'attrice in conseguenza dei fatti di reato accertati con la E_
sentenza n. 447/2016 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Varese;
2. CONDANNA il convenuto, , al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 dall'attrice, , quindi, a corrispondere alla stessa: Parte_2
9 a. Euro 25.000 a titolo di danno non patrimoniale (al netto dell'importo già riconosciuto a titolo di provvisionale), oltre accessori come in motivazione;
b. Euro 8.600 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
3. CONDANNA il convenuto, , a rifondere in favore dell'attrice, Controparte_1
le spese di lite che si liquidano in euro 4.570 per compensi, oltre i.v.a. (se E_
dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali;
4. PONE definitivamente a carico del convenuto, , le spese per la CTU Controparte_1
svolta, liquidate con separato decreto.
Varese, 28 aprile 2025
Il Giudice
Marta Maria Recalcati
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