Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2021, n. 8557
CASS
Sentenza 1 dicembre 2021

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È legittima l'acquisizione dei documenti allegati dal perito o dal consulente tecnico alle relazioni rispettivamente predisposte, dei quali, anche se non autonomamente prodotti, è consentita l'utilizzazione, conservando in ogni caso gli stessi la natura di prova documentale. (Fattispecie di manoscritto rinvenuto nel corso di una perquisizione domiciliare, allegato alla relazione di consulenza del pubblico ministero e con essa prodotto dopo l'esame del consulente).

In tema di prova documentale, la copia fotostatica di un fax oggetto di intercettazione in un procedimento diverso, per il principio di libertà dei mezzi di prova, ha valore probatorio anche se priva di certificazione ufficiale di conformità e se disconosciuta dall'imputato, in quanto idonea ad assicurare l'accertamento di un fatto.

Commentario1

  • 1A proposito di acquisizione delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza
    Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 19 giugno 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2021, n. 8557
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8557
Data del deposito : 1 dicembre 2021

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