Articolo 2 della Legge 21 gennaio 1963, n. 6
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 febbraio 1963
Art. 2.
Il direttore generale di cui al precedente articolo e' nominato con le modalita' stabilite dall'articolo 170 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . Egli fa parte del Consiglio di amministrazione previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19° febbraio 1960, n. 212.
Entrata in vigore il 10 febbraio 1963
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