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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4460 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TT UN de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3138 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 16.6.2025 tra
(cod. fisc.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(cod. fisc.: ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, (cod. fisc.: Parte_3 Parte_4
), elettivamente domiciliati in Roma, Via degli Scipioni CodiceFiscale_2
n. 110, presso lo studio dell'avv. Marco Machetta (cod. fisc.:
[...]
), che li rappresenta e difende per procura alle liti a margine C.F._3 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1369/2015 emesso in data 22.7.2015 dal Tribunale di Latina;
- appellante- e cod. fisc.: ), e per essa la pro- Controparte_1 P.IVA_2 curatrice speciale (già (cod. fisc. Controparte_2 CP_3
), in persona del procuratore speciale, avv. Gino Bacca, elet- P.IVA_3 tivamente domiciliata in Roma, Via Domenico Chelini n. 5, presso lo studio dell'avv. Fabio Veroni, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Paolelli per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- nonché
(cod. fisc. ), rappresentata da Controparte_4 P.IVA_4 [...]
(cod. fisc. ), persona della procuratrice, avv. CP_2 P.IVA_3 Roberta Bortoli, domiciliata presso l'avv. Guglielmo Flacco (p.e.c.:
[...]
, che la rappresenta e difende per Email_1 procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 16.5.2025;
-terza intervenuta- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_1 Parte_4 adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in totale ri- forma della Sentenza n. 607/2020, pubblicata il 17/03/2020 e notificata in data 7.04.2020, con la quale il Tribunale di Latina ha definito il giudizio RG n. 6104/2015,
1) In via preliminare accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nel giudizio di primo grado (n. 1369/2015 - R.G. 2688/2015 - emesso dal Tribunale di Latina in data 22.07.2015) per i motivi e le causali in atti e, per l'effetto, revocare il suddetto decreto, con ogni provvedimento presupposto e/o con- seguente anche con riferimento all'annullamento delle spese legali liquidate nella fase monitoria.
2) in via principale, nel merito accertare e dichiarare inesistente e/o infondata la pretesa creditoria avanzata da parte opposta, per i motivi e le causali dedotti in narrativa, e per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto (n. 1369/2015 - R.G. 2688/2015
- emesso dal Tribunale di Latina in data 22.07.2015), in quanto illegittimo ed infondato sia in fatto che in diritto, e comunque non provato con ogni ulteriore provvedimento presupposto e conseguente, anche in forza del cre- dito vantato dalla società garantit Parte_5
3) In via istruttoria disporre integrazione della consulenza tecnico contabile, sulla base delle doglianze sollevate in atti, al fine di determinare i rapporti dare/avere tra le parti per i rapporti bancari per cui è causa alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte negli atti, nei verbali di causa, nella perizia di parte depositata e della normativa vigente, nonché al fine di de- terminare la durata del rapporto, la scopertura media in linea capitale, l'am- montare complessivo delle competenze addebitate nei vari periodi
2 comprendenti eventuali interessi anatocistici con conseguente ricalcolo senza capitalizzazione, il tasso effettivo comprensivo di ogni commissione e spesa;
verificando se nelle lettere contratto iniziali siano pattuite tutte le con- dizioni economiche praticate dalla banca sia ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 secondo comma del C.C., sia, per quanto riguarda le variazioni contrattuali effettuate dalla banca per quanto previsto dall'art. 6 della Delibera CICR 9/02/2000 ed in mancanza applicando a detti rap- porti, fin dall'origine, il tasso legale di interesse;
eliminando la capitalizza- zione degli interessi passivi;
eliminando, sul conto corrente, la commissione di massimo scoperto;
verificando, altresì, quali spese sono state addebitate sul conto corrente ed in quale misura e se dette spese sono dovute;
verifi- cando, inoltre, se sono stati superati i tassi soglia ex lege n. 108/1996 ed, in caso di superamento, azzerando le competenze addebitate a norma dell'art.4 della succitata legge;
calcolando il T.E.G. ai sensi dell'art. 1 della legge 108/1996 il quale recita: 'per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito' secondo la seguente formula contabile: [(interessi+ commissioni+ spese) addebitati nel trimestre (semestre per il mutuo) X 36500 (36600 anni bisestili)]: numeri debitori calcolati nel trimestre (semestre per il mutuo), ret- tificati della capitalizzazione degli interessi, verificando se sono state appli- cate valute convenzionali ed in caso le stesse non siano state formalmente pattuite sostituirle con quelle naturali;
nonché al fine di determinare la durata dell'apertura di credito tra le parti;
la scopertura media in linea capitale. B) la quantificazione di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice per le ragioni ed i motivi in atti.
Con vittoria di compensi e spese, anche generali, di entrambi i gradi di giu- dizio, oltre oneri di legge”; per “Piaccia alla Corte d'Appello adita, contrariis Controparte_1 reiectis, rigettare integralmente l'appello proposto siccome infondato, dichia- rando comunque inammissibili il quarto ed il quinto motivo di appello.
Con vittoria di spese e competenze del grado”;
3 per “Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rasse- Controparte_4 gnate in comparsa di risposta e per il rigetto dell'appello proposto da con- troparte”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 14.10.2015, Parte_1 la e hanno proposto opposi- Controparte_5 Parte_4 zione avverso il decreto ingiuntivo n. 1369/2015 emesso dal Tribunale di Latina in data 22.7.2015, con cui è stato loro ingiunto di pagare, in solido, alla la somma di € 220.000,00, quali garanti della Controparte_1
e hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_5
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disat- tesa:
1) in via preliminare accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 644 c.p.c. l'inefficacia del decreto opposto (n. 1369/2015 – R.G. 2688/2015 – emesso dal Tribunale di Latina in data 22.07.2015) per i mo- tivi e le causali in atti e, per l'effetto, revocare il suddetto decreto, con ogni provvedimento presupposto e/o conseguente anche con riferimento alla pre- clusione di cui all'art. 648 c.p.c. ed annullamento delle spese legali liquidate nella fase monitoria;
2) in via principale, nel merito accertare e dichiarare inesistente e/o infondata la pretesa creditoria avanzata da parte opposta, per i motivi e le causali dedotti in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto (n. 1369/2015 – R.G. 2688/2015
– emesso dal Tribunale di Latina in data 22.07.2015), in quanto illegittimo ed infondato sia in fatto che in diritto, e comunque non provato con ogni ulteriore provvedimento presupposto e conseguente, anche in forza del cre- dito vantato dalla società garantit Parte_5
3) disporre la riunione del presente procedimento con il giudizio instaurato prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Latina – GI dott.ssa Pietricola - NRG 7602/2014 con prossima udienza al 01.12.2016 per ammissione dei mezzi istruttori) dall per l'accerta- Parte_5 mento dei rapporti di dare/avere con la con riferi- CP_1 Controparte_6 mento agli stessi rapporti bancari per cui è causa, per i motivi e le causali in atti, assumendo ogni provvedimento all'uopo necessario e/o conseguente
4 anche in forza del credito vantato dalla società garantita Parte_5
[...]
3) disporre la riunione del presente procedimento con il giudizio instaurato prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Latina – GI dott.ssa Pietricola - NRG 7602/2014 con prossima udienza al 01.12.2016 per ammissione dei mezzi istruttori) dall per l'accerta- Parte_5 mento dei rapporti di dare/avere con la con riferi- Controparte_7 mento agli stessi rapporti bancari per cui è causa, per i motivi e le causali in atti, assumendo ogni provvedimento all'uopo necessario e/o conseguente”.
In particolare, gli opponenti hanno dedotto: i) l'inefficacia del decreto ingiun- tivo opposto quanto a e per essere stato loro Parte_1 Parte_4 notificato tardivamente, vale a dire oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.; ii) la nullità o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., dell'art. 2709 c.c. e dell'art. 50 T.U.B., non essendo sufficiente quale prova, ai fini dell'emissione dello stesso,
l'estratto di saldaconto certificato allegato dalla Banca al ricorso ex art. 633 c.p.c.; iii) nel merito, l'insussistenza della pretesa creditoria avanzata dalla atteso che la stessa non aveva provato il credito asseritamente van- CP_8 tato, producendo con il decreto ingiuntivo documenti inidonei a dimostrare lo stesso anche nel giudizio di opposizione;
e che, in ogni caso, gli importi richiesti dalla non erano dovuti, in quanto derivanti dall'applicazione CP_8 di commissioni di massimo scoperto illegittime, di interessi illegittimi o ana- tocistici o superiori al tasso soglia usura;
iv) la nullità o l'invalidità delle fi- deiussioni prestate da e per indeterminatezza Parte_1 Parte_4 dell'oggetto o nullità dei rapporti sottostanti, nonché l'illegittima e fraudo- lenta o abusiva escussione di tali fideiussioni da parte della Banca;
v) l'insus- sistenza della pretesa creditoria della in quanto que- Controparte_1 sta non poteva considerarsi creditrice di alcuna somma nei confronti della debitrice principale e asseritamente garantita dagli op- Parte_5 ponenti, in quanto la Banca aveva applicato tassi di interessi e condizioni generali di contratto determinati unilateralmente dalla stessa e mai convenuti con la debitrice principale, che non li aveva mai accettati e sottoscritti;
vi) che la causa venisse riunita al diverso giudizio iscritto al n. 7602 del r.g.a.c. dell'anno 2014 del Tribunale di Latina, pendente tra la Parte_6
[...
[...] e la (società garantita dagli odierni opponenti
[...] Parte_5 nel presente giudizio), attese le evidenti ragioni di connessione.
Si è costituita nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. la
[...] con comparsa di costituzione e risposta depositata il CP_7
27.1.2016, la quale ha concluso per il rigetto dell'opposizione stessa e la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite, rilevando la to- tale infondatezza in fatto e in diritto di quanto dedotto da questi.
Negata la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita a mezzo produzione di documenti da parte di entrambe le parti e c.t.u. contabile.
Con sentenza n. 607/2020 pubblicata il 17.3.2020 il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, ha rigettato l'opposizione ex art. 645 c.p.c. pro- posta avverso il decreto ingiuntivo n. 1369/2015 emesso in data 22.7.2015
e ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto tempestivamente appello
[...]
la (nuova forma societa- Parte_7 Pt_2 Parte_8 ria della e , che si sono affidati ai Controparte_5 Parte_4 motivi indicati di seguito e hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la che Controparte_1 ha contestato la fondatezza delle censure svolte dagli appellanti e ha con- cluso per il rigetto dell'impugnazione.
Nel presente giudizio di appello ha spiegato intervento, con comparsa di costituzione depositata in data 1°.3.2021, la rappresentata Controparte_4 da che ha allegato e documentato che: Controparte_2
- a seguito di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 10.10.2020 ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della legge 30.4.1999, n. 130, la ha acquistato Controparte_4 dalla la titolarità pro soluto di tutti i crediti (per capi- Controparte_1 tale, interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1°.
1.1950 ed il 30.6.2020, i cui debitori sono stati classificati a sofferenza ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 6 272/2008 e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1999;
- la ha dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti, ai sensi Controparte_4
degli artt. 4 e 7.1 della legge n. 130/1999 in materia di cartolarizzazioni di crediti, corredata dell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regola- mento UE n. 679/2016, a mezzo pubblicazione sulla G.U.R.I. - Parte Seconda n. 145 del 12.12.2020 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte terza intervenuta);
- tra i crediti ceduti è compreso anche quello vantato dalla cedente nei con- fronti della derivante dal conto corrente ordinario n. Parte_5
0344/1000/00032671 (ora posizione a sofferenza n. 9501/00000268), posto a base del decreto ingiuntivo n. 1369/2015 richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Latina nei confronti dei garanti Parte_1 [...]
e , in relazione a cui è pendente il presente Parte_2 Parte_4 giudizio di appello, e riportato nella lista pubblicata, ai sensi dell'art.
7.1 della legge n. 130/1999 sul sito internet www.intesasanpaolo.com fino alla loro estinzione (e, segnatamente, alla pag. 645).
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Latina non ha accertato l'inesistenza o la nullità della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti di In par- Parte_1 ticolare, parte opponente ha dedotto come il decreto ingiuntivo n.
1369/2015 del 22.7.2015 dovesse ritenersi inefficace nei confronti di
[...] per violazione dell'art. 644 c.p.c., in quanto non risultava es- Parte_7 sere stato notificato allo stesso nel termine di sessanta giorni, e segnata- mente che la notifica allo stesso sia inesistente o nulla per violazione dell'art. 143 c.p.c.
Il motivo è privo di pregio.
2.1. Risultato vano il tentativo di notifica a mani proprie, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., presso l'indirizzo di residenza (Via Bonese n. 43 in Velletri), come risultante da certificato di residenza rilasciato dal Comune di Velletri in data 30.7.2015 ed allegato alla relazione di notificazione, la notifica del decreto ingiuntivo opposto a è stata eseguita ai sensi dell'art. 143 Parte_1
c.p.c.
La notifica in questione non può ritenersi, dunque, inesistente: infatti, come ha rilevato il giudice di primo grado, l'inesistenza è prospettabile, oltre che 7 in caso di mancanza materiale dell'atto (c.d. inesistenza materiale), nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione (cfr., per tutte, Cass. civ., S.U., 20.7.2016, n. 14916).
Neanche sussiste la dedotta nullità della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, la quale – in ogni caso, e invero in via del tutto assorbente – sarebbe stata sanata, qualora sussistente, dal raggiungi- mento dello scopo (cfr., solo tra le ultime, Cass. civ., Sez. I, ord. 13.8.2024, n. 22806; Cass. civ., Sez. II, ord. 27.3.2024, n. 8252; Cass. civ., Sez. III, ord. 6.11.2023, n. 30722). Infatti, ha proposto tempestiva op- Parte_1 posizione avvero il decreto ingiuntivo n. 1369/2015 emesso dal Tribunale di Latina il 22.7.2015.
2.2. Né il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato a Parte_1 tardivamente, per cui lo stesso doveva essere dichiarato inefficace dal giu- dice di prime cure, come pure deduce parte appellante.
Il decreto ingiuntivo n. 1369/2015 emesso dal Tribunale di Latina in data
22.7.2015 è stato notificato entro il termine previsto dall'art. 644 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale dei termini. Infatti, il decreto in que- stione è stato emesso in data 22.7.2015 e la notifica ex art. 143 c.p.c. è stata richiesta dal notificante in data 23.9.2015, e quindi ampiamente nei sessanta giorni previsti dalla suddetta disposizione processuale.
Ad ogni modo, anche qualora l'opponente deduca l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto perché tardivamente notificato e, sussistendone i presup- posti, il giudice dell'opposizione dichiari l'inefficacia del titolo ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c., il giudice dell'opposizione deve pronunciare in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, per cui l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, Cass. civ., Sez. II, 4.1.2002, n. 67).
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Latina ha ritenuto il documento allegato dalla in sede monitoria sia un estratto conto certificato ex Controparte_1
8 art. 50 TUB, e quindi prova scritta idonea per l'emissione del decreto ingiun- tivo opposto, laddove tale produzione costituirebbe un mero saldaconto, che non potrebbe legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo. E, pertanto, la sentenza di primo grado avrebbe dovuto disporre la revoca del decreto in- giuntivo opposto.
Il motivo non è fondato.
3.1. Il documento allegato sub n. 2 al fascicolo di parte del procedimento monitorio è costituito da un vero e proprio estratto conto, ancorché parziale, riportante le ultime operazione registrate sul conto corrente, certificato ai sensi dell'art. 50 TUB. Non si tratta, dunque, di un saldaconto, il quale, come previsto dalla previgente normativa (art. 102 della legge 7.3.1938, n. 141), era costituito da una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scrit- ture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito, nella quale veniva riportato il solo saldo finale del conto e non anche i movimenti che lo avevano originato.
Peraltro, la Suprema Corte ritiene che nel procedimento a cognizione piena introdotto con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., il certificato di saldaconto (a differenza di quanto previsto per la fase moni- toria dall'art. 50 TUB) abbia valore indiziario e può assolvere l'onere della prova dell'ammontare del credito in forza della clausola, contenuta nel con- tratto di conto corrente (nel caso di specie, art.
8.4. del contratto di conto corrente in data 6.2.2007: v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio – procedimento monitorio), con la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti, trattandosi di clausola immune da nullità, agli effetti dell'art. 2698 c.c., in quanto non integrante una non consentita inversione dell'onere probatorio su diritti di cui le parti non possano disporre, né un aggravamento eccessivo dell'esercizio del diritto (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.12.2011, n. 25867; Cass. civ., Sez. I, ord. 9.1.2019, n. 279). A maggior ragione, dunque, in presenza di una clausola quale quella di cui all'art.
8.4. del contratto di conto corrente n.
6.2.2007 intrattenuto dalla Parte_5 con la anche il mero saldaconto avrebbe costi-
[...] Controparte_1 tuito idonea prova per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
9 3.2. Inoltre, come ha rilevato il giudice di primo grado, “con la costituzione in giudizio nella successiva fase di merito, la opposta ha prodotto tutti gli estratti conto relativi al rapporto, dall'apertura alla sua chiusura per passag- gio a sofferenza, assolvendo pertanto all'onere probatorio di cui era gravata nella fase di merito”.
La norma di cui all'art. 50 TUB, infatti, ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto in- giuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale l'inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma an- che sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vie- tati, nel giudizio a cognizione piena spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiun- tivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rap- porto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 6.6.2018, n. 14640; Cass. civ., Sez. I, 2.8.2013, n. 18541; cfr., nello stesso senso).
Soprattutto, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudi- zio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'au- tonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimo- strare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'op- ponente per contestarla (cfr., tra le altri, Cass. civ., Sez. VI-L, 28.5.2019, n. 14486; Cass. civ., Sez. II, 27.9.2013, n. 22281; Cass. civ., Sez. III,
7.10.2011, n. 20613; Cass. civ., Sez. III, 30.4.2005, n. 9021).
4. Con il terzo motivo di appello si deduce l'omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, delle eccezioni e delle domande sollevate dagli odierni appellanti in ordine all'illegittima o fraudolenta o abusiva escussione delle fideiussioni, nonché sull'inesistenza del credito azionato, e ciò in
10 quanto il Tribunale di Latina avrebbe errato nel valutare le garanzie rilasciate dagli appellanti come garanzie a prima richiesta, e non come fideiussioni.
Il motivo non è fondato.
4.1. Il giudice di prime cure ha condivisibilmente ritenuto che l'inserzione nel
“contratto di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, è generalmente idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che carat- terizza il contratto di fideiussione, salva l'ipotesi di evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini della valuta- zione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il Giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto (Cass. Civ 4717/2019)”.
L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il ne- gozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della con- venzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.2.2019, n. 4717; Cass. civ., Sez. III, 14.6.2016, n. 12152; Cass. civ., Sez. I, 31.7.2015, n. 16213).
Muovendo da tali premesse di carattere giuridico, il Tribunale di Latina ha condivisibilmente ritenuto che la valutazione delle clausole contenute nei contratti di fideiussione sottoscritti dagli odierni appellanti fossero incompa- tibili con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione, osser- vando inoltre come il contratto autonomo di garanzia superi indenne il vaglio della meritevolezza di tutela del negozio innominato assolvendo alla “fun- zione di tenere indenne mediante il tempestivo versamento di una somma di danaro determinata il creditore dalle conseguenze del mancato adempi- mento della prestazione gravante sul debitore principale, dovendosi la causa concreta del contratto autonomo di garanzia essere individuata nel trasferi- mento 'da un soggetto all'altro' del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale”.
11 In particolare, il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei canoni interpretativi da utilizzarsi al fine di qualificare il rapporto quale con- tratto autonomo di garanzia, valorizzando i seguenti dati emergenti dai con- tratti in data 30.3.2007 (v. docc. nn. 3, 4 e 5 del fascicolo di parte appellata
– primo grado di giudizio – procedimento monitorio):
“- di una garanzia 'a semplice richiesta scritta' della Banca;
- dell'obbligo del garante di 'pagare immediatamente' per il solo fatto della 'semplice richiesta scritta' della Banca;
- dell'obbligo del garante di pagare immediatamente 'anche in caso di op- posizione del debitore';
- della rinunzia del garante a far valere verso il garantito l'invalidità / e o inefficacia dell'obbligazione garantita;
- del conseguente obbligo dei garanti, a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, e senza sollevare eccezioni;
- della preclusione negoziale per il garante di opporre al beneficiario le ec- cezioni altrimenti spettanti al debitore principale ai sensi dell'articolo 1945 cod. civ.;
- della deroga all'art. 1957 c.c. e all'art. 1956 c.c.”.
4.2. Dalla natura di contratti autonomi di garanzia di quelli sottoscritti dagli odierni appellanti in data 30.3.2007 consegue che – come ha ritenuto il giudice di primo grado – al garante non è consentito formulare eccezioni, salva l'ipotesi dell'inesistenza del rapporto garantito e della nullità del rap- porto base per contrarietà alle norme imperative o per illiceità della causa, potendo il garante rifiutare il pagamento solo in presenza di prove evidenti del carattere fraudolento o abusivo della richiesta di pagamento avanzata dal soggetto garantito (c.d. exceptio doli). In particolare, i garanti non pote- vano dedurre l'illecita applicazione di commissioni di massimo scoperto e l'unilaterale determinazione dei tassi di interesse, non comportando esse la violazione di norme di ordine pubblico.
Diversamente da quanto deduce la appellata, nel contratto autonomo CP_8 di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità, anche parziale, del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne
12 consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, atteso che la soluzione contraria consenti- rebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 10.1.2018, n. 371; Cass. civ., Sez. I, ord. 31.3.2023, n. 9071).
Con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio gli originari opponenti hanno dedotto che “Contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza impu- gnata, sussiste violazione dell'art. 1283 c.c., in quanto, anche laddove – cir- costanza non provata – la banca contenuta avesse astrattamente applicato analoga periodicità tra interessi creditori e debitori, la clausola che prevede l'applicazione di interessi passivi con capitalizzazione anatocistica è - in ogni caso - nulla, in quanto non risulta dimostrata l'effettiva reciprocità degli in- teressi richiesta dall'art. 6 della nota delibera CICR del 9.2.2000”.
Il contratto di conto corrente garantito dagli odierni appellanti è stato stipu- lato dalla debitrice principale in data 6.2.2007, come si è detto sopra, e quindi non viene in rilievo, nel presente giudizio, la questione dell'unilaterale adeguamento da parte della alla previsione della delibera CICR sopra CP_8 richiamata, ai sensi dell'art. 7 della stessa. Infatti, la reciproca periodicità nella capitalizzazione degli interessi, sia di quelli passivi che di quelli attivi, è espressamente prevista dal contratto di conto corrente (originariamente) n. 1000/00003040 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio – procedimento monitorio – pag. 2).
Quello che parte appellante deduce è, semmai, che “Il principio di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi deve essere, altresì, effettivo e non solo una finta condizione contrattuale, a pena di nullità di tale clausola”, sicché
“la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi resta, in ogni caso, ille- gittima laddove non siano riconosciuti al correntista interessi attivi effettivi (e non solo fittizi, come accade nel caso di rapporti bancari esclusivamente passivi e/o di riconoscimento di tassi attivi in misura irrisoria) e con la stessa periodicità”. Deduzione che, tuttavia, risulta, in primo luogo, del tutto gene- rica, non avendo parte appellante allegato quale sarebbe stato il tasso di interesse attivo “fittizio” applicato dalla e, in ogni caso, priva di pre- CP_8 gio, in quanto – come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte – nell'ipotesi di rapporto di conto corrente bancario stipulato successivamente
13 alla delibera CICR del 9.2.2000, il requisito della reciprocità, quale presup- posto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatoci- smo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebita- mento (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 24.4.2024, n. 11014).
E così la censura svolta si risolve nella lagnanza in ordine alla capitalizza- zione trimestrale degli interessi passivi, che tuttavia, in ragione dell'espressa pattuizione della stessa e dell'insussistenza di nullità della relativa previsione contrattuale, risulta priva di ogni fondamento.
4.3. Nell'ambito del terzo motivo gli appellanti rilevano che, nel corso del giudizio di primo grado, sarebbero state sollevate dagli stessi e sarebbero emerse violazioni della normativa in materia bancaria, tra le quali il supera- mento del tasso soglia usura che avrebbero dovuto costituire oggetto del vaglio da parte del giudice di primo grado, anche nel caso di qualificazione della garanzia come contratto autonomo, atteso che si trattava di violazione di norme imperative che il giudice è tenuto a valutare anche nell'ipotesi di contratto autonomo.
Con riguardo alla doglianza relativa all'usurarietà dei tassi applicati, astrat- tamente valutabile nel merito anche in ipotesi di contratto autonomo di ga- ranzia (trattandosi di un'ipotesi di nullità ex art. 1418 c.c.), come deduce parte appellante, la c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado ha evidenziato come si sarebbe in presenza di un'ipotesi di usura sopravvenuta, per effetto dello sforamento episodico, in relazione a taluni trimestri, del tasso soglia di riferimento vigente nel corso del rapporto di conto corrente intrattenuto dalla debitrice principale con la E, quindi, Controparte_1
l'irrilevanza ai fini del ricalcolo del saldo della c.d. usura sopravvenuta, ri- chiamando quanto statuito al riguardo dalle Sezioni Unite della Cassazione (con la sentenza n. 24675 del 19.10.2017), e conseguentemente “legittima e non contraria a buona fede la richiesta di pagamento proposta dalla banca in relazione ad interessi passivi divenuti usurari nel corso del rapporto”.
Ai fini della sussistenza o meno del carattere usurario dei tassi di interesse applicati in un contratto bancario, infatti, occorre prendere come riferimento
14 il momento in cui gli stessi sono stati pattuiti, senza che rilevi che il tasso in concreto applicato, in sede di svolgimento del rapporto, sia divenuto usura- rio. Come hanno statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli in- teressi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale so- glia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ.,
S.U. 19.10.2017, n. 24675).
È vero che la decisione suddetta è stata resa con riferimento a un contratto di mutuo, ma si deve ritenere – in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito (tra cui questa Corte) – che lo stesso principio trovi applicazione anche in relazione al contratto di conto corrente bancario (contra, App. Torino, 22.9.2020, n. 919, secondo cui si deve ritenere “se non per il mutuo, l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta”; Trib. Torino 18.3.2021, n. 1399). In verità, anche tenendo conto delle peculiarità proprie del contratto di conto corrente, e segnatamente che quest'ultimo costituisce un rapporto di durata che non si esaurisce al momento della pattuizione, a differenza del mutuo, il principio affermato dalla decisione delle Sezioni Unite sopra riportata è applicabile anche nell'ipotesi in cui il superamento del tasso soglia si verifichi nel corso del rapporto di conto corrente in virtù di valida pattuizione contrattuale.
4.4. Diverso è il caso in cui la banca, nell'esercizio dello ius variandi, modifi- chi le condizioni ai sensi dell'art. 118 T.U.B. Qualora venga contestato il su- peramento della soglia usura nel corso del rapporto di conto corrente, non è detto, infatti, che ci si trovi in presenza di usura c.d. sopravvenuta, potendo venire in rilievo l'usurarietà dei nuovi tassi convenuti con le modifiche unila- terali (“nuova” usura originaria), alle quali non sia seguito il recesso del cor- rentista.
15 Nel caso in esame, tuttavia, parte appellante non ha dedotto - e non deduce nel proporre appello – che, a seguito dell'esercizio dello ius variandi da parte della il tasso o i tassi di interesse applicati siano Controparte_1
“divenuti” ususari (in tale caso, peraltro, il correntista dovrebbe allegare quale sia il tasso applicato e in quale periodo per assolvere all'onere di alle- gazione di cui è onerato). Piuttosto, parte appellante ha dedotto e deduce che “anche l'usura sopravvenuta deve essere considerata una fattispecie con- traria a quanti previsto dalla l. 1996/108 e dell'art. 664 c.p., con tutte le conseguenze previste dall'art. 1815 c.c.”.
4.5. la e Parte_1 Controparte_9 Parte_4 deducono, poi, sempre nel censurare quanto statuito dal Tribunale di Latina in materia di usura c.d. sopravvenuta, che, “nel caso che ci occupa, non può essere data rilevanza agli orientamenti giurisprudenziali sulla cd. 'usura so- pravvenuta', in quanto successivi alla proposizione della domanda introdut- tiva della presente causa”, oltre ad essere – ad avviso degli appellanti – errati per le ragioni sopra esposte, e disattese.
Il prospective overruling garantisce alla parte il diritto di azione e di difesa, neutralizzando i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, imponendo di ritenere produttivo di effetti l'atto di parte posto in essere con modalità e forme ossequiose dell'orienta- mento dominante al momento del compimento dell'atto stesso, ma poi ripu- diato. Non è invocabile, quindi, per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione e al giudice il potere di dirimere la controversia (cfr. Cass. civ., Sez. L, 14.1.2021, n. 552).
Il mutamento di giurisprudenza, su una questione dirimente del giudizio, in senso sfavorevole all'attore successivamente all'introduzione del giudizio non può incidere favorevolmente sull'esito del giudizio in questione per lo stesso, nel senso di determinare l'applicazione all'attore dell'orientamento precedente più favorevole. Piuttosto, una valutazione può essere compiuta dal giudicante in sede di liquidazione delle spese, costituendo motivo per disporre la compensazione delle stesse, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
5. Con il quarto motivo di appello si censura l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado con riguardo alla domanda di nullità o invalidità
16 delle fideiussioni per indeterminatezza dell'oggetto o nullità dei rapporti ad essi sottostanti avanzata dagli opponenti in primo grado.
Il motivo non è fondato.
Il riferimento a tutte le obbligazioni sorte o insorgende a carico delle parti garantite è sufficiente ad individuare l'oggetto della garanzia, come ha avuto modo di affermare la Suprema Corte con riguardo alla fideiussione omnibus.
“L'estensione della garanzia fideiussoria a tutte le obbligazioni presenti e future del debitore nei confronti di una banca (cosiddetta fideiussione omni- bus), non è incompatibile con l'art. 1346 c.c., essendo l'oggetto della garan- zia determinabile "per relationem" sulla base di operazioni il cui compimento è sottratto al mero arbitrio della banca, in quanto questa è soggetta alle specifiche disposizioni, anche pubblicistiche, che regolano l'esercizio dell'at- tività creditizia, nonché ai doveri di correttezza e di buona fede ai quali deve attenersi il comportamento delle parti nell'esecuzione di ogni contratto” (così Cass. civ., Sez. III, 17.11.1999, n. 12743; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, 7.3.2002, n. 3326; Cass. civ., Sez. I, 28.1.1998, n. 831; Cass. civ., Sez. I, 20.5.1997, n. 4469; Cass. civ., Sez. I,
23.3.1996, n. 2577).
Nel caso di specie, i contratti di garanzia esibiti in atti risultano del tutto conformi alla normativa ad essi applicabile ratione temporiis, risultando an- zitutto indicato l'importo massimo per il quale la garanzia veniva prestata.
Tanto vale ad escludere ogni fondatezza della doglianza avversaria, rispon- dendo comunque il contratto al requisito di determinabilità per relationem, sufficiente ad escludere l'ipotesi di nullità per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.
6. Con il quinto ed ultimo motivo di appello si chiede che venga disposta un'integrazione della c.t.u. con riferimento alle doglianze sollevate in primo grado, e ribadite nel presente giudizio di appello, che non hanno trovato riscontro nell'accertamento peritale espletato nel giudizio innanzi al Tribu- nale di Latina.
In via assorbente rispetto a ogni altra possibile considerazione, si deve os- servare come ogni accertamento in ordine a commissione di massimo sco- perto e tassi di interesse applicati sia ultroneo alla luce della ritenuta natura di contratti autonomi delle garanzie prestate dagli odierni appellanti in data 17 30.3.2007 in favore della che – come si è detto sopra Controparte_1
– non consentono agli stessi di formulare eccezioni contrattuali afferenti al rapporto garantito. Con riguardo, poi, all'applicazione di interessi anatocistici e usurati, quanto sopra ritenuto parimenti rende irrilevante ai fini della deci- sione ogni accertamento peritale.
7. In conclusione, l'appello proposto da la Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 607/2020 Controparte_9 Parte_4 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il 17.3.2020 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (non as- sumendo rilevanza il dedotto cambio di orientamento della giurisprudenza con riguardo alla c.d. usura sopravvenuta, in ragione della pluralità di motivi di opposizione, tutti disattesi) e si liquidano nella misura indicata in disposi- tivo, avuto riguardo all'attività difensiva svolta da ciascuna parte. In partico- lare, la appellata non ha depositato memorie conclusionali, e in gene- CP_8 rale non ha svolto attività nella “Fase decisionale” del presente grado di giudizio;
la terza intervenuta, invece, con la propria comparsa di costituzione depositata in data 1°.3.2021, si è limitata a richiamare le difese svolte dalla propria dante causa, sicché non può essere riconosciuto alla stessa un com- penso per la “Fase di studio della controversia”.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 con riguardo all'ap- pellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da dalla Parte_1 [...]
e da avverso la sentenza n. 607/2020 Controparte_10 Parte_4 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il 17.3.2020; condanna la e Vi- Parte_1 Controparte_9 viana Vigo, in solido tra loro, a rimborsare alla le Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 per 18 compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la e Vi- Parte_1 Controparte_9 viana Vigo, in solido tra loro, a rimborsare alla e per essa Controparte_4 alla procuratrice speciale le spese del presente grado di Controparte_2 giudizio, che liquida in € 8.500,00 per compensi, oltre rimborso spese for- fetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 16.6.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro TT Thellung de Courtelary
19
(cod. fisc.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(cod. fisc.: ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, (cod. fisc.: Parte_3 Parte_4
), elettivamente domiciliati in Roma, Via degli Scipioni CodiceFiscale_2
n. 110, presso lo studio dell'avv. Marco Machetta (cod. fisc.:
[...]
), che li rappresenta e difende per procura alle liti a margine C.F._3 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1369/2015 emesso in data 22.7.2015 dal Tribunale di Latina;
- appellante- e cod. fisc.: ), e per essa la pro- Controparte_1 P.IVA_2 curatrice speciale (già (cod. fisc. Controparte_2 CP_3
), in persona del procuratore speciale, avv. Gino Bacca, elet- P.IVA_3 tivamente domiciliata in Roma, Via Domenico Chelini n. 5, presso lo studio dell'avv. Fabio Veroni, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Paolelli per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- nonché
(cod. fisc. ), rappresentata da Controparte_4 P.IVA_4 [...]
(cod. fisc. ), persona della procuratrice, avv. CP_2 P.IVA_3 Roberta Bortoli, domiciliata presso l'avv. Guglielmo Flacco (p.e.c.:
[...]
, che la rappresenta e difende per Email_1 procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 16.5.2025;
-terza intervenuta- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_1 Parte_4 adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in totale ri- forma della Sentenza n. 607/2020, pubblicata il 17/03/2020 e notificata in data 7.04.2020, con la quale il Tribunale di Latina ha definito il giudizio RG n. 6104/2015,
1) In via preliminare accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nel giudizio di primo grado (n. 1369/2015 - R.G. 2688/2015 - emesso dal Tribunale di Latina in data 22.07.2015) per i motivi e le causali in atti e, per l'effetto, revocare il suddetto decreto, con ogni provvedimento presupposto e/o con- seguente anche con riferimento all'annullamento delle spese legali liquidate nella fase monitoria.
2) in via principale, nel merito accertare e dichiarare inesistente e/o infondata la pretesa creditoria avanzata da parte opposta, per i motivi e le causali dedotti in narrativa, e per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto (n. 1369/2015 - R.G. 2688/2015
- emesso dal Tribunale di Latina in data 22.07.2015), in quanto illegittimo ed infondato sia in fatto che in diritto, e comunque non provato con ogni ulteriore provvedimento presupposto e conseguente, anche in forza del cre- dito vantato dalla società garantit Parte_5
3) In via istruttoria disporre integrazione della consulenza tecnico contabile, sulla base delle doglianze sollevate in atti, al fine di determinare i rapporti dare/avere tra le parti per i rapporti bancari per cui è causa alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte negli atti, nei verbali di causa, nella perizia di parte depositata e della normativa vigente, nonché al fine di de- terminare la durata del rapporto, la scopertura media in linea capitale, l'am- montare complessivo delle competenze addebitate nei vari periodi
2 comprendenti eventuali interessi anatocistici con conseguente ricalcolo senza capitalizzazione, il tasso effettivo comprensivo di ogni commissione e spesa;
verificando se nelle lettere contratto iniziali siano pattuite tutte le con- dizioni economiche praticate dalla banca sia ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 secondo comma del C.C., sia, per quanto riguarda le variazioni contrattuali effettuate dalla banca per quanto previsto dall'art. 6 della Delibera CICR 9/02/2000 ed in mancanza applicando a detti rap- porti, fin dall'origine, il tasso legale di interesse;
eliminando la capitalizza- zione degli interessi passivi;
eliminando, sul conto corrente, la commissione di massimo scoperto;
verificando, altresì, quali spese sono state addebitate sul conto corrente ed in quale misura e se dette spese sono dovute;
verifi- cando, inoltre, se sono stati superati i tassi soglia ex lege n. 108/1996 ed, in caso di superamento, azzerando le competenze addebitate a norma dell'art.4 della succitata legge;
calcolando il T.E.G. ai sensi dell'art. 1 della legge 108/1996 il quale recita: 'per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito' secondo la seguente formula contabile: [(interessi+ commissioni+ spese) addebitati nel trimestre (semestre per il mutuo) X 36500 (36600 anni bisestili)]: numeri debitori calcolati nel trimestre (semestre per il mutuo), ret- tificati della capitalizzazione degli interessi, verificando se sono state appli- cate valute convenzionali ed in caso le stesse non siano state formalmente pattuite sostituirle con quelle naturali;
nonché al fine di determinare la durata dell'apertura di credito tra le parti;
la scopertura media in linea capitale. B) la quantificazione di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice per le ragioni ed i motivi in atti.
Con vittoria di compensi e spese, anche generali, di entrambi i gradi di giu- dizio, oltre oneri di legge”; per “Piaccia alla Corte d'Appello adita, contrariis Controparte_1 reiectis, rigettare integralmente l'appello proposto siccome infondato, dichia- rando comunque inammissibili il quarto ed il quinto motivo di appello.
Con vittoria di spese e competenze del grado”;
3 per “Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rasse- Controparte_4 gnate in comparsa di risposta e per il rigetto dell'appello proposto da con- troparte”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 14.10.2015, Parte_1 la e hanno proposto opposi- Controparte_5 Parte_4 zione avverso il decreto ingiuntivo n. 1369/2015 emesso dal Tribunale di Latina in data 22.7.2015, con cui è stato loro ingiunto di pagare, in solido, alla la somma di € 220.000,00, quali garanti della Controparte_1
e hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_5
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disat- tesa:
1) in via preliminare accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 644 c.p.c. l'inefficacia del decreto opposto (n. 1369/2015 – R.G. 2688/2015 – emesso dal Tribunale di Latina in data 22.07.2015) per i mo- tivi e le causali in atti e, per l'effetto, revocare il suddetto decreto, con ogni provvedimento presupposto e/o conseguente anche con riferimento alla pre- clusione di cui all'art. 648 c.p.c. ed annullamento delle spese legali liquidate nella fase monitoria;
2) in via principale, nel merito accertare e dichiarare inesistente e/o infondata la pretesa creditoria avanzata da parte opposta, per i motivi e le causali dedotti in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto (n. 1369/2015 – R.G. 2688/2015
– emesso dal Tribunale di Latina in data 22.07.2015), in quanto illegittimo ed infondato sia in fatto che in diritto, e comunque non provato con ogni ulteriore provvedimento presupposto e conseguente, anche in forza del cre- dito vantato dalla società garantit Parte_5
3) disporre la riunione del presente procedimento con il giudizio instaurato prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Latina – GI dott.ssa Pietricola - NRG 7602/2014 con prossima udienza al 01.12.2016 per ammissione dei mezzi istruttori) dall per l'accerta- Parte_5 mento dei rapporti di dare/avere con la con riferi- CP_1 Controparte_6 mento agli stessi rapporti bancari per cui è causa, per i motivi e le causali in atti, assumendo ogni provvedimento all'uopo necessario e/o conseguente
4 anche in forza del credito vantato dalla società garantita Parte_5
[...]
3) disporre la riunione del presente procedimento con il giudizio instaurato prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Latina – GI dott.ssa Pietricola - NRG 7602/2014 con prossima udienza al 01.12.2016 per ammissione dei mezzi istruttori) dall per l'accerta- Parte_5 mento dei rapporti di dare/avere con la con riferi- Controparte_7 mento agli stessi rapporti bancari per cui è causa, per i motivi e le causali in atti, assumendo ogni provvedimento all'uopo necessario e/o conseguente”.
In particolare, gli opponenti hanno dedotto: i) l'inefficacia del decreto ingiun- tivo opposto quanto a e per essere stato loro Parte_1 Parte_4 notificato tardivamente, vale a dire oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.; ii) la nullità o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., dell'art. 2709 c.c. e dell'art. 50 T.U.B., non essendo sufficiente quale prova, ai fini dell'emissione dello stesso,
l'estratto di saldaconto certificato allegato dalla Banca al ricorso ex art. 633 c.p.c.; iii) nel merito, l'insussistenza della pretesa creditoria avanzata dalla atteso che la stessa non aveva provato il credito asseritamente van- CP_8 tato, producendo con il decreto ingiuntivo documenti inidonei a dimostrare lo stesso anche nel giudizio di opposizione;
e che, in ogni caso, gli importi richiesti dalla non erano dovuti, in quanto derivanti dall'applicazione CP_8 di commissioni di massimo scoperto illegittime, di interessi illegittimi o ana- tocistici o superiori al tasso soglia usura;
iv) la nullità o l'invalidità delle fi- deiussioni prestate da e per indeterminatezza Parte_1 Parte_4 dell'oggetto o nullità dei rapporti sottostanti, nonché l'illegittima e fraudo- lenta o abusiva escussione di tali fideiussioni da parte della Banca;
v) l'insus- sistenza della pretesa creditoria della in quanto que- Controparte_1 sta non poteva considerarsi creditrice di alcuna somma nei confronti della debitrice principale e asseritamente garantita dagli op- Parte_5 ponenti, in quanto la Banca aveva applicato tassi di interessi e condizioni generali di contratto determinati unilateralmente dalla stessa e mai convenuti con la debitrice principale, che non li aveva mai accettati e sottoscritti;
vi) che la causa venisse riunita al diverso giudizio iscritto al n. 7602 del r.g.a.c. dell'anno 2014 del Tribunale di Latina, pendente tra la Parte_6
[...
[...] e la (società garantita dagli odierni opponenti
[...] Parte_5 nel presente giudizio), attese le evidenti ragioni di connessione.
Si è costituita nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. la
[...] con comparsa di costituzione e risposta depositata il CP_7
27.1.2016, la quale ha concluso per il rigetto dell'opposizione stessa e la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite, rilevando la to- tale infondatezza in fatto e in diritto di quanto dedotto da questi.
Negata la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita a mezzo produzione di documenti da parte di entrambe le parti e c.t.u. contabile.
Con sentenza n. 607/2020 pubblicata il 17.3.2020 il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, ha rigettato l'opposizione ex art. 645 c.p.c. pro- posta avverso il decreto ingiuntivo n. 1369/2015 emesso in data 22.7.2015
e ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto tempestivamente appello
[...]
la (nuova forma societa- Parte_7 Pt_2 Parte_8 ria della e , che si sono affidati ai Controparte_5 Parte_4 motivi indicati di seguito e hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la che Controparte_1 ha contestato la fondatezza delle censure svolte dagli appellanti e ha con- cluso per il rigetto dell'impugnazione.
Nel presente giudizio di appello ha spiegato intervento, con comparsa di costituzione depositata in data 1°.3.2021, la rappresentata Controparte_4 da che ha allegato e documentato che: Controparte_2
- a seguito di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 10.10.2020 ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della legge 30.4.1999, n. 130, la ha acquistato Controparte_4 dalla la titolarità pro soluto di tutti i crediti (per capi- Controparte_1 tale, interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1°.
1.1950 ed il 30.6.2020, i cui debitori sono stati classificati a sofferenza ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 6 272/2008 e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1999;
- la ha dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti, ai sensi Controparte_4
degli artt. 4 e 7.1 della legge n. 130/1999 in materia di cartolarizzazioni di crediti, corredata dell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regola- mento UE n. 679/2016, a mezzo pubblicazione sulla G.U.R.I. - Parte Seconda n. 145 del 12.12.2020 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte terza intervenuta);
- tra i crediti ceduti è compreso anche quello vantato dalla cedente nei con- fronti della derivante dal conto corrente ordinario n. Parte_5
0344/1000/00032671 (ora posizione a sofferenza n. 9501/00000268), posto a base del decreto ingiuntivo n. 1369/2015 richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Latina nei confronti dei garanti Parte_1 [...]
e , in relazione a cui è pendente il presente Parte_2 Parte_4 giudizio di appello, e riportato nella lista pubblicata, ai sensi dell'art.
7.1 della legge n. 130/1999 sul sito internet www.intesasanpaolo.com fino alla loro estinzione (e, segnatamente, alla pag. 645).
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Latina non ha accertato l'inesistenza o la nullità della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti di In par- Parte_1 ticolare, parte opponente ha dedotto come il decreto ingiuntivo n.
1369/2015 del 22.7.2015 dovesse ritenersi inefficace nei confronti di
[...] per violazione dell'art. 644 c.p.c., in quanto non risultava es- Parte_7 sere stato notificato allo stesso nel termine di sessanta giorni, e segnata- mente che la notifica allo stesso sia inesistente o nulla per violazione dell'art. 143 c.p.c.
Il motivo è privo di pregio.
2.1. Risultato vano il tentativo di notifica a mani proprie, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., presso l'indirizzo di residenza (Via Bonese n. 43 in Velletri), come risultante da certificato di residenza rilasciato dal Comune di Velletri in data 30.7.2015 ed allegato alla relazione di notificazione, la notifica del decreto ingiuntivo opposto a è stata eseguita ai sensi dell'art. 143 Parte_1
c.p.c.
La notifica in questione non può ritenersi, dunque, inesistente: infatti, come ha rilevato il giudice di primo grado, l'inesistenza è prospettabile, oltre che 7 in caso di mancanza materiale dell'atto (c.d. inesistenza materiale), nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione (cfr., per tutte, Cass. civ., S.U., 20.7.2016, n. 14916).
Neanche sussiste la dedotta nullità della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, la quale – in ogni caso, e invero in via del tutto assorbente – sarebbe stata sanata, qualora sussistente, dal raggiungi- mento dello scopo (cfr., solo tra le ultime, Cass. civ., Sez. I, ord. 13.8.2024, n. 22806; Cass. civ., Sez. II, ord. 27.3.2024, n. 8252; Cass. civ., Sez. III, ord. 6.11.2023, n. 30722). Infatti, ha proposto tempestiva op- Parte_1 posizione avvero il decreto ingiuntivo n. 1369/2015 emesso dal Tribunale di Latina il 22.7.2015.
2.2. Né il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato a Parte_1 tardivamente, per cui lo stesso doveva essere dichiarato inefficace dal giu- dice di prime cure, come pure deduce parte appellante.
Il decreto ingiuntivo n. 1369/2015 emesso dal Tribunale di Latina in data
22.7.2015 è stato notificato entro il termine previsto dall'art. 644 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale dei termini. Infatti, il decreto in que- stione è stato emesso in data 22.7.2015 e la notifica ex art. 143 c.p.c. è stata richiesta dal notificante in data 23.9.2015, e quindi ampiamente nei sessanta giorni previsti dalla suddetta disposizione processuale.
Ad ogni modo, anche qualora l'opponente deduca l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto perché tardivamente notificato e, sussistendone i presup- posti, il giudice dell'opposizione dichiari l'inefficacia del titolo ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c., il giudice dell'opposizione deve pronunciare in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, per cui l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, Cass. civ., Sez. II, 4.1.2002, n. 67).
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Latina ha ritenuto il documento allegato dalla in sede monitoria sia un estratto conto certificato ex Controparte_1
8 art. 50 TUB, e quindi prova scritta idonea per l'emissione del decreto ingiun- tivo opposto, laddove tale produzione costituirebbe un mero saldaconto, che non potrebbe legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo. E, pertanto, la sentenza di primo grado avrebbe dovuto disporre la revoca del decreto in- giuntivo opposto.
Il motivo non è fondato.
3.1. Il documento allegato sub n. 2 al fascicolo di parte del procedimento monitorio è costituito da un vero e proprio estratto conto, ancorché parziale, riportante le ultime operazione registrate sul conto corrente, certificato ai sensi dell'art. 50 TUB. Non si tratta, dunque, di un saldaconto, il quale, come previsto dalla previgente normativa (art. 102 della legge 7.3.1938, n. 141), era costituito da una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scrit- ture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito, nella quale veniva riportato il solo saldo finale del conto e non anche i movimenti che lo avevano originato.
Peraltro, la Suprema Corte ritiene che nel procedimento a cognizione piena introdotto con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., il certificato di saldaconto (a differenza di quanto previsto per la fase moni- toria dall'art. 50 TUB) abbia valore indiziario e può assolvere l'onere della prova dell'ammontare del credito in forza della clausola, contenuta nel con- tratto di conto corrente (nel caso di specie, art.
8.4. del contratto di conto corrente in data 6.2.2007: v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio – procedimento monitorio), con la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti, trattandosi di clausola immune da nullità, agli effetti dell'art. 2698 c.c., in quanto non integrante una non consentita inversione dell'onere probatorio su diritti di cui le parti non possano disporre, né un aggravamento eccessivo dell'esercizio del diritto (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.12.2011, n. 25867; Cass. civ., Sez. I, ord. 9.1.2019, n. 279). A maggior ragione, dunque, in presenza di una clausola quale quella di cui all'art.
8.4. del contratto di conto corrente n.
6.2.2007 intrattenuto dalla Parte_5 con la anche il mero saldaconto avrebbe costi-
[...] Controparte_1 tuito idonea prova per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
9 3.2. Inoltre, come ha rilevato il giudice di primo grado, “con la costituzione in giudizio nella successiva fase di merito, la opposta ha prodotto tutti gli estratti conto relativi al rapporto, dall'apertura alla sua chiusura per passag- gio a sofferenza, assolvendo pertanto all'onere probatorio di cui era gravata nella fase di merito”.
La norma di cui all'art. 50 TUB, infatti, ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto in- giuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale l'inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma an- che sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vie- tati, nel giudizio a cognizione piena spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiun- tivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rap- porto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 6.6.2018, n. 14640; Cass. civ., Sez. I, 2.8.2013, n. 18541; cfr., nello stesso senso).
Soprattutto, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudi- zio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'au- tonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimo- strare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'op- ponente per contestarla (cfr., tra le altri, Cass. civ., Sez. VI-L, 28.5.2019, n. 14486; Cass. civ., Sez. II, 27.9.2013, n. 22281; Cass. civ., Sez. III,
7.10.2011, n. 20613; Cass. civ., Sez. III, 30.4.2005, n. 9021).
4. Con il terzo motivo di appello si deduce l'omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, delle eccezioni e delle domande sollevate dagli odierni appellanti in ordine all'illegittima o fraudolenta o abusiva escussione delle fideiussioni, nonché sull'inesistenza del credito azionato, e ciò in
10 quanto il Tribunale di Latina avrebbe errato nel valutare le garanzie rilasciate dagli appellanti come garanzie a prima richiesta, e non come fideiussioni.
Il motivo non è fondato.
4.1. Il giudice di prime cure ha condivisibilmente ritenuto che l'inserzione nel
“contratto di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, è generalmente idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che carat- terizza il contratto di fideiussione, salva l'ipotesi di evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini della valuta- zione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il Giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto (Cass. Civ 4717/2019)”.
L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il ne- gozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della con- venzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.2.2019, n. 4717; Cass. civ., Sez. III, 14.6.2016, n. 12152; Cass. civ., Sez. I, 31.7.2015, n. 16213).
Muovendo da tali premesse di carattere giuridico, il Tribunale di Latina ha condivisibilmente ritenuto che la valutazione delle clausole contenute nei contratti di fideiussione sottoscritti dagli odierni appellanti fossero incompa- tibili con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione, osser- vando inoltre come il contratto autonomo di garanzia superi indenne il vaglio della meritevolezza di tutela del negozio innominato assolvendo alla “fun- zione di tenere indenne mediante il tempestivo versamento di una somma di danaro determinata il creditore dalle conseguenze del mancato adempi- mento della prestazione gravante sul debitore principale, dovendosi la causa concreta del contratto autonomo di garanzia essere individuata nel trasferi- mento 'da un soggetto all'altro' del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale”.
11 In particolare, il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei canoni interpretativi da utilizzarsi al fine di qualificare il rapporto quale con- tratto autonomo di garanzia, valorizzando i seguenti dati emergenti dai con- tratti in data 30.3.2007 (v. docc. nn. 3, 4 e 5 del fascicolo di parte appellata
– primo grado di giudizio – procedimento monitorio):
“- di una garanzia 'a semplice richiesta scritta' della Banca;
- dell'obbligo del garante di 'pagare immediatamente' per il solo fatto della 'semplice richiesta scritta' della Banca;
- dell'obbligo del garante di pagare immediatamente 'anche in caso di op- posizione del debitore';
- della rinunzia del garante a far valere verso il garantito l'invalidità / e o inefficacia dell'obbligazione garantita;
- del conseguente obbligo dei garanti, a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, e senza sollevare eccezioni;
- della preclusione negoziale per il garante di opporre al beneficiario le ec- cezioni altrimenti spettanti al debitore principale ai sensi dell'articolo 1945 cod. civ.;
- della deroga all'art. 1957 c.c. e all'art. 1956 c.c.”.
4.2. Dalla natura di contratti autonomi di garanzia di quelli sottoscritti dagli odierni appellanti in data 30.3.2007 consegue che – come ha ritenuto il giudice di primo grado – al garante non è consentito formulare eccezioni, salva l'ipotesi dell'inesistenza del rapporto garantito e della nullità del rap- porto base per contrarietà alle norme imperative o per illiceità della causa, potendo il garante rifiutare il pagamento solo in presenza di prove evidenti del carattere fraudolento o abusivo della richiesta di pagamento avanzata dal soggetto garantito (c.d. exceptio doli). In particolare, i garanti non pote- vano dedurre l'illecita applicazione di commissioni di massimo scoperto e l'unilaterale determinazione dei tassi di interesse, non comportando esse la violazione di norme di ordine pubblico.
Diversamente da quanto deduce la appellata, nel contratto autonomo CP_8 di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità, anche parziale, del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne
12 consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, atteso che la soluzione contraria consenti- rebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 10.1.2018, n. 371; Cass. civ., Sez. I, ord. 31.3.2023, n. 9071).
Con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio gli originari opponenti hanno dedotto che “Contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza impu- gnata, sussiste violazione dell'art. 1283 c.c., in quanto, anche laddove – cir- costanza non provata – la banca contenuta avesse astrattamente applicato analoga periodicità tra interessi creditori e debitori, la clausola che prevede l'applicazione di interessi passivi con capitalizzazione anatocistica è - in ogni caso - nulla, in quanto non risulta dimostrata l'effettiva reciprocità degli in- teressi richiesta dall'art. 6 della nota delibera CICR del 9.2.2000”.
Il contratto di conto corrente garantito dagli odierni appellanti è stato stipu- lato dalla debitrice principale in data 6.2.2007, come si è detto sopra, e quindi non viene in rilievo, nel presente giudizio, la questione dell'unilaterale adeguamento da parte della alla previsione della delibera CICR sopra CP_8 richiamata, ai sensi dell'art. 7 della stessa. Infatti, la reciproca periodicità nella capitalizzazione degli interessi, sia di quelli passivi che di quelli attivi, è espressamente prevista dal contratto di conto corrente (originariamente) n. 1000/00003040 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio – procedimento monitorio – pag. 2).
Quello che parte appellante deduce è, semmai, che “Il principio di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi deve essere, altresì, effettivo e non solo una finta condizione contrattuale, a pena di nullità di tale clausola”, sicché
“la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi resta, in ogni caso, ille- gittima laddove non siano riconosciuti al correntista interessi attivi effettivi (e non solo fittizi, come accade nel caso di rapporti bancari esclusivamente passivi e/o di riconoscimento di tassi attivi in misura irrisoria) e con la stessa periodicità”. Deduzione che, tuttavia, risulta, in primo luogo, del tutto gene- rica, non avendo parte appellante allegato quale sarebbe stato il tasso di interesse attivo “fittizio” applicato dalla e, in ogni caso, priva di pre- CP_8 gio, in quanto – come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte – nell'ipotesi di rapporto di conto corrente bancario stipulato successivamente
13 alla delibera CICR del 9.2.2000, il requisito della reciprocità, quale presup- posto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatoci- smo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebita- mento (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 24.4.2024, n. 11014).
E così la censura svolta si risolve nella lagnanza in ordine alla capitalizza- zione trimestrale degli interessi passivi, che tuttavia, in ragione dell'espressa pattuizione della stessa e dell'insussistenza di nullità della relativa previsione contrattuale, risulta priva di ogni fondamento.
4.3. Nell'ambito del terzo motivo gli appellanti rilevano che, nel corso del giudizio di primo grado, sarebbero state sollevate dagli stessi e sarebbero emerse violazioni della normativa in materia bancaria, tra le quali il supera- mento del tasso soglia usura che avrebbero dovuto costituire oggetto del vaglio da parte del giudice di primo grado, anche nel caso di qualificazione della garanzia come contratto autonomo, atteso che si trattava di violazione di norme imperative che il giudice è tenuto a valutare anche nell'ipotesi di contratto autonomo.
Con riguardo alla doglianza relativa all'usurarietà dei tassi applicati, astrat- tamente valutabile nel merito anche in ipotesi di contratto autonomo di ga- ranzia (trattandosi di un'ipotesi di nullità ex art. 1418 c.c.), come deduce parte appellante, la c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado ha evidenziato come si sarebbe in presenza di un'ipotesi di usura sopravvenuta, per effetto dello sforamento episodico, in relazione a taluni trimestri, del tasso soglia di riferimento vigente nel corso del rapporto di conto corrente intrattenuto dalla debitrice principale con la E, quindi, Controparte_1
l'irrilevanza ai fini del ricalcolo del saldo della c.d. usura sopravvenuta, ri- chiamando quanto statuito al riguardo dalle Sezioni Unite della Cassazione (con la sentenza n. 24675 del 19.10.2017), e conseguentemente “legittima e non contraria a buona fede la richiesta di pagamento proposta dalla banca in relazione ad interessi passivi divenuti usurari nel corso del rapporto”.
Ai fini della sussistenza o meno del carattere usurario dei tassi di interesse applicati in un contratto bancario, infatti, occorre prendere come riferimento
14 il momento in cui gli stessi sono stati pattuiti, senza che rilevi che il tasso in concreto applicato, in sede di svolgimento del rapporto, sia divenuto usura- rio. Come hanno statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli in- teressi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale so- glia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ.,
S.U. 19.10.2017, n. 24675).
È vero che la decisione suddetta è stata resa con riferimento a un contratto di mutuo, ma si deve ritenere – in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito (tra cui questa Corte) – che lo stesso principio trovi applicazione anche in relazione al contratto di conto corrente bancario (contra, App. Torino, 22.9.2020, n. 919, secondo cui si deve ritenere “se non per il mutuo, l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta”; Trib. Torino 18.3.2021, n. 1399). In verità, anche tenendo conto delle peculiarità proprie del contratto di conto corrente, e segnatamente che quest'ultimo costituisce un rapporto di durata che non si esaurisce al momento della pattuizione, a differenza del mutuo, il principio affermato dalla decisione delle Sezioni Unite sopra riportata è applicabile anche nell'ipotesi in cui il superamento del tasso soglia si verifichi nel corso del rapporto di conto corrente in virtù di valida pattuizione contrattuale.
4.4. Diverso è il caso in cui la banca, nell'esercizio dello ius variandi, modifi- chi le condizioni ai sensi dell'art. 118 T.U.B. Qualora venga contestato il su- peramento della soglia usura nel corso del rapporto di conto corrente, non è detto, infatti, che ci si trovi in presenza di usura c.d. sopravvenuta, potendo venire in rilievo l'usurarietà dei nuovi tassi convenuti con le modifiche unila- terali (“nuova” usura originaria), alle quali non sia seguito il recesso del cor- rentista.
15 Nel caso in esame, tuttavia, parte appellante non ha dedotto - e non deduce nel proporre appello – che, a seguito dell'esercizio dello ius variandi da parte della il tasso o i tassi di interesse applicati siano Controparte_1
“divenuti” ususari (in tale caso, peraltro, il correntista dovrebbe allegare quale sia il tasso applicato e in quale periodo per assolvere all'onere di alle- gazione di cui è onerato). Piuttosto, parte appellante ha dedotto e deduce che “anche l'usura sopravvenuta deve essere considerata una fattispecie con- traria a quanti previsto dalla l. 1996/108 e dell'art. 664 c.p., con tutte le conseguenze previste dall'art. 1815 c.c.”.
4.5. la e Parte_1 Controparte_9 Parte_4 deducono, poi, sempre nel censurare quanto statuito dal Tribunale di Latina in materia di usura c.d. sopravvenuta, che, “nel caso che ci occupa, non può essere data rilevanza agli orientamenti giurisprudenziali sulla cd. 'usura so- pravvenuta', in quanto successivi alla proposizione della domanda introdut- tiva della presente causa”, oltre ad essere – ad avviso degli appellanti – errati per le ragioni sopra esposte, e disattese.
Il prospective overruling garantisce alla parte il diritto di azione e di difesa, neutralizzando i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, imponendo di ritenere produttivo di effetti l'atto di parte posto in essere con modalità e forme ossequiose dell'orienta- mento dominante al momento del compimento dell'atto stesso, ma poi ripu- diato. Non è invocabile, quindi, per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione e al giudice il potere di dirimere la controversia (cfr. Cass. civ., Sez. L, 14.1.2021, n. 552).
Il mutamento di giurisprudenza, su una questione dirimente del giudizio, in senso sfavorevole all'attore successivamente all'introduzione del giudizio non può incidere favorevolmente sull'esito del giudizio in questione per lo stesso, nel senso di determinare l'applicazione all'attore dell'orientamento precedente più favorevole. Piuttosto, una valutazione può essere compiuta dal giudicante in sede di liquidazione delle spese, costituendo motivo per disporre la compensazione delle stesse, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
5. Con il quarto motivo di appello si censura l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado con riguardo alla domanda di nullità o invalidità
16 delle fideiussioni per indeterminatezza dell'oggetto o nullità dei rapporti ad essi sottostanti avanzata dagli opponenti in primo grado.
Il motivo non è fondato.
Il riferimento a tutte le obbligazioni sorte o insorgende a carico delle parti garantite è sufficiente ad individuare l'oggetto della garanzia, come ha avuto modo di affermare la Suprema Corte con riguardo alla fideiussione omnibus.
“L'estensione della garanzia fideiussoria a tutte le obbligazioni presenti e future del debitore nei confronti di una banca (cosiddetta fideiussione omni- bus), non è incompatibile con l'art. 1346 c.c., essendo l'oggetto della garan- zia determinabile "per relationem" sulla base di operazioni il cui compimento è sottratto al mero arbitrio della banca, in quanto questa è soggetta alle specifiche disposizioni, anche pubblicistiche, che regolano l'esercizio dell'at- tività creditizia, nonché ai doveri di correttezza e di buona fede ai quali deve attenersi il comportamento delle parti nell'esecuzione di ogni contratto” (così Cass. civ., Sez. III, 17.11.1999, n. 12743; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, 7.3.2002, n. 3326; Cass. civ., Sez. I, 28.1.1998, n. 831; Cass. civ., Sez. I, 20.5.1997, n. 4469; Cass. civ., Sez. I,
23.3.1996, n. 2577).
Nel caso di specie, i contratti di garanzia esibiti in atti risultano del tutto conformi alla normativa ad essi applicabile ratione temporiis, risultando an- zitutto indicato l'importo massimo per il quale la garanzia veniva prestata.
Tanto vale ad escludere ogni fondatezza della doglianza avversaria, rispon- dendo comunque il contratto al requisito di determinabilità per relationem, sufficiente ad escludere l'ipotesi di nullità per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.
6. Con il quinto ed ultimo motivo di appello si chiede che venga disposta un'integrazione della c.t.u. con riferimento alle doglianze sollevate in primo grado, e ribadite nel presente giudizio di appello, che non hanno trovato riscontro nell'accertamento peritale espletato nel giudizio innanzi al Tribu- nale di Latina.
In via assorbente rispetto a ogni altra possibile considerazione, si deve os- servare come ogni accertamento in ordine a commissione di massimo sco- perto e tassi di interesse applicati sia ultroneo alla luce della ritenuta natura di contratti autonomi delle garanzie prestate dagli odierni appellanti in data 17 30.3.2007 in favore della che – come si è detto sopra Controparte_1
– non consentono agli stessi di formulare eccezioni contrattuali afferenti al rapporto garantito. Con riguardo, poi, all'applicazione di interessi anatocistici e usurati, quanto sopra ritenuto parimenti rende irrilevante ai fini della deci- sione ogni accertamento peritale.
7. In conclusione, l'appello proposto da la Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 607/2020 Controparte_9 Parte_4 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il 17.3.2020 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (non as- sumendo rilevanza il dedotto cambio di orientamento della giurisprudenza con riguardo alla c.d. usura sopravvenuta, in ragione della pluralità di motivi di opposizione, tutti disattesi) e si liquidano nella misura indicata in disposi- tivo, avuto riguardo all'attività difensiva svolta da ciascuna parte. In partico- lare, la appellata non ha depositato memorie conclusionali, e in gene- CP_8 rale non ha svolto attività nella “Fase decisionale” del presente grado di giudizio;
la terza intervenuta, invece, con la propria comparsa di costituzione depositata in data 1°.3.2021, si è limitata a richiamare le difese svolte dalla propria dante causa, sicché non può essere riconosciuto alla stessa un com- penso per la “Fase di studio della controversia”.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 con riguardo all'ap- pellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da dalla Parte_1 [...]
e da avverso la sentenza n. 607/2020 Controparte_10 Parte_4 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il 17.3.2020; condanna la e Vi- Parte_1 Controparte_9 viana Vigo, in solido tra loro, a rimborsare alla le Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 per 18 compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la e Vi- Parte_1 Controparte_9 viana Vigo, in solido tra loro, a rimborsare alla e per essa Controparte_4 alla procuratrice speciale le spese del presente grado di Controparte_2 giudizio, che liquida in € 8.500,00 per compensi, oltre rimborso spese for- fetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 16.6.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro TT Thellung de Courtelary
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