TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 28/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 198/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Aresu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 198/2022 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MARILENA PANI, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), (C.F. C.F._5 CP_4 C.F._6 CP_5
), (C.F. , C.F._7 CP_6 C.F._8 Controparte_7
(C.F. e (C.F. )
[...] C.F._9 CP_8 C.F._10
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lanusei, contrariis reiectis, così provvedere: 1.
Accertati i fatti di cui in premessa, dichiarare, ex artt. 215 e ss c.p.c., il riconoscimento giudiziale della
pagina 1 di 4 scrittura privata del 06.08.1974 con la quale il sig. ha acquistato la totalità delle quote Parte_1
dell'immobile ereditato dal de cuius , giusto contratto redatto nella modalità di scrittura Persona_1
privata non autenticata;
2. Con vittoria di spese e compensi solo in caso di opposizione”.
***
Con atto di citazione ha introdotto il presente giudizio esponendo: - che con scrittura Parte_1
privata di vendita del 6.08.1974 acquistava dai fratelli Persona_2 _3 [...]
e , per la somma di allora Lire 6.000.000, la quota dell'immobile da loro CP_9 Persona_4
ereditato a seguito del decesso del loro padre, sito in Gairo Sant'Elena, nella via Persona_1
Isonzo, 12; - che, a seguito del decesso di , , e Persona_2 _3 Controparte_9 Per_4
, risulta che gli eredi siano coloro che sono stati citati in giudizio;
- che è interesse dell'attore
[...]
ottenere il riconoscimento giudiziale delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata del 6.08.1974 in modo da ottenere un titolo valido ai fini della trascrizione.
Verificata la regolarità della notifica dei convenuti, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
***
La domanda deve essere accolta nei termini che seguono.
L'attore ha invocato una pronuncia giudiziale di accertamento delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata di vendita del 6.08.1974, stipulata tra l'attore e , Persona_2 _3 [...]
e , tutti deceduti, e i cui eredi sono i convenuti evocati in giudizio, come da CP_9 Persona_4
certificati storici di famiglia prodotti.
Ai sensi dell'art. 214 comma 2 cpc la dichiarazione di non conoscenza degli eredi o aventi causa produce gli stessi effetti giuridici del disconoscimento operato dall'autore della scrittura privata.
Ebbene, per quanto qui interessa, in forza dell'art. 215 c.p.c., deve aversi per riconosciuta la sottoscrizione non contestata per effetto della contumacia del convenuto.
pagina 2 di 4 Con riferimento al caso di specie dalla documentazione prodotta risulta che i convenuti siano gli eredi dei sottoscrittori (docc. allegata all'atto di citazione), per effetto del decesso di quest'ultimi.
Precisamente, gli eredi di , e sono stati Persona_2 _3 Controparte_9 Persona_4
resi edotti, tramite regolare notifica dell'atto introduttivo, della domanda di accertamento della autenticità della sottoscrizione del de cuius, apposta alla scrittura privata oggetto di causa, allegata all'atto di citazione (doc 1) e, nonostante ciò, gli stessi hanno scelto di non costituirsi in giudizio ed è
stata dichiarata la loro contumacia.
Quanto all'attore, in disparte il riconoscimento della sottoscrizione, implicito nella proposizione della domanda, il suo interesse ad agire si rinviene nell'affermato intendimento di doversi servire della scrittura privata come titolo per la trascrizione dell'atto di trasferimento, mediante il previo accertamento giudiziale della sottoscrizione.
Si rammenta sul punto che, tra i titoli per la trascrizione, l'art. 2657 c.c. menziona la scrittura privata accertata giudizialmente.
In tal caso, la pronuncia di accertamento giudiziale, pur non risultando in sé e per sé trascrivibile ex art. 2643 n. 14 cc (che si riferisce alle sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati dai precedenti numeri dello stesso articolo), unitamente alla scrittura privata integrerà un titolo idoneo alla trascrizione.
Atteso, peraltro, che l'attore non ha invocato una pronuncia di accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà per effetto di una scrittura privata, bensì di accertamento dell'autenticità
delle sottoscrizioni della scrittura stessa, deve ritenersi che il riconoscimento della sottoscrizione sia idoneo a fondare l'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura contenente un atto soggetto a trascrizione, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, in quanto superflui e contrari al principio di necessaria economia processuale.
Quanto alle spese di lite, nell'ipotesi di giudizio di accertamento, che non trovi la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, come anche in quelli in cui la partecipazione del giudice è necessaria e pagina 3 di 4 inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, e non siano applicabili il principio della soccombenza e quello più generale di causalità, le spese non sono considerate ripetibili e restano normalmente a carico della parte che ha interesse all'accertamento o alla pronunzia giudiziale.
In questo senso si esprime, in particolare, l'art. 216, secondo comma, ultima parte, c.p.c. con riguardo alle spese in caso di istanza per la verificazione della scrittura privata proposta in via principale con citazione: “se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore”.
Nel caso di specie, nulla sulle spese, data la contumacia dei convenuti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara riconosciuta la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata di vendita del 6.08.1974 da parte di e , meglio Parte_1 Persona_2 _3 Controparte_9 Persona_4
descritta nell'atto di citazione, avente ad oggetto l'immobile sito in Gairo Sant'Elena, nella via Isonzo,
12;
2) nulla sulle spese.
Cagliari-Lanusei, 27.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Aresu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Aresu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 198/2022 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MARILENA PANI, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), (C.F. C.F._5 CP_4 C.F._6 CP_5
), (C.F. , C.F._7 CP_6 C.F._8 Controparte_7
(C.F. e (C.F. )
[...] C.F._9 CP_8 C.F._10
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lanusei, contrariis reiectis, così provvedere: 1.
Accertati i fatti di cui in premessa, dichiarare, ex artt. 215 e ss c.p.c., il riconoscimento giudiziale della
pagina 1 di 4 scrittura privata del 06.08.1974 con la quale il sig. ha acquistato la totalità delle quote Parte_1
dell'immobile ereditato dal de cuius , giusto contratto redatto nella modalità di scrittura Persona_1
privata non autenticata;
2. Con vittoria di spese e compensi solo in caso di opposizione”.
***
Con atto di citazione ha introdotto il presente giudizio esponendo: - che con scrittura Parte_1
privata di vendita del 6.08.1974 acquistava dai fratelli Persona_2 _3 [...]
e , per la somma di allora Lire 6.000.000, la quota dell'immobile da loro CP_9 Persona_4
ereditato a seguito del decesso del loro padre, sito in Gairo Sant'Elena, nella via Persona_1
Isonzo, 12; - che, a seguito del decesso di , , e Persona_2 _3 Controparte_9 Per_4
, risulta che gli eredi siano coloro che sono stati citati in giudizio;
- che è interesse dell'attore
[...]
ottenere il riconoscimento giudiziale delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata del 6.08.1974 in modo da ottenere un titolo valido ai fini della trascrizione.
Verificata la regolarità della notifica dei convenuti, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
***
La domanda deve essere accolta nei termini che seguono.
L'attore ha invocato una pronuncia giudiziale di accertamento delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata di vendita del 6.08.1974, stipulata tra l'attore e , Persona_2 _3 [...]
e , tutti deceduti, e i cui eredi sono i convenuti evocati in giudizio, come da CP_9 Persona_4
certificati storici di famiglia prodotti.
Ai sensi dell'art. 214 comma 2 cpc la dichiarazione di non conoscenza degli eredi o aventi causa produce gli stessi effetti giuridici del disconoscimento operato dall'autore della scrittura privata.
Ebbene, per quanto qui interessa, in forza dell'art. 215 c.p.c., deve aversi per riconosciuta la sottoscrizione non contestata per effetto della contumacia del convenuto.
pagina 2 di 4 Con riferimento al caso di specie dalla documentazione prodotta risulta che i convenuti siano gli eredi dei sottoscrittori (docc. allegata all'atto di citazione), per effetto del decesso di quest'ultimi.
Precisamente, gli eredi di , e sono stati Persona_2 _3 Controparte_9 Persona_4
resi edotti, tramite regolare notifica dell'atto introduttivo, della domanda di accertamento della autenticità della sottoscrizione del de cuius, apposta alla scrittura privata oggetto di causa, allegata all'atto di citazione (doc 1) e, nonostante ciò, gli stessi hanno scelto di non costituirsi in giudizio ed è
stata dichiarata la loro contumacia.
Quanto all'attore, in disparte il riconoscimento della sottoscrizione, implicito nella proposizione della domanda, il suo interesse ad agire si rinviene nell'affermato intendimento di doversi servire della scrittura privata come titolo per la trascrizione dell'atto di trasferimento, mediante il previo accertamento giudiziale della sottoscrizione.
Si rammenta sul punto che, tra i titoli per la trascrizione, l'art. 2657 c.c. menziona la scrittura privata accertata giudizialmente.
In tal caso, la pronuncia di accertamento giudiziale, pur non risultando in sé e per sé trascrivibile ex art. 2643 n. 14 cc (che si riferisce alle sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati dai precedenti numeri dello stesso articolo), unitamente alla scrittura privata integrerà un titolo idoneo alla trascrizione.
Atteso, peraltro, che l'attore non ha invocato una pronuncia di accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà per effetto di una scrittura privata, bensì di accertamento dell'autenticità
delle sottoscrizioni della scrittura stessa, deve ritenersi che il riconoscimento della sottoscrizione sia idoneo a fondare l'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura contenente un atto soggetto a trascrizione, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, in quanto superflui e contrari al principio di necessaria economia processuale.
Quanto alle spese di lite, nell'ipotesi di giudizio di accertamento, che non trovi la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, come anche in quelli in cui la partecipazione del giudice è necessaria e pagina 3 di 4 inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, e non siano applicabili il principio della soccombenza e quello più generale di causalità, le spese non sono considerate ripetibili e restano normalmente a carico della parte che ha interesse all'accertamento o alla pronunzia giudiziale.
In questo senso si esprime, in particolare, l'art. 216, secondo comma, ultima parte, c.p.c. con riguardo alle spese in caso di istanza per la verificazione della scrittura privata proposta in via principale con citazione: “se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore”.
Nel caso di specie, nulla sulle spese, data la contumacia dei convenuti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara riconosciuta la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata di vendita del 6.08.1974 da parte di e , meglio Parte_1 Persona_2 _3 Controparte_9 Persona_4
descritta nell'atto di citazione, avente ad oggetto l'immobile sito in Gairo Sant'Elena, nella via Isonzo,
12;
2) nulla sulle spese.
Cagliari-Lanusei, 27.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Aresu
pagina 4 di 4