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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/06/2025, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6492/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.5.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Simone Libero Penati del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico pec: ecavvocati,it Ema_1 Email_2
e
2) Parte_2 nato a [...] [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Simone Libero Penati del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico pec: ecavvocati,it Ema_1 Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito in Milano (anno 2017 atto n. 934 reg. R01 parte 1 serie1) In comunione legale dei beni.
con i seguenti figli: , nata il [...] a [...], cittadina italiana Persona_1 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
A-Regime di affidamento della figlia minore e diritti di visita-
I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
Per_ Attesa l'alta collaborazione esistente tra i ricorrenti, la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre e collocamento paritetico alternato presso ciascun genitore.
Il IG. continuerà ad abitare la casa coniugale di Milano Viale Rimembranze di Parte_2
Greco nr 47 mentre la IG.ra abiterà presso l'abitazione sita in Milano Via Cassala Parte_1 Per_ 59 ove stabilirà la residenza anagrafica unitamente alla figlia. trascorrerà in via paritetica ed alternata una settimana con ciascun genitore. Il padre si impegna a prelevare la figlia dall'abitazione Per_ della madre la domenica in orario compreso fra le 18 e le 20 nonché a riportare a casa della madre la domenica successiva in orario compreso fra le 18 e le 20, sempre salvi diversi accordi tra i coniugi, anche semplicemente telefonici, e compatibilmente con gli impegni dei genitori e con quelli Per_ scolastici e ricreativi di .
Ciascun genitore, nella settimana di rispettiva spettanza, si impegna ad accompagnare la figlia ai propri impegni scolastici o sportivi.
Ai soli fini anagrafici la figlia avrà residenza presso l'abitazione della madre in Milano Via Cassala 59, e sarà domiciliata presso entrambi i genitori, frequentandoli liberamente secondo le proprie esigenze e in accordo con gli stessi.
Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento della figlia per il tempo in cui sono insieme in misura proporzionale alle rispettive risorse, coprendo ogni spesa legata alla convivenza.
E comunque fatto salvo il diritto del padre e della madre di vedere e tenere con sé la figlia ogni qual volta essi lo desiderino, previo semplice accordo anche telefonico con l'altro genitore, Per_ compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni scolastici e ricreativi di .
La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e collaborazione al fine di assicurare alla loro figlia una serena crescita e un rapporto continuativo con entrambi. Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative alla salute, all'istruzione e all'educazione e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e Per_ delle aspirazioni di .
Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata disgiuntamente nei periodi di rispettiva permanenza della figlia presso ciascun genitore, conformemente a quanto previsto dall'art. 337 ter Cod. Civ.
In caso di malattia ciascun genitore avrà diritto di far visita alla figlia presso l'altrui domicilio, previo avviso ed accordo telefonico.
Per_ Per le vacanze estive rimarrà con ciascun genitore per almeno 15 giorni (anche non consecutivi) da concordare fra i coniugi entro il 30 di aprile di ciascun anno. E' comunque fatto salvo ogni diverso accordo tra i coniugi compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e le esigenze Per_ di .
Per periodo di vacanze estive, si intende dal primo giorno di cessazione delle lezioni scolastiche sino al giorno di ripresa delle stesse.
Per_ Per le festività natalizie e pasquali alternerà ogni ricorrenza con ciascuno dei genitori.
Si applica il criterio dell'alternatività soprattutto per le seguenti ricorrenze: 8/12; 25-26/12; 31/12; 01/01; 6/1; 15/8. E' comunque fatto salvo ogni diverso accordo tra i coniugi, compatibilmente con i Per_ rispettivi impegni lavorativi e le esigenze della minore .
Per periodo di vacanza natalizia e pasquale, si intende dal primo giorno di cessazione delle lezioni scolastiche al primo giorno di ripresa delle stesse.
I coniugi, conformemente a quanto prescritto dall'art. 337 sexies c.c., si impegnano a comunicarsi reciprocamente entro il termine di trenta giorni eventuali futuri cambi di residenza o domicilio.
B-Spese straordinarie-
Il padre e la madre si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie Per_ di , secondo lo schema predisposto dall'Ecc.mo Tribunale di Milano con le Linee guida condivise concernenti le spese per i figli del 14.11.2017 a cui i coniugi aderiscono e che ad ogni buon fine si allegano al presente ricorso congiunto.
C-Rapporti patrimoniali tra i coniugi-
Per quanto riguarda le questioni di carattere economico/patrimoniale, i coniugi si danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto di nulla avere a pretendere, vicendevolmente, a titolo di mantenimento e/o di alimenti.
Non avendo conti correnti cointestati, i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione di comune accordo degli arredi e corredi dell'abitazione e dei rispettivi effetti personali.
I coniugi dichiarano inoltre che l' automobile modello BMW 325 xi targa BS240HK rimarrà di esclusiva proprietà del IG. Parte_2
D-Aspetti fiscali-
In sede di rispettive dichiarazioni fiscali, i IGnori e Parte_2 Parte_1 usufruiranno al 50% ciascuno delle detrazioni per la figlia a carico e del 50% ciascuno delle deduzioni/detrazioni fiscali per le spese mediche, scolastiche e sportive sostenute per la figlia.
A tal fine, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e di consegnare all'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata del 50%, al relativo beneficio fiscale. L'assegno unico continuerà ad essere richiesto e percepito dalla IG.ra
[...]
nella misura del 100%. I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del Parte_1 passaporto, carta di identità e documenti equipollenti validi ai fini dell'espatrio, con autorizzazione Per_ reciproca al rilascio o rinnovo del passaporto della loro figlia minore .
I coniugi si impegnano ad eseguire spontaneamente le suestese condizioni, di cui ai punti A,B,C,D, dandosi reciprocamente atto di aver in questo modo definitivamente composto ogni loro rapporto e conseguentemente di null'altro vicendevolmente pretendere per qualsivoglia titolo, ragione o causa
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano il 05.07.2017
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Nulla sulle spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 18.6.2025
. Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai