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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino - Presidente dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. dr. Gabriella Gentile -Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 20 giugno 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 627/24 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Alessandra Pinto, presso la quale elettivamente domicilia, in Napoli, via
Martucci n. 35
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Carbone, presso il quale CP_1 elettivamente domicilia, in Napoli, via San Pasquale n. 48
APPELLATO
nel contraddittorio anche dell' , in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t.,
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' proponeva tempestivo appello avverso la Parte_2 sentenza n. 1054 del 2024 del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva accolto l'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria iscrizione ipotecaria n.
1 , emessa a seguito dell'omesso pagamento di diversi titoli, tra cui l'avviso PartitaIVA_1
CP_ di addebito n. 37120120014776706, avente ad oggetto crediti previdenziali dell'anno 2005.
Censurava la sentenza impugnata, che aveva ritenuto maturata la prescrizione del credito successivamente alla notifica all'avviso di addebito, avvenuta l'11 gennaio 2013, perché il primo atto interruttivo successivo, cioè l'intimazione di pagamento n. 07120189057768269000 era stato notificato solamente il 27 febbraio 2019, quindi oltre il quinquennio.
Rilevava, a tal riguardo, che l'intimazione di pagamento n. 07120189057768269000 non era stata opposta, per cui la maturata prescrizione non era più rilevabile.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto dell'opposizione proposta da con il ricorso di primo grado e con vittoria di spese del doppio grado. CP_1
Quest'ultimo si costituiva, articolatamente resistendo all'appello, del quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità, ex art. 342 c.p.c.. CP_ Non si costituiva l nonostante la regolare notifica.
La controversia, su concorde richiesta delle parti, veniva trattata mediante deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. e, all'esito, veniva riservata per la decisione.
Va, a tal punto, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene uno specifico motivo di impugnazione (per quanto si dirà infondato, ma è profilo che naturalmente si riverbera sul merito della decisione e non sull'ammissibilità del gravame), avverso la sentenza di primo grado, del tutto idoneo a consentire al
2 Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte.
Nel merito l'appello è infondato, nei termini che seguono.
Parte appellante non contesta che il primo atto interruttivo successivo all'avviso di addebito n.
37120120014776706, cioè l'intimazione di pagamento n. 07120189057768269000, sia intervenuto oltre il quinquennio, ma sostiene, a base dell'unico motivo di appello, che detta estinzione del credito previdenziale andasse indefettibilmente eccepita con l'opposizione all'intimazione, in mancanza della quale si è determinata l'irretrattabilità del credito consacrato nell'intimazione.
L'assunto è privo di pregio, perchè confonde l'avviso di addebito, che è un titolo esecutivo, con l'intimazione di pagamento, che è solo un atto prodromico all'esecuzione e che ha a suo presupposto il titolo.
La mancata opposizione produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del relativo credito contributivo (così anche Cass., Sez. Un , 17.11.2016 n. 23397) soltanto per la cartella e gli avvisi di addebiti (ai quali solo si riferisce anche la giurisprudenza citata nell'appello) e non all'intimazione. I primi, in quanto titoli esecutivi, possono efficacemente essere portati appunto in esecuzione, per la cristallizzazione dei relativi crediti che incorporano, se non interviene l'opposizione nel termine di cui all'art. 24, comma 5, d.l.vo. 46 del 1999 e salva la prescrizione che maturasse successivamente, mentre l'intimazione di pagamento introduce solo la successiva esecuzione (e peraltro l'iscrizione ipotecaria non è atto della procedura esecutiva;
cfr. Cass., Sez. Un., 18.9.2014 n. 19667). Contro
l'intimazione di pagamento dell' può proporsi un ricorso che si qualifica di opposizione CP_2 all'esecuzione, ex art. 615 c.c., ma per esso non è previsto alcun termine di decadenza, (cfr., ex plurimis, Cass., VI, 12.6.2018 n. 15223), proprio perché non si pongono profili di definitività di un titolo esecutivo.
Non è privo di rilievo osservare, peraltro, che, salva la definitività del titolo esecutivo (e tale, va ribadito, non è l'intimazione di pagamento), nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, siccome esplicitamente stabilito dall'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva), l'ente previdenziale non può rinunziarvi, essa opera di diritto, ed è altresì rilevabile d'ufficio e senza che l'assicurato abbia il diritto a versare contributi previdenziali prescritti (cfr., ex plurimis, Cass., Sez.
Lav., 18.4.2018 n. 9600).
In conclusione, per le argomentazioni esposte, l'appello proposto va disatteso, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
3 Le spese di lite del grado, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza dell'appellante liquidandosi nella misura indicata in dispositivo, reputata Pt_1 congrua e ricompresa nello scaglione di valore di cui alla tabella allegata al d.l.m. n. 55 del 2014, come aggiornata dal d.m. n. 147 del 2022. Nulla per le spese va invece disposto nel rapporto CP_ processuale con l' non costituitosi.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l' a corrispondere a , con distrazione Parte_2 CP_1 all'avv. Vincenzo Carbone, le spese di lite grado, che liquidano, per compenso, in euro 1.000,00, oltre al 15% a titolo di spese forfettarie, iva e cpa;
nulla per le spese nel rapporto processuale con CP_ l'
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino - Presidente dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. dr. Gabriella Gentile -Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 20 giugno 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 627/24 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Alessandra Pinto, presso la quale elettivamente domicilia, in Napoli, via
Martucci n. 35
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Carbone, presso il quale CP_1 elettivamente domicilia, in Napoli, via San Pasquale n. 48
APPELLATO
nel contraddittorio anche dell' , in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t.,
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' proponeva tempestivo appello avverso la Parte_2 sentenza n. 1054 del 2024 del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva accolto l'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria iscrizione ipotecaria n.
1 , emessa a seguito dell'omesso pagamento di diversi titoli, tra cui l'avviso PartitaIVA_1
CP_ di addebito n. 37120120014776706, avente ad oggetto crediti previdenziali dell'anno 2005.
Censurava la sentenza impugnata, che aveva ritenuto maturata la prescrizione del credito successivamente alla notifica all'avviso di addebito, avvenuta l'11 gennaio 2013, perché il primo atto interruttivo successivo, cioè l'intimazione di pagamento n. 07120189057768269000 era stato notificato solamente il 27 febbraio 2019, quindi oltre il quinquennio.
Rilevava, a tal riguardo, che l'intimazione di pagamento n. 07120189057768269000 non era stata opposta, per cui la maturata prescrizione non era più rilevabile.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto dell'opposizione proposta da con il ricorso di primo grado e con vittoria di spese del doppio grado. CP_1
Quest'ultimo si costituiva, articolatamente resistendo all'appello, del quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità, ex art. 342 c.p.c.. CP_ Non si costituiva l nonostante la regolare notifica.
La controversia, su concorde richiesta delle parti, veniva trattata mediante deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. e, all'esito, veniva riservata per la decisione.
Va, a tal punto, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene uno specifico motivo di impugnazione (per quanto si dirà infondato, ma è profilo che naturalmente si riverbera sul merito della decisione e non sull'ammissibilità del gravame), avverso la sentenza di primo grado, del tutto idoneo a consentire al
2 Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte.
Nel merito l'appello è infondato, nei termini che seguono.
Parte appellante non contesta che il primo atto interruttivo successivo all'avviso di addebito n.
37120120014776706, cioè l'intimazione di pagamento n. 07120189057768269000, sia intervenuto oltre il quinquennio, ma sostiene, a base dell'unico motivo di appello, che detta estinzione del credito previdenziale andasse indefettibilmente eccepita con l'opposizione all'intimazione, in mancanza della quale si è determinata l'irretrattabilità del credito consacrato nell'intimazione.
L'assunto è privo di pregio, perchè confonde l'avviso di addebito, che è un titolo esecutivo, con l'intimazione di pagamento, che è solo un atto prodromico all'esecuzione e che ha a suo presupposto il titolo.
La mancata opposizione produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del relativo credito contributivo (così anche Cass., Sez. Un , 17.11.2016 n. 23397) soltanto per la cartella e gli avvisi di addebiti (ai quali solo si riferisce anche la giurisprudenza citata nell'appello) e non all'intimazione. I primi, in quanto titoli esecutivi, possono efficacemente essere portati appunto in esecuzione, per la cristallizzazione dei relativi crediti che incorporano, se non interviene l'opposizione nel termine di cui all'art. 24, comma 5, d.l.vo. 46 del 1999 e salva la prescrizione che maturasse successivamente, mentre l'intimazione di pagamento introduce solo la successiva esecuzione (e peraltro l'iscrizione ipotecaria non è atto della procedura esecutiva;
cfr. Cass., Sez. Un., 18.9.2014 n. 19667). Contro
l'intimazione di pagamento dell' può proporsi un ricorso che si qualifica di opposizione CP_2 all'esecuzione, ex art. 615 c.c., ma per esso non è previsto alcun termine di decadenza, (cfr., ex plurimis, Cass., VI, 12.6.2018 n. 15223), proprio perché non si pongono profili di definitività di un titolo esecutivo.
Non è privo di rilievo osservare, peraltro, che, salva la definitività del titolo esecutivo (e tale, va ribadito, non è l'intimazione di pagamento), nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, siccome esplicitamente stabilito dall'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva), l'ente previdenziale non può rinunziarvi, essa opera di diritto, ed è altresì rilevabile d'ufficio e senza che l'assicurato abbia il diritto a versare contributi previdenziali prescritti (cfr., ex plurimis, Cass., Sez.
Lav., 18.4.2018 n. 9600).
In conclusione, per le argomentazioni esposte, l'appello proposto va disatteso, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
3 Le spese di lite del grado, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza dell'appellante liquidandosi nella misura indicata in dispositivo, reputata Pt_1 congrua e ricompresa nello scaglione di valore di cui alla tabella allegata al d.l.m. n. 55 del 2014, come aggiornata dal d.m. n. 147 del 2022. Nulla per le spese va invece disposto nel rapporto CP_ processuale con l' non costituitosi.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l' a corrispondere a , con distrazione Parte_2 CP_1 all'avv. Vincenzo Carbone, le spese di lite grado, che liquidano, per compenso, in euro 1.000,00, oltre al 15% a titolo di spese forfettarie, iva e cpa;
nulla per le spese nel rapporto processuale con CP_ l'
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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