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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/07/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
864/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 864/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliato in Castellammare di ST
(NA) alla Via Giuseppe Cosenza n. 277 presso lo studio dell'avv. Ylenia Zaira Alfano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
ed ivi residente a[...], Scala C, Int. 7, rappresentata e C.F._2 difesa dall'avv. Umberto Sorrentino, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno al Largo Plebiscito n. 6
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.06.2025, le parti chiedevano di recepire le condizioni di cui all'accordo raggiunto nel corso dell'udienza.
Il Pubblico Ministero, in data 16.06.2025, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e recepirsi le condizioni di cui all'accordo dagli stessi raggiunto in corso di causa.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.03.2025, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con la resistente nel comune di Castellammare di ST in data 21.09.2016, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, e che dalla loro unione è nato un unico figlio, ad oggi minorenne, nato a [...] il [...], chiedeva di Persona_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge Controparte_1
Al riguardo, esponeva che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno a causa dello scarso sostegno da parte della moglie in un periodo di fragilità coincidente con il decesso del padre del sig. ; che, dopo una riappacificazione avvenuta nel mese di febbraio del 2023, in Parte_1 seguito ad un percorso di mediazione familiare, l'inconciliabilità delle rispettive prospettive di vita diventava insormontabile, tanto che le parti, nel settembre 2023 ponevano fine alla coabitazione ed il sig. provvedeva a trasferirsi a casa della madre, in Gragnano alla Via Giovanni la Rocca Parte_1
n. 22. Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione, disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre con obbligo per la madre di versare euro 200,00 a titolo di mantenimento del figlio e regolamentando il diritto di visita o, in subordine, chiedeva di disporre la collocazione paritetica provvedendo ciascun genitore al mantenimento diretto del figlio oppure, in via ulteriormente subordinata, di disporre la collocazione del minore presso la madre ponendo a carico del padre l'obbligo di versare euro 200,00 per il mantenimento del minore disciplinando altresì il diritto di visita del padre. Quanto alle proprie condizioni economiche, deduceva di essere inoccupato e di percepire l'importo mensile di euro
900,00 a titolo di indennità di disoccupazione.
Si costituiva la resistente che, non opponendosi alla separazione, deduceva che le parti avevano raggiunto un accordo.
All'udienza del 11.06.2025 si procedeva all'ascolto dei coniugi, i quali confermavano la volontà di separarsi alle condizioni dell'accordo depositato in atti e, quindi, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, in via urgente e provvisoria il giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente e recepiva gli accordi raggiunti dalle parti. La causa, dunque, veniva rimessa al collegio per la decisione con contestuale trasmissione degli atti al P.M. per rendere le conclusioni.
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, una crisi di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale. Nella specie, risulta ormai evidente dal negativo esito del tentativo di conciliazione, esperito dal giudice delegato in sede di comparizione dei coniugi, come si sia concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale
2 degli stessi di guisa che una sua restaurazione sembra non più plausibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti sono addivenute ad un accordo le cui condizioni, riportate in dispositivo, non contrastando con norme inderogabili ed essendo conformi agli interessi della prole, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale. Quanto ai redditi rispettivamente percepiti, dalle allegazioni delle parti e dalle dichiarazioni dei coniugi, è emerso che il ha Parte_1 lavorato in un pastificio fino a giugno 2024 e che attualmente è disoccupato;
che abita con la madre in un immobile di cui è comproprietario unitamente alla stessa a seguito del decesso del padre. La
invece, ha dichiarato di occuparsi di formazione e di lavorare con contratti di CP_1 collaborazione;
che per quest'anno ha percepito un guadagno complessivo lordo di euro 1.000,00; che abita in un appartamento di cui è esclusiva proprietaria ed è supportata economicamente dai genitori. Entrambi i coniugi hanno dichiarato di percepire al 50% l'assegno unico (circa euro 100,00 ciascuno). Appare, dunque, congruo l'importo di euro 250,00 che le parti hanno concordato a titolo di mantenimento del figlio minore a carico del padre, oltre spese straordinarie al 50%.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la separazione tra i coniugi nato a [...] il Persona_1
24.08.2017, e nata a [...] il [...]; Controparte_1
b) recepisce gli accordi delle parti e di seguito riportati:
1) il figlio minore , nato il [...] a [...], è affidato Persona_1 in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali si impegnano nel curarlo e educarlo con affetto e continuità;
2) il figlio sarà collocato prevalentemente presso l'abitazione della madre, sita in Castellammare di ST alla via Petraro n. 16/D, Scala C, int. 7, ove il minore stabilirà la propria residenza anagrafica. Il predetto indirizzo, salvo diverso accordo tra le parti, costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna del bambino all'altro genitore;
3) entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Invece, le decisioni di maggiore interesse del minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori si impegnano a confrontarsi tempestivamente e in buona
3 fede su ogni decisione straordinaria riguardante il minore, quali interventi medici non urgenti, viaggi all'estero, scelte scolastiche o cambiamenti significativi nelle attività extracurriculari;
4) in caso di emergenza medica, il genitore presso il quale si trova il minore deve informare tempestivamente l'altro genitore e, ove possibile, concordare insieme le decisioni da prendere, salvo situazioni di urgenza che richiedano un intervento immediato;
5) i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
6) qualora dovessero sorgere divergenze interpretative o problematiche non previste nel presente accordo, i genitori si impegnano a tentare una risoluzione bonaria, eventualmente avvalendosi di un mediatore familiare prima di adire l'Autorità Giudiziaria;
7) quanto all'esercizio del diritto di visita e/o frequentazione del padre, quest'ultimo potrà tenere e portare con sé il minore:
- secondo le seguenti cadenze infrasettimanali: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:30, prelevando il minore dall'abitazione della madre, salvo diverso accordo;
- il weekend, seguendo il calendario dell'alternanza settimanale, il padre potrà tenere con sé il figlio minore dalle ore 16:00 del venerdì, prelevandolo dall'uscita di scuola o dall'abitazione materna, per poi riaccompagnarlo la domenica alle ore 18:00. In questi giorni, il minore pernotterà insieme al padre, presso l'abitazione dei nonni paterni ovvero presso l'abitazione che il padre eventualmente andrà a adibire a propria dimora, previa comunicazione all'altro genitore dell'indirizzo della nuova residenza;
- nei giorni di visita del padre, il bambino sarà riaccompagnato presso l'abitazione materna o, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori nel luogo in cui si trovano i nonni materni o altra persona di fiducia di entrambi i genitori. Egualmente, se il padre fosse impedito, il minore potrà essere prelevato e riaccompagnato dai nonni paterni, ovvero da altri familiari di fiducia di entrambi i genitori;
- qualora il padre per impedimenti personali fosse impossibilitato a prelevare il figlio, nei giorni e negli orari concordati, provvederà a comunicarlo telefonicamente alla madre, almeno 24 ore prima;
- durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni, un anno dalle ore 11.00 del 24 dicembre fino alle ore 11:00 del 25 dicembre, e l'anno successivo dalle ore 11:00 del 31 dicembre fino alle ore 11:00 del 1° gennaio. Durante le vacanze Pasquali il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni, una volta la domenica di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo
4 dalle ore 10:00 fino alle ore 20:30. Durante tutte le altre festività (es: 1°/11 – 8/12 – 25/04 – 1/5
– 2/06 etc) si applicherà il sistema dell'alternanza tra i genitori a cominciare dal 25/04/2025 con il padre, e rispettando l'orario dalle ore 9:00 fino alle ore 19:00. Il minore trascorrerà, inoltre, la
Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno del minore verrà trascorso possibilmente con entrambi i genitori, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza del bambino con i genitori tra mattina/pomeriggio;
- durante le vacanze estive, il padre terrà con sé il figlio per 30 giorni complessivi, divisi in due turni, di 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto.
Durante detto periodo viene sospeso il diritto di visita dell'altro genitore, salvo diverso accordo.
Ogni anno il padre dovrà comunicare alla madre il periodo prescelto entro e non oltre il 30 maggio, compatibilmente con gli impegni già assunti dalla madre. In quei giorni il genitore non affidatario potrà comunicare con il figlio telefonicamente almeno una volta al giorno;
- quanto ai tempi di visita e/o frequentazione del minore con il padre, così come concordati nel presente accordo, è data la possibilità ai genitori di stabilire convenzionalmente tempi di permanenza maggiore, anche in ragione del mutamento delle esigenze del minore legate alla sua crescita. Ogni decisione derogatoria delle condizioni stabilite nel presente accordo sarà presa nel rispetto del diritto alla bigenitorialità e degli impegni lavorativi dei genitori nonché degli impegni scolastici, ricreativi e sportivi del figlio minore. Resta inteso che, in caso di disaccordo, i genitori dovranno attenersi alle condizioni stabilite nel presente atto;
8) entrambi i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico,
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore;
9) il sig.re si impegna a corrispondere alla sig.ra a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, la somma di euro 250,00 mensili, importo soggetto ad annuale rivalutazione Istat. Il versamento del mantenimento per il figlio minore da parte del padre verrà effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, entro e non oltre il 10 di ogni mese;
10) le spese straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediche, scolastiche, sportive e ludico ricreative) saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50 %. Le spese straordinarie, regolamentante secondo quanto sancito dal Protocollo in materia tra il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torre Annunziata ed il Tribunale di Torre Annunziata del 06.07.2021, saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, previa esibizione della ricevuta di spesa;
5 11) i genitori convengono che l'assegno unico per il minore sarà ripartito in parti uguali tra loro, nella misura del 50% ciascuno. A tal fine, si impegnano congiuntamente a presentare all'INPS apposita richiesta affinché l'erogazione dell'assegno avvenga direttamente nella misura del 50%
a ciascun genitore. Qualora per qualsiasi motivo l'INPS non autorizzi l'erogazione diretta in quote separate, il genitore che percepisce l'assegno per intero si impegna a versare all'altro la quota spettante entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo all'accredito, mediante bonifico bancario o altro mezzo tracciabile;
12) con la sottoscrizione del presente accordo, i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Specificatamente, con la sottoscrizione del presente accordo, la sig.ra nulla chiede a titolo di assegno di CP_1 mantenimento per sé stessa;
13) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio del figlio minore.
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castellammare di ST per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 266 P. 2 S.
A Registro degli atti di matrimonio del Comune di Castellammare di ST dell'anno 2016);
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 18.06.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 864/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliato in Castellammare di ST
(NA) alla Via Giuseppe Cosenza n. 277 presso lo studio dell'avv. Ylenia Zaira Alfano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
ed ivi residente a[...], Scala C, Int. 7, rappresentata e C.F._2 difesa dall'avv. Umberto Sorrentino, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno al Largo Plebiscito n. 6
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.06.2025, le parti chiedevano di recepire le condizioni di cui all'accordo raggiunto nel corso dell'udienza.
Il Pubblico Ministero, in data 16.06.2025, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e recepirsi le condizioni di cui all'accordo dagli stessi raggiunto in corso di causa.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.03.2025, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con la resistente nel comune di Castellammare di ST in data 21.09.2016, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, e che dalla loro unione è nato un unico figlio, ad oggi minorenne, nato a [...] il [...], chiedeva di Persona_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge Controparte_1
Al riguardo, esponeva che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno a causa dello scarso sostegno da parte della moglie in un periodo di fragilità coincidente con il decesso del padre del sig. ; che, dopo una riappacificazione avvenuta nel mese di febbraio del 2023, in Parte_1 seguito ad un percorso di mediazione familiare, l'inconciliabilità delle rispettive prospettive di vita diventava insormontabile, tanto che le parti, nel settembre 2023 ponevano fine alla coabitazione ed il sig. provvedeva a trasferirsi a casa della madre, in Gragnano alla Via Giovanni la Rocca Parte_1
n. 22. Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione, disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre con obbligo per la madre di versare euro 200,00 a titolo di mantenimento del figlio e regolamentando il diritto di visita o, in subordine, chiedeva di disporre la collocazione paritetica provvedendo ciascun genitore al mantenimento diretto del figlio oppure, in via ulteriormente subordinata, di disporre la collocazione del minore presso la madre ponendo a carico del padre l'obbligo di versare euro 200,00 per il mantenimento del minore disciplinando altresì il diritto di visita del padre. Quanto alle proprie condizioni economiche, deduceva di essere inoccupato e di percepire l'importo mensile di euro
900,00 a titolo di indennità di disoccupazione.
Si costituiva la resistente che, non opponendosi alla separazione, deduceva che le parti avevano raggiunto un accordo.
All'udienza del 11.06.2025 si procedeva all'ascolto dei coniugi, i quali confermavano la volontà di separarsi alle condizioni dell'accordo depositato in atti e, quindi, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, in via urgente e provvisoria il giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente e recepiva gli accordi raggiunti dalle parti. La causa, dunque, veniva rimessa al collegio per la decisione con contestuale trasmissione degli atti al P.M. per rendere le conclusioni.
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, una crisi di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale. Nella specie, risulta ormai evidente dal negativo esito del tentativo di conciliazione, esperito dal giudice delegato in sede di comparizione dei coniugi, come si sia concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale
2 degli stessi di guisa che una sua restaurazione sembra non più plausibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti sono addivenute ad un accordo le cui condizioni, riportate in dispositivo, non contrastando con norme inderogabili ed essendo conformi agli interessi della prole, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale. Quanto ai redditi rispettivamente percepiti, dalle allegazioni delle parti e dalle dichiarazioni dei coniugi, è emerso che il ha Parte_1 lavorato in un pastificio fino a giugno 2024 e che attualmente è disoccupato;
che abita con la madre in un immobile di cui è comproprietario unitamente alla stessa a seguito del decesso del padre. La
invece, ha dichiarato di occuparsi di formazione e di lavorare con contratti di CP_1 collaborazione;
che per quest'anno ha percepito un guadagno complessivo lordo di euro 1.000,00; che abita in un appartamento di cui è esclusiva proprietaria ed è supportata economicamente dai genitori. Entrambi i coniugi hanno dichiarato di percepire al 50% l'assegno unico (circa euro 100,00 ciascuno). Appare, dunque, congruo l'importo di euro 250,00 che le parti hanno concordato a titolo di mantenimento del figlio minore a carico del padre, oltre spese straordinarie al 50%.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la separazione tra i coniugi nato a [...] il Persona_1
24.08.2017, e nata a [...] il [...]; Controparte_1
b) recepisce gli accordi delle parti e di seguito riportati:
1) il figlio minore , nato il [...] a [...], è affidato Persona_1 in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali si impegnano nel curarlo e educarlo con affetto e continuità;
2) il figlio sarà collocato prevalentemente presso l'abitazione della madre, sita in Castellammare di ST alla via Petraro n. 16/D, Scala C, int. 7, ove il minore stabilirà la propria residenza anagrafica. Il predetto indirizzo, salvo diverso accordo tra le parti, costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna del bambino all'altro genitore;
3) entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Invece, le decisioni di maggiore interesse del minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori si impegnano a confrontarsi tempestivamente e in buona
3 fede su ogni decisione straordinaria riguardante il minore, quali interventi medici non urgenti, viaggi all'estero, scelte scolastiche o cambiamenti significativi nelle attività extracurriculari;
4) in caso di emergenza medica, il genitore presso il quale si trova il minore deve informare tempestivamente l'altro genitore e, ove possibile, concordare insieme le decisioni da prendere, salvo situazioni di urgenza che richiedano un intervento immediato;
5) i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
6) qualora dovessero sorgere divergenze interpretative o problematiche non previste nel presente accordo, i genitori si impegnano a tentare una risoluzione bonaria, eventualmente avvalendosi di un mediatore familiare prima di adire l'Autorità Giudiziaria;
7) quanto all'esercizio del diritto di visita e/o frequentazione del padre, quest'ultimo potrà tenere e portare con sé il minore:
- secondo le seguenti cadenze infrasettimanali: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:30, prelevando il minore dall'abitazione della madre, salvo diverso accordo;
- il weekend, seguendo il calendario dell'alternanza settimanale, il padre potrà tenere con sé il figlio minore dalle ore 16:00 del venerdì, prelevandolo dall'uscita di scuola o dall'abitazione materna, per poi riaccompagnarlo la domenica alle ore 18:00. In questi giorni, il minore pernotterà insieme al padre, presso l'abitazione dei nonni paterni ovvero presso l'abitazione che il padre eventualmente andrà a adibire a propria dimora, previa comunicazione all'altro genitore dell'indirizzo della nuova residenza;
- nei giorni di visita del padre, il bambino sarà riaccompagnato presso l'abitazione materna o, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori nel luogo in cui si trovano i nonni materni o altra persona di fiducia di entrambi i genitori. Egualmente, se il padre fosse impedito, il minore potrà essere prelevato e riaccompagnato dai nonni paterni, ovvero da altri familiari di fiducia di entrambi i genitori;
- qualora il padre per impedimenti personali fosse impossibilitato a prelevare il figlio, nei giorni e negli orari concordati, provvederà a comunicarlo telefonicamente alla madre, almeno 24 ore prima;
- durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni, un anno dalle ore 11.00 del 24 dicembre fino alle ore 11:00 del 25 dicembre, e l'anno successivo dalle ore 11:00 del 31 dicembre fino alle ore 11:00 del 1° gennaio. Durante le vacanze Pasquali il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni, una volta la domenica di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo
4 dalle ore 10:00 fino alle ore 20:30. Durante tutte le altre festività (es: 1°/11 – 8/12 – 25/04 – 1/5
– 2/06 etc) si applicherà il sistema dell'alternanza tra i genitori a cominciare dal 25/04/2025 con il padre, e rispettando l'orario dalle ore 9:00 fino alle ore 19:00. Il minore trascorrerà, inoltre, la
Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno del minore verrà trascorso possibilmente con entrambi i genitori, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza del bambino con i genitori tra mattina/pomeriggio;
- durante le vacanze estive, il padre terrà con sé il figlio per 30 giorni complessivi, divisi in due turni, di 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto.
Durante detto periodo viene sospeso il diritto di visita dell'altro genitore, salvo diverso accordo.
Ogni anno il padre dovrà comunicare alla madre il periodo prescelto entro e non oltre il 30 maggio, compatibilmente con gli impegni già assunti dalla madre. In quei giorni il genitore non affidatario potrà comunicare con il figlio telefonicamente almeno una volta al giorno;
- quanto ai tempi di visita e/o frequentazione del minore con il padre, così come concordati nel presente accordo, è data la possibilità ai genitori di stabilire convenzionalmente tempi di permanenza maggiore, anche in ragione del mutamento delle esigenze del minore legate alla sua crescita. Ogni decisione derogatoria delle condizioni stabilite nel presente accordo sarà presa nel rispetto del diritto alla bigenitorialità e degli impegni lavorativi dei genitori nonché degli impegni scolastici, ricreativi e sportivi del figlio minore. Resta inteso che, in caso di disaccordo, i genitori dovranno attenersi alle condizioni stabilite nel presente atto;
8) entrambi i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico,
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore;
9) il sig.re si impegna a corrispondere alla sig.ra a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, la somma di euro 250,00 mensili, importo soggetto ad annuale rivalutazione Istat. Il versamento del mantenimento per il figlio minore da parte del padre verrà effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, entro e non oltre il 10 di ogni mese;
10) le spese straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediche, scolastiche, sportive e ludico ricreative) saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50 %. Le spese straordinarie, regolamentante secondo quanto sancito dal Protocollo in materia tra il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torre Annunziata ed il Tribunale di Torre Annunziata del 06.07.2021, saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, previa esibizione della ricevuta di spesa;
5 11) i genitori convengono che l'assegno unico per il minore sarà ripartito in parti uguali tra loro, nella misura del 50% ciascuno. A tal fine, si impegnano congiuntamente a presentare all'INPS apposita richiesta affinché l'erogazione dell'assegno avvenga direttamente nella misura del 50%
a ciascun genitore. Qualora per qualsiasi motivo l'INPS non autorizzi l'erogazione diretta in quote separate, il genitore che percepisce l'assegno per intero si impegna a versare all'altro la quota spettante entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo all'accredito, mediante bonifico bancario o altro mezzo tracciabile;
12) con la sottoscrizione del presente accordo, i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Specificatamente, con la sottoscrizione del presente accordo, la sig.ra nulla chiede a titolo di assegno di CP_1 mantenimento per sé stessa;
13) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio del figlio minore.
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castellammare di ST per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 266 P. 2 S.
A Registro degli atti di matrimonio del Comune di Castellammare di ST dell'anno 2016);
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 18.06.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
6