Articolo 6 della Legge 2 maggio 1983, n. 175
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 maggio 1983
Art. 6.
Gli iscritti della Cassa di cui al quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , che abbiano assunto la carica prima dell'entrata in vigore della legge stessa, possono esercitare la facolta' di supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge, rivalutato a norma dell'articolo 15 della stessa legge 20 settembre 1980, n. 576 , anche se tale reddito e' stato conseguito dopo l'assunzione della carica.
Entrata in vigore il 13 maggio 1983