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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 07/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
FARANDA PI IN, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4741/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso paoloantonio.ranieri@odcecmilano.it contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200031403436000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 06820200031403436000 avente ad oggetto IRPEF oltre sanzioni ed interessi, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. 600/1973 della dichiarazione mod. Unico/2017 anno d'imposta 2016. L'Ufficio richiede il versamento di maggior IRPEF per € 379,00, oltre sanzioni per € 72.362,70 ed interessi.
Il ricorrente riconosce di aver versato tardivamente il secondo acconto IRPEF per l'anno d'imposta 2016, ma sostiene che l'Ufficio avrebbe determinato l'ammontare della sanzione dovuta in relazione a detta tardività senza tener conto della dichiarazione integrativa da lui presentata. Domanda quindi la rideterminazione della sanzione in € 3.341,10.
Il ricorrente contesta l'iscrizione a ruolo della maggior IRPEF per € 379,00, sostenendo che, non essendo stata notificata in precedenza alcuna comunicazione di irregolarità, non è in grado di verificare la correttezza della richiesta dell'Agenzia e nemmeno di esercitare il proprio diritto di difesa.
Conclude chiedendo l'annullamwnto parziale della sanzione e la sua rideterminazione in euro 3.341,10;
l'annullamento del ruolo per quanto riguarda la maggior imposta IRPEF di euro 379,00 e il rimborso di quanto eventualmente pagato in eccesso.
L'Agenzia Entrate Direzione Provinciale I di Milano costituendosi contesta le deduzioni del contribuente che non ha versato alcuna somma a titolo di secondo acconto per l'anno d'imposta 2016 entro il 30/11/2016, termine di scadenza. Il secondo acconto è stato versato tardivamente, in data 30.06.2017 anziché entro il
30.11.2016 e la sanzione per il tardivo versamento dell'imposta è stata correttamente calcolata sulla base del secondo acconto dovuto.
Il sistema automatizzato non rinvenendo alcun versamento a titolo di secondo acconto ma solo l'intero importo versato a saldo, ha sanzionato il tardivo versamento del secondo acconto e irrogato la sanzione del 30%, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997, calcolata sulla somma dichiarata come dovuta e non versata.
Fa presente che per l'anno d'imposta 2015 il contribuente ha definito in adesione un avviso di accertamento nel quale veniva accertato un maggior imponibile di € 5.951.499,00 a fronte di un imponibile dichiarato – sulla base della dichiarazione integrativa presentata nel 2018 – di € 740.201,00.
Quanto all'importo richiesto a titolo di maggior imposta IRPEF lo stesso è dovuto poichè il contribuente ha indicato a riporto dalla dichiarazione per l'anno d'imposta precedente (2015) un credito d'imposta per erogazioni liberali a sostegno della cultura maggiore di quello che avrebbe potuto riportare.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.
L'Ufficio depositava poi memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa osserva quanto segue:
La controversia ha ad oggetto la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. 600/1973 della dichiarazione mod. Unico/2017 presentata per l'anno d'imposta 2016, con cui si richiedeva il versamento di maggior IRPEF per € 379,00, oltre sanzioni per € 72.362,70 ed interessi per € 5.646,03.
Il ricorrente ha riconosciuto di aver versato tardivamente il secondo acconto IRPEF per l'anno d'imposta
2016 e di averlo determinato -sulla base della dichiarazione integrativa per l'anno 2016 presentata in data
30.06.2017- in € 11.137,00 e non in € 241.209,00 come risultava dalla dichiarazione originaria.
L'Ufficio ha invece determinato l'ammontare della sanzione dovuta in relazione a detta tardività senza tener conto della dichiarazione integrativa presentata.
Ritiene questa Corte che, in assenza di contestazioni e riprese da parte dell'ufficio sulla somma versata a titolo di secondo acconto basato sulla dichiarazione integrativa, la sanzione dovuta per il tardivo versamento del secondo acconto andava calcolata non sull'ammontare di quanto indicato indicato nella dichiarazione originaria, bensì sull'ammontare effettivamente dovuto e versato sulla base della dichiarazione integrativa.
Si ritiene inoltre ininfluente quanto accaduto per un diverso anno di imposta, in particolare l'anno 2015.
Quanto alla iscrizione a ruolo della maggior imposta IRPEF per € 379,00 si ritiene corretto l'operato dell'Ufficio in quanto il contribuente ha indicato a riporto dalla dichiarazione per l'anno d'imposta precedente un credito d'imposta per erogazioni liberali a sostegno della cultura, maggiore di quello che avrebbe potuto riportare.
L'importo versato dava diritto ad un credito per l'ammontare del 65% di quanto versato distribuito in tre anni, mentre il contribuente ha erroneamente indicato al rigo RN 30 non un terzo del 65% della somma versata, ma un terzo della intera somma versata (€ 3.250,00), ovvero € 1.083,00.
Pertanto la differenza (1083-704= 379) è stata recuperata a tassazione, sia nell'anno 2015, in cui è stato effettuato il versamento che dava diritto al credito, sia nell'anno 2016, nel quale il contribuente aveva erroneamente esposto come credito 1/3 della intera somma versata pari ad euro 1.083,00, anzichè euro
704,00.
La Corte accoglie in parte il ricorso limitatamente alle sanzioni dovute da ricalcolarsi sull'importo risultante dalla dichiarazione integrativa e rigetta nel resto. Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso e dichiara dovute le sanzioni da calcolarsi sull'importo risultante dalla dichiarazione integrativa e rigetta nel resto.
Spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 07/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
FARANDA PI IN, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4741/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso paoloantonio.ranieri@odcecmilano.it contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200031403436000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 06820200031403436000 avente ad oggetto IRPEF oltre sanzioni ed interessi, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. 600/1973 della dichiarazione mod. Unico/2017 anno d'imposta 2016. L'Ufficio richiede il versamento di maggior IRPEF per € 379,00, oltre sanzioni per € 72.362,70 ed interessi.
Il ricorrente riconosce di aver versato tardivamente il secondo acconto IRPEF per l'anno d'imposta 2016, ma sostiene che l'Ufficio avrebbe determinato l'ammontare della sanzione dovuta in relazione a detta tardività senza tener conto della dichiarazione integrativa da lui presentata. Domanda quindi la rideterminazione della sanzione in € 3.341,10.
Il ricorrente contesta l'iscrizione a ruolo della maggior IRPEF per € 379,00, sostenendo che, non essendo stata notificata in precedenza alcuna comunicazione di irregolarità, non è in grado di verificare la correttezza della richiesta dell'Agenzia e nemmeno di esercitare il proprio diritto di difesa.
Conclude chiedendo l'annullamwnto parziale della sanzione e la sua rideterminazione in euro 3.341,10;
l'annullamento del ruolo per quanto riguarda la maggior imposta IRPEF di euro 379,00 e il rimborso di quanto eventualmente pagato in eccesso.
L'Agenzia Entrate Direzione Provinciale I di Milano costituendosi contesta le deduzioni del contribuente che non ha versato alcuna somma a titolo di secondo acconto per l'anno d'imposta 2016 entro il 30/11/2016, termine di scadenza. Il secondo acconto è stato versato tardivamente, in data 30.06.2017 anziché entro il
30.11.2016 e la sanzione per il tardivo versamento dell'imposta è stata correttamente calcolata sulla base del secondo acconto dovuto.
Il sistema automatizzato non rinvenendo alcun versamento a titolo di secondo acconto ma solo l'intero importo versato a saldo, ha sanzionato il tardivo versamento del secondo acconto e irrogato la sanzione del 30%, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997, calcolata sulla somma dichiarata come dovuta e non versata.
Fa presente che per l'anno d'imposta 2015 il contribuente ha definito in adesione un avviso di accertamento nel quale veniva accertato un maggior imponibile di € 5.951.499,00 a fronte di un imponibile dichiarato – sulla base della dichiarazione integrativa presentata nel 2018 – di € 740.201,00.
Quanto all'importo richiesto a titolo di maggior imposta IRPEF lo stesso è dovuto poichè il contribuente ha indicato a riporto dalla dichiarazione per l'anno d'imposta precedente (2015) un credito d'imposta per erogazioni liberali a sostegno della cultura maggiore di quello che avrebbe potuto riportare.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.
L'Ufficio depositava poi memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa osserva quanto segue:
La controversia ha ad oggetto la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. 600/1973 della dichiarazione mod. Unico/2017 presentata per l'anno d'imposta 2016, con cui si richiedeva il versamento di maggior IRPEF per € 379,00, oltre sanzioni per € 72.362,70 ed interessi per € 5.646,03.
Il ricorrente ha riconosciuto di aver versato tardivamente il secondo acconto IRPEF per l'anno d'imposta
2016 e di averlo determinato -sulla base della dichiarazione integrativa per l'anno 2016 presentata in data
30.06.2017- in € 11.137,00 e non in € 241.209,00 come risultava dalla dichiarazione originaria.
L'Ufficio ha invece determinato l'ammontare della sanzione dovuta in relazione a detta tardività senza tener conto della dichiarazione integrativa presentata.
Ritiene questa Corte che, in assenza di contestazioni e riprese da parte dell'ufficio sulla somma versata a titolo di secondo acconto basato sulla dichiarazione integrativa, la sanzione dovuta per il tardivo versamento del secondo acconto andava calcolata non sull'ammontare di quanto indicato indicato nella dichiarazione originaria, bensì sull'ammontare effettivamente dovuto e versato sulla base della dichiarazione integrativa.
Si ritiene inoltre ininfluente quanto accaduto per un diverso anno di imposta, in particolare l'anno 2015.
Quanto alla iscrizione a ruolo della maggior imposta IRPEF per € 379,00 si ritiene corretto l'operato dell'Ufficio in quanto il contribuente ha indicato a riporto dalla dichiarazione per l'anno d'imposta precedente un credito d'imposta per erogazioni liberali a sostegno della cultura, maggiore di quello che avrebbe potuto riportare.
L'importo versato dava diritto ad un credito per l'ammontare del 65% di quanto versato distribuito in tre anni, mentre il contribuente ha erroneamente indicato al rigo RN 30 non un terzo del 65% della somma versata, ma un terzo della intera somma versata (€ 3.250,00), ovvero € 1.083,00.
Pertanto la differenza (1083-704= 379) è stata recuperata a tassazione, sia nell'anno 2015, in cui è stato effettuato il versamento che dava diritto al credito, sia nell'anno 2016, nel quale il contribuente aveva erroneamente esposto come credito 1/3 della intera somma versata pari ad euro 1.083,00, anzichè euro
704,00.
La Corte accoglie in parte il ricorso limitatamente alle sanzioni dovute da ricalcolarsi sull'importo risultante dalla dichiarazione integrativa e rigetta nel resto. Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso e dichiara dovute le sanzioni da calcolarsi sull'importo risultante dalla dichiarazione integrativa e rigetta nel resto.
Spese compensate.