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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 11/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
sezione civile composta dai seguenti Magistrati:
Dott.sa Claudia Matteini Presidente
Dott.Claudio Baglioni Consigliere
Dott. Enrico Cerulli Giudice relatore
§ § §
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.462/2022 del ruolo generale promossa da:
Parte_1
Appellante
(Avv.Paolo Sportoletti)
Contro
Controparte_1
Appellato
(Avv.Roberto Rubini)
Il giudizio qui gravato è stato introdotto con atto del 13/6/2014 da che Controparte_1
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Perugia onde sentirlo condannare Controparte_2
al pagamento in suo favore della somma di €.7.600,00. L'attore giustificava il proprio credito in parte in forza di una cessione di credito in suo favore (€.1.800,00) e la rimanenza per prestazioni professionali di ingegneria. Parte convenuta rilevava l'infondatezza della domanda ed anche la temerarietà della stessa. Il Tribunale disponeva l'acquisizione ex art 210 cpc delle scritture contabili riferite alla dedotta cessione di credito e disponeva CTU sulla congruità dei compensi richiesti per l'affermata prestazione professionale. Si procedeva quindi con l'interrogatorio delle parti, anche a fini di possibile conciliazione, durante il quale parte attrice dichiarava la disponibilità ad accettare transattivamente la somma di €.5.000,00; proposta rifiutata.
La controversia veniva definita dalla sentenza n. 1006/2022, pubblicata il 13.7.2022 che dichiarava la legittimità della dedotta cessione di credito in favore dell'Ing. e la CP_1
congruità delle prestazioni professionali dallo stesso maturate nella misura di €.4.178,69; condannava quindi il convenuto al pagamento di €.5.978,60 oltre accessori di legge a carico del
Parte_1
Detta pronuncia veniva qui gravata dal che rileva: Parte_1
-La prescrizione di parte del credito oggetto di domanda;
-L'estinzione, per pagamento, di parte del credito oggetto della domanda;
-La contestazione dei compensi relativi alla parte del credito vantato per progettazione architettonica, strutturale e direzione lavori;
-La mancata rilevanza conferita alla eccepita compensazione con il credito vantato dalla società nei confronti del geom. come asseritamente Controparte_3 CP_4 ceduto all'odierno Appellante.
I rilievi hanno ricevuto recisa contestazione di parte appellata che ne ha evidenziato l'infondatezza.
Le parti hanno precisato come in atti le rispettive conclusioni.
Si osserva preliminarmente che l'appellante ha correttamente adempiuto ai dettami afferenti all'indicazione delle parti del provvedimento che intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
nonché le indicazioni delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
donde la sua ammissibilità.
2 Dalla documentazione acquista agli atti si rileva che il ebbe ad affidare inizialmente CP_5 al Geom. , padre dell'odierno appellato Ing. , la CP_4 Controparte_1
riqualificazione di annessi agricoli mediante demolizione e ricostruzione di edificio ad uso magazzino. Il Geom. rocedeva quindi alla redazione del “Piano di Recupero” e nelle CP_1 connesse attività tecniche. Cessata l'attività da parte del Geometra, la pratica veniva proseguita dal figlio Ing. dapprima con la società Rondoni Servizi Tecnici sas Controparte_1
(della quale il Geom. era socio accomandante e l'Ing. socio CP_1 Controparte_1
accomandatario) la quale, successivamente, ha ceduto il credito derivante da tale attività all'odierno Appellato stante la cessazione di attività di tale società. Dopo l'approvazione del
Piano di Recupero l'Ing. ha provveduto alla progettazione architettonica dell'edificio CP_1 magazzino e la relativa progettazione strutturale. L'attività professionale svolta è desunta da: - verbale linee e quote del maggio 2007; -progetto architettonico;
-variante al PDC n. 1133/2006
– committente predisposizione tecnica Studio Rondoni maggio 2007; - Parte_1
comunicazione inizio lavori del 15.10.2007; -permesso a costruire rilasciato Parte_1
sulla progettazione dell'Ing. -richiesta di rinnovo permesso a costruire n. 433 del CP_1
6/5/2009; -relazione descrittiva delle opere da eseguire in economia a firma Ing. - CP_1
comunicazione inizio lavori del 31.8.2010. Ancora sull'incarico svolto appaiono di rilevo gli accertamenti eseguiti dal Consulente tecnico d'ufficio Ing. che nella propria relazione Per_1 peritale riferisce che “la somma pretesa dall'Ing. nei confronti del attiene a CP_1 Parte_1
prestazioni tecniche di progetto relative al Piano di Recupero di un magazzino di materiali edili di proprietà del ubicato all'interno di in un terreno agricolo sito in Parte_1
Str. Vicinale Ranfa, Loc. Il Sardo Fraz. Balanzano-Perugia-, prestazioni tecniche di progetto che hanno riguardato sia la parte autorizzativa edilizia che il progetto delle strutture in cemento armato, poi non realizzate, presso il Servizio Controllo costruzioni della Provincia di Perugia.
Le due pratiche edilizie, ovvero la Variante di cui al Permesso a Costruire n.435 del 6./5/2008 ed il successivo rinnovo di cui al Permesso a Costruire N.699 del 3.9.2009, sono state redatte dalla Società Rondoni Servizi Tecnici s.a.s la quale per queste prestazioni ha emesso la Fattura
n.29 del 10/12/2009 il cui onorario è di €.1.500,00 e l'importo complessivo da pagare è di
€.1.800,00 IVA compresa…”il cui pagamento è stato chiesto in virtù della cessione di credito tra la suddetta sas e l'Ing. Il Consulente ha offerto le seguenti valutazioni: -per le CP_1 pratiche edilizie redatte e presentate dall'Ing. al Comune di Perugia Controparte_1
ovvero la Variante di cui al Permesso a Costruire n.435 del 6./5/2008 ed il successivo rinnovo
3
di cui al Permesso a Costruire N.699 del 3.9.2009 deve essere confermato l'onorario di
€.1.500,00 e quindi l'importo complessivo di €.1.800,00 IVA compresa così come da Fattura
n.29 del 10.12.2009 della Soc.Rondoni Servizi Tecnici s.a.s. “..in quanto nel corso delle operazioni peritali entrambe le parti hanno concordato e ribadito l'accordo in merito al pagamento della suddetta somma ( Vedi Verbale n.4 del 14.12.2017 ,All.n.4)”,(v.C.T.U. pag.45) ; -per le prestazioni tecniche di progetto detto onorario Parte_2 spettante all'attore per l'attività prestata in favore del convenuto, il cui ultimo adempimento è consistito nella presentazione al Comune di Perugia la comunicazione di inizio lavori in data
31.10.2010, ed il cui pagamento è stato intimato con missive del legale dell'attore in data
18.1.2013 e 10.4.2014 (doc.nn. 11-12), questo ammonta ad €.3.878,69,oltre IVA e contributo integrativo, nonché ad €.300,00, oltre IVA e contributo integrativo per la Redazione e
Consegna della Comunicazione Inizio Lavori con Elaborazione del Verbale Linee-Quote, mentre nulla deve essere allo stesso riconosciuti per Direzione Lavori e Sistemazione
Preliminare dell'Area in quanto è stato accertato che i lavori di costruzione non sono mai stati eseguiti né sono stati forniti, dall'attore, riscontri o documenti relativi a queste o altre attività legate alla Direzione dei Lavori. Tali accertamenti appaiono frutto di attenta analisi della documentazione acquisita nel pieno contraddittorio delle parti. L'eccezione di prescrizione riformulata in questa sede, non ha pregio attesa la correttezza della valutazione espressa sul punto da Primo Giudice. L'attività professionale dell'ing. come pocanzi descritta appare consequenziale a quella svolta dalla Rondoni Servizi CP_1
Tecnici in quanto attività aventi ad oggetto piano di recupero e progetti strutturali ed architettonici come connotate da una evidente continuità che non consente di individuare il momento di decorrenza del termine prescrizionale, peraltro, l'efficacia del permesso a costruire del 3.9.2009 emesso a seguito della richiesta di rinnovo, seguito dalla comunicazione di inizio lavori del 31.8.2010 ha una durata quadriennale dalla sua emissione;
ciò consente di ritenere eseguite nei termini, con efficacia interruttiva dell'eventuale decorrente termine di prescrizione, delle diffide ad adempiere diffida del 4.9.2012 del 18.1.2013 e 10.4.2014. Le deduzioni afferenti una presunta duplicazione di attività addebitabile all'Ing. non hanno pregio CP_1
in quanto destituite di valido impianto probatorio come del resto appare infondato l'asserito difetto di conferimento d'incarico la cui deduzione, per costante orientamento giurisprudenziale, non consente di avvalersi dell'istituto della prescrizione.
4 Si censura ancora la prima pronuncia rilevando come il Tribunale non abbia dato credito alla dedotta compensazione di crediti. Parte appellate evidenzia che la società Controparte_3 avrebbe eseguito nell'anno 2005, in un immobile di proprietà del Geom. sito in CP_4
Piegaro, lavori edili quantificabili in €.4.320,00; oltre € 438,00 riferiti a lavori di sgombero.
Inoltre la società avrebbe eseguito lavori su altro immobile del er Controparte_3 CP_1 un importo di €.2.320,00. Detti crediti sarebbero stati acquisiti dal e questi posti in Parte_1 compensazione a quelli del Sulle prove dell'assunto il Tribunale ha correttamente CP_1 rilevato l'inammissibilità della prova per testi capitolata dal in primo luogo perchè CP_5
il teste risulta destinatario, unitamente al convenuto del Testimone_1 Parte_1
sollecito di pagamento della fattura n.29/2009 del 10.12.2009 di cui alla missiva di parte attrice del 4.9.2012 e quindi risulta palesemente incapace a testimoniare nel presente giudizio e sulle circostanze di cui ai capitoli dal n.1 al n.9, in quanto apparentemente coinvolto ed interessato all'esito del giudizio stesso, mentre quanto richiesto ai capitoli dal n.6 al n.9 fa riferimento ad asserite prestazioni di lavoro della in favore di Controparte_3 CP_4
genericamente indicate, non riferibili a determinate e quantificate giornate lavorative, senza alcun riferimento all'entità del corrispettivo pattuito per le stesse né evincibile da documentazione tecnica e contabile regolarmente redatta e prodotta, stante che, all'atto dell'asserita cessione di credito in favore del convenuto, peraltro mai prima comunicata né risultante accettata dall'attore e di cui al doc.12 delle produzioni del convenuto medesimo, per espressa dichiarazione resa al verbale dell'udienza del 7.11.2006, la Società cedente, all'epoca, era praticamente inattiva e asseritamente in regime forfettario ma comunque onerata dell'emissione di fatture e della tenuta delle scritture contabili obbligatorie, di talche a tale mancanza di documentazione non può sopperire una prova per testi, peraltro, vertente su circostanze del tutto generiche. La dedotta cessione non può spiegare alcun effetto per la totale carenza degli elementi necessari alla sua sussistenza non rilevandosi alcuna consegna da parte del cedente dei documenti probanti il credito;
infatti ,come noto la cessione obbliga il cedente a consegnare al cessionario i titoli probatori del credito o, se è stata ceduta una parte di esso, copia autentica dei titoli medesimi;
questa consegna è in realtà un atto di esecuzione della cessione, che pone il cessionario in condizione di far valere i diritti cedutigli. D'altro canto la cessione di credito Società Rondoni Servizi Tecnici / Ing. del 10.12.2019, dà CP_1
correttamente atto della consegna al cessionario dei documenti probatori del credito ceduto come rappresentato nella fattura n. 29 del 10.12.2009 che il CTU Ing. ha allegato alla Per_1
5 propria relazione. Emerge inoltre dagli atti che le lavorazioni svolte da in Controparte_3 favore di si asseriscono eseguite nell'anno 2005 mentre l'immobile oggetto di CP_4
interventi appare essere stato ceduto dal on atto del 2/12/2003. CP_1
Parte appellante lamenta come il Tribunale abbia disatteso la denuncia di nullità della espletata ctu per avere il Consulente utilizzato allegazioni e documenti acquisti irritualmente. In particolare si denuncia che lo stesso avrebbe travalicato i limiti delle sue funzioni, preoccupandosi di andare a reperire documentazione ulteriore, rispetto a quella offerta dalle parti, presso gli uffici del Comune di Perugia e della Regione dell'Umbria”. L'assunto non pregio atteso che nell'elaborato peritale il CTU ha precisato che tutta la documentazione reperita è statala mostrata e valutata negli incontri con i C.T.P. per la discussione in contraddittorio e per le verifiche dei documenti già presenti all'interno del fascicolo del Tribunale. Comunque prima dell'acquisizione degli atti presso i competenti Uffici, lo stesso C.T.U. ha verbalizzato che entrambi i C.T.P. erano concordi nella opportunità di accertare la coerenza di quanto depositato in atti di causa dalla parte attrice con i documenti effettivamente trasmessi alle Pubbliche
Amministrazioni, trattasi quindi di attività di mera verifica e lo stesso ctu non si ha sostituito con la propria attività all'onere della parte di provare i fatti dedotti a fondamento della domanda.
La richiesta di ulteriore CTU appare formulata da parte appellante per la prima volta in questa sede e comunque meramente esplorativa e quindi inammissibile.
Ogni ulteriore rilievo è assorbito sulla scorta del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre domande (Cass.11547/2013).
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei valori minimi professionali, attesa la non complessità della controversia, opportunamente valutati il pregio dell'attività, la natura e difficoltà della prestazione professionale.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico di parte appellante.
PQM
-Respinge l'appello e conferma la pronuncia gravata.
6 -Condanna parte appellante alla refusione a parte appellata delle spese di lite che si liquidano in in €.2.906,00 per competenze professionali oltre rimborso forfettario 15% iva e ca come per legge.
Dichiara l'appellante sottoponibile al pagamento della somma pari al contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 30/5/2002 n.115.
Cosi deciso il 18/2/2025
Il Presidente
Dott.sa Claudia Matteini
Il Giudice relatore
Dott.Enrico Cerulli
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