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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4912/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4912 /2018 R.G., promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] int.6, elettivamente domiciliato in
VIA S. PANAGIA 141/C 96100 SIRACUSA presso lo studio dell'avv. CANALICCHIO
CATALDO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore contro
( ), nata in [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2
residente in [...], elettivamente domiciliata in VIA
GRIMALDI 6 PRIOLO GARGALLO presso lo studio dell'avv. BALLACCHINO ROSA
MARIA , che la rappresenta e difende per procura in atti;
- convenuto pagina 1 di 9 con l'intervento del Pubblico Ministero (parere pervenuto il 18.04.20019); rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 24/10/2024, con i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato il 26.09.2018 , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio (in data 23.04.1986) con , dalla cui unione nascevano le figlie CP_1
e (entrambe a Siracusa, rispettivamente il 05/09/1987 ed il 09/04/1991) già Per_1 Per_2
da tempo autonome e con proprio nucleo familiare, chiedeva al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca del contributo per il mantenimento delle figlie, ormai economicamente autonome e indipendenti, e la modifica o riduzione a
300,00 euro, o nella maggior somma ritenuta dal Tribunale, dell'assegno a favore della moglie.
In seno all'atto introduttivo il ricorrente precisava che:
- i coniugi durante il matrimonio scelsero il regime della comunione dei beni;
- il Tribunale di Siracusa con sentenza n. 1906/2015, ha pronunziato la separazione tra e , stabilendo l'assegnazione a della CP_1 Parte_1 CP_1 casa coniugale, sita in Priolo Gargallo via G. D'Annunzio n.12/A, acquisita dai coniugi dall'Istituto Autonomo Per Le Case Popolari della Provincia di Siracusa in data 15/03/2001, il mantenimento da parte del a favore delle figlie e Pt_1
della moglie per un importo complessivo di 1.500 euro;
- i coniugi vivono ininterrottamente separati a far data dalla comparizione avanti il
Presidente del Tribunale Civile di Siracusa avvenuta il 22-10-2012;
- le situazioni patrimoniali di entrambi i coniugi sono sensibilmente cambiate tant'è che il reddito del si è ridotto del 50% rispetto quanto dallo stesso Pt_1
percepito durante il matrimonio e durante il citato procedimento di separazione.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale nulla opponeva CP_1
alle domande di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma negava la sussistenza dei presupposti per una riduzione dell'assegno divorzile in proprio favore e del mantenimento pagina 2 di 9 a favore delle figlie e chiedeva che il sig. venisse condannato a pagare Parte_1
in suo favore ed a titolo di mantenimento della stessa, l'importo mensile di € 1.500,00, oltre le spese straordinarie mediche che si dovessero rendere necessarie per la stessa, oltre
€ 600,00 per il mantenimento delle figlie, di cui una convivente con la sig.ra , CP_1
e da pagare direttamente in favore delle stesse;
che la casa coniugale, ubicata in Priolo
Gargallo (SR) Via D'Annunzio 12, venga assegnata alla moglie, con tutti i mobili che la arredano e che la abiterà unitamente alla figlia ed alla nipotina. Per_2
All'udienza presidenziale del 10.04.2019, sentite le parti e rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza, confermava le statuizioni della separazione.
Nella comparsa conclusionale il ricorrente insisteva nelle domande originarie e chiedeva, inoltre, la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della moglie.
Quest'ultima ribadiva quanto sostenuto nella comparsa di costituzione e nelle ulteriori difese.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data 2.12.2021 il Tribunale si pronunciava sullo status, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in PRIOLO
GARGALLO il 23/04/1986 tra e , trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di PRIOLO GARGALLO dell'anno 1986, n. 9, Parte II, serie A, Ufficio 1. Quindi, disponeva, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per le questioni economiche mediante accertamenti con la Guardia di Finanza, al fine di conoscere l'effettiva condizione economico- patrimoniale delle parti.
Infine, all'udienza del 24.10.2024, la causa veniva posta in decisione dinanzi al Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti concludevano come in atti.
2. Posto che, in questa sede, devono vagliarsi le sole questioni economiche, con riferimento al mantenimento delle figlie maggiorenni, la domanda avanzata da parte resistente di versamento di un contributo di mantenimento per le stesse appare, ad oggi, infondata e va rigettata.
pagina 3 di 9 Sul punto, giova rammendare che, in via generale dalla lettura combinata degli artt. 30
Cost., 147, 315 bis, 316 bis e 337 septies c.c. deriva che l'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli, in virtù delle richiamate norme, non cessa al raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma solo con il raggiungimento dell'indipendenza economica, ovvero fin quando costoro non siano obiettivamente in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze, senza che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica possa esser loro ascritto a colpa per inerzia nella ricerca d'un lavoro compatibile o per ingiustificato rifiuto di corrispondenti occasioni.
Invero, non può dubitarsi del fatto che l'obbligo di mantenimento posto in capo ai genitori non possa protrarsi sine die e debba, pertanto, cessare allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da garantire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica, oppure quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a far fronte alle esigenze quotidiane di vita, o, ancora, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere che abbiano maturato la capacità di provvedere a se stessi.
Da ciò deriva che la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato giustamente evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori " (cfr, ex multis, Cass. n. 12477 del 7.7.2004;. Cass n.18076 del
20.8.2014 Sezioni Unite n. 20448 del 29.9.2014).
Di recente la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che solo "alla raggiunta prova della integrazione delle circostanze che fondano il diritto, il giudice sarà tenuto a disporre
l'assegno in discorso in favore del figlio maggiorenne capace di autogestione sempre che la concreta situazione economica non sia il frutto di scelte irragionevoli e sostanzialmente volte ad instaurare un regime di controproducente assistenzialismo, nel disinteresse per la ricerca della dovuta indipendenza economica" (Cass. n. 17183/2020).
pagina 4 di 9 Ed allora, raggiunta la maggiore età si presume l'idoneità al reddito del figlio e tale presunzione può essere superata solo ove la parte interessata alla corresponsione del contributo di mantenimento fornisca la prova del diritto al mantenimento da parte del genitore e non v'è dubbio che tale principio è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova.
Ciò posto, nel caso di specie entrambe le figlie sono ormai nel pieno della loro maturità,
ha 37 anni, non vive più presso il nucleo familiare della madre la quale, non solo Per_1
non ha provato, ma non ha neppure allegato elementi circa il suo stile di vita, limitandosi a ribadire in modo laconico e generico che sarebbe disoccupata.
(33 anni di età) ha a sua volta avuto a una figlia e da accertamenti della Guardia di Per_2
finanza di Augusta è emerso che dal 2017 al 2019 è stata dipendente della società N&M scommesse con sede in Priolo Gargallo, che ha percepito reddito di 980,00 euro nel 2017,
8.107,00 nel 2018 e 3.396,00 nel 2019 e che percepisce dall'INPS pensione per 1.185,00 euro, dimostrando, così, di essere più che capace di provvedere a sé stessa e alla propria famiglia.
Per cui, può ritenersi che entrambe le donne, ormai adulte, possano provvedere autonomamente a sé stesse e inserirsi pienamente nel tessuto economico sociale e lavorativo, conseguentemente nessun mantenimento è tenuto a corrispondere il genitore.
3. Nulla, quindi, deve disporsi sull'assegnazione della casa familiare, non sussistendo i presupposti per il mantenimento a favore dei figli di quell'habitat domestico che ne giustifica l'assegnazione al genitore collocatario.
4. Per quanto concerne la corresponsione di un assegno divorzile, sussistono i presupposti per il suo riconoscimento in favore di parte resistente.
In punto di diritto, devono prendersi le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 18287/2018, che ha trattato approfonditamente il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza della Cassazione n. 11504/2017, fino a quel momento recepita dai Tribunali di merito.
Non v'è dubbio che il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone al collegio di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
pagina 5 di 9 Le SS.UU. partendo dall'assunto in base al quale lo scioglimento del vincolo del matrimonio incide sullo status di coniuge, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia di natura compensativa - perequativa (basata sulla valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, il principio di pari dignità dei coniugi, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo deve essere frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione e formazione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'articolo 143 c.c..
Del resto, sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto della vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di auto- responsabilità sulla base dei quali, ex art. 2 e 29 Cost., si fonda la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In tal modo le Sezioni Unite della Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva – ed eventuale - determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e pagina 6 di 9 comparativo di adeguatezza.
Partendo da questo principio le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia n.11504/2017 il superamento del criterio del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità, espresso nell'art. 2 della Carta Costituzionale, costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno della comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza della funzione equilibratrice - perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito delle SSUU del 2018, si ritiene opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in
pagina 7 di 9 particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Svolta tale premessa di ordine giuridico, nel caso di specie, in primo luogo dalle allegazioni delle parti, dalla documentazione reddituale prodotta e soprattutto dagli accertamenti della Guardia di Finanza presso il Centro per l'Impiego, tramite l'agenzia delle entrate e l'INPS è emerso che: non svolge attività lavorativa, non ha CP_1
presentato dichiarazioni ai fini fiscali, non ha percepito emolumenti, ed è percettrice di reddito di cittadinanza di circa 367,00, infine risulta intestataria di un immobile sito a
Priolo Gargallo in Via Giusti. Inoltre, la risulta intestataria di conto corrente ove si CP_1
rilevano diverse movimentazioni mensili in entrati per un importi di circa 800,00 euro.
, consulente anche all'estero, invece, tra il 2017 e il 2020 ha percepito Parte_1
uno stipendio annuo di circa 70.000,00 euro, è intestatario di diversi conti presso la Banca
Popolare Pugliese e in data 15.09.2019 ha estinto una polizza vita per un importo di
42.282,00 euro che gli è stato accreditato.
Alla luce delle superiori considerazioni, a sostegno della sussistenza del diritto della ricorrente a percepire l'assegno divorzile militano certamente la sproporzione reddituale, la lunga durata del vincolo coniugale (sorto nel 1986), la dedizione della alla CP_1 famiglia in costanza di matrimonio, l'età della stessa e la conseguente concreta difficoltà nel reperimento di un'attività lavorativa.
Tuttavia, nella determinazione del quantum, se, da un lato, va valutata la concreta sproporzione reddituale tra le parti, dall'altro, deve tenersi conto del fatto che la resistente vive nella casa coniugale, è titolare di altro immobile (a Priolo Gargallo in Via Giusti), risulta percepire 800, 00 euro mensili (come da movimentazioni bancarie) oltre che il reddito di cittadinanza.
Per cui, se è vero che permane un divario economico tra le parti, tuttavia, tenuto conto di quanto emerso, per l'attribuzione dell'assegno divorzile, appare equo che il Pt_1
pagina 8 di 9 versi alla moglie a titolo di mantenimento della stessa la somma di 700, 00 euro al mese.
5. Le spese di lite, ravvisandosi reciproca soccombenza, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 963/2018
R.G.: revoca l'assegno di mantenimento previsto per le figlie e in sede Per_1 Persona_3
di separazione (dalla data della domanda 26.09.2018); nulla dispone sulla casa familiare;
pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese - la Parte_2
somma di euro 700,00 in favore di a titolo di assegno divorzile, somma da CP_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (a decorrere dalla data della domanda
26.09.2018); compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 16.01.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4912 /2018 R.G., promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] int.6, elettivamente domiciliato in
VIA S. PANAGIA 141/C 96100 SIRACUSA presso lo studio dell'avv. CANALICCHIO
CATALDO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore contro
( ), nata in [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2
residente in [...], elettivamente domiciliata in VIA
GRIMALDI 6 PRIOLO GARGALLO presso lo studio dell'avv. BALLACCHINO ROSA
MARIA , che la rappresenta e difende per procura in atti;
- convenuto pagina 1 di 9 con l'intervento del Pubblico Ministero (parere pervenuto il 18.04.20019); rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 24/10/2024, con i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato il 26.09.2018 , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio (in data 23.04.1986) con , dalla cui unione nascevano le figlie CP_1
e (entrambe a Siracusa, rispettivamente il 05/09/1987 ed il 09/04/1991) già Per_1 Per_2
da tempo autonome e con proprio nucleo familiare, chiedeva al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca del contributo per il mantenimento delle figlie, ormai economicamente autonome e indipendenti, e la modifica o riduzione a
300,00 euro, o nella maggior somma ritenuta dal Tribunale, dell'assegno a favore della moglie.
In seno all'atto introduttivo il ricorrente precisava che:
- i coniugi durante il matrimonio scelsero il regime della comunione dei beni;
- il Tribunale di Siracusa con sentenza n. 1906/2015, ha pronunziato la separazione tra e , stabilendo l'assegnazione a della CP_1 Parte_1 CP_1 casa coniugale, sita in Priolo Gargallo via G. D'Annunzio n.12/A, acquisita dai coniugi dall'Istituto Autonomo Per Le Case Popolari della Provincia di Siracusa in data 15/03/2001, il mantenimento da parte del a favore delle figlie e Pt_1
della moglie per un importo complessivo di 1.500 euro;
- i coniugi vivono ininterrottamente separati a far data dalla comparizione avanti il
Presidente del Tribunale Civile di Siracusa avvenuta il 22-10-2012;
- le situazioni patrimoniali di entrambi i coniugi sono sensibilmente cambiate tant'è che il reddito del si è ridotto del 50% rispetto quanto dallo stesso Pt_1
percepito durante il matrimonio e durante il citato procedimento di separazione.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale nulla opponeva CP_1
alle domande di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma negava la sussistenza dei presupposti per una riduzione dell'assegno divorzile in proprio favore e del mantenimento pagina 2 di 9 a favore delle figlie e chiedeva che il sig. venisse condannato a pagare Parte_1
in suo favore ed a titolo di mantenimento della stessa, l'importo mensile di € 1.500,00, oltre le spese straordinarie mediche che si dovessero rendere necessarie per la stessa, oltre
€ 600,00 per il mantenimento delle figlie, di cui una convivente con la sig.ra , CP_1
e da pagare direttamente in favore delle stesse;
che la casa coniugale, ubicata in Priolo
Gargallo (SR) Via D'Annunzio 12, venga assegnata alla moglie, con tutti i mobili che la arredano e che la abiterà unitamente alla figlia ed alla nipotina. Per_2
All'udienza presidenziale del 10.04.2019, sentite le parti e rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza, confermava le statuizioni della separazione.
Nella comparsa conclusionale il ricorrente insisteva nelle domande originarie e chiedeva, inoltre, la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della moglie.
Quest'ultima ribadiva quanto sostenuto nella comparsa di costituzione e nelle ulteriori difese.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data 2.12.2021 il Tribunale si pronunciava sullo status, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in PRIOLO
GARGALLO il 23/04/1986 tra e , trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di PRIOLO GARGALLO dell'anno 1986, n. 9, Parte II, serie A, Ufficio 1. Quindi, disponeva, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per le questioni economiche mediante accertamenti con la Guardia di Finanza, al fine di conoscere l'effettiva condizione economico- patrimoniale delle parti.
Infine, all'udienza del 24.10.2024, la causa veniva posta in decisione dinanzi al Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti concludevano come in atti.
2. Posto che, in questa sede, devono vagliarsi le sole questioni economiche, con riferimento al mantenimento delle figlie maggiorenni, la domanda avanzata da parte resistente di versamento di un contributo di mantenimento per le stesse appare, ad oggi, infondata e va rigettata.
pagina 3 di 9 Sul punto, giova rammendare che, in via generale dalla lettura combinata degli artt. 30
Cost., 147, 315 bis, 316 bis e 337 septies c.c. deriva che l'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli, in virtù delle richiamate norme, non cessa al raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma solo con il raggiungimento dell'indipendenza economica, ovvero fin quando costoro non siano obiettivamente in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze, senza che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica possa esser loro ascritto a colpa per inerzia nella ricerca d'un lavoro compatibile o per ingiustificato rifiuto di corrispondenti occasioni.
Invero, non può dubitarsi del fatto che l'obbligo di mantenimento posto in capo ai genitori non possa protrarsi sine die e debba, pertanto, cessare allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da garantire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica, oppure quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a far fronte alle esigenze quotidiane di vita, o, ancora, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere che abbiano maturato la capacità di provvedere a se stessi.
Da ciò deriva che la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato giustamente evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori " (cfr, ex multis, Cass. n. 12477 del 7.7.2004;. Cass n.18076 del
20.8.2014 Sezioni Unite n. 20448 del 29.9.2014).
Di recente la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che solo "alla raggiunta prova della integrazione delle circostanze che fondano il diritto, il giudice sarà tenuto a disporre
l'assegno in discorso in favore del figlio maggiorenne capace di autogestione sempre che la concreta situazione economica non sia il frutto di scelte irragionevoli e sostanzialmente volte ad instaurare un regime di controproducente assistenzialismo, nel disinteresse per la ricerca della dovuta indipendenza economica" (Cass. n. 17183/2020).
pagina 4 di 9 Ed allora, raggiunta la maggiore età si presume l'idoneità al reddito del figlio e tale presunzione può essere superata solo ove la parte interessata alla corresponsione del contributo di mantenimento fornisca la prova del diritto al mantenimento da parte del genitore e non v'è dubbio che tale principio è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova.
Ciò posto, nel caso di specie entrambe le figlie sono ormai nel pieno della loro maturità,
ha 37 anni, non vive più presso il nucleo familiare della madre la quale, non solo Per_1
non ha provato, ma non ha neppure allegato elementi circa il suo stile di vita, limitandosi a ribadire in modo laconico e generico che sarebbe disoccupata.
(33 anni di età) ha a sua volta avuto a una figlia e da accertamenti della Guardia di Per_2
finanza di Augusta è emerso che dal 2017 al 2019 è stata dipendente della società N&M scommesse con sede in Priolo Gargallo, che ha percepito reddito di 980,00 euro nel 2017,
8.107,00 nel 2018 e 3.396,00 nel 2019 e che percepisce dall'INPS pensione per 1.185,00 euro, dimostrando, così, di essere più che capace di provvedere a sé stessa e alla propria famiglia.
Per cui, può ritenersi che entrambe le donne, ormai adulte, possano provvedere autonomamente a sé stesse e inserirsi pienamente nel tessuto economico sociale e lavorativo, conseguentemente nessun mantenimento è tenuto a corrispondere il genitore.
3. Nulla, quindi, deve disporsi sull'assegnazione della casa familiare, non sussistendo i presupposti per il mantenimento a favore dei figli di quell'habitat domestico che ne giustifica l'assegnazione al genitore collocatario.
4. Per quanto concerne la corresponsione di un assegno divorzile, sussistono i presupposti per il suo riconoscimento in favore di parte resistente.
In punto di diritto, devono prendersi le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 18287/2018, che ha trattato approfonditamente il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza della Cassazione n. 11504/2017, fino a quel momento recepita dai Tribunali di merito.
Non v'è dubbio che il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone al collegio di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
pagina 5 di 9 Le SS.UU. partendo dall'assunto in base al quale lo scioglimento del vincolo del matrimonio incide sullo status di coniuge, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia di natura compensativa - perequativa (basata sulla valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, il principio di pari dignità dei coniugi, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo deve essere frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione e formazione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'articolo 143 c.c..
Del resto, sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto della vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di auto- responsabilità sulla base dei quali, ex art. 2 e 29 Cost., si fonda la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In tal modo le Sezioni Unite della Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva – ed eventuale - determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e pagina 6 di 9 comparativo di adeguatezza.
Partendo da questo principio le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia n.11504/2017 il superamento del criterio del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità, espresso nell'art. 2 della Carta Costituzionale, costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno della comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza della funzione equilibratrice - perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito delle SSUU del 2018, si ritiene opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in
pagina 7 di 9 particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Svolta tale premessa di ordine giuridico, nel caso di specie, in primo luogo dalle allegazioni delle parti, dalla documentazione reddituale prodotta e soprattutto dagli accertamenti della Guardia di Finanza presso il Centro per l'Impiego, tramite l'agenzia delle entrate e l'INPS è emerso che: non svolge attività lavorativa, non ha CP_1
presentato dichiarazioni ai fini fiscali, non ha percepito emolumenti, ed è percettrice di reddito di cittadinanza di circa 367,00, infine risulta intestataria di un immobile sito a
Priolo Gargallo in Via Giusti. Inoltre, la risulta intestataria di conto corrente ove si CP_1
rilevano diverse movimentazioni mensili in entrati per un importi di circa 800,00 euro.
, consulente anche all'estero, invece, tra il 2017 e il 2020 ha percepito Parte_1
uno stipendio annuo di circa 70.000,00 euro, è intestatario di diversi conti presso la Banca
Popolare Pugliese e in data 15.09.2019 ha estinto una polizza vita per un importo di
42.282,00 euro che gli è stato accreditato.
Alla luce delle superiori considerazioni, a sostegno della sussistenza del diritto della ricorrente a percepire l'assegno divorzile militano certamente la sproporzione reddituale, la lunga durata del vincolo coniugale (sorto nel 1986), la dedizione della alla CP_1 famiglia in costanza di matrimonio, l'età della stessa e la conseguente concreta difficoltà nel reperimento di un'attività lavorativa.
Tuttavia, nella determinazione del quantum, se, da un lato, va valutata la concreta sproporzione reddituale tra le parti, dall'altro, deve tenersi conto del fatto che la resistente vive nella casa coniugale, è titolare di altro immobile (a Priolo Gargallo in Via Giusti), risulta percepire 800, 00 euro mensili (come da movimentazioni bancarie) oltre che il reddito di cittadinanza.
Per cui, se è vero che permane un divario economico tra le parti, tuttavia, tenuto conto di quanto emerso, per l'attribuzione dell'assegno divorzile, appare equo che il Pt_1
pagina 8 di 9 versi alla moglie a titolo di mantenimento della stessa la somma di 700, 00 euro al mese.
5. Le spese di lite, ravvisandosi reciproca soccombenza, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 963/2018
R.G.: revoca l'assegno di mantenimento previsto per le figlie e in sede Per_1 Persona_3
di separazione (dalla data della domanda 26.09.2018); nulla dispone sulla casa familiare;
pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese - la Parte_2
somma di euro 700,00 in favore di a titolo di assegno divorzile, somma da CP_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (a decorrere dalla data della domanda
26.09.2018); compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 16.01.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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