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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3240 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Giudice
Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
nel procedimento iscritto al n. 3240 / 2023 R.G., promosso da:
ID (CUI: ), nato in [...] il giorno 26/01/2001, Pt_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. MUTO ENZA
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 6/11/2024; la parte convenuta, regolarmente notificata, restava contumace.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 01/03/2023 nell'interesse del ricorrente IG
, cittadino della IA , nato in [...] in data [...], avverso il provvedimento Parte_2
del Questore di Piacenza del 07/02/2023 , notificatogli il 08/02/2023 , con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data 25/11/2021 (come indicato nel provvedimento impugnato), l'istante chiedeva di annullare il provvedimento impugnato previa sospensiva della sua efficacia esecutiva e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, T.U.I., come novellato dal D.L. 130/2020.
Nel provvedimento di rifiuto della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1
data 09/11/2022 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnare il termine di cui all'art.10 bis L. 241/1990 per esigenze di celerità, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Testi un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., affermando di vivere in Italia dal 2019, di abitare in autonomia con contratto di locazione a sé intestato, di svolgere regolare attività lavorativa, di aver seguito corsi di formazione professionale, di aver svolto attività di volontariato e di parlare bene la lingua italiana.
Con decreto del 02/03/2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con fissazione di udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 03/04/2024, fissata sia per il merito, che per la discussione sulla sospensiva, il ricorrente compariva personalmente e veniva sentito dal Giudice senza necessità di un interprete, comprendendo e parlando egli molto bene la lingua italiana, confermando le circostanze di cui al ricorso comprovate dalla produzione documentale.
Come risulta dal verbale della suddetta udienza, il ricorrente dichiarava che egli “vive in Italia ormai dal 25 luglio 2019, dunque ormai da 5 anni;
vive in autonomia in locazione con contratto a sé intestato dal 14.2.2024; ha sempre lavorato dal 2021 e lavora tuttora con un contratto di apprendistato professionalizzante con scadenza per il giorno 11.4.2025 presso DECA Costruzioni S.r.l. con buoni guadagni pari a circa euro 1.300,00-1.400,00 mensili, quando ci sono le trasferte la busta arriva anche ad euro 1.800,00; ha seguito corsi di formazione professionale come da documentazione prodotta;
ha svolto attività di volontariato come da documentazione in atti;
parla la lingua italiana avendo conseguito il livello di conoscenza A1 e A2, aveva iniziato anche il corso per conseguire il B1; in
Patria ha i suoi genitori che vivono con il suo fratello più piccolo che ha 12 anni, è in contatto con loro;
qui in Italia ha l'altro suo fratello, che lavora ed è regolarmente soggiornante.”. Confermata la concessa sospensiva della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, visto l'art. 275 bis c.p., veniva fissata udienza collegiale per la discussione per il giorno 20/11/2024, assegnando alle parti termine di 10 giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni, e successivo termine di 10 giorni per note conclusionali, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del giorno 07/02/2023, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda del ricorrente del 25/11/2021(previgente rispetto alla data del 11.3.2023 di entrata in vigore della nuova disciplina normativa).
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l'integrazione del ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che il ricorrente, classe 2001, viva in Italia dal 2019, dunque da 6 anni.
Dall'istruttoria orale ed esame della documentazione prodotta si evince che:
- il ricorrente parla la lingua italiana (cfr. verbale d'udienza del 03/04/2024, attestati di conoscenza di lingua italiana A1 e A2, certificato di iscrizione e frequenza del corso di licenza media presso CPIA di;
CP_1
- il ricorrente ha svolto attività di volontariato nell'ambito dei progetti della Caritas di CP_1
(cfr. certificazione di attività di volontariato);
- il ricorrente dal 2021 ha raggiunto una autonomia abitativa, prima vivendo ospite di un amico in via Pozzo a Parma, successivamente stipulando un contratto di locazione ad uso abitativo dell'immobile sito in Parma (PR), Via Emilia Est n. 36, concluso in data 14/02/2024 e registrato in data 22/02/2024;
- il ricorrente fin da subito si è adoperato nel conseguire occasioni di lavoro, lavorando prima nel settore agricolo e poi venendo assunto il 20.12.2021 con contratto a tempo indeterminato parziale c/o l'azienda Le Colline;
dal 13/04/2022 il ricorrente è assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, full-time, dalla DECA Costruzioni e Ristrutturazioni s.r.l., per il conseguimento della qualifica di “imbiancatore”, inquadrato al II livello del CCNL
Edilizia – Industria, (v. contratto ed estratto conto previdenziale), percependo una retribuzione di circa € 1500,00 netti, variabile in aumento quando il ricorrente effettua delle trasferte. In data
31.10.2024, la DECA Costruzioni e Ristrutturazioni s.r.l., datrice di lavoro, comunicava al ricorrente la stabilizzazione dell'originario contratto di apprendistato professionalizzante, con conseguente prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dal 01/11/2024;
- il ricorrente ha frequentato numerosi corsi introduttivi al mondo del lavoro, in particolare nel campo della sicurezza, per i lavori in quota, per l'utilizzo di dispositivi individuali di protezione e per la conduzione di piattaforme mobili elevate;
- il ricorrente ha potuto contare su guadagni pari complessivamente a circa euro 326,00 per l'anno
2021, euro 16.500,00 circa per l'anno 2022, euro 20.456,00 per l'anno 2023 e euro 13.500,00 circa fino al 31.7.2024 per l'anno 2024 (cfr. copia estratto conto 2023-2024); CP_2
Quanto alla sua situazione in IA, egli dichiara che “in Patria ha i suoi genitori che vivono con suo fratello più piccolo che ha 12 anni, è in contatto con loro;
qui in Italia ha l'altro suo fratello, che lavora ed è regolarmente soggiornante”.
Né la CT né la Questura hanno dato atto di precedenti penali del ricorrente.
Dunque, l'istruttoria orale e documentale ha consentito di ritenere provato che il ricorrente si trova in
Italia da 6 anni, che parla e comprende molto bene la lingua italiana, che lavora con regolare contratto a tempo indeterminato con buoni guadagni, pari ad euro 1.500,00 netti circa al mese, e che risiede a
Parma.
Risulta, quindi, che la conseguita autonomia economica del ricorrente in un percorso di integrazione in costante miglioramento, anche dal punto di vista reddituale e lavorativo, la rete di rapporti sociali sviluppatasi nei 6 anni di permanenza in Italia, l'autonomia abitativa, la conoscenza della lingua italiana integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative per quanto sopra argomentato.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento, essendo già stata confermata in udienza la sospensiva concessa.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023. Considerando che gli elementi che hanno consentito il riconoscimento della protezione complementare sono maturati nel corso del giudizio e che la controparte neppure si è costituita, vi sono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente IG al rilascio del permesso di soggiorno per Parte_2
protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs. 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data
25/11/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Borgo Dott. Marco Gattuso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Giudice
Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
nel procedimento iscritto al n. 3240 / 2023 R.G., promosso da:
ID (CUI: ), nato in [...] il giorno 26/01/2001, Pt_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. MUTO ENZA
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 6/11/2024; la parte convenuta, regolarmente notificata, restava contumace.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 01/03/2023 nell'interesse del ricorrente IG
, cittadino della IA , nato in [...] in data [...], avverso il provvedimento Parte_2
del Questore di Piacenza del 07/02/2023 , notificatogli il 08/02/2023 , con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data 25/11/2021 (come indicato nel provvedimento impugnato), l'istante chiedeva di annullare il provvedimento impugnato previa sospensiva della sua efficacia esecutiva e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, T.U.I., come novellato dal D.L. 130/2020.
Nel provvedimento di rifiuto della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1
data 09/11/2022 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnare il termine di cui all'art.10 bis L. 241/1990 per esigenze di celerità, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Testi un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., affermando di vivere in Italia dal 2019, di abitare in autonomia con contratto di locazione a sé intestato, di svolgere regolare attività lavorativa, di aver seguito corsi di formazione professionale, di aver svolto attività di volontariato e di parlare bene la lingua italiana.
Con decreto del 02/03/2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con fissazione di udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 03/04/2024, fissata sia per il merito, che per la discussione sulla sospensiva, il ricorrente compariva personalmente e veniva sentito dal Giudice senza necessità di un interprete, comprendendo e parlando egli molto bene la lingua italiana, confermando le circostanze di cui al ricorso comprovate dalla produzione documentale.
Come risulta dal verbale della suddetta udienza, il ricorrente dichiarava che egli “vive in Italia ormai dal 25 luglio 2019, dunque ormai da 5 anni;
vive in autonomia in locazione con contratto a sé intestato dal 14.2.2024; ha sempre lavorato dal 2021 e lavora tuttora con un contratto di apprendistato professionalizzante con scadenza per il giorno 11.4.2025 presso DECA Costruzioni S.r.l. con buoni guadagni pari a circa euro 1.300,00-1.400,00 mensili, quando ci sono le trasferte la busta arriva anche ad euro 1.800,00; ha seguito corsi di formazione professionale come da documentazione prodotta;
ha svolto attività di volontariato come da documentazione in atti;
parla la lingua italiana avendo conseguito il livello di conoscenza A1 e A2, aveva iniziato anche il corso per conseguire il B1; in
Patria ha i suoi genitori che vivono con il suo fratello più piccolo che ha 12 anni, è in contatto con loro;
qui in Italia ha l'altro suo fratello, che lavora ed è regolarmente soggiornante.”. Confermata la concessa sospensiva della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, visto l'art. 275 bis c.p., veniva fissata udienza collegiale per la discussione per il giorno 20/11/2024, assegnando alle parti termine di 10 giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni, e successivo termine di 10 giorni per note conclusionali, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del giorno 07/02/2023, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda del ricorrente del 25/11/2021(previgente rispetto alla data del 11.3.2023 di entrata in vigore della nuova disciplina normativa).
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l'integrazione del ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che il ricorrente, classe 2001, viva in Italia dal 2019, dunque da 6 anni.
Dall'istruttoria orale ed esame della documentazione prodotta si evince che:
- il ricorrente parla la lingua italiana (cfr. verbale d'udienza del 03/04/2024, attestati di conoscenza di lingua italiana A1 e A2, certificato di iscrizione e frequenza del corso di licenza media presso CPIA di;
CP_1
- il ricorrente ha svolto attività di volontariato nell'ambito dei progetti della Caritas di CP_1
(cfr. certificazione di attività di volontariato);
- il ricorrente dal 2021 ha raggiunto una autonomia abitativa, prima vivendo ospite di un amico in via Pozzo a Parma, successivamente stipulando un contratto di locazione ad uso abitativo dell'immobile sito in Parma (PR), Via Emilia Est n. 36, concluso in data 14/02/2024 e registrato in data 22/02/2024;
- il ricorrente fin da subito si è adoperato nel conseguire occasioni di lavoro, lavorando prima nel settore agricolo e poi venendo assunto il 20.12.2021 con contratto a tempo indeterminato parziale c/o l'azienda Le Colline;
dal 13/04/2022 il ricorrente è assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, full-time, dalla DECA Costruzioni e Ristrutturazioni s.r.l., per il conseguimento della qualifica di “imbiancatore”, inquadrato al II livello del CCNL
Edilizia – Industria, (v. contratto ed estratto conto previdenziale), percependo una retribuzione di circa € 1500,00 netti, variabile in aumento quando il ricorrente effettua delle trasferte. In data
31.10.2024, la DECA Costruzioni e Ristrutturazioni s.r.l., datrice di lavoro, comunicava al ricorrente la stabilizzazione dell'originario contratto di apprendistato professionalizzante, con conseguente prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dal 01/11/2024;
- il ricorrente ha frequentato numerosi corsi introduttivi al mondo del lavoro, in particolare nel campo della sicurezza, per i lavori in quota, per l'utilizzo di dispositivi individuali di protezione e per la conduzione di piattaforme mobili elevate;
- il ricorrente ha potuto contare su guadagni pari complessivamente a circa euro 326,00 per l'anno
2021, euro 16.500,00 circa per l'anno 2022, euro 20.456,00 per l'anno 2023 e euro 13.500,00 circa fino al 31.7.2024 per l'anno 2024 (cfr. copia estratto conto 2023-2024); CP_2
Quanto alla sua situazione in IA, egli dichiara che “in Patria ha i suoi genitori che vivono con suo fratello più piccolo che ha 12 anni, è in contatto con loro;
qui in Italia ha l'altro suo fratello, che lavora ed è regolarmente soggiornante”.
Né la CT né la Questura hanno dato atto di precedenti penali del ricorrente.
Dunque, l'istruttoria orale e documentale ha consentito di ritenere provato che il ricorrente si trova in
Italia da 6 anni, che parla e comprende molto bene la lingua italiana, che lavora con regolare contratto a tempo indeterminato con buoni guadagni, pari ad euro 1.500,00 netti circa al mese, e che risiede a
Parma.
Risulta, quindi, che la conseguita autonomia economica del ricorrente in un percorso di integrazione in costante miglioramento, anche dal punto di vista reddituale e lavorativo, la rete di rapporti sociali sviluppatasi nei 6 anni di permanenza in Italia, l'autonomia abitativa, la conoscenza della lingua italiana integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative per quanto sopra argomentato.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento, essendo già stata confermata in udienza la sospensiva concessa.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023. Considerando che gli elementi che hanno consentito il riconoscimento della protezione complementare sono maturati nel corso del giudizio e che la controparte neppure si è costituita, vi sono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente IG al rilascio del permesso di soggiorno per Parte_2
protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs. 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data
25/11/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Borgo Dott. Marco Gattuso