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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 933 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 21/01/2025
Il giorno 21/01/2025 alle ore 09,45 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 933 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
Controparte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Riccardo Pinella per parte opponente e l'avv. Angelo Sutera in sostituzione dell'avv. Domenico Cacciatore per parte opposta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 09,50.
Il Giudice onorario
Dr. Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 21/01/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 09:50 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
18:50, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 933 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
17/08/1965, residente in Cammarata (AG) ed elettivamente domiciliato in San OV EM
(AG) via Filangieri n. 19 presso lo studio dell'avv. Riccardo Pinella che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORE OPPONENTE * contro
(p.iva: ) in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Cammarata (AG), elettivamente domiciliata in San OV EM
(AG), corso Francesco Crispi n. 172, presso lo studio dell'avv. Domenico Cacciatore, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTA OPPOSTA *
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 09 febbraio 2022 la a ottenuto dal Tribunale Controparte_3 di Agrigento, un'ingiunzione di pagamento (D.I. n. 180/2022 - R.G. n. 139/2022) per la somma di
€ 18.684,00, oltre “gli interessi nella misura prevista dall'art. 5 del D. lgs. n. 231/2002 dalla decorrenza prevista dall'art. 4 del medesimo decreto sino all'effettivo pagamento” e le spese della procedura di ingiunzione, nei confronti di , “titolare dell'omonima Controparte_1 ditta (p.iva: 01912000849)”, per il mancato pagamento della “fornitura di mangimi e prodotti per
l'agricoltura”, di cui alle “fatture n. 1215/2007, n. 1216/2007, n. 1503/2007, n. 94/2008, n.
258/2008, n. 416/2008, n. 484/2008, n. 553/2208, n. 601/2008, n. 662/2008, n. 781/2008, n.
851/2008, n. 852/2008, n. 1067/2008, n. 790/2010, n. 995/2010, n. 975/2011, n. 332/2011, n.
433/2011, n. 445/2011, n. 515/2011, n. 658/2011, n. 692/2011, n. 1007/2011, n. 63/2012, n.
182/2012, n. 640/2012, n. 736/2012, n. 1217/2012, n. 1218/2012, n. 679/2014, n. 689/2015 e n.
807/2015”.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificato mediante il servizio postale il 24 febbraio
2022, ha proposto tempestiva opposizione con atto di citazione, Controparte_1 notificato a mezzo pec il 28 marzo 2022, per i seguenti motivi: “1. prescrizione presuntiva del credito ex art. 2955 c.c.; 2. nullità del decreto ingiuntivo opposto per la mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c.; 3. inesistenza della prova del credito ingiunto, infondatezza della pretesa”.
Evidenziava, inoltre, “la inidoneità degli atti interruttivi inviati da parte convenuta opposta” e di avere effettuato nel 2021 a mezzo bonifici due “versamenti per l'importo di complessivo di euro
2.081,00 … con conseguente necessità della rideterminazione del quantum del credito vantato dalla ”. Controparte_2
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “in via principale e nel merito:
1. previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 180/2022 … e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo …;
2. accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di credito della società per intervenuta prescrizione presuntiva Parte_1
annuale ex art. 2955 c.c.; 3. accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di credito della società per intervenuta prescrizione presuntiva Parte_1
ordinaria ex art. 2946 c.c.; 4. accertare e dichiarare … l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o
l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente
l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
5. con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge”.
3 Con comparsa di risposta depositata il 25 luglio 2022, si costituiva in giudizio la resistendo all'avversa opposizione, contestando quanto Controparte_3 eccepito e dedotto dal , e formulando al Tribunale le seguenti istanze: “- Controparte_1
concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo …; - rigettare l'opposizione ex adverso proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
180/2022 …; - in ogni caso, condannare il sig. al pagamento in favore della Controparte_1 della somma di € 18.684,00, oltre interessi nella misura prevista Controparte_2 dall'art. 5 del D.Lg. n. 231/2002 dalla decorrenza prevista dall'art. 4 del medesimo decreto sino all'effettivo pagamento;
- con il beneficio di spese e compensi”.
La causa veniva istruita con la produzione documentale delle parti e con l'escussione all'udienza del 24.02.2023 del sig. teste di parte opposta. Parte_2
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 17 ottobre 2023 e il Giudice fissava l'udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
All'odierna udienza, fatta discutere oralmente la causa dai rispettivi procuratori, il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, deve innanzi tutto rilevarsi che non risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di parte opponente di intervenuta prescrizione presuntiva del credito per decorso del termine annuale ex art. 2955 n. 5 c.c. o, in subordine, per decorso del termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Mette conto anzitutto osservare che, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, il termine prescrizionale breve annuale non risulta applicabile ai rapporti per cui è causa, atteso che la prescrizione presuntiva contemplata dall'art. 2955 n. 5 c.c. - relativa al diritto di credito “dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio” - concerne le alienazioni “al minuto” di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza (v. da ultimo: Cass. Civ. n. 38591/2021).
La presunzione, invece, non opera quando l'acquirente non destini le merci acquistate al consumo o all'uso proprio e della propria famiglia, bensì al commercio o alla speculazione.
È ben vero che l'art. 2955 n. 5 c.c. trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il venditore
4 rivesta, come nel caso di specie, la qualifica di piccolo imprenditore (v. Cass. civ., sez. VI, n.
26433/2014); tuttavia, il tenore complessivo delle fatture prodotte dall'odierna opposta, il carattere continuativo delle forniture lungo un arco temporale che si estende dal 2007 al 2015 e la discreta rilevanza economica del corrispettivo preteso e provato, non consentono di inquadrare il rapporto di che trattasi nel genus della “vendita al minuto”.
Il termine di prescrizione del credito applicabile al caso in esame è, quindi, quello ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Dalla documentazione versata in atti dalla società opposta sin dal procedimento monitorio emerge che tale prescrizione non è maturata per l'avvenuto invio al debitore inadempiente di più atti stragiudiziali di messa in mora (v. raccomandate del 13.04.2012, del 16.05.2016 e del
15.09.2021).
Prive di rilievo sono le contestazioni formulate dall'opponente sulla inidoneità degli atti interruttivi inviati dalla per essere state la raccomandata del Controparte_3
13.04.2012 restituita al mittente per compiuta giacenza e quella del 15.09.2021 consegnata a
[...]
, soggetto estraneo non convivente con l'opponente. Parte_3
La Corte di Cassazione, sez. III civile, con la recente sentenza 08.10.2021, n. 27412 ha ribadito il consolidato orientamento in base al quale “l'atto di costituzione in mora configura un atto giuridico in senso stretto a carattere recettizio (Cass. 23/07/2008, n. 20316; Cass.
23/02/2009, n. 4347); per lo stesso, che è un atto stragiudiziale, non è richiesto, all'infuori della scrittura, alcun rigore di forme e, in particolare, ai fini della interruzione della prescrizione, non sono previste modalità particolari e trasmissione, essendo solo sufficiente che l'atto, contenente
l'intimazione di pagamento, pervenga nella sfera di conoscenza del debitore (Cass. 18/08/2003, n.
12078) e da ultimo, Cass. 7/5/2021 n. 12182). Ai sensi dell'art. 1335 c.c., la dichiarazione recettizia si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto (Cass. 20/01/2003, n. 773; Cass. 23/12/2002, n. 18272)”.
In senso analogo anche Cass. Civ. Ordinanza 09.08.2023, n. 24258: “ai fini dell'interruzione della prescrizione, quel che rileva è che il creditore esterni in forma scritta l'esercizio della pretesa e che la richiesta pervenga nella sfera di conoscenza dell'obbligato. L'atto di costituzione in mora è suscettibile d'interrompere la prescrizione, a patto che giunga nella sfera di dominio e controllo
5 del destinatario e gli consenta così di ricevere l'atto e di conoscerne il relativo contenuto”.
Nel caso in esame, con riferimento alla contestazione di parte opponente relativa alla inefficacia degli atti interruttivi del 13.04.2012, notificato per compiuta giacenza, e del
15.09.2021, consegnata a soggetto estraneo, si richiama, condividendolo, il consolidato orientamento della Suprema Corte, ribadito nell'Ordinanza 15 novembre 2021, n. 34212 ove si legge: “questa Corte ha già chiarito:
- gli effetti della presunzione di regolarità del servizio postale di inoltro e consegna (Sez. 3,
Sentenza n. 9861 del 05/10/1998, Rv. 519421 - 01): Con riguardo agli atti interruttivi della prescrizione, l'uso della lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso il rilascio della ricevuta, da cui, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, può desumersi la presunzione del suo arrivo a destinazione in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale, in ordine al suo inoltro e alla sua consegna.
- la legittimità dell'uso della raccomandata postale quale strumento ordinario per gli atti stragiudiziali ed alla sua idoneità interruttiva della prescrizione (Sez. 3, Sentenza n. 18243 del
28/11/2003, Rv. 568547 - 01): L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali.
- la presunzione di arrivo all'indirizzo del destinatario e la necessità del destinatario di dimostrare l'impossibilità di avere conoscenza senza sua colpa (Sez. 3, Sentenza n. 10058 del
27/04/2010, Rv. 612728 - 01): L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto idonea ad interrompere la prescrizione un'intimazione notificata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., ad un indirizzo dal quale il debitore stava traslocando, negando ogni rilevanza alle risultanze di un certificato storico di residenza)”.
Orbene, nel caso che ci occupa, le raccomandate del 13.04.2012 e del 15.09.2021 sono state regolarmente inviate dalla società opposta all'indirizzo in Cammarata (AG), contrada
6 Tumarrano nel quale, come da certificato storico di residenza del 03.03.2022 depositato dallo stesso , quest'ultimo risiede dal 1996. Controparte_1
Nessun valore probatorio può essere, poi, attribuito al certificato di stato di famiglia – depositato dall'opponente per attestare che che ha firmato l'avviso di Parte_3
ricevimento della racc. a/r del 15.09.2021, era soggetto estraneo non convivente con l'opponente – visto che tale certificato (non storico!) indica solo i componenti del nucleo familiare di al 23 marzo 2022 e non anche all'anno 2021. Controparte_1
Dalla rituale notifica delle raccomandate del 13.04.2012, del 16.05.2016 e del 15.09.2021 discende l'idoneità delle stesse ad interrompere la prescrizione.
3. Meritevole di accoglimento è il secondo motivo di opposizione con cui il CP_1 lamenta la “nullità del decreto ingiuntivo opposto per la mancanza di prova scritta ex art. 634
c.p.c.”.
Dall'esame della produzione dell'odierna società opposta nel procedimento monitorio risulta evidente che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base delle sole fatture e lettere di costituzione in mora.
Tale documentazione non risulta idonea a dimostrare che il credito fosse certo, liquido ed esigibile, dal momento che la produzione delle sole fatture non è sufficiente a comprovare il credito vantato, in assenza dell'estratto autentico delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie munito dell'attestazione di conformità all'originale, come stabilito dall'art. 634, comma
II, c.p.c.
Il decreto ingiuntivo n. 180/2022 emesso dal Tribunale di Agrigento il 09 febbraio 2022 dovrà pertanto essere revocato.
4. Giova rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, risultando a carico del creditore opposto - avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione - l'onere di provare l'esistenza del credito, e a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto - quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Invero “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto, e comunque non solo, la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla
7 situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, deve essenzialmente stabilirsi se è fondata o non è fondata la pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria, e cioè stabilirsi se la parte che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo sia realmente, o non sia, creditrice della somma di danaro (se il credito è pecuniario) che ha costituito oggetto del decreto medesimo.
In questo contesto, allora, sulla parte opposta grava l'onere di dimostrare l'esistenza, per quella somma, del credito (dunque, più precisamente, del “titolo” del diritto azionato), laddove grava invece sulla parte opponente l'onere di dimostrare avvenuti, eventualmente, fatti estintivi del credito medesimo (e ciò, secondo un criterio di ripartizione dell'onere probatorio che, in generale, è ormai accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: v. sentenza del 30 ottobre 2001 n. 13533).
Analizzando il caso di specie, deve evidenziarsi, con riferimento al rapporto sotteso all'ingiunzione di pagamento opposta, che l'opponente ha fondato le proprie contestazioni nel merito affermando genericamente di non essere “debitore della per Controparte_2
alcun titolo e/o ragione” (v. pag. 2 atto di citazione) e sostenendo, a seguito di bonifici effettuati nel 2021, la “necessità della rideterminazione del quantum del credito vantato dalla
” (v. pag. 6). Controparte_2
A fronte di tale, generica, opposizione, la pretesa creditoria avanzata dalla parte opposta ha trovato pieno supporto probatorio nelle risultanze della fase istruttoria.
Il sig. ragioniere, impiegato presso la società opposta, sentito come Parte_2 teste all'udienza del 24 febbraio 2023 - sulla cui attendibilità, tra l'altro non contestata da parte opponente, non vi è alcun motivo di dubitare - ha, infatti, confermato sia le forniture dei mangimi e prodotti per l'agricoltura all'opponente, di cui alle fatture oggetto di causa - che ha anche dichiarato di riconoscere per averle personalmente predisposte - sia, su espressa domanda dell'opponente, l'avvenuta consegna della merce al . Controparte_1
Orbene, applicando i principi sul riparto dell'onere probatorio tra le parti, di cui si è detto, si ritiene che risulti dimostrata la sussistenza del titolo azionato, ovvero le forniture riportate nelle fatture azionate con il procedimento monitorio.
La parte opposta ha, quindi, compiutamente assolto all'onere probatorio gravante su di lei ex art. 2697 c.c.
Dal canto suo, invece, ha formulato, nel giudizio di opposizione, Controparte_1 generiche contestazioni rimaste, all'esito dell'istruttoria, prive di qualsiasi supporto probatorio,
8 non avendo, tra l'altro, neanche fornito la dimostrazione che i pagamenti in acconto con i bonifici effettuati nel 2021 erano riferibili alle fatture per cui è causa.
Come sopra evidenziato, la parte che deduce la ricorrenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione, ha l'onere di dimostrare, o quantomeno allegare, gli elementi documentali in grado di corroborare la tesi sostenuta e legittimare un approfondimento istruttorio sul punto.
Nel caso in esame tale onere, incombente sul , è rimasto inevaso. Controparte_1
Conclusivamente, all'esito dell'istruttoria esperita la parte opponente dovrà essere condannata al pagamento della somma di € 18.684,00 per le forniture di mangimi e prodotti per l'agricoltura indicate nelle fatture emesse dalla società odierna opposta per gli anni dal 2007 al
2015.
5. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate come in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal vigente D.M. n. 147 del 2022 con riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra Euro 5.001 ed
Euro 26.000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 933/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 180/2022 (R.G. n. 139/2022) emesso dal Tribunale di Agrigento il
09.02.2022;
- condanna al pagamento della somma di € 18.684,00 in favore della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, oltre interessi nella Controparte_3 misura prevista dall'art. 5 del D. lgs. n. 231/2002 dalla decorrenza prevista dall'art. 4 del medesimo decreto sino all'effettivo pagamento;
- condanna al pagamento in favore della in Controparte_1 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.504,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, come per legge.
Così deciso in Agrigento il 21/01/2025.
Il Giudice onorario
Dr. Luca Restivo
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 21/01/2025
Il giorno 21/01/2025 alle ore 09,45 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 933 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
Controparte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Riccardo Pinella per parte opponente e l'avv. Angelo Sutera in sostituzione dell'avv. Domenico Cacciatore per parte opposta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 09,50.
Il Giudice onorario
Dr. Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 21/01/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 09:50 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
18:50, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 933 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
17/08/1965, residente in Cammarata (AG) ed elettivamente domiciliato in San OV EM
(AG) via Filangieri n. 19 presso lo studio dell'avv. Riccardo Pinella che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORE OPPONENTE * contro
(p.iva: ) in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Cammarata (AG), elettivamente domiciliata in San OV EM
(AG), corso Francesco Crispi n. 172, presso lo studio dell'avv. Domenico Cacciatore, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTA OPPOSTA *
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 09 febbraio 2022 la a ottenuto dal Tribunale Controparte_3 di Agrigento, un'ingiunzione di pagamento (D.I. n. 180/2022 - R.G. n. 139/2022) per la somma di
€ 18.684,00, oltre “gli interessi nella misura prevista dall'art. 5 del D. lgs. n. 231/2002 dalla decorrenza prevista dall'art. 4 del medesimo decreto sino all'effettivo pagamento” e le spese della procedura di ingiunzione, nei confronti di , “titolare dell'omonima Controparte_1 ditta (p.iva: 01912000849)”, per il mancato pagamento della “fornitura di mangimi e prodotti per
l'agricoltura”, di cui alle “fatture n. 1215/2007, n. 1216/2007, n. 1503/2007, n. 94/2008, n.
258/2008, n. 416/2008, n. 484/2008, n. 553/2208, n. 601/2008, n. 662/2008, n. 781/2008, n.
851/2008, n. 852/2008, n. 1067/2008, n. 790/2010, n. 995/2010, n. 975/2011, n. 332/2011, n.
433/2011, n. 445/2011, n. 515/2011, n. 658/2011, n. 692/2011, n. 1007/2011, n. 63/2012, n.
182/2012, n. 640/2012, n. 736/2012, n. 1217/2012, n. 1218/2012, n. 679/2014, n. 689/2015 e n.
807/2015”.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificato mediante il servizio postale il 24 febbraio
2022, ha proposto tempestiva opposizione con atto di citazione, Controparte_1 notificato a mezzo pec il 28 marzo 2022, per i seguenti motivi: “1. prescrizione presuntiva del credito ex art. 2955 c.c.; 2. nullità del decreto ingiuntivo opposto per la mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c.; 3. inesistenza della prova del credito ingiunto, infondatezza della pretesa”.
Evidenziava, inoltre, “la inidoneità degli atti interruttivi inviati da parte convenuta opposta” e di avere effettuato nel 2021 a mezzo bonifici due “versamenti per l'importo di complessivo di euro
2.081,00 … con conseguente necessità della rideterminazione del quantum del credito vantato dalla ”. Controparte_2
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “in via principale e nel merito:
1. previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 180/2022 … e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo …;
2. accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di credito della società per intervenuta prescrizione presuntiva Parte_1
annuale ex art. 2955 c.c.; 3. accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di credito della società per intervenuta prescrizione presuntiva Parte_1
ordinaria ex art. 2946 c.c.; 4. accertare e dichiarare … l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o
l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente
l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
5. con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge”.
3 Con comparsa di risposta depositata il 25 luglio 2022, si costituiva in giudizio la resistendo all'avversa opposizione, contestando quanto Controparte_3 eccepito e dedotto dal , e formulando al Tribunale le seguenti istanze: “- Controparte_1
concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo …; - rigettare l'opposizione ex adverso proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
180/2022 …; - in ogni caso, condannare il sig. al pagamento in favore della Controparte_1 della somma di € 18.684,00, oltre interessi nella misura prevista Controparte_2 dall'art. 5 del D.Lg. n. 231/2002 dalla decorrenza prevista dall'art. 4 del medesimo decreto sino all'effettivo pagamento;
- con il beneficio di spese e compensi”.
La causa veniva istruita con la produzione documentale delle parti e con l'escussione all'udienza del 24.02.2023 del sig. teste di parte opposta. Parte_2
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 17 ottobre 2023 e il Giudice fissava l'udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
All'odierna udienza, fatta discutere oralmente la causa dai rispettivi procuratori, il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, deve innanzi tutto rilevarsi che non risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di parte opponente di intervenuta prescrizione presuntiva del credito per decorso del termine annuale ex art. 2955 n. 5 c.c. o, in subordine, per decorso del termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Mette conto anzitutto osservare che, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, il termine prescrizionale breve annuale non risulta applicabile ai rapporti per cui è causa, atteso che la prescrizione presuntiva contemplata dall'art. 2955 n. 5 c.c. - relativa al diritto di credito “dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio” - concerne le alienazioni “al minuto” di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza (v. da ultimo: Cass. Civ. n. 38591/2021).
La presunzione, invece, non opera quando l'acquirente non destini le merci acquistate al consumo o all'uso proprio e della propria famiglia, bensì al commercio o alla speculazione.
È ben vero che l'art. 2955 n. 5 c.c. trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il venditore
4 rivesta, come nel caso di specie, la qualifica di piccolo imprenditore (v. Cass. civ., sez. VI, n.
26433/2014); tuttavia, il tenore complessivo delle fatture prodotte dall'odierna opposta, il carattere continuativo delle forniture lungo un arco temporale che si estende dal 2007 al 2015 e la discreta rilevanza economica del corrispettivo preteso e provato, non consentono di inquadrare il rapporto di che trattasi nel genus della “vendita al minuto”.
Il termine di prescrizione del credito applicabile al caso in esame è, quindi, quello ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Dalla documentazione versata in atti dalla società opposta sin dal procedimento monitorio emerge che tale prescrizione non è maturata per l'avvenuto invio al debitore inadempiente di più atti stragiudiziali di messa in mora (v. raccomandate del 13.04.2012, del 16.05.2016 e del
15.09.2021).
Prive di rilievo sono le contestazioni formulate dall'opponente sulla inidoneità degli atti interruttivi inviati dalla per essere state la raccomandata del Controparte_3
13.04.2012 restituita al mittente per compiuta giacenza e quella del 15.09.2021 consegnata a
[...]
, soggetto estraneo non convivente con l'opponente. Parte_3
La Corte di Cassazione, sez. III civile, con la recente sentenza 08.10.2021, n. 27412 ha ribadito il consolidato orientamento in base al quale “l'atto di costituzione in mora configura un atto giuridico in senso stretto a carattere recettizio (Cass. 23/07/2008, n. 20316; Cass.
23/02/2009, n. 4347); per lo stesso, che è un atto stragiudiziale, non è richiesto, all'infuori della scrittura, alcun rigore di forme e, in particolare, ai fini della interruzione della prescrizione, non sono previste modalità particolari e trasmissione, essendo solo sufficiente che l'atto, contenente
l'intimazione di pagamento, pervenga nella sfera di conoscenza del debitore (Cass. 18/08/2003, n.
12078) e da ultimo, Cass. 7/5/2021 n. 12182). Ai sensi dell'art. 1335 c.c., la dichiarazione recettizia si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto (Cass. 20/01/2003, n. 773; Cass. 23/12/2002, n. 18272)”.
In senso analogo anche Cass. Civ. Ordinanza 09.08.2023, n. 24258: “ai fini dell'interruzione della prescrizione, quel che rileva è che il creditore esterni in forma scritta l'esercizio della pretesa e che la richiesta pervenga nella sfera di conoscenza dell'obbligato. L'atto di costituzione in mora è suscettibile d'interrompere la prescrizione, a patto che giunga nella sfera di dominio e controllo
5 del destinatario e gli consenta così di ricevere l'atto e di conoscerne il relativo contenuto”.
Nel caso in esame, con riferimento alla contestazione di parte opponente relativa alla inefficacia degli atti interruttivi del 13.04.2012, notificato per compiuta giacenza, e del
15.09.2021, consegnata a soggetto estraneo, si richiama, condividendolo, il consolidato orientamento della Suprema Corte, ribadito nell'Ordinanza 15 novembre 2021, n. 34212 ove si legge: “questa Corte ha già chiarito:
- gli effetti della presunzione di regolarità del servizio postale di inoltro e consegna (Sez. 3,
Sentenza n. 9861 del 05/10/1998, Rv. 519421 - 01): Con riguardo agli atti interruttivi della prescrizione, l'uso della lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso il rilascio della ricevuta, da cui, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, può desumersi la presunzione del suo arrivo a destinazione in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale, in ordine al suo inoltro e alla sua consegna.
- la legittimità dell'uso della raccomandata postale quale strumento ordinario per gli atti stragiudiziali ed alla sua idoneità interruttiva della prescrizione (Sez. 3, Sentenza n. 18243 del
28/11/2003, Rv. 568547 - 01): L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali.
- la presunzione di arrivo all'indirizzo del destinatario e la necessità del destinatario di dimostrare l'impossibilità di avere conoscenza senza sua colpa (Sez. 3, Sentenza n. 10058 del
27/04/2010, Rv. 612728 - 01): L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto idonea ad interrompere la prescrizione un'intimazione notificata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., ad un indirizzo dal quale il debitore stava traslocando, negando ogni rilevanza alle risultanze di un certificato storico di residenza)”.
Orbene, nel caso che ci occupa, le raccomandate del 13.04.2012 e del 15.09.2021 sono state regolarmente inviate dalla società opposta all'indirizzo in Cammarata (AG), contrada
6 Tumarrano nel quale, come da certificato storico di residenza del 03.03.2022 depositato dallo stesso , quest'ultimo risiede dal 1996. Controparte_1
Nessun valore probatorio può essere, poi, attribuito al certificato di stato di famiglia – depositato dall'opponente per attestare che che ha firmato l'avviso di Parte_3
ricevimento della racc. a/r del 15.09.2021, era soggetto estraneo non convivente con l'opponente – visto che tale certificato (non storico!) indica solo i componenti del nucleo familiare di al 23 marzo 2022 e non anche all'anno 2021. Controparte_1
Dalla rituale notifica delle raccomandate del 13.04.2012, del 16.05.2016 e del 15.09.2021 discende l'idoneità delle stesse ad interrompere la prescrizione.
3. Meritevole di accoglimento è il secondo motivo di opposizione con cui il CP_1 lamenta la “nullità del decreto ingiuntivo opposto per la mancanza di prova scritta ex art. 634
c.p.c.”.
Dall'esame della produzione dell'odierna società opposta nel procedimento monitorio risulta evidente che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base delle sole fatture e lettere di costituzione in mora.
Tale documentazione non risulta idonea a dimostrare che il credito fosse certo, liquido ed esigibile, dal momento che la produzione delle sole fatture non è sufficiente a comprovare il credito vantato, in assenza dell'estratto autentico delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie munito dell'attestazione di conformità all'originale, come stabilito dall'art. 634, comma
II, c.p.c.
Il decreto ingiuntivo n. 180/2022 emesso dal Tribunale di Agrigento il 09 febbraio 2022 dovrà pertanto essere revocato.
4. Giova rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, risultando a carico del creditore opposto - avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione - l'onere di provare l'esistenza del credito, e a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto - quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Invero “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto, e comunque non solo, la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla
7 situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, deve essenzialmente stabilirsi se è fondata o non è fondata la pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria, e cioè stabilirsi se la parte che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo sia realmente, o non sia, creditrice della somma di danaro (se il credito è pecuniario) che ha costituito oggetto del decreto medesimo.
In questo contesto, allora, sulla parte opposta grava l'onere di dimostrare l'esistenza, per quella somma, del credito (dunque, più precisamente, del “titolo” del diritto azionato), laddove grava invece sulla parte opponente l'onere di dimostrare avvenuti, eventualmente, fatti estintivi del credito medesimo (e ciò, secondo un criterio di ripartizione dell'onere probatorio che, in generale, è ormai accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: v. sentenza del 30 ottobre 2001 n. 13533).
Analizzando il caso di specie, deve evidenziarsi, con riferimento al rapporto sotteso all'ingiunzione di pagamento opposta, che l'opponente ha fondato le proprie contestazioni nel merito affermando genericamente di non essere “debitore della per Controparte_2
alcun titolo e/o ragione” (v. pag. 2 atto di citazione) e sostenendo, a seguito di bonifici effettuati nel 2021, la “necessità della rideterminazione del quantum del credito vantato dalla
” (v. pag. 6). Controparte_2
A fronte di tale, generica, opposizione, la pretesa creditoria avanzata dalla parte opposta ha trovato pieno supporto probatorio nelle risultanze della fase istruttoria.
Il sig. ragioniere, impiegato presso la società opposta, sentito come Parte_2 teste all'udienza del 24 febbraio 2023 - sulla cui attendibilità, tra l'altro non contestata da parte opponente, non vi è alcun motivo di dubitare - ha, infatti, confermato sia le forniture dei mangimi e prodotti per l'agricoltura all'opponente, di cui alle fatture oggetto di causa - che ha anche dichiarato di riconoscere per averle personalmente predisposte - sia, su espressa domanda dell'opponente, l'avvenuta consegna della merce al . Controparte_1
Orbene, applicando i principi sul riparto dell'onere probatorio tra le parti, di cui si è detto, si ritiene che risulti dimostrata la sussistenza del titolo azionato, ovvero le forniture riportate nelle fatture azionate con il procedimento monitorio.
La parte opposta ha, quindi, compiutamente assolto all'onere probatorio gravante su di lei ex art. 2697 c.c.
Dal canto suo, invece, ha formulato, nel giudizio di opposizione, Controparte_1 generiche contestazioni rimaste, all'esito dell'istruttoria, prive di qualsiasi supporto probatorio,
8 non avendo, tra l'altro, neanche fornito la dimostrazione che i pagamenti in acconto con i bonifici effettuati nel 2021 erano riferibili alle fatture per cui è causa.
Come sopra evidenziato, la parte che deduce la ricorrenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione, ha l'onere di dimostrare, o quantomeno allegare, gli elementi documentali in grado di corroborare la tesi sostenuta e legittimare un approfondimento istruttorio sul punto.
Nel caso in esame tale onere, incombente sul , è rimasto inevaso. Controparte_1
Conclusivamente, all'esito dell'istruttoria esperita la parte opponente dovrà essere condannata al pagamento della somma di € 18.684,00 per le forniture di mangimi e prodotti per l'agricoltura indicate nelle fatture emesse dalla società odierna opposta per gli anni dal 2007 al
2015.
5. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate come in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal vigente D.M. n. 147 del 2022 con riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra Euro 5.001 ed
Euro 26.000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 933/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 180/2022 (R.G. n. 139/2022) emesso dal Tribunale di Agrigento il
09.02.2022;
- condanna al pagamento della somma di € 18.684,00 in favore della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, oltre interessi nella Controparte_3 misura prevista dall'art. 5 del D. lgs. n. 231/2002 dalla decorrenza prevista dall'art. 4 del medesimo decreto sino all'effettivo pagamento;
- condanna al pagamento in favore della in Controparte_1 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.504,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, come per legge.
Così deciso in Agrigento il 21/01/2025.
Il Giudice onorario
Dr. Luca Restivo
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