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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 19/12/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2004 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
SA NO DI
Benedetta Fattori DI rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 26/11/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. OLIARI LAURA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BARONI MARIO e dall'avv. SANGIOVANNI MARIA LUISA elettivamente domiciliato presso i difensori, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21/11/2025
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata il 17/09/2025; Parte_1
per come precisate con nota depositata il 18/09/2025. Controparte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 26/11/2024, premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con unione dalla quale è nato il figlio Controparte_1 Persona_1
(nato il [...]), chiedeva a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio sulla responsabilità genitoriale. In particolare, il ricorrente chiedeva l'affidamento condiviso del minore, con collocamento anagrafico presso la madre e regolamentazione dei periodi di permanenza presso ciascun genitore come meglio precisati in ricorso, e la previsione di un contributo paterno al mantenimento pari a € 200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 27/03/2025 si costituiva in giudizio la parte resistente;
su richiesta di parte, a tutela del contraddittorio, il DI assegnava un termine per il deposito di comparsa di costituzione.
Alla successiva udienza del 15/05/2025, il DI Delegato, sentite personalmente le parti, formulava proposta conciliativa.
Preso atto del rifiuto della parte resistente, il DI Delegato assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti, non ammetteva le richieste istruttorie e ordinava l'integrazione della documentazione economica.
Alla successiva udienza del 14/07/2025, sostituita con il deposito di note scritte, il DI, ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c., previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
All'udienza del 19/11/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 19/12/2025.
*
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno entrambe concluso per l'affido condiviso del minore (nato il Persona_1
07/06/2022) con collocamento dello stesso presso la madre;
permangono contrasti in ordine alla modulazione dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.
Al riguardo, deve premettersi che il materiale probatorio agli atti appare sufficiente e adeguato ad assumere una motivata decisione sulle domande svolte e, in particolare, in ordine al percorso di crescita del minore;
non si ritiene pertanto in alcun modo necessario l'ascolto di , il Persona_1
quale, del resto, considerata l'età, è da ritenersi incapace di discernimento.
Tanto premesso, nel merito, il Collegio, all'esito del giudizio, ritiene che debba essere confermato il vigente regime già disposto dal DI Delegato con provvedimento temporaneo ex art. 473 bis.22
c.p.c. In tal senso si osserva che il DI deve preferire la formula dell'affidamento condiviso salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore;
in specie, perché possa derogarsi alla regola, è necessario che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per i minori.
Applicando tali principi nel caso di specie, osserva il Collegio che le parti, pur dando prova di una persistente conflittualità, hanno dimostrato un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita di nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei Persona_1
vari incombenti della vita quotidiana. Pertanto, in difetto di elementi tali da indicare profili di inidoneità, può confermarsi l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse dello stesso al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità.
Quanto al collocamento della prole, è opportuno rammentare che l'affidamento condiviso, di per sé, non impone, ai fini della sua attuazione pratica, una imprescindibile matematica suddivisione paritaria dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore (Cass. n. 17222 del 16/06/2021). Il criterio di riferimento nella decisione deve essere il prevalente interesse morale e materiale del minore, da valutare all'esito di un giudizio prognostico in merito alla capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio, tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno svolto in precedenza i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto nonché della personalità di ciascun genitore delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (v. Cass. n. 18087 del 14/09/2013). In questo scenario, l'ipotesi del collocamento paritario, con equa ripartizione dei tempi, è da ritenersi praticabile unicamente quando sussista un preciso accordo tra tutti i soggetti coinvolti, compresi i figli, che, sufficientemente cresciuti e maturi, condividano un simile stile di vita. In mancanza, una turnazione paritaria, invece, non appare adeguata per garantire un regime di vita razionale per i figli e per i genitori in quanto i minori sarebbero costretti a continui cambi di residenza e di gestione nel quotidiano, situazione che può facilmente determinare la perdita dei necessari punti di riferimento.
Alla luce dei principi appena richiamati, nel caso di specie, al fine di garantire un percorso di crescita sereno al minore, ritiene il Collegio che, considerata l'età e le consuetudini consolidate,
[...]
debba mantenere un collocamento prevalente presso il genitore di riferimento, quello che Per_1
ha sin qui principalmente espletato i compiti di cura e accudimento, ossia la madre, come peraltro richiesto da entrambe le parti. Cionondimeno, nel perseguimento dell'obiettivo di costruire un saldo legame affettivo anche tra il minore e il genitore non collocatario, la modulazione concreta della permanenza presso ciascun genitore deve necessariamente tenere in considerazione non solo e non tanto le disponibilità delle parti ma, soprattutto, i bisogni del figlio, ancora in tenera età. In tale prospettiva, seppur – come sopra accennato – le esigenze della prole non impongono necessariamente una simmetrica ripartizione dei tempi di permanenza, deve comunque ricercarsi una ripartizione che favorisca una significativa relazione con ciascun genitore, garantendo al contempo la necessaria e opportuna stabilità al bambino.
In merito è bene evidenziare che le diffidenze della madre nei confronti della gestione paterna appaiono per lo più riconducibili a recriminazioni del passato che cedono il passo di fronte alla valorizzazione dell'interesse del minore alla intensificazione della relazione con il padre.
Dunque, nella individuazione dell'assetto più confacente al benessere e alla crescita armoniosa di
, il Tribunale reputa congruo disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il Persona_1
minore a weekend alternati dal venerdì, con prelievo a scuola (ovvero, in periodo non scolastico, dalle ore 9:00 con prelievo presso la casa materna) sino alla domenica sera (indicativamente alle ore 19:00), con riaccompagnamento presso la casa materna;
nelle settimane con weekend di spettanza paterna, il padre potrà altresì tenere con sé il minore il mercoledì dall'uscita di scuola (ovvero, in periodo non scolastico, dalle ore 9 con prelievo presso la casa materna) sino al giovedì con riaccompagnamento a scuola (ovvero, in periodo non scolastico, presso la casa materna, indicativamente alle ore 17.30); nelle settimane con weekend di spettanza materna, il padre potrà altresì tenere con sé il minore da mercoledì dall'uscita di scuola (ovvero, in periodo non scolastico, dalle ore 9:00 con prelievo presso la casa materna) sino al venerdì con riaccompagnamento a scuola (ovvero, in periodo non scolastico, presso la casa materna, indicativamente alle ore 17.30).
Preme sottolineare che, a parere del Collegio, tale regime, pur non raggiungendo una alternanza paritaria, è idoneo a garantire alla prole una ampia frequentazione con ciascun genitore, con il quale il minore condividerà gli opportuni momenti di quotidianità e, parimenti, anche di svago e di relax
(coincidenti, di regola, con il weekend). Infatti, la modulazione individuata, da un lato, assicura continuità nella relazione padre/figlio (specie con la previsione di due pernottamenti durante la settimana con weekend di spettanza materna) e, dall'altro lato, salvaguarda il radicamento stabile di presso la casa della madre, con la quale egli conserva una relazione preferenziale, e Persona_1
così preserva le sue attuali consuetudini di vita. In quest'ottica, l'introduzione di un ulteriore pernottamento presso il padre (la domenica sera) appare, allo stato, inopportuna e prematura considerate l'età e la routine di , dovendosi mantenere una necessaria gradualità di Persona_1
inserimento nel nucleo paterno. Peraltro, entrambe le parti hanno espresso una complessiva soddisfazione rispetto alla ripartizione sin qui attuata in virtù del provvedimento temporaneo. Si provvede come in dispositivo in ordine alla ripartizione dei tempi di vacanza scolastica e delle festività, nell'esclusivo interesse del minore a conservare e rinsaldare un equilibrato e continuativo rapporto con ciascun genitore.
Resta da precisare che nulla deve il Tribunale dichiarare in ordine alla domanda di parte resistente circa i documenti validi per l'espatrio, trattandosi di materia riservata al DI tutelare ex art. 3 L.
1185/1967.
*
Contributo paterno al mantenimento del figlio
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Orbene, illustrati i principi di riferimento, osserva preliminarmente il Collegio che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a valutare le rispettive condizioni economiche e fondare una motivata decisione, tenuto che la valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione complessiva delle rispettive e disponibilità (Cass. Ordinanza 975 del
20/01/2021). In questo contesto, paiono del tutto superflue ed esplorative le richieste istruttorie formulate dalla resistente, ritenendosi sufficienti i dati a disposizione, anche alla luce delle produzioni documentali disposte dal DI e delle verbalizzazioni rese. D'altra parte, le istanze di prova orale formulate dalle parti, vertenti su circostanze pacifiche, irrilevanti e inconferenti, e pertanto non ammesse dal DI Delegato, nulla avrebbero potuto aggiungere ai dati a disposizione.
Tanto premesso, in ordine alle condizioni economiche delle parti devono svolgersi le seguenti considerazioni. ha dichiarato di essere contitolare e amministratore di una società che si occupa di Parte_1
riciclare materie plastiche;
egli è assunto dalla medesima società e ha affermato di percepire uno stipendio mensile di € 2000 circa. La documentazione fiscale in atti dà riscontro dei seguenti dati. Nel 2021 il ricorrente, impiegato presso ND IO RL, ha maturato redditi da lavoro dipendente per € 42020, con imposta netta pari a € 11642 (addizionale regionale dovuta pari a € 631 e addizionale comunale dovuta pari a € 315
- v. mod. 730/2022 e CU 2022); nel 2022 risultano redditi da lavoro dipendente per € 31955, con imposta netta pari a € 5864 (addizionale regionale dovuta pari a € 447 e addizionale comunale dovuta pari a € 235- v. mod. 730/2023). Deve specificarsi che il rapporto di lavoro dipendente presso
ND IO RL è cessato il 31/08/2022 (v. CU 2023); contestualmente il ricorrente ha avviato la propria attività costituendo, in data 21/07/2022, la società RE RL con (reddito Controparte_2
d'impresa dichiarato nel 2022 pari a € 18297, v. Mod. PF 2023). Risulta, infine, che il ricorrente il
2/09/2022 è stato assunto dalla medesima RE RL (società di cui è contitolare) maturando, nel 2023, redditi da lavoro dipendente per € 41400 (imposta netta pari a € 10643, v. CU 2024). La certificazione unica del 2025 attesta redditi da lavoro dipendente per € 22855,56, con imposta netta pari a € 2875.
Le buste paga versate in atti evidenziano un compenso mensile nel 2024 di € 2500 circa, comprensivo di indennità per le trasferte. Dall'analisi degli estratti del conto corrente risulta inoltre che
[...]
ha ricevuto da (socio) € 30.000 in data 14/06/2024; il ricorrente ha Pt_1 Controparte_2
dichiarato che la somma suddetta è stata concessa in prestito per l'estinzione di finanziamenti in essere. Da ultimo, il ricorrente ha dichiarato che sono stati distribuiti utili in una unica occasione dal
2022 a oggi (pari a € 5000) e che gode di alcuni benefit aziendali (in particolare, può usufruire dell'auto aziendale). abita in immobile di proprietà gravato mutuo contratto il 9/02/2012 per € 70.000 Parte_1 con rata mensile di € 450 circa.
Quanto alla resistente, a dichiarato di essere impiegata con stipendio mensile Controparte_1 di circa € 1800. Nel 2021 risultano redditi da lavoro dipendente per € 25057, con imposta netta pari a € 4419 (addizionale regionale dovuta pari a € 343 e addizionale comunale dovuta pari a € 200 - v. mod. 730/2022); nel 2022 risultano redditi da lavoro dipendente per € 22519, con imposta netta pari a € 2421 (addizionale regionale dovuta pari a € 303 e addizionale comunale dovuta pari a € 180- v. mod. 730/2023); nel 2023 risultano redditi da lavoro dipendente per € 28042 , con imposta netta pari a € 4069 (addizionale regionale dovuta pari a € 391 e addizionale comunale dovuta pari a € 224- v. mod. 730/2024)
Le buste paga versate in atti confermano che la retribuzione mensile è di circa € 1800/1900. abita in casa di proprietà sostenendo una rata mensile di mutuo pari a € 420 Controparte_1
(mutuo contratto il 25/06/2021 per € 100.000).
La resistente, in accordo con il ricorrente, da tempo percepisce l'importo integrale dell'assegno unico che, dagli estratti conto in atti, risulta pari a circa € 170 mensili. Illustrate le posizioni economico/patrimoniali delle parti come risultanti dagli atti, all'esito del giudizio, considerate le esigenze del figlio anche in rapporto all'età, tenuto conto dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, il Collegio ritiene equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento di € 300 mensili. L'importo
è da considerarsi proporzionato in base alla situazione economica dei genitori e dei compiti domestici assunti da ciascuno di essi.
La statuizione avrà decorrenza dalla mensilità di maggio 2025, vista la data di costituzione della convenuta e preso atto che, nei mesi antecedenti, il padre ha contribuito mediante versamento di €
200 mensili.
Al contributo ordinario deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo)
o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da Protocollo in uso presso il
Tribunale.
La madre, inoltre, percepirà l'importo integrale dell'assegno unico, in quanto genitore collocatario.
In punto è opportuno ricordare che la circolare dell'INPS n. 23/2022 specifica che, in ipotesi di affidamento condiviso, il DI può optare per l'attribuzione al 100% dell'assegno unico e/o universale al genitore collocatario (interpretazione avallata dalla Suprema Corte con ord. n. 4672 del
22/02/2025). Ciò appare conforme all'interesse del minore in quanto, anche a fronte dell'erogazione assistenziale, il genitore di riferimento potrà godere di maggiori disponibilità economiche per far fronte alle esigenze della prole.
Anche di tale elemento, in ogni caso, si è tenuto conto in sede di quantificazione degli oneri di mantenimento a carico di ciascun genitore.
* le spese di lite
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, tenuto conto dell'esito del giudizio in rapporto alle domande formulate, valutato il comportamento processuale delle parti, osservato che non sono state accolte integralmente le domande attoree né, tantomeno, quelle della convenuta, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, così statuisce:
1) AFFIDA il figlio minore (nato il [...]) in via condivisa a entrambi i Persona_1
genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
2) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio con i seguenti tempi e modalità: a weekend alternati dal venerdì, con prelievo a scuola (ovvero, in periodo non scolastico, dalle ore 9:00 con prelievo presso la casa materna) sino alla domenica sera (indicativamente alle ore 19:00), con riaccompagnamento presso la casa materna;
nelle settimane con weekend di spettanza paterna, il padre potrà altresì tenere con sé il minore il mercoledì dall'uscita di scuola
(ovvero, in periodo non scolastico, dalle ore 9 con prelievo presso la casa materna) sino al giovedì con riaccompagnamento a scuola (ovvero, in periodo non scolastico, presso la casa materna, indicativamente alle ore 17.30); nelle settimane con weekend di spettanza materna, il padre potrà altresì tenere con sé il minore da mercoledì dall'uscita di scuola (ovvero, in periodo non scolastico, dalle ore 9:00 con prelievo presso la casa materna) sino al venerdì con riaccompagnamento a scuola (ovvero, in periodo non scolastico, presso la casa materna, indicativamente alle ore 17.30); durante le vacanze estive, un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze pasquali e natalizie metà del periodo, con alternanza annuale del giorno di Pasqua/lunedì dell'Angelo,
Natale/26 dicembre, 31 dicembre/capodanno; le altre festività saranno regolate secondo il criterio dell'alternanza annuale;
sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole;
3) PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore mediante versamento alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, di € 300 (somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici istat), con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di
Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
4) DISPONE che la madre continui a percepire l'importo integrale dell'assegno unico;
5) DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 19/12/2025
Il DI est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
SA NO DI
Benedetta Fattori DI rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 26/11/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. OLIARI LAURA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BARONI MARIO e dall'avv. SANGIOVANNI MARIA LUISA elettivamente domiciliato presso i difensori, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21/11/2025
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata il 17/09/2025; Parte_1
per come precisate con nota depositata il 18/09/2025. Controparte_1
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 26/11/2024, premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con unione dalla quale è nato il figlio Controparte_1 Persona_1
(nato il [...]), chiedeva a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio sulla responsabilità genitoriale. In particolare, il ricorrente chiedeva l'affidamento condiviso del minore, con collocamento anagrafico presso la madre e regolamentazione dei periodi di permanenza presso ciascun genitore come meglio precisati in ricorso, e la previsione di un contributo paterno al mantenimento pari a € 200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 27/03/2025 si costituiva in giudizio la parte resistente;
su richiesta di parte, a tutela del contraddittorio, il DI assegnava un termine per il deposito di comparsa di costituzione.
Alla successiva udienza del 15/05/2025, il DI Delegato, sentite personalmente le parti, formulava proposta conciliativa.
Preso atto del rifiuto della parte resistente, il DI Delegato assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti, non ammetteva le richieste istruttorie e ordinava l'integrazione della documentazione economica.
Alla successiva udienza del 14/07/2025, sostituita con il deposito di note scritte, il DI, ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c., previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
All'udienza del 19/11/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 19/12/2025.
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La responsabilità genitoriale
Le parti hanno entrambe concluso per l'affido condiviso del minore (nato il Persona_1
07/06/2022) con collocamento dello stesso presso la madre;
permangono contrasti in ordine alla modulazione dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.
Al riguardo, deve premettersi che il materiale probatorio agli atti appare sufficiente e adeguato ad assumere una motivata decisione sulle domande svolte e, in particolare, in ordine al percorso di crescita del minore;
non si ritiene pertanto in alcun modo necessario l'ascolto di , il Persona_1
quale, del resto, considerata l'età, è da ritenersi incapace di discernimento.
Tanto premesso, nel merito, il Collegio, all'esito del giudizio, ritiene che debba essere confermato il vigente regime già disposto dal DI Delegato con provvedimento temporaneo ex art. 473 bis.22
c.p.c. In tal senso si osserva che il DI deve preferire la formula dell'affidamento condiviso salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore;
in specie, perché possa derogarsi alla regola, è necessario che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per i minori.
Applicando tali principi nel caso di specie, osserva il Collegio che le parti, pur dando prova di una persistente conflittualità, hanno dimostrato un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita di nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei Persona_1
vari incombenti della vita quotidiana. Pertanto, in difetto di elementi tali da indicare profili di inidoneità, può confermarsi l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse dello stesso al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità.
Quanto al collocamento della prole, è opportuno rammentare che l'affidamento condiviso, di per sé, non impone, ai fini della sua attuazione pratica, una imprescindibile matematica suddivisione paritaria dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore (Cass. n. 17222 del 16/06/2021). Il criterio di riferimento nella decisione deve essere il prevalente interesse morale e materiale del minore, da valutare all'esito di un giudizio prognostico in merito alla capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio, tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno svolto in precedenza i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto nonché della personalità di ciascun genitore delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (v. Cass. n. 18087 del 14/09/2013). In questo scenario, l'ipotesi del collocamento paritario, con equa ripartizione dei tempi, è da ritenersi praticabile unicamente quando sussista un preciso accordo tra tutti i soggetti coinvolti, compresi i figli, che, sufficientemente cresciuti e maturi, condividano un simile stile di vita. In mancanza, una turnazione paritaria, invece, non appare adeguata per garantire un regime di vita razionale per i figli e per i genitori in quanto i minori sarebbero costretti a continui cambi di residenza e di gestione nel quotidiano, situazione che può facilmente determinare la perdita dei necessari punti di riferimento.
Alla luce dei principi appena richiamati, nel caso di specie, al fine di garantire un percorso di crescita sereno al minore, ritiene il Collegio che, considerata l'età e le consuetudini consolidate,
[...]
debba mantenere un collocamento prevalente presso il genitore di riferimento, quello che Per_1
ha sin qui principalmente espletato i compiti di cura e accudimento, ossia la madre, come peraltro richiesto da entrambe le parti. Cionondimeno, nel perseguimento dell'obiettivo di costruire un saldo legame affettivo anche tra il minore e il genitore non collocatario, la modulazione concreta della permanenza presso ciascun genitore deve necessariamente tenere in considerazione non solo e non tanto le disponibilità delle parti ma, soprattutto, i bisogni del figlio, ancora in tenera età. In tale prospettiva, seppur – come sopra accennato – le esigenze della prole non impongono necessariamente una simmetrica ripartizione dei tempi di permanenza, deve comunque ricercarsi una ripartizione che favorisca una significativa relazione con ciascun genitore, garantendo al contempo la necessaria e opportuna stabilità al bambino.
In merito è bene evidenziare che le diffidenze della madre nei confronti della gestione paterna appaiono per lo più riconducibili a recriminazioni del passato che cedono il passo di fronte alla valorizzazione dell'interesse del minore alla intensificazione della relazione con il padre.
Dunque, nella individuazione dell'assetto più confacente al benessere e alla crescita armoniosa di
, il Tribunale reputa congruo disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il Persona_1
minore a weekend alternati dal venerdì, con prelievo a scuola (ovvero, in periodo non scolastico, dalle ore 9:00 con prelievo presso la casa materna) sino alla domenica sera (indicativamente alle ore 19:00), con riaccompagnamento presso la casa materna;
nelle settimane con weekend di spettanza paterna, il padre potrà altresì tenere con sé il minore il mercoledì dall'uscita di scuola (ovvero, in periodo non scolastico, dalle ore 9 con prelievo presso la casa materna) sino al giovedì con riaccompagnamento a scuola (ovvero, in periodo non scolastico, presso la casa materna, indicativamente alle ore 17.30); nelle settimane con weekend di spettanza materna, il padre potrà altresì tenere con sé il minore da mercoledì dall'uscita di scuola (ovvero, in periodo non scolastico, dalle ore 9:00 con prelievo presso la casa materna) sino al venerdì con riaccompagnamento a scuola (ovvero, in periodo non scolastico, presso la casa materna, indicativamente alle ore 17.30).
Preme sottolineare che, a parere del Collegio, tale regime, pur non raggiungendo una alternanza paritaria, è idoneo a garantire alla prole una ampia frequentazione con ciascun genitore, con il quale il minore condividerà gli opportuni momenti di quotidianità e, parimenti, anche di svago e di relax
(coincidenti, di regola, con il weekend). Infatti, la modulazione individuata, da un lato, assicura continuità nella relazione padre/figlio (specie con la previsione di due pernottamenti durante la settimana con weekend di spettanza materna) e, dall'altro lato, salvaguarda il radicamento stabile di presso la casa della madre, con la quale egli conserva una relazione preferenziale, e Persona_1
così preserva le sue attuali consuetudini di vita. In quest'ottica, l'introduzione di un ulteriore pernottamento presso il padre (la domenica sera) appare, allo stato, inopportuna e prematura considerate l'età e la routine di , dovendosi mantenere una necessaria gradualità di Persona_1
inserimento nel nucleo paterno. Peraltro, entrambe le parti hanno espresso una complessiva soddisfazione rispetto alla ripartizione sin qui attuata in virtù del provvedimento temporaneo. Si provvede come in dispositivo in ordine alla ripartizione dei tempi di vacanza scolastica e delle festività, nell'esclusivo interesse del minore a conservare e rinsaldare un equilibrato e continuativo rapporto con ciascun genitore.
Resta da precisare che nulla deve il Tribunale dichiarare in ordine alla domanda di parte resistente circa i documenti validi per l'espatrio, trattandosi di materia riservata al DI tutelare ex art. 3 L.
1185/1967.
*
Contributo paterno al mantenimento del figlio
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Orbene, illustrati i principi di riferimento, osserva preliminarmente il Collegio che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a valutare le rispettive condizioni economiche e fondare una motivata decisione, tenuto che la valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione complessiva delle rispettive e disponibilità (Cass. Ordinanza 975 del
20/01/2021). In questo contesto, paiono del tutto superflue ed esplorative le richieste istruttorie formulate dalla resistente, ritenendosi sufficienti i dati a disposizione, anche alla luce delle produzioni documentali disposte dal DI e delle verbalizzazioni rese. D'altra parte, le istanze di prova orale formulate dalle parti, vertenti su circostanze pacifiche, irrilevanti e inconferenti, e pertanto non ammesse dal DI Delegato, nulla avrebbero potuto aggiungere ai dati a disposizione.
Tanto premesso, in ordine alle condizioni economiche delle parti devono svolgersi le seguenti considerazioni. ha dichiarato di essere contitolare e amministratore di una società che si occupa di Parte_1
riciclare materie plastiche;
egli è assunto dalla medesima società e ha affermato di percepire uno stipendio mensile di € 2000 circa. La documentazione fiscale in atti dà riscontro dei seguenti dati. Nel 2021 il ricorrente, impiegato presso ND IO RL, ha maturato redditi da lavoro dipendente per € 42020, con imposta netta pari a € 11642 (addizionale regionale dovuta pari a € 631 e addizionale comunale dovuta pari a € 315
- v. mod. 730/2022 e CU 2022); nel 2022 risultano redditi da lavoro dipendente per € 31955, con imposta netta pari a € 5864 (addizionale regionale dovuta pari a € 447 e addizionale comunale dovuta pari a € 235- v. mod. 730/2023). Deve specificarsi che il rapporto di lavoro dipendente presso
ND IO RL è cessato il 31/08/2022 (v. CU 2023); contestualmente il ricorrente ha avviato la propria attività costituendo, in data 21/07/2022, la società RE RL con (reddito Controparte_2
d'impresa dichiarato nel 2022 pari a € 18297, v. Mod. PF 2023). Risulta, infine, che il ricorrente il
2/09/2022 è stato assunto dalla medesima RE RL (società di cui è contitolare) maturando, nel 2023, redditi da lavoro dipendente per € 41400 (imposta netta pari a € 10643, v. CU 2024). La certificazione unica del 2025 attesta redditi da lavoro dipendente per € 22855,56, con imposta netta pari a € 2875.
Le buste paga versate in atti evidenziano un compenso mensile nel 2024 di € 2500 circa, comprensivo di indennità per le trasferte. Dall'analisi degli estratti del conto corrente risulta inoltre che
[...]
ha ricevuto da (socio) € 30.000 in data 14/06/2024; il ricorrente ha Pt_1 Controparte_2
dichiarato che la somma suddetta è stata concessa in prestito per l'estinzione di finanziamenti in essere. Da ultimo, il ricorrente ha dichiarato che sono stati distribuiti utili in una unica occasione dal
2022 a oggi (pari a € 5000) e che gode di alcuni benefit aziendali (in particolare, può usufruire dell'auto aziendale). abita in immobile di proprietà gravato mutuo contratto il 9/02/2012 per € 70.000 Parte_1 con rata mensile di € 450 circa.
Quanto alla resistente, a dichiarato di essere impiegata con stipendio mensile Controparte_1 di circa € 1800. Nel 2021 risultano redditi da lavoro dipendente per € 25057, con imposta netta pari a € 4419 (addizionale regionale dovuta pari a € 343 e addizionale comunale dovuta pari a € 200 - v. mod. 730/2022); nel 2022 risultano redditi da lavoro dipendente per € 22519, con imposta netta pari a € 2421 (addizionale regionale dovuta pari a € 303 e addizionale comunale dovuta pari a € 180- v. mod. 730/2023); nel 2023 risultano redditi da lavoro dipendente per € 28042 , con imposta netta pari a € 4069 (addizionale regionale dovuta pari a € 391 e addizionale comunale dovuta pari a € 224- v. mod. 730/2024)
Le buste paga versate in atti confermano che la retribuzione mensile è di circa € 1800/1900. abita in casa di proprietà sostenendo una rata mensile di mutuo pari a € 420 Controparte_1
(mutuo contratto il 25/06/2021 per € 100.000).
La resistente, in accordo con il ricorrente, da tempo percepisce l'importo integrale dell'assegno unico che, dagli estratti conto in atti, risulta pari a circa € 170 mensili. Illustrate le posizioni economico/patrimoniali delle parti come risultanti dagli atti, all'esito del giudizio, considerate le esigenze del figlio anche in rapporto all'età, tenuto conto dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, il Collegio ritiene equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento di € 300 mensili. L'importo
è da considerarsi proporzionato in base alla situazione economica dei genitori e dei compiti domestici assunti da ciascuno di essi.
La statuizione avrà decorrenza dalla mensilità di maggio 2025, vista la data di costituzione della convenuta e preso atto che, nei mesi antecedenti, il padre ha contribuito mediante versamento di €
200 mensili.
Al contributo ordinario deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo)
o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da Protocollo in uso presso il
Tribunale.
La madre, inoltre, percepirà l'importo integrale dell'assegno unico, in quanto genitore collocatario.
In punto è opportuno ricordare che la circolare dell'INPS n. 23/2022 specifica che, in ipotesi di affidamento condiviso, il DI può optare per l'attribuzione al 100% dell'assegno unico e/o universale al genitore collocatario (interpretazione avallata dalla Suprema Corte con ord. n. 4672 del
22/02/2025). Ciò appare conforme all'interesse del minore in quanto, anche a fronte dell'erogazione assistenziale, il genitore di riferimento potrà godere di maggiori disponibilità economiche per far fronte alle esigenze della prole.
Anche di tale elemento, in ogni caso, si è tenuto conto in sede di quantificazione degli oneri di mantenimento a carico di ciascun genitore.
* le spese di lite
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, tenuto conto dell'esito del giudizio in rapporto alle domande formulate, valutato il comportamento processuale delle parti, osservato che non sono state accolte integralmente le domande attoree né, tantomeno, quelle della convenuta, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, così statuisce:
1) AFFIDA il figlio minore (nato il [...]) in via condivisa a entrambi i Persona_1
genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
2) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio con i seguenti tempi e modalità: a weekend alternati dal venerdì, con prelievo a scuola (ovvero, in periodo non scolastico, dalle ore 9:00 con prelievo presso la casa materna) sino alla domenica sera (indicativamente alle ore 19:00), con riaccompagnamento presso la casa materna;
nelle settimane con weekend di spettanza paterna, il padre potrà altresì tenere con sé il minore il mercoledì dall'uscita di scuola
(ovvero, in periodo non scolastico, dalle ore 9 con prelievo presso la casa materna) sino al giovedì con riaccompagnamento a scuola (ovvero, in periodo non scolastico, presso la casa materna, indicativamente alle ore 17.30); nelle settimane con weekend di spettanza materna, il padre potrà altresì tenere con sé il minore da mercoledì dall'uscita di scuola (ovvero, in periodo non scolastico, dalle ore 9:00 con prelievo presso la casa materna) sino al venerdì con riaccompagnamento a scuola (ovvero, in periodo non scolastico, presso la casa materna, indicativamente alle ore 17.30); durante le vacanze estive, un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze pasquali e natalizie metà del periodo, con alternanza annuale del giorno di Pasqua/lunedì dell'Angelo,
Natale/26 dicembre, 31 dicembre/capodanno; le altre festività saranno regolate secondo il criterio dell'alternanza annuale;
sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole;
3) PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore mediante versamento alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, di € 300 (somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici istat), con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di
Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
4) DISPONE che la madre continui a percepire l'importo integrale dell'assegno unico;
5) DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 19/12/2025
Il DI est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato