Ordinanza cautelare 13 luglio 2022
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 08/07/2025, n. 13456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13456 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13456/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03108/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3108 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di reiezione della domanda di concessione della cittadinanza italiana, emesso in data -OMISSIS- dal Ministero dell'Interno, a seguito di Decreto del Presidente della Repubblica di annullamento della precedente concessione -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Decreto del Presidente della Repubblica del -OMISSIS- veniva concessa al Sig. -OMISSIS- la cittadinanza Italiana nel procedimento -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera F Legge 91/1992.
Con successivo provvedimento nr. -OMISSIS-, visto che il precedente d.P.R. -OMISSIS- “ è divenuto oggetto del procedimento penale nr. -OMISSIS- conclusosi presso il Tribunale di Roma con sentenza di condanna in data -OMISSIS- ” l’Amministrazione ha rigettato l’istanza presentata.
Il provvedimento in parola è stato impugnato dal ricorrente con ricorso depositato il 21.3.2022 per i seguenti motivi:
1. Sulla tempestività del presente ricorso presentato nei 90 giorni dopo la conoscenza del provvedimento. Istanza di rimessione in termini attesa l’asserita totale irregolarità del procedimento di notifica dell’atto impugnato, effettuata presso la vecchia residenza del Ricorrente dove lo stesso è
risultato irreperibile e pertanto perfezionatasi ai sensi dell’art. 143 c.p.c. con il deposito dell’atto presso la casa Comunale.
2. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e per travisamento e/o erronea valutazione dei fatti in quanto il diniego della richiesta di cittadinanza, e il presupposto decreto del Presidente della Repubblica di annullamento, si fondano esclusivamente e automaticamente sul fatto che il procedimento di richiesta della cittadinanza del Sig. -OMISSIS-, n -OMISSIS-, sia stato oggetto di procedimento penale, conclusosi con la condanna di una dipendente della Direzione Centrale per i diritti civili del Ministero dell’Interno, per irregolarità accertate nell’istruttoria portata avanti dalla stessa;
3. Violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990. Eccesso di potere per mancata valutazione degli interessi dell’interessato. Carenza di motivazione. Superamento del termine ragionevole poiché l’amministrazione avrebbe mancato di considerare gli interessi del Sig. -OMISSIS-, emettendo un atto del tutto sproporzionato e gravemente lesivo, nonché tardivo in quanto emesso ben oltre il termine di 18 mesi previsto dalla legge;
4. Violazione principio di proporzionalità e ragionevolezza e del legittimo affidamento del ricorrente considerato che il Sig. -OMISSIS- aveva ottenuto il decreto di concessione della cittadinanza nell’agosto -OMISSIS- e aveva prestato giuramento al Comune in data -OMISSIS- facendo legittimo affidamento sull’esito positivo dell’istanza;
5. Violazione art. 10 bis l. 241/1990. mancata partecipazione al procedimento amministrativo considerato che l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere ad inviare il preavviso ex art. 10 bis della L. 241/90 in modo da consentire all’istante di partecipare al procedimento e di poter evidenziare le proprie ragioni nonché la propria condizione personale da bilanciare.
Si è costituito in giudizio il Ministero resistente depositando un’accurata relazione illustrativa e relativa documentazione.
Con ordinanza nr. -OMISSIS- il Collegio ha rigettato la domanda cautelare.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 16 maggio 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La vicenda fattuale può essere riassunta come segue.
Il nominato in oggetto ha prodotto istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana in data -OMISSIS-. Il relativo procedimento si è concluso con l’adozione di un provvedimento concessivo, emanato in data -OMISSIS- dal Presidente della Repubblica.
Il suddetto provvedimento è successivamente divenuto oggetto del procedimento penale n. -OMISSIS-, conclusosi con sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma in data -OMISSIS- Nei fatti, “ all’inizio del -OMISSIS- la Dirigente dell’Area 3 Cittadinanza della Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze ha denunciato al Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche della Polizia di Stato (C.N.A.I.P.I.C.) l’avvenuta definizione favorevole, pur in presenza di gravi elementi ostativi, di 100 pratiche di cittadinanza tramite un account elettronico generico che ella non aveva mai utilizzato. A seguito della denuncia sono state avviate indagini da parte del medesimo C.N.A.I.P.I.C. su disposizione dell’Autorità giudiziaria, svoltesi anche attraverso controlli di materiale e strumentazione dell’Ufficio, nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-R.G. N.R. noti istruito presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. A tali indagini la Direzione Centrale ha collaborato fin da subito, svolgendo verifiche e riscontri, anche con il supporto tecnico di impiegati dell’Amministrazione poi formalmente investiti dell’incarico di Ufficiale di P.G., sulle procedure realizzate per enucleare quelle che presentassero irregolarità nella trattazione, sulla base di quanto indicato nella denuncia. Nel settembre -OMISSIS- le indagini hanno portato all’arresto di una dipendente della Direzione Centrale, contestualmente alla perquisizione nell’abitazione della stessa e nella sede di servizio, con sequestro del personal computer e di materiale vario dell’Ufficio (all.4). Con nota del -OMISSIS-- il C.N.A.I.P.I.C., su analoga richiesta della competente Autorità giudiziaria, ha chiesto di acquisire copia della documentazione prodotta dagli interessati a supporto di 96 pratiche, con indicazione per ciascuna di esse del motivo della irregolarità, nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-, stralcio del cennato n. -OMISSIS-(all.5). Nell’”elenco pratiche illecite” unito alla richiesta, già figura al numero progressivo -OMISSIS-quella relativa al ricorrente-OMISSIS-. Con provvedimento del -OMISSIS- il Direttore Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze ha dato incarico a due dipendenti dell’Ufficio cittadinanza di procedere all’istruttoria richiesta ed alla predisposizione della relativa documentazione. La suddetta richiesta è stata riscontrata con nota n. -OMISSIS- fornendo agli inquirenti copia della documentazione richiesta, unitamente ad un prospetto riepilogativo delle irregolarità riscontrate nelle pratiche segnalate: tra queste compare quella del ricorrente, con l’indicazione delle relative irregolarità istruttorie. Con nota del -OMISSIS- il Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma, titolare dell’indagine, ha chiesto di conoscere le iniziative intraprese per l’annullamento d’ufficio delle cittadinanze concesse a seguito delle condotte di cui al cennato procedimento penale. A tale richiesta la Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze ha risposto fornendo elementi di conoscenza sul procedimento di annullamento avviato sulle pratiche in questione ”.
Il procedimento penale in questione si è poi concluso in data -OMISSIS- con la sentenza n. -OMISSIS-, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione VIII, che ha condannato con giudizio abbreviato una dipendente della medesima Direzione Centrale per i reati di cui agli artt. 615 ter e 615 quater c.p..
Ebbene, con riguardo al primo motivo di ricorso può affermarsi che il provvedimento è stato in origine inviato all’unica residenza comunicata dall’interessato e poi restituito al mittente con indirizzo cancellato, senza che si fosse potuto procedere alla notifica.
In seguito ad accertamenti effettuati da personale del Commissariato “Tuscolano” di Roma si è appurato che il ricorrente non risiedeva più all’indirizzo comunicato in sede di presentazione dell’istanza da quasi un anno, ma non è stato possibile stabilire quale fosse l’effettivo luogo di residenza dello stesso. L’incaricato della notifica dei provvedimenti ha dato quindi atto, in data 12.03.2020, dell’irreperibilità del Sig.-OMISSIS- all’indirizzo indicato, provvedendo a notificare i suddetti provvedimenti con le modalità di cui all’art. 143 c.p.c.
Si considerati, inoltre, che la sebbene la domanda di iscrizione AIRE sia stata presentata il -OMISSIS-, risulta protocollata solo l’anno successivo, ossia il -OMISSIS-. Il verbale di vane ricerche è, inoltre, precedente alla data di trasmissione via mail della domanda agli Uffici comunali, in quanto datato -OMISSIS-.
Da ciò deriva che correttamente l’Amministrazione ha proceduto alla notifica ex art. 143 c.p.c.
Ciò nondimeno, atteso che il ricorrente ha dimostrato di non aver avuto tempestiva notizia del provvedimento prima del giorno -OMISSIS-, può essere accolta l’istanza di remissione in termini ai fini dell’impugnazione del provvedimento oggetto del presente giudizio.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso deve essere evidenziato che, contrariamente a quanto asserito nell’atto introduttivo, in seguito all’avvio del procedimento penale di cui sopra, l’Amministrazione ha provveduto a verificare tramite accurata istruttoria il grado di istruzione delle singole pratica esitate con successo dal funzionario poi condannato ma, non avendo ravvisato la sussistenza di una seria e completa istruttoria ha provveduto ad annullare i provvedimenti di concessione della cittadinanza già emessi.
L’annullamento d’ufficio deve, in questi casi, essere considerato vincolato e necessario, stante la sussistenza del procedimento penale a carico del pubblico funzionario, nonché la verifica della mancata e completa istruttoria precedente all’emissione dei provvedimenti favorevoli.
Peraltro, come da documenti depositati, l’Amministrazione ha ravvisato “ alcune anomalie nell’istruttoria svolta sull’istanza del ricorrente. Tali anomalie si sono sostanziate, in primo luogo, nell’utilizzo illecito della credenziale “DIRIGENTE AREA TERZA” per la definizione della pratica, nell’esistenza di parere sfavorevole della Prefettura di Rimini per redditi insufficienti, nella mancata richiesta di aggiornamento del casellario e reddituale, nell’assenza della marca da bollo, nell’assenza di attestazione del versamento di euro 200,00 e nell’assenza di timbro di accettazione della Prefettura sull’istanza – Non tutti i redditi dichiarati nell’istanza risultano sufficienti ”.
Né, tali circostanze avrebbero dovuto necessariamente essere espresse nella motivazione del provvedimento impugnato. Come evidenziato da recente giurisprudenza, infatti, il grave deficit istruttorio che ha inficiato le pratiche di cittadinanza divenute oggetto della nota vicenda penale è “con ogni evidenza, ex se idoneo a concretizzare la fattispecie invalidante che legittima l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, sussistendone le altre condizioni e a prescindere da ogni ulteriore accertamento in ordine alla situazione sottostante, relativa alla situazione personale dell'interessato ” (Cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 5508 del 5 giugno 2023).
Con riferimento al terzo motivo di ricorso, deve essere osservato che la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma in relazione alla riferita vicenda è stata confermata, pur con riforma delle sanzioni applicate, dalla Corte d’Appello Penale di Roma con sentenza n.-OMISSIS-
Le conclusioni del Giudice dell’Appello sono state accolte dai Giudici di legittimità, che hanno respinto tutte le censure formulate, riconoscendo la validità dell’impianto accusatorio (Corte di Cassazione – Sesta Sezione Penale n.-OMISSIS-. In particolare, i Supremi Giudici hanno ritenuto “…ciascuna delle complessive 98 pratiche illecitamente trattate, tutte comunque esito dell’abusivo ingresso nel sistema con alterazione dell’ordine di trattazione…” (p. 6 sent. cit.) (all. 13). Si evidenzia, altresì, che in relazione ai fatti riferiti è proseguita l’attività degli inquirenti e, a conclusione dell’ulteriore filone di indagini, in data -OMISSIS-, nell’ambito di un nuovo procedimento penale, è stato disposto il rinvio a giudizio della medesima dipendente e di altri soggetti in relazione a numerosi reati, fra i quali l’associazione per delinquere e l’accesso abusivo ad un sistema informatico: detti reati vengono ipotizzati con riferimento a 486 pratiche di cittadinanza, fra le quali figura ancora quella dell’odierno ricorrente.
In questi casi, quindi, non risulta ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione, che sia venuta a conoscenza in ritardo dell’erroneità dei presupposti sui quali è fondato il provvedimento, il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa rimotiva (cfr. CdS, Sez. V, n. 3940/2018).
D’altra parte, il lamentato legittimo affidamento del privato trova contemperamento nei principi di imparzialità e di buon andamento, risultando insopprimibili le esigenze di trasparenza e credibilità dell’azione amministrativa, che hanno imposto l’intervento demolitorio sui procedimenti viziati divenuti oggetto del procedimento penale sopra richiamato, come nel caso in esame.
Infine, con riferimento all’ultimo motivo di ricorso, deve osservarsi, in primo luogo, che il ricorrente (come già esposto) era stato dichiarato irreperibile sul territorio nazionale e che per tale ragione la notifica dell’avviso ex art. 10 bis L. 241/90 è stata inviata all’unico indirizzo comunicato e restituita al mittente in quanto il destinatario è risultato irreperibile. In secondo luogo, che visto l’esito del procedimento penale a monte, la partecipazione del ricorrente al procedimento amministrativo tramite osservazioni non avrebbe potuto determinarne un diverso esito.
Per tutte le ragioni illustrate il ricorso deve essere rigettato.
Stante la complessità della controversia le spese processuali possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) -OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Virginia Arata, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.