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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/03/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4830/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4830/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
in persona del suo Parte_1
amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù della procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, dall'Avv. Vincenzo Mocerino ed elettivamente domiciliato come in atti
OPPONENTE IN RICONVENZIONALE
E
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù della procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Giuseppe Niola e Giovanni Manna ed
1 elettivamente domiciliata come in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo N. 1026/2019 del 03/05/2019, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Nola, con il quale è stato ingiunto all'odierno opponente il pagamento, in favore dell'odierna opposta, della somma di euro
12.198,49, oltre gli interessi indicati in atti con la decorrenza indicata in atti ed oltre le spese del procedimento monitorio, anch'esse compiutamente indicate in atti, nonché
oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
L'opponente sulla base delle argomentazioni in atti – deducendo, in particolare,
l'inesatto adempimento della controparte relativamente agli obblighi sulla stessa gravanti sulla base del contratto di appalto di causa – e spiegando domanda riconvenzionale, ha chiesto all'adito Tribunale l'adozione dei provvedimenti precisati in atti.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita tardivamente in giudizio (e, per l'esattezza, alla prima udienza) la società opposta, la quale, resistendo con le argomentazioni in atti, ha chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo – denegata da questo Tribunale in diversa composizione con l'ordinanza depositata in data 21.11.2019 – e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale avverse.
Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal
[...]
va accolta, essendo fondata. Va accolta, poi, parzialmente, Parte_1
2 essendo parzialmente fondata, la domanda riconvenzionale dell'opponente.
Ebbene, rileva in primo luogo il Giudicante che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. Cass.
Civ. Sez. U n. 7448/93, nonché, Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso,
pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 13001 del 31.05.2006).
Ciò posto, nella presente controversia – come correttamente evidenziato nella summenzionata ordinanza – l'opponente ha eccepito l'inesatto adempimento da parte dell'opposta.
Su tale eccezione l'opponente ha basato tanto l'opposizione a decreto ingiuntivo quanto la sua domanda riconvenzionale. Pertanto, stante lo strettissimo legame logico-
giuridico fra l'una e l'altra, esse andranno valutate congiuntamente.
Dunque, quanto alla preliminare eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 1667
c.c. sollevata dall'opposta e dalla medesima parte estesa anche alla domanda volta al risarcimento dei danni meglio precisati in atti, si osserva in primo luogo, che essa è
inammissibile per tardività, poiché l'opposta si è costituita tardivamente, come sopra evidenziato. Infatti, tanto l'eccezione di prescrizione quanto quella di decadenza (cfr.
Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 14569 del 24.05.2024) non sono rilevabili d'ufficio e,
3 pertanto, “la relativa eccezione deve essere proposta dal convenuto ai sensi dell'art.
167 c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione” (in tal senso sempre Cass. Civ., Sez.
2, Ordinanza n. 14569 del 24.05.2024).
Ad ogni modo, nel caso in esame, come già sopra chiarito, è stata invocato dall'opponente il non esatto adempimento dell'opposta, con la conseguenza che si applica la disciplina generale sull'inadempimento. Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della Suprema Corte, “in tema
di responsabilità dell'appaltatore, gli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrano i principi generali in
materia di inadempimento delle obbligazioni, senza escluderne l'applicazione” (ex multis, Cass. Civ.,
Sez. 2, Ordinanza n. 33034 del 18.12.2024).
Tanto osservato, l'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta, mentre la domanda riconvenzionale dell'opponetne deve essere accolta in parte, essendo parzialmente fondata.
Ora, carattere assorbente e dirimente ai fini del raggiungimento di tale conclusione rivestono le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa.
Infatti, il C.T.U., Ing. , ha, sì, concluso che la società opposta “ha Persona_1
eseguito tutti i lavori descritti nel contratto di appalto” (si veda pagina 41 della relazione tecnica d'ufficio), ma ha altresì immediatamente precisato che “alcune lavorazioni non sono state eseguite a regola d'arte dalla Società opposta”, indicando subito dopo specificamente le anomalie riscontrate (suffragate dal verbale di consegna area di cantiere ed ultimazione dei lavori del 08/10/2016, dove si legge: “Dal
sopralluogo effettuato la DD.LL. ha rilevato una serie di difformità, in parte già
illustrate alla ditta ma che provvederà con breve relazione illustrativa e formale comunicazione a trasmettere ufficialmente alla ditta col fine di provvedere in breve
4 tempo a sanare le stesse per ricevere conformità dell'opera al capitolato e computo a base del contratto stipulato”) e i rimedi alle stesse, valutando “in € 6.235,50 l'importo necessario per il rifacimento/riparazione delle opere sopra riportate” (si vedano pp.
41-43 della relazione tecnica d'ufficio).
Il C.T.U. ha anche evidenziato ritardi nell'esecuzione delle opere, calcolando, conseguentemente, come richiestogli dal Tribunale, l'ammontare della penale di cui all'art. 9 del contratto di appalto per cui è causa.
Infine, in sede di ricostruzione del rapporto di dare/avere fra le parti in causa,
detraendo, in seguito alla compensazione delle contrapposte ragioni creditorie delle parti, da quanto pattuito nel contratto di appalto come corrispettivo dello stesso quanto dovuto all'opponente per il “rifacimento/riparazione delle opere sopra riportate” e a titolo di penale per il ritardo riscontrato, il C.T.U. ha concluso: “Il
risulta creditore di € 6.780,36” all'esito del Parte_2
calcolo effettuato a pagina 48 della relazione tecnica d'ufficio, cui si rinvia.
Ebbene, la consulenza tecnica d'ufficio appare espletata secondo criteri corretti,
esente da vizi logici e da contraddizioni.
Esaurienti risultano anche le risposte del consulente tecnico d'ufficio alle osservazioni alla relazione tecnica.
Il Tribunale, quindi, ritiene di dover condividere e fare proprie le risultanze della c.t.u.
Oltre all'importo di € € 6.780,36 di cui sopra per le opere non eseguite a regola d'arte e a quello indicato sempre dal C.T.U. a titolo di penale ai sensi dell'art. 9 del contratto di causa – ferma la compensazione di tali somme con quelle pattuite nel medesimo contratto a favore dell'opposta (come sopra precisato) – non deve essere riconosciuto nessun altro importo all'opponente.
In particolare, gli ulteriori danni lamentati da quest'ultimo nell'opposizione non
5 possono essere risarciti perché non provati. In questo senso sopra si è affermato che la domanda riconvenzionale del va accolta Parte_1
soltanto in parte perché è solo parzialmente fondata.
Quanto finora osservato comporta che non possono ritenersi spettanti all'opposta gli importi di cui all'opposto decreto ingiuntivo.
Pertanto, il decreto opposto deve essere revocato e va altresì accertato e dichiarato che niente è dovuto dall'opponente all'opposta, all'esito della compensazione di cui alla c.t.u.
La necessaria revoca del decreto ingiuntivo, poi, implica necessariamente il venir meno anche delle statuizioni del decreto ingiuntivo circa le spese del procedimento monitorio, sulle quali dovrà provvedersi con la presente sentenza nei termini in seguito precisati.
In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente,
all'esito della compensazione di cui alla c.t.u., l'opposta dovrà essere condannata al pagamento, in favore, dell'opponente del suindicato importo di € 6.780,36, oltre gli interessi al tasso legale su tale somma dalla data della domanda, coincidente con quella dell'instaurazione del presente giudizio di opposizione (01.07.2019, giorno della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale) sino al soddisfo.
Va, poi, rigettata la domanda riconvenzionale dell'opponente avente ad oggetto la condanna dell'opposta al pagamento della rivalutazione monetaria sul suindicato importo.
Orbene, la richiesta rivalutazione monetaria, non può essere riconosciuta in considerazione della mancata prova del danno da svalutazione monetaria.
Quest'ultimo, infatti, non solo non è stato, appunto, dimostrato, ma non è stato
6 neanche suffragato, a monte, dalla deduzione di qualsivoglia elemento dal quale esso possa essere desunto, come, invece, esige un condivisibile orientamento della
Suprema Corte, che esclude che il danno in esame possa essere ritenuto in re ipsa e richiede, di conseguenza, ai fini della sua liquidazione, che “il creditore deduca e
dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il
denaro in modo tale da elidere gli effetti dell'inflazione” (cfr. Cass, Civ. Sez. U,
Sentenza n. 16871 del 31.07.2007).
Infine, le spese di lite, ivi comprese quelle relative al procedimento monitorio, vanno integralmente compensate tra le parti, riscontrandosi nel caso di specie, ai sensi dell'art. 92, II co. c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, oltre alla soccombenza reciproca tra le parti, insita nell'accoglimento solo parziale della domanda riconvenzionale dell'opponente, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma)
gravi ed eccezionali ragioni idonee a radicare la suindicata compensazione.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente controversia implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Per le stesse ragioni vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido fra loro e, nei rapporti interni, in eguale misura, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in corso di causa.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
7 – in accoglimento dell'opposizione proposta dal Parte_1
, in persona del suo amministratore pro tempore, revoca il Decreto Ingiuntivo
[...]
del Tribunale di Nola N. 1026/2019 del 03/05/2019 ed accerta e dichiara che nulla è
dovuto dal , in persona del suo Parte_1
amministratore pro tempore, nei confronti della in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, all'esito della compensazione di cui alla motivazione;
– in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta dal
[...]
, in persona del suo amministratore pro tempore, Parte_1
all'esito della compensazione di cui alla motivazione, condanna la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Controparte_1
in favore del , dell'importo di € 6.780,36, Parte_1
oltre gli interessi al tasso legale su tale somma dal 01.07.2019 sino al soddisfo;
– rigetta nella sua restante parte la domanda riconvenzionale del
[...]
, in persona del suo amministratore pro tempore, ivi Parte_1
compresa l'istanza avente ad oggetto risarcimento del danno da svalutazione monetaria di cui alla motivazione;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle relative al procedimento monitorio;
– pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido fra loro e, nei rapporti interni, in eguale misura, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa.
Così deciso in Nola il 29.03.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4830/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
in persona del suo Parte_1
amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù della procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, dall'Avv. Vincenzo Mocerino ed elettivamente domiciliato come in atti
OPPONENTE IN RICONVENZIONALE
E
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù della procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Giuseppe Niola e Giovanni Manna ed
1 elettivamente domiciliata come in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo N. 1026/2019 del 03/05/2019, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Nola, con il quale è stato ingiunto all'odierno opponente il pagamento, in favore dell'odierna opposta, della somma di euro
12.198,49, oltre gli interessi indicati in atti con la decorrenza indicata in atti ed oltre le spese del procedimento monitorio, anch'esse compiutamente indicate in atti, nonché
oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
L'opponente sulla base delle argomentazioni in atti – deducendo, in particolare,
l'inesatto adempimento della controparte relativamente agli obblighi sulla stessa gravanti sulla base del contratto di appalto di causa – e spiegando domanda riconvenzionale, ha chiesto all'adito Tribunale l'adozione dei provvedimenti precisati in atti.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita tardivamente in giudizio (e, per l'esattezza, alla prima udienza) la società opposta, la quale, resistendo con le argomentazioni in atti, ha chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo – denegata da questo Tribunale in diversa composizione con l'ordinanza depositata in data 21.11.2019 – e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale avverse.
Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal
[...]
va accolta, essendo fondata. Va accolta, poi, parzialmente, Parte_1
2 essendo parzialmente fondata, la domanda riconvenzionale dell'opponente.
Ebbene, rileva in primo luogo il Giudicante che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. Cass.
Civ. Sez. U n. 7448/93, nonché, Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso,
pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 13001 del 31.05.2006).
Ciò posto, nella presente controversia – come correttamente evidenziato nella summenzionata ordinanza – l'opponente ha eccepito l'inesatto adempimento da parte dell'opposta.
Su tale eccezione l'opponente ha basato tanto l'opposizione a decreto ingiuntivo quanto la sua domanda riconvenzionale. Pertanto, stante lo strettissimo legame logico-
giuridico fra l'una e l'altra, esse andranno valutate congiuntamente.
Dunque, quanto alla preliminare eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 1667
c.c. sollevata dall'opposta e dalla medesima parte estesa anche alla domanda volta al risarcimento dei danni meglio precisati in atti, si osserva in primo luogo, che essa è
inammissibile per tardività, poiché l'opposta si è costituita tardivamente, come sopra evidenziato. Infatti, tanto l'eccezione di prescrizione quanto quella di decadenza (cfr.
Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 14569 del 24.05.2024) non sono rilevabili d'ufficio e,
3 pertanto, “la relativa eccezione deve essere proposta dal convenuto ai sensi dell'art.
167 c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione” (in tal senso sempre Cass. Civ., Sez.
2, Ordinanza n. 14569 del 24.05.2024).
Ad ogni modo, nel caso in esame, come già sopra chiarito, è stata invocato dall'opponente il non esatto adempimento dell'opposta, con la conseguenza che si applica la disciplina generale sull'inadempimento. Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della Suprema Corte, “in tema
di responsabilità dell'appaltatore, gli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrano i principi generali in
materia di inadempimento delle obbligazioni, senza escluderne l'applicazione” (ex multis, Cass. Civ.,
Sez. 2, Ordinanza n. 33034 del 18.12.2024).
Tanto osservato, l'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta, mentre la domanda riconvenzionale dell'opponetne deve essere accolta in parte, essendo parzialmente fondata.
Ora, carattere assorbente e dirimente ai fini del raggiungimento di tale conclusione rivestono le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa.
Infatti, il C.T.U., Ing. , ha, sì, concluso che la società opposta “ha Persona_1
eseguito tutti i lavori descritti nel contratto di appalto” (si veda pagina 41 della relazione tecnica d'ufficio), ma ha altresì immediatamente precisato che “alcune lavorazioni non sono state eseguite a regola d'arte dalla Società opposta”, indicando subito dopo specificamente le anomalie riscontrate (suffragate dal verbale di consegna area di cantiere ed ultimazione dei lavori del 08/10/2016, dove si legge: “Dal
sopralluogo effettuato la DD.LL. ha rilevato una serie di difformità, in parte già
illustrate alla ditta ma che provvederà con breve relazione illustrativa e formale comunicazione a trasmettere ufficialmente alla ditta col fine di provvedere in breve
4 tempo a sanare le stesse per ricevere conformità dell'opera al capitolato e computo a base del contratto stipulato”) e i rimedi alle stesse, valutando “in € 6.235,50 l'importo necessario per il rifacimento/riparazione delle opere sopra riportate” (si vedano pp.
41-43 della relazione tecnica d'ufficio).
Il C.T.U. ha anche evidenziato ritardi nell'esecuzione delle opere, calcolando, conseguentemente, come richiestogli dal Tribunale, l'ammontare della penale di cui all'art. 9 del contratto di appalto per cui è causa.
Infine, in sede di ricostruzione del rapporto di dare/avere fra le parti in causa,
detraendo, in seguito alla compensazione delle contrapposte ragioni creditorie delle parti, da quanto pattuito nel contratto di appalto come corrispettivo dello stesso quanto dovuto all'opponente per il “rifacimento/riparazione delle opere sopra riportate” e a titolo di penale per il ritardo riscontrato, il C.T.U. ha concluso: “Il
risulta creditore di € 6.780,36” all'esito del Parte_2
calcolo effettuato a pagina 48 della relazione tecnica d'ufficio, cui si rinvia.
Ebbene, la consulenza tecnica d'ufficio appare espletata secondo criteri corretti,
esente da vizi logici e da contraddizioni.
Esaurienti risultano anche le risposte del consulente tecnico d'ufficio alle osservazioni alla relazione tecnica.
Il Tribunale, quindi, ritiene di dover condividere e fare proprie le risultanze della c.t.u.
Oltre all'importo di € € 6.780,36 di cui sopra per le opere non eseguite a regola d'arte e a quello indicato sempre dal C.T.U. a titolo di penale ai sensi dell'art. 9 del contratto di causa – ferma la compensazione di tali somme con quelle pattuite nel medesimo contratto a favore dell'opposta (come sopra precisato) – non deve essere riconosciuto nessun altro importo all'opponente.
In particolare, gli ulteriori danni lamentati da quest'ultimo nell'opposizione non
5 possono essere risarciti perché non provati. In questo senso sopra si è affermato che la domanda riconvenzionale del va accolta Parte_1
soltanto in parte perché è solo parzialmente fondata.
Quanto finora osservato comporta che non possono ritenersi spettanti all'opposta gli importi di cui all'opposto decreto ingiuntivo.
Pertanto, il decreto opposto deve essere revocato e va altresì accertato e dichiarato che niente è dovuto dall'opponente all'opposta, all'esito della compensazione di cui alla c.t.u.
La necessaria revoca del decreto ingiuntivo, poi, implica necessariamente il venir meno anche delle statuizioni del decreto ingiuntivo circa le spese del procedimento monitorio, sulle quali dovrà provvedersi con la presente sentenza nei termini in seguito precisati.
In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente,
all'esito della compensazione di cui alla c.t.u., l'opposta dovrà essere condannata al pagamento, in favore, dell'opponente del suindicato importo di € 6.780,36, oltre gli interessi al tasso legale su tale somma dalla data della domanda, coincidente con quella dell'instaurazione del presente giudizio di opposizione (01.07.2019, giorno della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale) sino al soddisfo.
Va, poi, rigettata la domanda riconvenzionale dell'opponente avente ad oggetto la condanna dell'opposta al pagamento della rivalutazione monetaria sul suindicato importo.
Orbene, la richiesta rivalutazione monetaria, non può essere riconosciuta in considerazione della mancata prova del danno da svalutazione monetaria.
Quest'ultimo, infatti, non solo non è stato, appunto, dimostrato, ma non è stato
6 neanche suffragato, a monte, dalla deduzione di qualsivoglia elemento dal quale esso possa essere desunto, come, invece, esige un condivisibile orientamento della
Suprema Corte, che esclude che il danno in esame possa essere ritenuto in re ipsa e richiede, di conseguenza, ai fini della sua liquidazione, che “il creditore deduca e
dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il
denaro in modo tale da elidere gli effetti dell'inflazione” (cfr. Cass, Civ. Sez. U,
Sentenza n. 16871 del 31.07.2007).
Infine, le spese di lite, ivi comprese quelle relative al procedimento monitorio, vanno integralmente compensate tra le parti, riscontrandosi nel caso di specie, ai sensi dell'art. 92, II co. c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, oltre alla soccombenza reciproca tra le parti, insita nell'accoglimento solo parziale della domanda riconvenzionale dell'opponente, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma)
gravi ed eccezionali ragioni idonee a radicare la suindicata compensazione.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente controversia implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Per le stesse ragioni vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido fra loro e, nei rapporti interni, in eguale misura, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in corso di causa.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
7 – in accoglimento dell'opposizione proposta dal Parte_1
, in persona del suo amministratore pro tempore, revoca il Decreto Ingiuntivo
[...]
del Tribunale di Nola N. 1026/2019 del 03/05/2019 ed accerta e dichiara che nulla è
dovuto dal , in persona del suo Parte_1
amministratore pro tempore, nei confronti della in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, all'esito della compensazione di cui alla motivazione;
– in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta dal
[...]
, in persona del suo amministratore pro tempore, Parte_1
all'esito della compensazione di cui alla motivazione, condanna la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Controparte_1
in favore del , dell'importo di € 6.780,36, Parte_1
oltre gli interessi al tasso legale su tale somma dal 01.07.2019 sino al soddisfo;
– rigetta nella sua restante parte la domanda riconvenzionale del
[...]
, in persona del suo amministratore pro tempore, ivi Parte_1
compresa l'istanza avente ad oggetto risarcimento del danno da svalutazione monetaria di cui alla motivazione;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle relative al procedimento monitorio;
– pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido fra loro e, nei rapporti interni, in eguale misura, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa.
Così deciso in Nola il 29.03.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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