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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 836/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 562/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 24154328 CONT. CONS. BON 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 179/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, con studio in Paola (CS), Indirizzo_1, fax Telefono_1, ricorreva contro il Consorzio di Bonifica Tirreno Cosentino nonché
contro
Area Srl, avverso e per l'annullamento della: - Richiesta formale di pagamento n.
24154328, ricevuta in data 05.02.2025, con la quale veniva intimato al ricorrente il pagamento della somma di € 38,43 a titolo di contributo consortile di bonifica per l'anno 2021.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per plurimi profili di violazione di legge e di difetto assoluto dei presupposti dell'imposizione, evidenziando altresì la reiterazione di pretese identiche già dichiarate illegittime in precedenti giudizi intercorsi tra le medesime parti, definiti con sentenze passate in giudicato.
Si costituiva in giudizio AREA S.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la propria legittimazione passiva quale concessionaria iscritta all'albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997, nonché la regolarità dell'operato svolto in esecuzione del mandato conferito dal Consorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va risolto sotto il profilo dell'eccepito difetto dei presupposti per l'emissione del tributo e della mancanza del beneficio.
L'impugnata richiesta formale di pagamento non si sottrae ad un preciso onere di motivazione, che in materia tributaria risulta espressamente sancito dall'art. 7 L. 212/2000/ (applicabile agli atti impositivi del concessionario), a mente del quale i provvedimenti dell'amministrazione devono essere adeguatamente motivati con la puntuale indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, che hanno determinato l'atto, e ciò al fine di consentire al contribuente il compiuto esercizio del diritto di difesa.
Procedendo al comparato esame della richiesta formale di pagamento, si rileva, che la concessionaria nel richiedere il pagamento del tributo si è limitata, in termini chiaramente insufficienti ai fini considerati, ad indicare: i dati catastali identificativi e l'ubicazione dei terreni assoggettati al contributo con la loro superficie;
la causale della pretesa (“contributo consortile di bonifica annualità 2021); il codice “1H78” di non immediata comprensione.
Il piano di classifica degli immobili, individua i benefici derivanti dalla opere pubbliche di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei contributi e che a mente del combinato disposto di cui agli artt.860 cc e 10 e 11 RD n.215 del 1933, i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio di bonifica sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica, va rilevato, prima di tutto, che, nella fattispecie in esame, il Consorzio, attraverso la produzione documentale, non ha data valida prova del suddetto e presunto beneficio usufruito dagli immobili in parola.
Pertanto, anche alla luce dei principi generali indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza 19 ottobre
2018, n.188, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale-
Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio», il ricorso merita accoglimento, in quanto, nella fattispecie, il beneficio viene solo presunto nè è stato dimostrato il concreto vantaggio per il fondo in oggetto, sebbene apoditticamente contestato dal contribuente.
A tal proposito, occorre evidenziare, infatti, che, nella fattispecie, la richiamata prova non può risolversi nella mera allegazione di opere, di carattere idrico o viario, realizzate nel comprensorio anche in periodo di tempo risalenti, ma deve riguardare il beneficio specifico e diretto che l'immobile ha tratto dalle opere realizzate o che potrebbe ricavare da quelle da realizzare, nonché i criteri di ripartizione del suddetto contributo in relazione allo specifico beneficio apportato o apportabile al fondo, con riferimento all'anno d'imposta.
Conseguentemente, alla luce dei principi che governano la distribuzione dell'onere probatorio ed in assenza di prova in ordine alla sussistenza di un beneficio specifico e diretto, la pretesa impositiva si rivela illegittima.
Ne discende che, in applicazione del principio affermato dal Giudice delle leggi e della caducazione della norma regionale previgente il ricorso va accolto.
La presente motivazione è assorbente degli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. 3^ così dispone: -accoglie il ricorso. - condanna la parte resistente, in favore del ricorrente al pagamento della somma, di euro 200,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 562/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 24154328 CONT. CONS. BON 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 179/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, con studio in Paola (CS), Indirizzo_1, fax Telefono_1, ricorreva contro il Consorzio di Bonifica Tirreno Cosentino nonché
contro
Area Srl, avverso e per l'annullamento della: - Richiesta formale di pagamento n.
24154328, ricevuta in data 05.02.2025, con la quale veniva intimato al ricorrente il pagamento della somma di € 38,43 a titolo di contributo consortile di bonifica per l'anno 2021.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per plurimi profili di violazione di legge e di difetto assoluto dei presupposti dell'imposizione, evidenziando altresì la reiterazione di pretese identiche già dichiarate illegittime in precedenti giudizi intercorsi tra le medesime parti, definiti con sentenze passate in giudicato.
Si costituiva in giudizio AREA S.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la propria legittimazione passiva quale concessionaria iscritta all'albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997, nonché la regolarità dell'operato svolto in esecuzione del mandato conferito dal Consorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va risolto sotto il profilo dell'eccepito difetto dei presupposti per l'emissione del tributo e della mancanza del beneficio.
L'impugnata richiesta formale di pagamento non si sottrae ad un preciso onere di motivazione, che in materia tributaria risulta espressamente sancito dall'art. 7 L. 212/2000/ (applicabile agli atti impositivi del concessionario), a mente del quale i provvedimenti dell'amministrazione devono essere adeguatamente motivati con la puntuale indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, che hanno determinato l'atto, e ciò al fine di consentire al contribuente il compiuto esercizio del diritto di difesa.
Procedendo al comparato esame della richiesta formale di pagamento, si rileva, che la concessionaria nel richiedere il pagamento del tributo si è limitata, in termini chiaramente insufficienti ai fini considerati, ad indicare: i dati catastali identificativi e l'ubicazione dei terreni assoggettati al contributo con la loro superficie;
la causale della pretesa (“contributo consortile di bonifica annualità 2021); il codice “1H78” di non immediata comprensione.
Il piano di classifica degli immobili, individua i benefici derivanti dalla opere pubbliche di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei contributi e che a mente del combinato disposto di cui agli artt.860 cc e 10 e 11 RD n.215 del 1933, i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio di bonifica sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica, va rilevato, prima di tutto, che, nella fattispecie in esame, il Consorzio, attraverso la produzione documentale, non ha data valida prova del suddetto e presunto beneficio usufruito dagli immobili in parola.
Pertanto, anche alla luce dei principi generali indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza 19 ottobre
2018, n.188, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale-
Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio», il ricorso merita accoglimento, in quanto, nella fattispecie, il beneficio viene solo presunto nè è stato dimostrato il concreto vantaggio per il fondo in oggetto, sebbene apoditticamente contestato dal contribuente.
A tal proposito, occorre evidenziare, infatti, che, nella fattispecie, la richiamata prova non può risolversi nella mera allegazione di opere, di carattere idrico o viario, realizzate nel comprensorio anche in periodo di tempo risalenti, ma deve riguardare il beneficio specifico e diretto che l'immobile ha tratto dalle opere realizzate o che potrebbe ricavare da quelle da realizzare, nonché i criteri di ripartizione del suddetto contributo in relazione allo specifico beneficio apportato o apportabile al fondo, con riferimento all'anno d'imposta.
Conseguentemente, alla luce dei principi che governano la distribuzione dell'onere probatorio ed in assenza di prova in ordine alla sussistenza di un beneficio specifico e diretto, la pretesa impositiva si rivela illegittima.
Ne discende che, in applicazione del principio affermato dal Giudice delle leggi e della caducazione della norma regionale previgente il ricorso va accolto.
La presente motivazione è assorbente degli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. 3^ così dispone: -accoglie il ricorso. - condanna la parte resistente, in favore del ricorrente al pagamento della somma, di euro 200,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.