TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/09/2025, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3505 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione agli atti esecutivi (art. 617, 2° comma c.p.c.) e vertente
T R A
, procuratore di se stesso Parte_1
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
- OPPOSTA CONTUMACE –
E
Controparte_2
- OPPOSTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30.5.2024, l'avv. introduceva il giudizio di merito Parte_1 dell'opposizione agli atti esecutivi da lui proposta avverso l'ordinanza di assegnazione del 27.11.2023 resa all'esito della procedura esecutiva presso terzi RGE
6610/2021, deducendo essenzialmente l'erroneità
1 dell'ordinanza di assegnazione nella determinazione di spese e compensi di precetto ed esecuzione.
Non si costituivano gli opposti, dei quali va dichiarata la contumacia.
L'opposizione in esame è meritevole di parziale accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto al valore della procedura esecutiva, occorre tener conto del credito precettato, come sostenuto dall'opponente, tuttavia, va attentamente verificata la debenza di tutte le voci richieste in precetto.
Nel caso di specie, in forza del D.M. 55/2014 (nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie),
l'unica voce legittimamente richiesta in precetto, in aggiunta a quanto liquidato nella sentenza azionata (sent.
2026/2020 del GDP di Afragola), è quella relativa al compenso per l'atto di precetto, laddove il creditore risulta avere richiesto anche la somma di € 120,00 per
“Fase di studio della procedura esecutiva”, senz'altro non dovuta e non richiedibile con il precetto.
A proposito del compenso per il precetto, risulta corretta e congrua l'applicazione da parte del GE del valore minimo tabellare ovvero € 67,50 anziché € 135,00 come richiesto dal creditore, tenuto conto del credito complessivo.
Il credito precettato, anche ai fini della determinazione del valore della procedura esecutiva, ammonta, dunque, complessivamente ad € 1.194,21 (€ 948,43 per compensi liquidati nel titolo, € 98,49 per il precetto, compresi accessori, ed € 147,29 per spese) e non € 1.467,79, come indicato dall'opponente.
Per quanto concerne le competenze della procedura esecutiva, anche in questo caso risulta corretta l'applicazione dei minimi tabellari rispetto allo scaglione di riferimento (da € 1.100,01 ad € 5.200,00 - tabella n.
17, DM attualmente vigente), tenuto conto del valore della
2 procedura, per cui, a titolo di compenso della procedura esecutiva, andava riconosciuta la somma complessiva di €
449,00, che, sommata al compenso per il precetto di €
67,50, dà un importo totale di € 516,50, laddove il GE ha riconosciuto l'importo minore di € 440,00, riconoscendo però un importo maggiore per spese vive di € 110,00 anziché
104,95 (come ammesso dallo stesso opponente).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere parzialmente accolta, dovendosi rideterminare le somme assegnate con l'ordinanza impugnata, a titolo di compensi e spese di precetto ed esecuzione, nel seguente modo: € 621,45, di cui
€ 104,95 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge (anziché € 550,00 di cui € 110,00 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge).
Spese di lite.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, alla luce dell'accoglimento solo limitato della domanda e soprattutto del fatto che è stato sostanzialmente un errore del GE ad aver fatto sorgere l'interesse della parte a proporre opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia di e CP_3 Controparte_2
B) Accoglie parzialmente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del 27.11.2023, che ha definito la procedura esecutiva RGE 6610/2021, e per l'effetto
C) Ridetermina le somme assegnate con l'ordinanza impugnata, a titolo di compensi e spese di precetto
3 ed esecuzione, nel seguente modo: € 621,45, di cui €
104,95 per spese, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
D) Compensa tra le parti le spese di lite;
Santa Maria Capua Vetere, 23/09/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3505 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione agli atti esecutivi (art. 617, 2° comma c.p.c.) e vertente
T R A
, procuratore di se stesso Parte_1
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
- OPPOSTA CONTUMACE –
E
Controparte_2
- OPPOSTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30.5.2024, l'avv. introduceva il giudizio di merito Parte_1 dell'opposizione agli atti esecutivi da lui proposta avverso l'ordinanza di assegnazione del 27.11.2023 resa all'esito della procedura esecutiva presso terzi RGE
6610/2021, deducendo essenzialmente l'erroneità
1 dell'ordinanza di assegnazione nella determinazione di spese e compensi di precetto ed esecuzione.
Non si costituivano gli opposti, dei quali va dichiarata la contumacia.
L'opposizione in esame è meritevole di parziale accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto al valore della procedura esecutiva, occorre tener conto del credito precettato, come sostenuto dall'opponente, tuttavia, va attentamente verificata la debenza di tutte le voci richieste in precetto.
Nel caso di specie, in forza del D.M. 55/2014 (nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie),
l'unica voce legittimamente richiesta in precetto, in aggiunta a quanto liquidato nella sentenza azionata (sent.
2026/2020 del GDP di Afragola), è quella relativa al compenso per l'atto di precetto, laddove il creditore risulta avere richiesto anche la somma di € 120,00 per
“Fase di studio della procedura esecutiva”, senz'altro non dovuta e non richiedibile con il precetto.
A proposito del compenso per il precetto, risulta corretta e congrua l'applicazione da parte del GE del valore minimo tabellare ovvero € 67,50 anziché € 135,00 come richiesto dal creditore, tenuto conto del credito complessivo.
Il credito precettato, anche ai fini della determinazione del valore della procedura esecutiva, ammonta, dunque, complessivamente ad € 1.194,21 (€ 948,43 per compensi liquidati nel titolo, € 98,49 per il precetto, compresi accessori, ed € 147,29 per spese) e non € 1.467,79, come indicato dall'opponente.
Per quanto concerne le competenze della procedura esecutiva, anche in questo caso risulta corretta l'applicazione dei minimi tabellari rispetto allo scaglione di riferimento (da € 1.100,01 ad € 5.200,00 - tabella n.
17, DM attualmente vigente), tenuto conto del valore della
2 procedura, per cui, a titolo di compenso della procedura esecutiva, andava riconosciuta la somma complessiva di €
449,00, che, sommata al compenso per il precetto di €
67,50, dà un importo totale di € 516,50, laddove il GE ha riconosciuto l'importo minore di € 440,00, riconoscendo però un importo maggiore per spese vive di € 110,00 anziché
104,95 (come ammesso dallo stesso opponente).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere parzialmente accolta, dovendosi rideterminare le somme assegnate con l'ordinanza impugnata, a titolo di compensi e spese di precetto ed esecuzione, nel seguente modo: € 621,45, di cui
€ 104,95 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge (anziché € 550,00 di cui € 110,00 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge).
Spese di lite.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, alla luce dell'accoglimento solo limitato della domanda e soprattutto del fatto che è stato sostanzialmente un errore del GE ad aver fatto sorgere l'interesse della parte a proporre opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia di e CP_3 Controparte_2
B) Accoglie parzialmente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del 27.11.2023, che ha definito la procedura esecutiva RGE 6610/2021, e per l'effetto
C) Ridetermina le somme assegnate con l'ordinanza impugnata, a titolo di compensi e spese di precetto
3 ed esecuzione, nel seguente modo: € 621,45, di cui €
104,95 per spese, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
D) Compensa tra le parti le spese di lite;
Santa Maria Capua Vetere, 23/09/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
4