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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1449/2022
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1449/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
CP_1
RESISTENTE
Oggi 14 gennaio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. BARADEL LORENZO Parte_1
Per nessuno CP_1 Per l'avv. AMMIRATI CARLO CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di conSIlio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1449/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BARADEL LORENZO, con elezione di domicilio in VIA AMICI N. 20 FIRENZE, presso il difensore avv. BARADEL LORENZO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMMIRATI CARLO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in EMPOLI, VIA F. BUSONI N. 16, presso il difensore avv. AMMIRATI
CARLO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.07.2022, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di avere svolto la propria prestazione lavorativa presso il punto vendita di sito in CP_1
Firenze, via Sant'Antonino, n. 66/R, dal 4.10.2018, in difetto di regolarizzazione contrattuale, assicurativa e previdenziale (in nero);
b) di essere stato assunto da (di cui è socia unica la SI.ra , CP_1 CP_1
formalmente dal 1.05.2019, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (successivamente prorogato), con orario di lavoro part time (n. 16 ore settimanali), con inquadramento nel IV livello
CCNL Terziario Confcommercio e con mansioni di commesso addetto alle vendite (v. doc. n. 3, 4, 5 del fascicolo di parte);
c) di essere stato addetto anche ad attività di tamponatura dei prodotti presso l'immobile di
Empoli, via Gioia n. 35, di proprietà della famiglia di;
CP_1
2 d) di avere effettivamente osservato un orario di lavoro di n. 84 ore settimanali, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle ore 21.00;
e) di avere ricevuto il pagamento di euro 1.500,00 mensili, per il periodo ottobre 2018-luglio
2019 (per euro 15.000,00 totali), senza ricevere il pagamento delle retribuzioni da agosto 2019 in avanti;
f) di non avere effettuato la prestazione lavorativa dal 13 marzo al 3 settembre 2020, per chiusura del punto vendita;
g) di non essere più stato adibito al lavoro dal 25.04.2022, a seguito di chiusura del punto vendita;
h) di avere, quindi, diritto alla percezione di differenze retributive, quantificate in complessivi euro 171.404,01.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra il ricorrente e o comunque della IG.ra , a decorrere CP_1 CP_1
dal 4 ottobre 2018, o comunque dalla eventualmente diversa data che dovesse risultare di giustizia, accertato lo svolgimento della prestazione lavorativa sino al 24 aprile 2022, accertato lo svolgimento della prestazione di lavoro per ore 84 settimanali nel predetto periodo, o comunque per l'orario che dovesse risultare di giustizia, con esclusione del periodo dal 13 marzo 2020 al 3 settembre 2020, accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel Liv. IV del Ccnl Terziario Distribuzione
Servizi, ordinare a o comunque della IG.ra , di procedere alla ricostituzione CP_1 CP_1
del rapporto di lavoro, nonché alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla data di deposito del presente ricorso sino alla riadibizione al lavoro, condannare in solido le convenute al pagamento delle differenze retributive nella somma di euro 171.404,01, o nella eventualmente diversa somma che dovesse risultare di giustizia, con vittoria di spese e di onorari ai sensi del D.M. 55\2014 e con applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55\2014 per la predisposizione Pct.”.
Si è costituita in giudizio , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, CP_1
comunque, contestando, nel merito, le domande proposte nei propri confronti e chiedendone la reiezione, in quanto infondate, non applicandosi alla fattispecie la previsione di cui all'art. 2462 c.c., poiché il capitale sociale della società resistente era stato integralmente versato (v. doc. n. 1 e 2 del fascicolo di parte) ed era stata data la prescritta pubblicità, ai sensi dell'art. 2470 c.c., alla circostanza che trattavasi di società con unico socio (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte); con vittoria di spese.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la CP_1
contumacia, con ordinanza del 14.03.2023.
3 La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, con prove orali (assunte alle udienze del 4.10.2023 e del 9.02.2024) e con i nuovi conteggi depositati dal ricorrente in data
23.09.2024 e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
All'esito dell'espletata istruttoria orale e documentale (v. doc. n. 3, 4 e 5 del fascicolo di parte ricorrente, ovvero il CUD 2020, la lettera di assunzione a tempo determinato del 30.04.2019 e successive proroghe e la busta paga di aprile 2020), si ritiene provata l'anticipata decorrenza al
4.10.2018 del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ricorrente e la società resistente, con la conseguenza che lo stesso deve ritenersi instaurato a tempo indeterminato (essendo stato, invece, il rapporto formalizzato, con contratto a termine, soltanto a decorrere dal 1.05.2019), nonché provato il superiore orario di lavoro a tempo pieno rivendicato dal lavoratore (in luogo dell'orario di lavoro part time contrattualmente dedotto), oltre alla prestazione di numerose ore di lavoro straordinario.
A tale ultimo proposito, si rammenta che, in ordine alla rivendicazione economica delle ore di lavoro eccedenti quelle contrattualmente previste, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto a tale compenso è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, non potendosi fare ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., attenendo quest'ultimo alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa.
In particolare, il teste , ex dipendente della società resistente dal 4.10.2018 al Testimone_1
dicembre 2021, in qualità di commesso, ha dichiarato che: “il ricorrente è stato un mio collega,
CP_ abbiamo lavorato nello stesso negozio di , in via Sant'Antonino al Mercato Centrale a Firenze, ora il negozio è chiuso, io sono stato dipendente della società resistente e della SInora , che CP_1
CP_ si fa chiamare , dal 4.10.2018 fino a dicembre 2021, io facevo il commesso, il negozio vendeva pelletteria;
Sull'1: il ricorrente ha cominciato a lavorare nel mio stesso giorno, il mio rapporto è cessato prima, il rapporto del ricorrente è cessato nell'aprile 2022; Sul 2: io lavoravo dalle 9.00 alle
CP_ 21.00, dal lunedì alla domenica (…) il ricorrente arrivata alle 9.00, apriva il negozio con me, con
CP_ e con il fratello di , , il ricorrente allestiva il negozio, anche perché ci lavorava da prima Per_1
CP_ che il negozio lo prendesse , poi il ricorrente andava ad Empoli, dove c'era il laboratorio, sotto
CP_ casa di , per tamponare le giacche, poi il ricorrente portava dal laboratorio in negozio le giacche mancanti, per misure e colori, il ricorrente stava in laboratorio circa 4 ore, per mezza giornata, e poi tornava in negozio a fare il commesso con noi, fino alle 21.00; questo per tutti i giorni della settimana,
4 come me, dal lunedì alla domenica (…); Sul 3: il negozio era aperto dalle 9.00 alle 21.00, l'orario di CP_ apertura era stato deciso dalla proprietaria, , ovvero dalla SInora , che per noi era CP_1
CP_ ; Sul 4: avevamo una pausa pranzo, di più o meno mezz'ora; a volte si mangiava anche dentro il negozio, qualcuno doveva sempre essere presente nel negozio, (…) Sul 5: il negozio è stato chiuso per la pandemia, non ricordo esattamente il periodo, può essere quello indicato in capitolo, comunque era il periodo in cui chiudevano tutti i negozi;
(…) Sul 7: il ricorrente, come ho già detto, tamponava le giacche in laboratorio, metteva i bottoni alle giacche, puliva il negozio, ci aiutava a trovare le misure delle giacche, portava dal laboratorio in negozio le giacche mancanti, faceva anche il commesso, il responsabile del negozio era il ricorrente (…) io ed il ricorrente facevamo tutto;
(…) Sull'11: CP_ confermo;
Sul 12: della cassa si occupavano e suo fratello, l'allestimento della vetrina lo faceva il ricorrente, l'apertura e la chiusura del negozio li facevamo io ed il ricorrente, sistemavamo i manichini all'esterno del negozio e poi li riportavamo dentro all'orario di chiusura;
Sul 13: le chiavi del negozio le aveva la proprietaria, io ed il ricorrente non le avevamo;
Sul 14: ho già risposto;
ADR
CP_ avv. Ammirati: il ricorrente aveva una percentuale sulle vendite, era retribuito solo a percentuale, diceva che c'era crisi, che non poteva pagare un fisso e che se volevamo lavorare dovevamo essere pagati a percentuale, io sapevo che il ricorrente andava a fare le tamponature, era l'unico che sapeva tamponare le giacche, lo faceva anche in negozio, io lo vedevo tornare dal laboratorio con le mani sporche, gli operai in laboratorio non sapevano tamponare le giacche, le sapevano cucire, ADR avv.
Baradel: il ricorrente tornava dal laboratorio di Empoli con delle giacche, con le taglie e i colori che mancavano, oltre a riportare le giacche che aveva tamponato.”.
Il teste , amico del ricorrente, ha riferito che: “io ho un negozio di Testimone_2
abbigliamento da donna e di pelletteria in via Ghibellina a Firenze, Sull'1: l'anno era il 2018, non ricordo il mese, io abito in Borgo San Lorenzo, vicino al negozio della e ogni tanto mi CP_1
fermavo a salutare il ricorrente, quando passavo davanti al negozio, Sul 2: io portavo mia figlia a scuola in viale Lavagnini e al ritorno trovavo il ricorrente in negozio alle 9.00/9.30, la sera lo vedevo alle 19.00-19.30 o un po' prima o un po' dopo, questo quando mi capitava di passare davanti al negozio, circa tre o quattro volte a settimana, (…) Sul 4: penso che il ricorrente andasse anche in fabbrica a Empoli, per motivi lavorativi, lo so perché ogni tanto compravo dalla società della merce, questo quando il ricorrente lavorava per la società resistente, io ho fatto acquisti una o due volte;
(…)
Sul 7: il ricorrente era addetto alle vendite, io lo trovavo a vendere, quando passavo dal negozio, so che il ricorrente è anche bravo a fare le giacche di pelle, è stato lui a illustrarmi i modelli quando ho fatto gli ordini;
(…) Sul 12: confermo, salva la lettera d, per la quale non so;
(…) Sul 14: confermo, so che il ricorrente faceva questa lavorazione ad Empoli, è una lavorazione che fanno in pochi in centro,
5 io ho effettuato acquisti dalla società resistente e so che si trattava di buoni prodotti. ADR avv.
Baradel: confermo che l'attività ad Empoli il ricorrente la faceva per la ADR avv. Ammirati: CP_1
io ho chiamato il ricorrente qualche volta mentre era in fabbrica a fare questo tipo di lavoro, preciso che erano videochiamate, ma che io non sono mai stato in fabbrica ad Empoli, so però che parte resistente ha una fabbrica ad Empoli. Per i miei acquisti è stata emessa fattura dalla . CP_1
Quindi, con particolare riferimento alle dichiarazioni del teste è emersa sia Testimone_1
l'anticipata decorrenza del rapporto di lavoro al 4.10.2018 (con la conseguenza che lo stesso deve intendersi concluso ab origine a tempo indeterminato), che lo svolgimento, da parte del ricorrente, di un orario di lavoro a tempo pieno (in luogo dell'orario di lavoro part time contrattualmente dedotto), con la prestazione di numerose ore di lavoro straordinario.
A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato che è ammissibile la valutazione di elementi di prova, comprese le presunzioni semplici, al fine di giungere in termini sufficientemente concreti e realistici ad una determinazione minimale delle ore prestate in aggiunta all'orario normale e che tale valutazione è diversa da quella equitativa e, quindi, non affetta da illegittimità (v. Cass. Sez. Lav. sent. n. 6623 del
2001 (“il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione "minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale”) e, conformi, 8.11.1995
n. 11615; 9.11.1999 n. 12884).
In particolare, dalle dichiarazioni del suindicato teste (anche considerate le allegazioni di cui al ricorso) risulta che il ricorrente ha osservato, per il periodo oggetto di causa (dal 4.10.2018 al 24.04.2022, salvo il periodo 13.03.2020-3.09.2020, in cui deve tenersi conto di un orario di lavoro a tempo pieno), il seguente orario di lavoro: dalle 9.00 alle 21.00, con 30 minuti di pausa pranzo al giorno, dal lunedì alla domenica, con conseguente diritto del lavoratore alla percezione delle relative differenze retributive.
Non è, invece, oggetto di contestazione l'inquadramento nel IV livello CCNL Terziario
Confcommercio, contrattualmente attribuito al ricorrente, a fronte dell'espletamento (in misura prevalente) di mansioni di commesso addetto alle vendite (oltre che di addetto alla tamponatura dei prodotti, mansione anch'essa svolta nell'orario lavorativo suindicato).
Per quanto riguarda il quantum debeatur, deve farsi riferimento ai conteggi (non oggetto di contestazione da parte della resistente) depositati da parte ricorrente con nota del 23.09.2024, elaborati sulla base dei parametri di cui all'ordinanza del 10.05.2024 (per retribuzione ordinaria, straordinaria, tredicesima, ratei di tredicesima, quattordicesima, ratei di quattordicesima, festività, ferie non godute, permessi non goduti, TFR, per il periodo 4 ottobre 2018-25 aprile 2022, con inquadramento nel IV livello CCNL Terziario, con orario di lavoro a tempo pieno, dal lunedì alla domenica, dalle 9.00 alle
6 21.00, con 30 minuti di pausa pranzo al giorno, senza tenere conto del dedotto lavoro straordinario per il periodo 13.03.2020-3.09.2020, detratto il percepito come indicato al punto 20 del ricorso), dai quali emergono differenze retributive per complessivi euro 156.405,01 (di cui euro 12.467,06 per TFR).
Pertanto, la società resistente, quale datrice di lavoro, deve essere condannata al pagamento, a favore del ricorrente, della somma lorda di euro 156.405,01, oltre interessi e rivalutazione, dovuta a titolo di retribuzione ordinaria, straordinaria, tredicesima, ratei di tredicesima, quattordicesima, ratei di quattordicesima, festività, ferie non godute, permessi non goduti, TFR, per il periodo dal 4 ottobre 2018 al 25 aprile 2022.
È, invece, infondata la domanda di ricostituzione del rapporto di lavoro e di condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di deposito del ricorso sino alla riammissione al lavoro, dovendosi reputare che il rapporto di lavoro de quo sia cessato per mutuo consenso il
25.04.2022, non essendo pervenute, da alcuna delle due parti, richieste di dare successivamente seguito allo svolgimento di esso (nemmeno da parte del ricorrente;
infatti, la PEC del 31.03.2022 di cui al doc.
n. 2 del fascicolo di parte ricorrente è antecedente alla data di cessazione del rapporto di lavoro e il ricorrente non ha prodotto alcuna successiva lettera di messa a disposizione del datore di lavoro delle proprie energie lavorative).
Parimenti, devono essere respinte le domande proposte dal ricorrente nei confronti di , in CP_1
quanto infondate, poiché, anche tenuto conto delle allegazioni di cui al ricorso, è accertato che il datore di lavoro fosse la società resistente, della quale la era socia unica e legale rappresentante, non CP_1
trovando, peraltro, applicazione, nella fattispecie, la previsione di cui all'art. 2462 c.c., invocata dal ricorrente, poiché dalla visura camerale in atti emerge che il capitale sociale è stato integralmente versato e che è stata effettuata la prescritta pubblicità in relazione alla circostanza che la società fosse con socio unico (v. doc. n. 1 e 2 del fascicolo di parte resistente, nonché, conformemente, la sentenza del Tribunale di Firenze emessa nel procedimento R.G.N. 1450/2022 in data 28.03.2024, est. dott.
Gualano).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
SPESE
Nel rapporto processuale intercorso tra il ricorrente e la società resistente, le spese seguono la soccombenza della società resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa e all'attività in concreto espletata dalle parti (valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento).
Nel rapporto processuale intercorso tra il ricorrente e (il cui difensore si è dichiarato CP_1
antistatario nelle note depositate in data 27.12.2024) si ritiene, invece, equo compensare integralmente
7 le spese processuali tra le parti, attesa la peculiarità della fattispecie e la qualità delle parti (si veda, altresì, quanto disposto in punto di spese nella sentenza del Tribunale di Firenze emessa nel procedimento R.G.N. 1450/2022 in data 28.03.2024, est. dott. Gualano).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta che tra il ricorrente e la società resistente è intercorso, tra il 4.10.2018 e il 25.04.2022, un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di commesso addetto alla vendita, con inquadramento nel IV livello CCNL Commercio-Terziario ed orario di lavoro dal lunedì alla domenica, dalle 9,00 alle 21,00, con 30 minuti di pausa pranzo al giorno (tranne il periodo dal
13.03.2020 al 3.09.2020, ove l'orario deve considerarsi quello normale a tempo pieno);
- per l'effetto, condanna la società resistente a pagare al ricorrente la somma complessiva lorda di €
156.405,01 (di cui euro 12.467,06 per TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, per le ragioni e i titoli di cui in parte motiva;
- per il resto, rigetta le ulteriori domande proposte nei confronti della società resistente e della resistente
; CP_1
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 8.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA, se dovuta, e CPA, come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale intercorso tra il ricorrente e la resistente . CP_1
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
8
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1449/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
CP_1
RESISTENTE
Oggi 14 gennaio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. BARADEL LORENZO Parte_1
Per nessuno CP_1 Per l'avv. AMMIRATI CARLO CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di conSIlio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1449/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BARADEL LORENZO, con elezione di domicilio in VIA AMICI N. 20 FIRENZE, presso il difensore avv. BARADEL LORENZO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMMIRATI CARLO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in EMPOLI, VIA F. BUSONI N. 16, presso il difensore avv. AMMIRATI
CARLO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.07.2022, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di avere svolto la propria prestazione lavorativa presso il punto vendita di sito in CP_1
Firenze, via Sant'Antonino, n. 66/R, dal 4.10.2018, in difetto di regolarizzazione contrattuale, assicurativa e previdenziale (in nero);
b) di essere stato assunto da (di cui è socia unica la SI.ra , CP_1 CP_1
formalmente dal 1.05.2019, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (successivamente prorogato), con orario di lavoro part time (n. 16 ore settimanali), con inquadramento nel IV livello
CCNL Terziario Confcommercio e con mansioni di commesso addetto alle vendite (v. doc. n. 3, 4, 5 del fascicolo di parte);
c) di essere stato addetto anche ad attività di tamponatura dei prodotti presso l'immobile di
Empoli, via Gioia n. 35, di proprietà della famiglia di;
CP_1
2 d) di avere effettivamente osservato un orario di lavoro di n. 84 ore settimanali, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle ore 21.00;
e) di avere ricevuto il pagamento di euro 1.500,00 mensili, per il periodo ottobre 2018-luglio
2019 (per euro 15.000,00 totali), senza ricevere il pagamento delle retribuzioni da agosto 2019 in avanti;
f) di non avere effettuato la prestazione lavorativa dal 13 marzo al 3 settembre 2020, per chiusura del punto vendita;
g) di non essere più stato adibito al lavoro dal 25.04.2022, a seguito di chiusura del punto vendita;
h) di avere, quindi, diritto alla percezione di differenze retributive, quantificate in complessivi euro 171.404,01.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra il ricorrente e o comunque della IG.ra , a decorrere CP_1 CP_1
dal 4 ottobre 2018, o comunque dalla eventualmente diversa data che dovesse risultare di giustizia, accertato lo svolgimento della prestazione lavorativa sino al 24 aprile 2022, accertato lo svolgimento della prestazione di lavoro per ore 84 settimanali nel predetto periodo, o comunque per l'orario che dovesse risultare di giustizia, con esclusione del periodo dal 13 marzo 2020 al 3 settembre 2020, accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel Liv. IV del Ccnl Terziario Distribuzione
Servizi, ordinare a o comunque della IG.ra , di procedere alla ricostituzione CP_1 CP_1
del rapporto di lavoro, nonché alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla data di deposito del presente ricorso sino alla riadibizione al lavoro, condannare in solido le convenute al pagamento delle differenze retributive nella somma di euro 171.404,01, o nella eventualmente diversa somma che dovesse risultare di giustizia, con vittoria di spese e di onorari ai sensi del D.M. 55\2014 e con applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55\2014 per la predisposizione Pct.”.
Si è costituita in giudizio , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, CP_1
comunque, contestando, nel merito, le domande proposte nei propri confronti e chiedendone la reiezione, in quanto infondate, non applicandosi alla fattispecie la previsione di cui all'art. 2462 c.c., poiché il capitale sociale della società resistente era stato integralmente versato (v. doc. n. 1 e 2 del fascicolo di parte) ed era stata data la prescritta pubblicità, ai sensi dell'art. 2470 c.c., alla circostanza che trattavasi di società con unico socio (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte); con vittoria di spese.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la CP_1
contumacia, con ordinanza del 14.03.2023.
3 La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, con prove orali (assunte alle udienze del 4.10.2023 e del 9.02.2024) e con i nuovi conteggi depositati dal ricorrente in data
23.09.2024 e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
All'esito dell'espletata istruttoria orale e documentale (v. doc. n. 3, 4 e 5 del fascicolo di parte ricorrente, ovvero il CUD 2020, la lettera di assunzione a tempo determinato del 30.04.2019 e successive proroghe e la busta paga di aprile 2020), si ritiene provata l'anticipata decorrenza al
4.10.2018 del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ricorrente e la società resistente, con la conseguenza che lo stesso deve ritenersi instaurato a tempo indeterminato (essendo stato, invece, il rapporto formalizzato, con contratto a termine, soltanto a decorrere dal 1.05.2019), nonché provato il superiore orario di lavoro a tempo pieno rivendicato dal lavoratore (in luogo dell'orario di lavoro part time contrattualmente dedotto), oltre alla prestazione di numerose ore di lavoro straordinario.
A tale ultimo proposito, si rammenta che, in ordine alla rivendicazione economica delle ore di lavoro eccedenti quelle contrattualmente previste, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto a tale compenso è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, non potendosi fare ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., attenendo quest'ultimo alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa.
In particolare, il teste , ex dipendente della società resistente dal 4.10.2018 al Testimone_1
dicembre 2021, in qualità di commesso, ha dichiarato che: “il ricorrente è stato un mio collega,
CP_ abbiamo lavorato nello stesso negozio di , in via Sant'Antonino al Mercato Centrale a Firenze, ora il negozio è chiuso, io sono stato dipendente della società resistente e della SInora , che CP_1
CP_ si fa chiamare , dal 4.10.2018 fino a dicembre 2021, io facevo il commesso, il negozio vendeva pelletteria;
Sull'1: il ricorrente ha cominciato a lavorare nel mio stesso giorno, il mio rapporto è cessato prima, il rapporto del ricorrente è cessato nell'aprile 2022; Sul 2: io lavoravo dalle 9.00 alle
CP_ 21.00, dal lunedì alla domenica (…) il ricorrente arrivata alle 9.00, apriva il negozio con me, con
CP_ e con il fratello di , , il ricorrente allestiva il negozio, anche perché ci lavorava da prima Per_1
CP_ che il negozio lo prendesse , poi il ricorrente andava ad Empoli, dove c'era il laboratorio, sotto
CP_ casa di , per tamponare le giacche, poi il ricorrente portava dal laboratorio in negozio le giacche mancanti, per misure e colori, il ricorrente stava in laboratorio circa 4 ore, per mezza giornata, e poi tornava in negozio a fare il commesso con noi, fino alle 21.00; questo per tutti i giorni della settimana,
4 come me, dal lunedì alla domenica (…); Sul 3: il negozio era aperto dalle 9.00 alle 21.00, l'orario di CP_ apertura era stato deciso dalla proprietaria, , ovvero dalla SInora , che per noi era CP_1
CP_ ; Sul 4: avevamo una pausa pranzo, di più o meno mezz'ora; a volte si mangiava anche dentro il negozio, qualcuno doveva sempre essere presente nel negozio, (…) Sul 5: il negozio è stato chiuso per la pandemia, non ricordo esattamente il periodo, può essere quello indicato in capitolo, comunque era il periodo in cui chiudevano tutti i negozi;
(…) Sul 7: il ricorrente, come ho già detto, tamponava le giacche in laboratorio, metteva i bottoni alle giacche, puliva il negozio, ci aiutava a trovare le misure delle giacche, portava dal laboratorio in negozio le giacche mancanti, faceva anche il commesso, il responsabile del negozio era il ricorrente (…) io ed il ricorrente facevamo tutto;
(…) Sull'11: CP_ confermo;
Sul 12: della cassa si occupavano e suo fratello, l'allestimento della vetrina lo faceva il ricorrente, l'apertura e la chiusura del negozio li facevamo io ed il ricorrente, sistemavamo i manichini all'esterno del negozio e poi li riportavamo dentro all'orario di chiusura;
Sul 13: le chiavi del negozio le aveva la proprietaria, io ed il ricorrente non le avevamo;
Sul 14: ho già risposto;
ADR
CP_ avv. Ammirati: il ricorrente aveva una percentuale sulle vendite, era retribuito solo a percentuale, diceva che c'era crisi, che non poteva pagare un fisso e che se volevamo lavorare dovevamo essere pagati a percentuale, io sapevo che il ricorrente andava a fare le tamponature, era l'unico che sapeva tamponare le giacche, lo faceva anche in negozio, io lo vedevo tornare dal laboratorio con le mani sporche, gli operai in laboratorio non sapevano tamponare le giacche, le sapevano cucire, ADR avv.
Baradel: il ricorrente tornava dal laboratorio di Empoli con delle giacche, con le taglie e i colori che mancavano, oltre a riportare le giacche che aveva tamponato.”.
Il teste , amico del ricorrente, ha riferito che: “io ho un negozio di Testimone_2
abbigliamento da donna e di pelletteria in via Ghibellina a Firenze, Sull'1: l'anno era il 2018, non ricordo il mese, io abito in Borgo San Lorenzo, vicino al negozio della e ogni tanto mi CP_1
fermavo a salutare il ricorrente, quando passavo davanti al negozio, Sul 2: io portavo mia figlia a scuola in viale Lavagnini e al ritorno trovavo il ricorrente in negozio alle 9.00/9.30, la sera lo vedevo alle 19.00-19.30 o un po' prima o un po' dopo, questo quando mi capitava di passare davanti al negozio, circa tre o quattro volte a settimana, (…) Sul 4: penso che il ricorrente andasse anche in fabbrica a Empoli, per motivi lavorativi, lo so perché ogni tanto compravo dalla società della merce, questo quando il ricorrente lavorava per la società resistente, io ho fatto acquisti una o due volte;
(…)
Sul 7: il ricorrente era addetto alle vendite, io lo trovavo a vendere, quando passavo dal negozio, so che il ricorrente è anche bravo a fare le giacche di pelle, è stato lui a illustrarmi i modelli quando ho fatto gli ordini;
(…) Sul 12: confermo, salva la lettera d, per la quale non so;
(…) Sul 14: confermo, so che il ricorrente faceva questa lavorazione ad Empoli, è una lavorazione che fanno in pochi in centro,
5 io ho effettuato acquisti dalla società resistente e so che si trattava di buoni prodotti. ADR avv.
Baradel: confermo che l'attività ad Empoli il ricorrente la faceva per la ADR avv. Ammirati: CP_1
io ho chiamato il ricorrente qualche volta mentre era in fabbrica a fare questo tipo di lavoro, preciso che erano videochiamate, ma che io non sono mai stato in fabbrica ad Empoli, so però che parte resistente ha una fabbrica ad Empoli. Per i miei acquisti è stata emessa fattura dalla . CP_1
Quindi, con particolare riferimento alle dichiarazioni del teste è emersa sia Testimone_1
l'anticipata decorrenza del rapporto di lavoro al 4.10.2018 (con la conseguenza che lo stesso deve intendersi concluso ab origine a tempo indeterminato), che lo svolgimento, da parte del ricorrente, di un orario di lavoro a tempo pieno (in luogo dell'orario di lavoro part time contrattualmente dedotto), con la prestazione di numerose ore di lavoro straordinario.
A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato che è ammissibile la valutazione di elementi di prova, comprese le presunzioni semplici, al fine di giungere in termini sufficientemente concreti e realistici ad una determinazione minimale delle ore prestate in aggiunta all'orario normale e che tale valutazione è diversa da quella equitativa e, quindi, non affetta da illegittimità (v. Cass. Sez. Lav. sent. n. 6623 del
2001 (“il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione "minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale”) e, conformi, 8.11.1995
n. 11615; 9.11.1999 n. 12884).
In particolare, dalle dichiarazioni del suindicato teste (anche considerate le allegazioni di cui al ricorso) risulta che il ricorrente ha osservato, per il periodo oggetto di causa (dal 4.10.2018 al 24.04.2022, salvo il periodo 13.03.2020-3.09.2020, in cui deve tenersi conto di un orario di lavoro a tempo pieno), il seguente orario di lavoro: dalle 9.00 alle 21.00, con 30 minuti di pausa pranzo al giorno, dal lunedì alla domenica, con conseguente diritto del lavoratore alla percezione delle relative differenze retributive.
Non è, invece, oggetto di contestazione l'inquadramento nel IV livello CCNL Terziario
Confcommercio, contrattualmente attribuito al ricorrente, a fronte dell'espletamento (in misura prevalente) di mansioni di commesso addetto alle vendite (oltre che di addetto alla tamponatura dei prodotti, mansione anch'essa svolta nell'orario lavorativo suindicato).
Per quanto riguarda il quantum debeatur, deve farsi riferimento ai conteggi (non oggetto di contestazione da parte della resistente) depositati da parte ricorrente con nota del 23.09.2024, elaborati sulla base dei parametri di cui all'ordinanza del 10.05.2024 (per retribuzione ordinaria, straordinaria, tredicesima, ratei di tredicesima, quattordicesima, ratei di quattordicesima, festività, ferie non godute, permessi non goduti, TFR, per il periodo 4 ottobre 2018-25 aprile 2022, con inquadramento nel IV livello CCNL Terziario, con orario di lavoro a tempo pieno, dal lunedì alla domenica, dalle 9.00 alle
6 21.00, con 30 minuti di pausa pranzo al giorno, senza tenere conto del dedotto lavoro straordinario per il periodo 13.03.2020-3.09.2020, detratto il percepito come indicato al punto 20 del ricorso), dai quali emergono differenze retributive per complessivi euro 156.405,01 (di cui euro 12.467,06 per TFR).
Pertanto, la società resistente, quale datrice di lavoro, deve essere condannata al pagamento, a favore del ricorrente, della somma lorda di euro 156.405,01, oltre interessi e rivalutazione, dovuta a titolo di retribuzione ordinaria, straordinaria, tredicesima, ratei di tredicesima, quattordicesima, ratei di quattordicesima, festività, ferie non godute, permessi non goduti, TFR, per il periodo dal 4 ottobre 2018 al 25 aprile 2022.
È, invece, infondata la domanda di ricostituzione del rapporto di lavoro e di condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di deposito del ricorso sino alla riammissione al lavoro, dovendosi reputare che il rapporto di lavoro de quo sia cessato per mutuo consenso il
25.04.2022, non essendo pervenute, da alcuna delle due parti, richieste di dare successivamente seguito allo svolgimento di esso (nemmeno da parte del ricorrente;
infatti, la PEC del 31.03.2022 di cui al doc.
n. 2 del fascicolo di parte ricorrente è antecedente alla data di cessazione del rapporto di lavoro e il ricorrente non ha prodotto alcuna successiva lettera di messa a disposizione del datore di lavoro delle proprie energie lavorative).
Parimenti, devono essere respinte le domande proposte dal ricorrente nei confronti di , in CP_1
quanto infondate, poiché, anche tenuto conto delle allegazioni di cui al ricorso, è accertato che il datore di lavoro fosse la società resistente, della quale la era socia unica e legale rappresentante, non CP_1
trovando, peraltro, applicazione, nella fattispecie, la previsione di cui all'art. 2462 c.c., invocata dal ricorrente, poiché dalla visura camerale in atti emerge che il capitale sociale è stato integralmente versato e che è stata effettuata la prescritta pubblicità in relazione alla circostanza che la società fosse con socio unico (v. doc. n. 1 e 2 del fascicolo di parte resistente, nonché, conformemente, la sentenza del Tribunale di Firenze emessa nel procedimento R.G.N. 1450/2022 in data 28.03.2024, est. dott.
Gualano).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
SPESE
Nel rapporto processuale intercorso tra il ricorrente e la società resistente, le spese seguono la soccombenza della società resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa e all'attività in concreto espletata dalle parti (valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento).
Nel rapporto processuale intercorso tra il ricorrente e (il cui difensore si è dichiarato CP_1
antistatario nelle note depositate in data 27.12.2024) si ritiene, invece, equo compensare integralmente
7 le spese processuali tra le parti, attesa la peculiarità della fattispecie e la qualità delle parti (si veda, altresì, quanto disposto in punto di spese nella sentenza del Tribunale di Firenze emessa nel procedimento R.G.N. 1450/2022 in data 28.03.2024, est. dott. Gualano).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta che tra il ricorrente e la società resistente è intercorso, tra il 4.10.2018 e il 25.04.2022, un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di commesso addetto alla vendita, con inquadramento nel IV livello CCNL Commercio-Terziario ed orario di lavoro dal lunedì alla domenica, dalle 9,00 alle 21,00, con 30 minuti di pausa pranzo al giorno (tranne il periodo dal
13.03.2020 al 3.09.2020, ove l'orario deve considerarsi quello normale a tempo pieno);
- per l'effetto, condanna la società resistente a pagare al ricorrente la somma complessiva lorda di €
156.405,01 (di cui euro 12.467,06 per TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, per le ragioni e i titoli di cui in parte motiva;
- per il resto, rigetta le ulteriori domande proposte nei confronti della società resistente e della resistente
; CP_1
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 8.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA, se dovuta, e CPA, come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale intercorso tra il ricorrente e la resistente . CP_1
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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