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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/06/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1725/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1725/2025 promossa da:
, nata a [...], in data [...], CF: Parte_1
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale della minore residente C.F._1
a Castenaso (BO), Via Fermi n. 64, rappresenta e difesa dall'avv. Sara Dori (CF:
) del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa C.F._2
sito in Bologna (BO), Via dè Carbonesi 5a
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], e residente in [...]
64, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna-Lisa Renda con studio in San Lazzaro di Savena (BO), Via
Roma n.11 ove è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 15/04/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che pagina 1 di 3 prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 14/02/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
Oggetto: separazione giudiziale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 15/04/2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato è fallito, ma anche dal contenuto degli atti.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra la ricorrente e il resistente.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis.
22 comma 4°, va dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
Copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando,
pagina 2 di 3 1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi (nato il [...] a [...] Pt_1
RUSSA) e e nata il [...] BOLOGNA (BO)), Parte_1 CP_1
già uniti in matrimonio il 27/02/2012 a CASTENASO (BO), Atto N. 2 parte 1 - anno 2012 -
Comune di CASTENASO (BO) - Ufficio 1;
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno
4.6.2025________.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1725/2025 promossa da:
, nata a [...], in data [...], CF: Parte_1
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale della minore residente C.F._1
a Castenaso (BO), Via Fermi n. 64, rappresenta e difesa dall'avv. Sara Dori (CF:
) del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa C.F._2
sito in Bologna (BO), Via dè Carbonesi 5a
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], e residente in [...]
64, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna-Lisa Renda con studio in San Lazzaro di Savena (BO), Via
Roma n.11 ove è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 15/04/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che pagina 1 di 3 prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 14/02/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
Oggetto: separazione giudiziale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 15/04/2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato è fallito, ma anche dal contenuto degli atti.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra la ricorrente e il resistente.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis.
22 comma 4°, va dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
Copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando,
pagina 2 di 3 1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi (nato il [...] a [...] Pt_1
RUSSA) e e nata il [...] BOLOGNA (BO)), Parte_1 CP_1
già uniti in matrimonio il 27/02/2012 a CASTENASO (BO), Atto N. 2 parte 1 - anno 2012 -
Comune di CASTENASO (BO) - Ufficio 1;
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno
4.6.2025________.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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