CA
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°59 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in
Palermo, Via Laurana n.59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Pt_1 rappresentato e difeso dagli Avv. ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria.
Appellante
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Palermo, in via Maiorana n. 4 CP_1 presso lo studio dell'avv. Lorenzo Mannino, che lo rappresenta e difende.
Appellato
Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza di discussione dell'8 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 1° giugno 2021 presso il Tribunale G.L. di Palermo,
, dopo aver premesso di aver ricevuto comunicazione del 19.12.2014 CP_1 con la quale l' lo informava che si era provveduto a rideterminare l'importo Pt_1 della sua pensione (assegno mensile di assistenza) numero 07103850 categoria
INVICIV, a decorrere dal 1.1.2012, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2012 e che dal ricalcolo, per effetto del superamento dei limiti reddituali, era derivato un suo debito pari a complessivi € 7.770,80, per somme corrisposte in più da gennaio 2013 a gennaio 2015; di avere, quindi, ricevuto in data 14.12.2016 il 1 provvedimento di liquidazione della pensione di invalidità civile (n.07158222, con decorrenza da agosto 2014) dalla quale era emerso un credito in suo favore di € 10.118,90, somma dalla quale venivano trattenuti € 6.719,91 per l'indebito contestato con il provvedimento del 19.12.2014; chiedeva, quindi, di “annullare l'indebito …..di
€ 7.770,80 di cui al provvedimento dell' del 19.12.2014, .. conseguentemente, Pt_1 all'accoglimento della superiore domanda, condannare l' al pagamento in Pt_1 favore del ricorrente della complessiva somma di € 6.719,91, trattenuta attraverso compensazione in seguito per effetto del provvedimento di riliquidazione dell Pt_1 del 14.12.2016, sulla pensione categoria INVCIV n. 07158222”. Deduceva il ricorrente:
- l'illegittimità della pretesa restitutoria ai sensi dell'art.52 comma 2 della l.
9/03/1989 n.88 e dell'art.13, secondo comma, l. n.412/1991;
- l'esigenza di tutelare, in assenza di dolo, il legittimo affidamento della percipiente;
- la ripetibilità delle prestazioni assistenziali, solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando: Pt_1
- la legittimità dell'azione recuperatoria, tempestivamente avviata dall'Istituto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della conoscenza dei redditi percepiti dal;
CP_1
- l'insussistenza nella fattispecie di un legittimo affidamento stante il superamento, agevolmente percepibile dal beneficiario, del limite reddituale previsto per l'anno 2012, per godere dell'assegno mensile, per effetto del percepimento di redditi da lavoro dipendente.
Con sentenza n. 2685/2022, pubblicata in data 21 luglio 2022, il Tribunale G.L. di Palermo accoglieva il ricorso.
Il Giudice di prime cure, richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale, riteneva irripetibili le somme richieste dall' Pt_1 all'accipiens incolpevole in quanto dall'esame della vicenda così come prospettata dallo stesso , non emerge alcun dato fattuale che evidenzi l'assenza del Pt_1 legittimo affidamento da parte del ricorrente, né la mancanza di comunicazioni reddituali né, ancora, la titolarità di redditi esorbitanti né, infine, dalla documentazione versata in atti dal resistente emerge alcun provvedimento di revoca in seguito a revisioni sanitarie, né verbali di visita o esiti della stessa.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello l' , con ricorso Pt_1 depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2023, lamentando:
2 - l'erronea applicazione da parte del Tribunale dei principi dettati dal legislatore e interpretati dalla più consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale;
- l'insussistenza del diritto del all'erogazione dell'assegno di invalidità oggetto CP_1 di riliquidazione del 19.12.2014, a far data dal Gennaio 2013, per il superamento dei prescritti limiti reddituali, nell'evidente assenza di un legittimo affidamento invocabile dalla percipiente;
- la tempestività dell'azione recuperatoria dell' anche ai sensi dell'art.35 Pt_1 del D.L. 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
(come modificato dall'art.13 c.6 della L.n.122/2010), che disciplina le modalità di accertamento e controllo riferite sia alle prestazioni previdenziali che a quelle assistenziali.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 25 marzo 2025, CP_1 contestando la fondatezza delle avverse censure e chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza dell'8 maggio 2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
***********
L'appello è solo in parte fondato. Com'è noto, in materia di indebito assistenziale, tale pacificamente è quello oggi in contestazione, opera uno speciale “principio di settore” per cui la relativa regolamentazione “è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (cfr. Corte Cost., ord. 08/07/2004, n.264).
Una disciplina speciale per la quale, “in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, vale la regola propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ad una situazione idonea a generare affidamento” (cfr. Corte di appello di Palermo, Sez. lav., sent. 12/01/2023, n. 1113).
In particolare, con riferimento alla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, oggi in rilievo, la Corte di Cassazione ha affermato che “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o,
3 infine, di dolo comprovato” (Cass. Sez. I, Sentenza n.26036 del 15/10/2019 e in senso analogo già Cass. Sez. L., Sentenza n.28771 del 09/11/2018 che pure aveva affermato che “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” .) Ed ancora “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con
l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. “(Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito-
Cass. Sez. 6 L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020 e n.13915/2021 ).
Nella fattispecie l'indebito n. 11297065, oggetto di causa, è scaturito dalla ricostituzione batch del 19/12/2014, a seguito di trasmissione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei redditi (da lavoro dipendente) dichiarati dal per il 2012 (v. CP_1 certificazione tributaria dell'Agenzia delle Entrate, offerta in produzione dall' , Pt_1 in esito alla quale l ha accertato come non dovuto l'importo per ratei erogati Pt_1 sull'assegno di invalidità civile (in godimento dall'1 luglio 2008) relativo al periodo da gennaio 2013 a gennaio 2015, per complessivi € 7.770,80, a causa del superamento dei limiti reddituali nel 2012, con effetto sul diritto alla prestazione dal
2013 in poi.
Ne segue che alcuna condotta dolosa è addebitale all'odierna parte appellata essendo incontestato che l fosse a conoscenza della contemporanea percezione, Pt_1 da parte del , di redditi da lavoro dipendente (in misura, peraltro, neppure CP_1 significativa e tale da far ritenere inequivocabile da parte del percettore il venir meno dei presupposti per godere della prestazione), ingenerando un legittimo affidamento,
4 nel percipiente, che non ha neppure eluso alcun obbligo di comunicazione di dati reddituali. (v. modello 730- redditi 2012, inoltrato il 19.06.2013, in fascicolo di parte).
Le somme per gli anni pregressi al provvedimento di riliquidazione del
19.12.2014, non sono, dunque, ripetibili dall' , che potrà recuperare solo il Pt_1 rateo di gennaio 2015.
Vale aggiungere, per esaustività di esposizione, che la disciplina richiamata dall' (art.35 comma 8 del D.L. n.207/2008 conv. In L.n.14/2009 e comma 10 Pt_1 bis introdotto dall'art.13 comma 6 L.n.122/2010) per stessa ammissione di quest'ultimo si applica all'assegno sociale e alle prestazioni di invalidità civile, laddove si verifichi che al titolare di assegno sociale ovvero di una pensione o assegno d'invalidità civile, nel corso dell'anno venga liquidata una nuova prestazione, per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, incidente sul reddito personale o coniugale;
in tal caso , per accertare la permanenza dei requisiti, si deve considerare il reddito dell'anno in corso, relativo alla nuova prestazione liquidata a favore del titolare o del coniuge e sommare a tale importo, i redditi conseguiti a titolo diverso, relativi all'anno precedente (v. pagg.7,8 appello).
Sicché, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato ripetibile esclusivamente il rateo dell'assegno di invalidità erogato a nel mese di CP_1 gennaio 2015.
L'esito della lite giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.2685/2022 emessa il 21 luglio 2022 dal Tribunale GL di
Palermo, dichiara ripetibile il rateo dell'assegno di invalidità erogato a CP_1 nel mese di gennaio 2015.
Conferma nel resto la sentenza.
Compensa le spese di questo grado.
Così deciso in Palermo, l'8 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Cinzia Alcamo
Il Presidente
Maria G. Di Marco
5