TAR
Sentenza 9 marzo 2026
Sentenza 9 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00459/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 09/03/2026
N. 00341 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00459/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2024, proposto da ZI AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Rebuzzi, Alessandro Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre dè Picenardi, non costituito in giudizio;
nei confronti
Unione Lombarda Terre di Pievi e Castelli, Regione Lombardia, Agenzia Regionale
Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, A.T.S. – Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana, Provincia di Cremona, FI S.r.l., non costituiti in giudizio; N. 00459/2024 REG.RIC.
U.T.G. - Prefettura di Cremona in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
1) dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Torre de' Picenardi n. 01/2024, prot. n.
1591/10.1/2024, adottata il 12.3.2024 e notificata al ricorrente il 25.3.2024;
2) di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, compresi: a. la nota dell'ATS Val Padana – sede territoriale di Cremona (CR), via
Belgiardino n. 6 – pervenuta al Comune di Torre de Picenardi in data 17.3.2016 – prot.
n. 1131, avente ad oggetto: “Esiti sopralluogo del 18.02.2016 per inconveniente igienico-sanitario da stato di abbandono struttura ad uso produttivo sita in Via
Cavagnari a Torre de' Picenardi”, citata nell'ordinanza suindicata;
b. la nota di ARPA Lombardia – Dipartimento di Bergamo e Cremona, pervenuta al
Comune di Torre de' Picenardi in data 26.8.2016 – prot. n. 336, citata nell'ordinanza suindicata;
c. la determinazione del Comune di Torre de' Picenardi – Responsabile dell'Area
Tecnica arch. IC HI – n. 91 del 3.11.2022, avente ad oggetto: “Area dismessa a carattere produttivo posto in Torre de' Picenardi – Via Cavagnari. Avvio del procedimento per verifica consistenza dell'area e definizione dello stato attuale dei luoghi”;
d. la nota del Comune di Torre de' Picenardi – Responsabile dell'Area Tecnica arch.
IC HI, adottata in data 11.11.2022 – prot. n. 5935/6.9/2022, con la quale è stata trasmessa al ricorrente la suddetta determinazione di avvio del procedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 00459/2024 REG.RIC.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa RI RI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- L'odierna controversia ha ad oggetto la presenza di rifiuti abbandonati in un'area produttiva dismessa all'interno del centro abitato del Comune di Torre de' Picenardi, in via Cavagnari, identificata al NCEU al foglio 3, sez. A, mappali n. 125 e 126 sub.
1-2-3, consistente in un capannone artigianale a un piano ad uso deposito (inagibile in quanto incendiato per metà della sua estensione), con area pertinenziale, nonché da una palazzina di due piani fuori terra in corpo staccato, ad uso laboratorio e abitazione del custode, con area pertinenziale (doc. 4,5,6,7 e 8).
Il complesso immobiliare apparteneva per la quota di metà alla FI s.r.l. e per la restante metà al sig. IL AR. Quest'ultimo è deceduto il 25.7.2013 lasciando, quali chiamati all'eredità, la moglie AR UI VA e i due figli ED e
ZI AR; i primi due hanno rinunciato all'eredità (rispettivamente il 7.8 e il
10.10.2013), mentre il terzo, odierno ricorrente, non ha rinunciato, ed essendo in possesso di beni ereditari, è divenuto erede ai sensi dell'art. 485 c.c.
2.- Il ricorrente sostiene che gli immobili siano occupati dai beni aziendali (macchinari di produzione e contenitori/cisterne in plastica per il trasporto delle sostanze chimiche) della SIDI FARMA s.r.l., dal fallimento della quale la FI aveva acquistato la quota di un mezzo nel 2007. La SIDI FARMA, infatti, che svolgeva attività di produzione e commercio di presidi medico-chirurgici, articoli per la pulizia ed igiene della persona e della casa, soltanto nel corso del 2015, a seguito dei solleciti dei sig.ri ZI
AR (e prima ancora del padre IL AR) e FA BO – amministratore N. 00459/2024 REG.RIC.
unico della FI – liberò parzialmente gli immobili, promettendo di rimuovere i residui beni in un secondo momento, ciò che di fatto però non sarebbe mai avvenuto.
3.- In data 18.2.2016 l'A.T.S. Val Padana svolgeva un sopralluogo presso il complesso immobiliare al fine di accertarne le condizioni igienico-sanitarie, provvedendo in seguito a trasmetterne apposita relazione al Comune di Torre de' Picenardi.
Nel corso dell'anno 2016, anche l'A.R.P.A. Lombardia procedeva ad effettuare un sopralluogo presso l'area produttiva dismessa, documentando gli accertamenti compiuti in una relazione pervenuta al Comune di Torre de' Picenardi in data
26.8.2016.
Nel corso del mese di aprile 2017, a seguito dei contatti intercorsi tra il Comune e la
FI, quest'ultima comunicava al primo di aver provveduto ad effettuare un sopralluogo presso il complesso immobiliare con alcuni tecnici per verificare i lavori da eseguire.
4.- Dopo più di cinque anni, l'11.11.2022 il Comune comunicava, al sig. ZI
AR, alla sig.ra VA e ai due soci della FI, nel frattempo posta in liquidazione (oltre ad ARPA, ATS Val Padana e Comando dei Carabinieri di Torre de' Picenardi), l'avvio del procedimento “per l'esecuzione di sopralluogo congiunto di verifica dello stato attuale dei luoghi al fine di rilevare la presenza di materiali e/o elementi nocivi alla salute pubblica” presso il complesso immobiliare.
5.- Il procedimento si concludeva con l'adozione dell'ordinanza del 12.3.2024, con la quale il Sindaco del Comune di Torre de' Picenardi ha ordinato ai due soci di FI in liquidazione, nonché alla sig.ra VA e al sig. ZI AR, quali eredi del sig. IL AR, tutti in qualità di proprietari degli immobili in questione, “nelle cui aree interne è stata accertata la presenza di materiali quali cumuli di rifiuti e lastre di copertura contenenti amianto, ovvero di altri materiali non meglio identificabili ma che si ritiene possano essere dannosi per la salute pubblica”, di predisporre entro trenta giorni un piano di smaltimento dei rifiuti redatto e sottoscritto N. 00459/2024 REG.RIC.
da un professionista abilitato, da eseguirsi da parte di un'impresa specializzata iscritta all'albo dei gestori ambientali e previo parere favorevole degli enti competenti.
6.- Con ricorso notificato il 24.5.2024 ZI AR ha impugnato detta ordinanza sindacale oltre che gli ulteriori atti meglio emarginati in epigrafe, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia.
7.- Delle Amministrazioni evocate in giudizio, si è costituita solo la Prefettura di
Cremona, senza svolgere difese.
8.- Con ordinanza del 22.7.2024, n. 651 questo Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio, entro il termine perentorio del 30 ottobre 2024, nei confronti di
ARUI VA.
Con la stessa ordinanza, inoltre, il Tribunale ha ordinato al Comune di depositare in giudizio, entro il 10 novembre 2024, una relazione con tutti gli atti del procedimento, compresi quelli richiamati nell'ordinanza impugnata, e gli ulteriori documenti ritenuti rilevanti, ed ha preso atto della possibile definizione conciliativa della controversia, rinviando la causa ad una nuova udienza camerale.
9.- Il contraddittorio è stato tempestivamente integrato nei confronti della signora
VA, ma la controinteressata intimata non si è costituita in giudizio.
10.- All'esito dell'ordine istruttorio impartito con la citata ordinanza n. 651/2024 il
Comune non si è costituito in giudizio nè ha depositato quanto richiesto.
11.- A seguito di due rinvii dell'udienza camerale alle date del 4.12.2024 e del
9.4.2025, richiesti dalle parti in ragione della pendenza di trattative per una definizione stragiudiziale della controversia, la domanda cautelare è stata rinunciata da parte ricorrente all'udienza del 19.11.2025.
12.- Nessuna delle parti ha successivamente svolto attività difensiva.
13.- All'udienza pubblica del 25 febbraio 2026 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la persistenza dell'interesse alla definizione del merito del ricorso, al chè la causa è stata trattenuta per la decisione. N. 00459/2024 REG.RIC.
DIRITTO
1.- Con il primo motivo il ricorrente solleva una censura di incompetenza relativa perché l'ordinanza sindacale impugnata non imporrebbe solo la rimozione di rifiuti ma anche la bonifica di un sito contaminato da amianto, la quale andrebbe disposta dalla Provincia ai sensi dell'art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006.
L'incompetenza non potrebbe dirsi inficiata nemmeno dal richiamo operato dall'ordinanza impugnata alla Legge Regionale 10 ottobre 2023, n. 3 “Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica dei siti contaminati” attuativa dell'art. 22 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre
2023, n. 136), rubricato “Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti”.
Più precisamente, l'art. 1 c. 1 della citata legge regionale dispone che: “Con la presente legge la Regione conferisce ai comuni le funzioni amministrative relative alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza, nonché alle misure di riparazione e di ripristino ambientale di siti contaminati che ricadono nell'ambito del territorio di un solo comune e disciplina i poteri regionali di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni conferite, nonché il supporto tecnico-amministrativo e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della medesima Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104”.
Secondo il sig. AR, tale disposizione va interpretata alla luce del citato art. 22 D.L.
n. 104/2023, il quale sancisce che: “Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza. La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione in caso N. 00459/2024 REG.RIC.
di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime. Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette”. Pertanto dovrebbe ritenersi che la
Lombardia abbia conferito ai Comuni solo le seguenti funzioni in materia ambientale: quelle relative alle spedizioni e destinazioni transfontaliere di rifiuti ex art. 194 comma
6 lett. a) D.Lgs n. 152/2006; quelle autorizzatorie rispetto all'apertura di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 D.Lgs n.
152/2006; quelle inerenti al procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 D.Lgs n.
152/2006; infine, quelle riguardanti il procedimento semplificato di bonifica disciplinate dall'art. 242-bis D. Lgs n. 152/2006. Non invece quelle di cui all'art. 244 del Codice ambiente.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione degli artt. 50 c. 5
TUEL e 191 c. 1 D. Lgs n. 152/2006, sui quali espressamente si fonda l'ordinanza impugnata, mancando del tutto il carattere della contingibilità ed urgenza, sulla cui esistenza l'ordinanza non fornisce alcuna motivazione.
L'urgenza difetterebbe perché:
a) la situazione è ormai permanente, in stallo e con un livello di pericolosità rimasto costante ed invariabile da quasi quindici anni: non a caso, l'ordinanza si fonda su accertamenti e valutazioni di organi tecnici e tecnico-sanitari locali che risalgono a svariati anni prima;
b) tra la data dei sopralluoghi svolti dall'ATS Val Padana e dall'A.R.P.A. Lombardia
e la data dell'adozione dell'ordinanza è intercorso un lasso temporale di ben otto anni;
c) la corrispondenza intercorsa tra le stesse pubbliche amministrazioni coinvolte e le relative richieste di incontro sono rimaste prive di riscontro (cfr. pag. 3 dell'ordinanza, dove si riporta che il Comune, con nota del 31.10.2018, aveva invitato i referenti dell'ATS Val Padana e dell'A.R.P.A. Lombardia a partecipare ad una riunione N. 00459/2024 REG.RIC.
organizzata presso la sede comunale al fine di individuare soluzioni e misure condivise, che tuttavia non si è mai tenuta);
d) l'adozione dell'ordinanza extra ordinem è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, segno che non v'era alcuna urgenza;
e) l'intero procedimento amministrativo si è protratto per più di 16 mesi, a fronte della previsione di conclusione entro 6 mesi contenuta nella comunicazione di avvio.
La contingibilità difetterebbe perché l'ordinanza:
a) non indica le norme ordinarie a cui si intende derogare, così contravvenendo all'art. 191, comma 3, d.lgs. 152/2006;
b) non si sforza in alcun modo di giustificare l'adozione della misura extra ordinem sulla base della sua necessità ed adeguatezza a fronteggiare la situazione emergenziale, non risolvibile mercé gli ordinari strumenti a disposizione.
Il ricorrente lamenta poi la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa. In particolare, dei tre connotati della proporzionalità
(idoneità allo scopo, necessità e proporzionalità in senso stretto) difetterebbe il secondo, mancando una sufficiente descrizione della situazione di pericolo tale da legittimare una deviazione dal principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi.
In particolare, con specifico riferimento all'abbandono incontrollato dei rifiuti, non si comprende per quale motivo l'amministrazione comunale non abbia preferito lo strumento ordinario previsto dall'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 (ordinanza del sindaco che determina le operazioni da compiere per la rimozione dei rifiuti e il loro termine, a carico dei responsabili dell'abbandono, decorso il quale il Comune procede all'esecuzione i danno dei soggetti obbligati e al recupero delle relative somme).
3.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'errata applicazione da un lato dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 con riguardo al divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, dall'altro lato degli artt. 242, 244 e 245 del citato d.lgs. in relazione agli obblighi di bonifica dei siti contaminati. Tutte queste disposizioni, N. 00459/2024 REG.RIC.
infatti, pongono obblighi unicamente a carico del responsabile dell'abbandono dei rifiuti o della contaminazione e non del proprietario dell'immobile che li ha subìti.
Quest'ultimo potrebbe essere destinatario di ordini di rimozione solo nel caso in cui fosse accertata una sua corresponsabilità nella contaminazione, circostanza neppure evocata nell'ordinanza.
4.- Con il quarto motivo il ricorrente sostiene che l'ordinanza sia illegittima per carenza assoluta di istruttoria in punto di accertamento del rischio di dispersione delle fibre di amianto nell'ambiente.
Invero, dalla disamina degli atti istruttori citati nell'ordinanza non è emerso, neppure in termini meramente probabilistici, l'accertamento del rischio di dispersione delle fibre di amianto nell'ambiente, eziologicamente riconducibile ad un riscontrato stato di degrado della contestata copertura nonché la concreta possibilità di aggravamento della situazione anche a causa dell'azione di agenti atmosferici, tale da indurre a ritenere sussistenti i requisiti di imprevedibilità, eccezionalità nonché di urgenza richiesti dalla legge nel preminente interesse di salvaguardia della salute pubblica.
Inoltre nell'ordinanza non si rinviene alcun richiamo alla previa effettuazione delle operazioni previste dal D.M. 6 settembre 1994 (di applicazione dell'art. 6, comma 3,
e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257), contenente le normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie, il quale prescrive di verificare l'effettiva consistenza del materiale, da cui dipende la scelta del metodo di bonifica, tra quelli indicati all'art. 6 (rimozione, incapsulamento e confinamento).
5.- Così compendiati i motivi di ricorso, occorre preliminarmente chiarire quale sia l'oggetto della ordinanza sindacale in questa sede impugnata.
Ed infatti, per quanto l'intestazione del gravato provvedimento faccia riferimento ad un'“ordinanza per la bonifica del sito mediante l'individuazione e rimozione di N. 00459/2024 REG.RIC.
rifiuti”, dando altresì rilievo alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3/2003 di
“conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica dei siti contaminati”, invero nella parte dispositiva dell'atto è imposto all'odierno ricorrente di “predisporre un piano di smaltimento dei rifiuti” completo di qualificazione e caratterizzazione, classificazione e attribuzione dei codici CER, individuazione degli impianti di smaltimento di destinazione dei rifiuti, cronoprogramma di massima degli interventi necessari al ripristino dello stato dei luoghi a tutela dell'ambiente, della salute e dell'igiene pubblica. Non vi è dunque alcun riferimento ad un ordine di eseguire attività di bonifica del sito.
5.1.- La stessa parte motivazionale dell'atto risulta incentrata sull'accertata presenza, nelle aree di proprietà del ricorrente, di cumuli di rifiuti e lastre di coperture contenenti amianto e di altri materiali, non meglio identificabili, ritenuti potenzialmente dannosi per la salute pubblica, e non contiene alcun riferimento alla contaminazione del sito né alla necessità di svolgere operazioni di bonifica.
5.2.- Con il provvedimento impugnato il Sindaco del Comune di Torre de' Picenardi non ha dunque disposto la bonifica dei rifiuti ai sensi dell'art. 244 d.lgs. 152/2006, ma ha ordinato al ricorrente di “predisporre un piano di smaltimento dei rifiuti”, ricorrendo allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, TUEL e dell'art. 191, comma 1, d.lgs. 152/2006.
6.- A ciò consegue l'infondatezza del primo motivo di gravame.
6.1.- La competenza all'adozione dell'atto, infatti, rientra pacificamente nell'alveo delle attribuzioni del Sindaco, al quale l'art. 50 co. 5 TUEL e l'art. 191 co. 1 cod. amb. demandano l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, rispettivamente, da un lato,
“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” e, dall'altro, nel caso in cui si renda necessario ricorrere a “speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti”.
7.- Il Collegio reputa invece fondato il secondo motivo di gravame. N. 00459/2024 REG.RIC.
7.1.- Sul piano normativo, i presupposti per il ricorso alle ordinanze extra ordinem in materia ambientale sono individuati dagli artt. 50 comma 5 TUEL e 191 comma 1
D.Lgs 152/2006 rispettivamente: a) in ipotesi “di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale” o di “urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana”; b) nelle “situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente”, ove
“non si possa altrimenti provvedere (…) per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente”.
Per costante orientamento giurisprudenziale, i presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti sono dati dall'impraticabilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno imminente (urgenza), nonché dall'impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall'ordinamento giuridico (contingibilità).
Trattasi di provvedimenti che costituiscono espressione di un potere amministrativo extra ordinem, volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità: esse presuppongono, pertanto, l'impossibilità o l'inutilità del ricorso agli strumenti ordinari previsti dalla legislazione vigente, a fronte della necessità di fronteggiare una situazione, non tipizzata dalla legge, di pericolo concreto, o anche solo potenziale; la sussistenza di tale pericolo deve emergere da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi (ex multis, Cons. Stato, V, 3 gennaio 2024, n. 105)
8.- Tanto precisato in ordine al quadro normativo e giurisprudenziale nel quale si colloca la fattispecie oggetto di causa, difettano nel caso in esame i presupposti dell'urgenza e della contingibilità che giustificano il ricorso al potere di ordinanza. N. 00459/2024 REG.RIC.
8.1.- Sotto il primo profilo, lo stesso provvedimento impugnato non reca alcuna spiegazione delle ragioni per le quali, a fronte di una situazione di abbandono di rifiuti, protrattasi per anni, l'intervento di smaltimento imposto al ricorrente sia divenuto indifferibile e non ulteriormente rinviabile, anche considerando che gli atti istruttori citati nell'ordinanza e relativi agli accertamenti svolti sono assai risalenti nel tempo rispetto alla data di adozione del provvedimento gravato. Quest'ultimo neppure contiene riferimenti o cenni ad una evoluzione, in senso peggiorativo, della risalente situazione di pericolosità o ad un aggravamento del rischio che possa giustificare il ricorso ad un'ordinanza extra ordinem. D'altra parte, come condivisibilmente posto in evidenza dal ricorrente, la stessa circostanza che nel caso di specie sia stato comunicato l'avvio del procedimento, e che questo si sia protratto per ben 16 mesi, costituiscono ulteriore indice dell'assenza di una situazione di urgenza.
8.2.- Neppure sussiste, sotto il secondo profilo, il presupposto della contingibilità, non essendo rinvenibile nell'avversato provvedimento alcuna evidenza delle ragioni per le quali la situazione sottoposta al vaglio dell'Amministrazione non potesse essere in concreto fronteggiata tramite il ricorso agli strumenti ordinari offerti dall'ordinamento, in specie mediante l'adozione di un provvedimento ex art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006.
9.- Ne deriva la fondatezza della censura, con conseguente illegittimità dell'impugnata ordinanza.
10.- Vanno invece respinte le censure svolte con il terzo motivo di ricorso, a mezzo delle quali il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 192 comma 3 e degli artt. 242,
244 e 245 D.lgs 3 aprile 2006 n. 152, in quanto l'ordinanza impugnata lo avrebbe individuato quale soggetto obbligato solo in ragione della sua qualità di proprietario, senza che siano stati svolti accertamenti per fondare una sua responsabilità nell'abbandono dei rifiuti. N. 00459/2024 REG.RIC.
10.1.- Come affermato da questa Sezione (cfr. sentenza n. 408/2025) l'ordinanza contingibile e urgente prescinde dalla colpevolezza del destinatario e dall'accertamento di eventuali sue responsabilità, e presuppone soltanto che costui abbia la disponibilità dell'area e sia, per ciò solo, in grado di provvedere immediatamente all'esecuzione degli interventi urgenti che si rendono necessari a tutela dell'incolumità pubblica.
10.2.- Poiché l'ordinanza qui gravata è un'ordinanza contingibile e urgente, essa non richiedeva il previo accertamento della responsabilità del ricorrente nell'abbandono dei rifiuti, bensì solo l'individuazione dei soggetti proprietari o di soggetti muniti di un analogo titolo di disponibilità del bene: e siccome è incontestato che il AR è il proprietario dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti, non sono fondate le doglianze con le quali egli lamenta che non sia stata accertata una sua siffatta responsabilità
11.- In conclusione, il ricorso è fondato, nei termini sin qui precisati, e per l'effetto, assorbito l'ultimo motivo non esaminato, l'ordinanza impugnata deve essere annullata.
12.- Le spese di lite sono poste a carico del Comune di Torre de' Picenardi, quale amministrazione soccombente che ha adottato il provvedimento gravato, mentre possono essere compensate nei confronti delle altre parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei termini precisati in motivazione, e per l'effetto annulla l'ordinanza impugnata.
Condanna il Comune di Torre dé Picenardi a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 3.500,00 oltre accessori di legge. N. 00459/2024 REG.RIC.
Compensa le spese di lite nei confronti delle altre parti intimate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO GA, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
RI RI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI RI LO GA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 09/03/2026
N. 00341 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00459/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2024, proposto da ZI AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Rebuzzi, Alessandro Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre dè Picenardi, non costituito in giudizio;
nei confronti
Unione Lombarda Terre di Pievi e Castelli, Regione Lombardia, Agenzia Regionale
Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, A.T.S. – Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana, Provincia di Cremona, FI S.r.l., non costituiti in giudizio; N. 00459/2024 REG.RIC.
U.T.G. - Prefettura di Cremona in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
1) dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Torre de' Picenardi n. 01/2024, prot. n.
1591/10.1/2024, adottata il 12.3.2024 e notificata al ricorrente il 25.3.2024;
2) di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, compresi: a. la nota dell'ATS Val Padana – sede territoriale di Cremona (CR), via
Belgiardino n. 6 – pervenuta al Comune di Torre de Picenardi in data 17.3.2016 – prot.
n. 1131, avente ad oggetto: “Esiti sopralluogo del 18.02.2016 per inconveniente igienico-sanitario da stato di abbandono struttura ad uso produttivo sita in Via
Cavagnari a Torre de' Picenardi”, citata nell'ordinanza suindicata;
b. la nota di ARPA Lombardia – Dipartimento di Bergamo e Cremona, pervenuta al
Comune di Torre de' Picenardi in data 26.8.2016 – prot. n. 336, citata nell'ordinanza suindicata;
c. la determinazione del Comune di Torre de' Picenardi – Responsabile dell'Area
Tecnica arch. IC HI – n. 91 del 3.11.2022, avente ad oggetto: “Area dismessa a carattere produttivo posto in Torre de' Picenardi – Via Cavagnari. Avvio del procedimento per verifica consistenza dell'area e definizione dello stato attuale dei luoghi”;
d. la nota del Comune di Torre de' Picenardi – Responsabile dell'Area Tecnica arch.
IC HI, adottata in data 11.11.2022 – prot. n. 5935/6.9/2022, con la quale è stata trasmessa al ricorrente la suddetta determinazione di avvio del procedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 00459/2024 REG.RIC.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa RI RI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- L'odierna controversia ha ad oggetto la presenza di rifiuti abbandonati in un'area produttiva dismessa all'interno del centro abitato del Comune di Torre de' Picenardi, in via Cavagnari, identificata al NCEU al foglio 3, sez. A, mappali n. 125 e 126 sub.
1-2-3, consistente in un capannone artigianale a un piano ad uso deposito (inagibile in quanto incendiato per metà della sua estensione), con area pertinenziale, nonché da una palazzina di due piani fuori terra in corpo staccato, ad uso laboratorio e abitazione del custode, con area pertinenziale (doc. 4,5,6,7 e 8).
Il complesso immobiliare apparteneva per la quota di metà alla FI s.r.l. e per la restante metà al sig. IL AR. Quest'ultimo è deceduto il 25.7.2013 lasciando, quali chiamati all'eredità, la moglie AR UI VA e i due figli ED e
ZI AR; i primi due hanno rinunciato all'eredità (rispettivamente il 7.8 e il
10.10.2013), mentre il terzo, odierno ricorrente, non ha rinunciato, ed essendo in possesso di beni ereditari, è divenuto erede ai sensi dell'art. 485 c.c.
2.- Il ricorrente sostiene che gli immobili siano occupati dai beni aziendali (macchinari di produzione e contenitori/cisterne in plastica per il trasporto delle sostanze chimiche) della SIDI FARMA s.r.l., dal fallimento della quale la FI aveva acquistato la quota di un mezzo nel 2007. La SIDI FARMA, infatti, che svolgeva attività di produzione e commercio di presidi medico-chirurgici, articoli per la pulizia ed igiene della persona e della casa, soltanto nel corso del 2015, a seguito dei solleciti dei sig.ri ZI
AR (e prima ancora del padre IL AR) e FA BO – amministratore N. 00459/2024 REG.RIC.
unico della FI – liberò parzialmente gli immobili, promettendo di rimuovere i residui beni in un secondo momento, ciò che di fatto però non sarebbe mai avvenuto.
3.- In data 18.2.2016 l'A.T.S. Val Padana svolgeva un sopralluogo presso il complesso immobiliare al fine di accertarne le condizioni igienico-sanitarie, provvedendo in seguito a trasmetterne apposita relazione al Comune di Torre de' Picenardi.
Nel corso dell'anno 2016, anche l'A.R.P.A. Lombardia procedeva ad effettuare un sopralluogo presso l'area produttiva dismessa, documentando gli accertamenti compiuti in una relazione pervenuta al Comune di Torre de' Picenardi in data
26.8.2016.
Nel corso del mese di aprile 2017, a seguito dei contatti intercorsi tra il Comune e la
FI, quest'ultima comunicava al primo di aver provveduto ad effettuare un sopralluogo presso il complesso immobiliare con alcuni tecnici per verificare i lavori da eseguire.
4.- Dopo più di cinque anni, l'11.11.2022 il Comune comunicava, al sig. ZI
AR, alla sig.ra VA e ai due soci della FI, nel frattempo posta in liquidazione (oltre ad ARPA, ATS Val Padana e Comando dei Carabinieri di Torre de' Picenardi), l'avvio del procedimento “per l'esecuzione di sopralluogo congiunto di verifica dello stato attuale dei luoghi al fine di rilevare la presenza di materiali e/o elementi nocivi alla salute pubblica” presso il complesso immobiliare.
5.- Il procedimento si concludeva con l'adozione dell'ordinanza del 12.3.2024, con la quale il Sindaco del Comune di Torre de' Picenardi ha ordinato ai due soci di FI in liquidazione, nonché alla sig.ra VA e al sig. ZI AR, quali eredi del sig. IL AR, tutti in qualità di proprietari degli immobili in questione, “nelle cui aree interne è stata accertata la presenza di materiali quali cumuli di rifiuti e lastre di copertura contenenti amianto, ovvero di altri materiali non meglio identificabili ma che si ritiene possano essere dannosi per la salute pubblica”, di predisporre entro trenta giorni un piano di smaltimento dei rifiuti redatto e sottoscritto N. 00459/2024 REG.RIC.
da un professionista abilitato, da eseguirsi da parte di un'impresa specializzata iscritta all'albo dei gestori ambientali e previo parere favorevole degli enti competenti.
6.- Con ricorso notificato il 24.5.2024 ZI AR ha impugnato detta ordinanza sindacale oltre che gli ulteriori atti meglio emarginati in epigrafe, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia.
7.- Delle Amministrazioni evocate in giudizio, si è costituita solo la Prefettura di
Cremona, senza svolgere difese.
8.- Con ordinanza del 22.7.2024, n. 651 questo Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio, entro il termine perentorio del 30 ottobre 2024, nei confronti di
ARUI VA.
Con la stessa ordinanza, inoltre, il Tribunale ha ordinato al Comune di depositare in giudizio, entro il 10 novembre 2024, una relazione con tutti gli atti del procedimento, compresi quelli richiamati nell'ordinanza impugnata, e gli ulteriori documenti ritenuti rilevanti, ed ha preso atto della possibile definizione conciliativa della controversia, rinviando la causa ad una nuova udienza camerale.
9.- Il contraddittorio è stato tempestivamente integrato nei confronti della signora
VA, ma la controinteressata intimata non si è costituita in giudizio.
10.- All'esito dell'ordine istruttorio impartito con la citata ordinanza n. 651/2024 il
Comune non si è costituito in giudizio nè ha depositato quanto richiesto.
11.- A seguito di due rinvii dell'udienza camerale alle date del 4.12.2024 e del
9.4.2025, richiesti dalle parti in ragione della pendenza di trattative per una definizione stragiudiziale della controversia, la domanda cautelare è stata rinunciata da parte ricorrente all'udienza del 19.11.2025.
12.- Nessuna delle parti ha successivamente svolto attività difensiva.
13.- All'udienza pubblica del 25 febbraio 2026 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la persistenza dell'interesse alla definizione del merito del ricorso, al chè la causa è stata trattenuta per la decisione. N. 00459/2024 REG.RIC.
DIRITTO
1.- Con il primo motivo il ricorrente solleva una censura di incompetenza relativa perché l'ordinanza sindacale impugnata non imporrebbe solo la rimozione di rifiuti ma anche la bonifica di un sito contaminato da amianto, la quale andrebbe disposta dalla Provincia ai sensi dell'art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006.
L'incompetenza non potrebbe dirsi inficiata nemmeno dal richiamo operato dall'ordinanza impugnata alla Legge Regionale 10 ottobre 2023, n. 3 “Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica dei siti contaminati” attuativa dell'art. 22 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre
2023, n. 136), rubricato “Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti”.
Più precisamente, l'art. 1 c. 1 della citata legge regionale dispone che: “Con la presente legge la Regione conferisce ai comuni le funzioni amministrative relative alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza, nonché alle misure di riparazione e di ripristino ambientale di siti contaminati che ricadono nell'ambito del territorio di un solo comune e disciplina i poteri regionali di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni conferite, nonché il supporto tecnico-amministrativo e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della medesima Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104”.
Secondo il sig. AR, tale disposizione va interpretata alla luce del citato art. 22 D.L.
n. 104/2023, il quale sancisce che: “Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza. La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione in caso N. 00459/2024 REG.RIC.
di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime. Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette”. Pertanto dovrebbe ritenersi che la
Lombardia abbia conferito ai Comuni solo le seguenti funzioni in materia ambientale: quelle relative alle spedizioni e destinazioni transfontaliere di rifiuti ex art. 194 comma
6 lett. a) D.Lgs n. 152/2006; quelle autorizzatorie rispetto all'apertura di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 D.Lgs n.
152/2006; quelle inerenti al procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 D.Lgs n.
152/2006; infine, quelle riguardanti il procedimento semplificato di bonifica disciplinate dall'art. 242-bis D. Lgs n. 152/2006. Non invece quelle di cui all'art. 244 del Codice ambiente.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione degli artt. 50 c. 5
TUEL e 191 c. 1 D. Lgs n. 152/2006, sui quali espressamente si fonda l'ordinanza impugnata, mancando del tutto il carattere della contingibilità ed urgenza, sulla cui esistenza l'ordinanza non fornisce alcuna motivazione.
L'urgenza difetterebbe perché:
a) la situazione è ormai permanente, in stallo e con un livello di pericolosità rimasto costante ed invariabile da quasi quindici anni: non a caso, l'ordinanza si fonda su accertamenti e valutazioni di organi tecnici e tecnico-sanitari locali che risalgono a svariati anni prima;
b) tra la data dei sopralluoghi svolti dall'ATS Val Padana e dall'A.R.P.A. Lombardia
e la data dell'adozione dell'ordinanza è intercorso un lasso temporale di ben otto anni;
c) la corrispondenza intercorsa tra le stesse pubbliche amministrazioni coinvolte e le relative richieste di incontro sono rimaste prive di riscontro (cfr. pag. 3 dell'ordinanza, dove si riporta che il Comune, con nota del 31.10.2018, aveva invitato i referenti dell'ATS Val Padana e dell'A.R.P.A. Lombardia a partecipare ad una riunione N. 00459/2024 REG.RIC.
organizzata presso la sede comunale al fine di individuare soluzioni e misure condivise, che tuttavia non si è mai tenuta);
d) l'adozione dell'ordinanza extra ordinem è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, segno che non v'era alcuna urgenza;
e) l'intero procedimento amministrativo si è protratto per più di 16 mesi, a fronte della previsione di conclusione entro 6 mesi contenuta nella comunicazione di avvio.
La contingibilità difetterebbe perché l'ordinanza:
a) non indica le norme ordinarie a cui si intende derogare, così contravvenendo all'art. 191, comma 3, d.lgs. 152/2006;
b) non si sforza in alcun modo di giustificare l'adozione della misura extra ordinem sulla base della sua necessità ed adeguatezza a fronteggiare la situazione emergenziale, non risolvibile mercé gli ordinari strumenti a disposizione.
Il ricorrente lamenta poi la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa. In particolare, dei tre connotati della proporzionalità
(idoneità allo scopo, necessità e proporzionalità in senso stretto) difetterebbe il secondo, mancando una sufficiente descrizione della situazione di pericolo tale da legittimare una deviazione dal principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi.
In particolare, con specifico riferimento all'abbandono incontrollato dei rifiuti, non si comprende per quale motivo l'amministrazione comunale non abbia preferito lo strumento ordinario previsto dall'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 (ordinanza del sindaco che determina le operazioni da compiere per la rimozione dei rifiuti e il loro termine, a carico dei responsabili dell'abbandono, decorso il quale il Comune procede all'esecuzione i danno dei soggetti obbligati e al recupero delle relative somme).
3.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'errata applicazione da un lato dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 con riguardo al divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, dall'altro lato degli artt. 242, 244 e 245 del citato d.lgs. in relazione agli obblighi di bonifica dei siti contaminati. Tutte queste disposizioni, N. 00459/2024 REG.RIC.
infatti, pongono obblighi unicamente a carico del responsabile dell'abbandono dei rifiuti o della contaminazione e non del proprietario dell'immobile che li ha subìti.
Quest'ultimo potrebbe essere destinatario di ordini di rimozione solo nel caso in cui fosse accertata una sua corresponsabilità nella contaminazione, circostanza neppure evocata nell'ordinanza.
4.- Con il quarto motivo il ricorrente sostiene che l'ordinanza sia illegittima per carenza assoluta di istruttoria in punto di accertamento del rischio di dispersione delle fibre di amianto nell'ambiente.
Invero, dalla disamina degli atti istruttori citati nell'ordinanza non è emerso, neppure in termini meramente probabilistici, l'accertamento del rischio di dispersione delle fibre di amianto nell'ambiente, eziologicamente riconducibile ad un riscontrato stato di degrado della contestata copertura nonché la concreta possibilità di aggravamento della situazione anche a causa dell'azione di agenti atmosferici, tale da indurre a ritenere sussistenti i requisiti di imprevedibilità, eccezionalità nonché di urgenza richiesti dalla legge nel preminente interesse di salvaguardia della salute pubblica.
Inoltre nell'ordinanza non si rinviene alcun richiamo alla previa effettuazione delle operazioni previste dal D.M. 6 settembre 1994 (di applicazione dell'art. 6, comma 3,
e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257), contenente le normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie, il quale prescrive di verificare l'effettiva consistenza del materiale, da cui dipende la scelta del metodo di bonifica, tra quelli indicati all'art. 6 (rimozione, incapsulamento e confinamento).
5.- Così compendiati i motivi di ricorso, occorre preliminarmente chiarire quale sia l'oggetto della ordinanza sindacale in questa sede impugnata.
Ed infatti, per quanto l'intestazione del gravato provvedimento faccia riferimento ad un'“ordinanza per la bonifica del sito mediante l'individuazione e rimozione di N. 00459/2024 REG.RIC.
rifiuti”, dando altresì rilievo alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3/2003 di
“conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica dei siti contaminati”, invero nella parte dispositiva dell'atto è imposto all'odierno ricorrente di “predisporre un piano di smaltimento dei rifiuti” completo di qualificazione e caratterizzazione, classificazione e attribuzione dei codici CER, individuazione degli impianti di smaltimento di destinazione dei rifiuti, cronoprogramma di massima degli interventi necessari al ripristino dello stato dei luoghi a tutela dell'ambiente, della salute e dell'igiene pubblica. Non vi è dunque alcun riferimento ad un ordine di eseguire attività di bonifica del sito.
5.1.- La stessa parte motivazionale dell'atto risulta incentrata sull'accertata presenza, nelle aree di proprietà del ricorrente, di cumuli di rifiuti e lastre di coperture contenenti amianto e di altri materiali, non meglio identificabili, ritenuti potenzialmente dannosi per la salute pubblica, e non contiene alcun riferimento alla contaminazione del sito né alla necessità di svolgere operazioni di bonifica.
5.2.- Con il provvedimento impugnato il Sindaco del Comune di Torre de' Picenardi non ha dunque disposto la bonifica dei rifiuti ai sensi dell'art. 244 d.lgs. 152/2006, ma ha ordinato al ricorrente di “predisporre un piano di smaltimento dei rifiuti”, ricorrendo allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, TUEL e dell'art. 191, comma 1, d.lgs. 152/2006.
6.- A ciò consegue l'infondatezza del primo motivo di gravame.
6.1.- La competenza all'adozione dell'atto, infatti, rientra pacificamente nell'alveo delle attribuzioni del Sindaco, al quale l'art. 50 co. 5 TUEL e l'art. 191 co. 1 cod. amb. demandano l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, rispettivamente, da un lato,
“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” e, dall'altro, nel caso in cui si renda necessario ricorrere a “speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti”.
7.- Il Collegio reputa invece fondato il secondo motivo di gravame. N. 00459/2024 REG.RIC.
7.1.- Sul piano normativo, i presupposti per il ricorso alle ordinanze extra ordinem in materia ambientale sono individuati dagli artt. 50 comma 5 TUEL e 191 comma 1
D.Lgs 152/2006 rispettivamente: a) in ipotesi “di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale” o di “urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana”; b) nelle “situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente”, ove
“non si possa altrimenti provvedere (…) per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente”.
Per costante orientamento giurisprudenziale, i presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti sono dati dall'impraticabilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno imminente (urgenza), nonché dall'impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall'ordinamento giuridico (contingibilità).
Trattasi di provvedimenti che costituiscono espressione di un potere amministrativo extra ordinem, volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità: esse presuppongono, pertanto, l'impossibilità o l'inutilità del ricorso agli strumenti ordinari previsti dalla legislazione vigente, a fronte della necessità di fronteggiare una situazione, non tipizzata dalla legge, di pericolo concreto, o anche solo potenziale; la sussistenza di tale pericolo deve emergere da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi (ex multis, Cons. Stato, V, 3 gennaio 2024, n. 105)
8.- Tanto precisato in ordine al quadro normativo e giurisprudenziale nel quale si colloca la fattispecie oggetto di causa, difettano nel caso in esame i presupposti dell'urgenza e della contingibilità che giustificano il ricorso al potere di ordinanza. N. 00459/2024 REG.RIC.
8.1.- Sotto il primo profilo, lo stesso provvedimento impugnato non reca alcuna spiegazione delle ragioni per le quali, a fronte di una situazione di abbandono di rifiuti, protrattasi per anni, l'intervento di smaltimento imposto al ricorrente sia divenuto indifferibile e non ulteriormente rinviabile, anche considerando che gli atti istruttori citati nell'ordinanza e relativi agli accertamenti svolti sono assai risalenti nel tempo rispetto alla data di adozione del provvedimento gravato. Quest'ultimo neppure contiene riferimenti o cenni ad una evoluzione, in senso peggiorativo, della risalente situazione di pericolosità o ad un aggravamento del rischio che possa giustificare il ricorso ad un'ordinanza extra ordinem. D'altra parte, come condivisibilmente posto in evidenza dal ricorrente, la stessa circostanza che nel caso di specie sia stato comunicato l'avvio del procedimento, e che questo si sia protratto per ben 16 mesi, costituiscono ulteriore indice dell'assenza di una situazione di urgenza.
8.2.- Neppure sussiste, sotto il secondo profilo, il presupposto della contingibilità, non essendo rinvenibile nell'avversato provvedimento alcuna evidenza delle ragioni per le quali la situazione sottoposta al vaglio dell'Amministrazione non potesse essere in concreto fronteggiata tramite il ricorso agli strumenti ordinari offerti dall'ordinamento, in specie mediante l'adozione di un provvedimento ex art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006.
9.- Ne deriva la fondatezza della censura, con conseguente illegittimità dell'impugnata ordinanza.
10.- Vanno invece respinte le censure svolte con il terzo motivo di ricorso, a mezzo delle quali il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 192 comma 3 e degli artt. 242,
244 e 245 D.lgs 3 aprile 2006 n. 152, in quanto l'ordinanza impugnata lo avrebbe individuato quale soggetto obbligato solo in ragione della sua qualità di proprietario, senza che siano stati svolti accertamenti per fondare una sua responsabilità nell'abbandono dei rifiuti. N. 00459/2024 REG.RIC.
10.1.- Come affermato da questa Sezione (cfr. sentenza n. 408/2025) l'ordinanza contingibile e urgente prescinde dalla colpevolezza del destinatario e dall'accertamento di eventuali sue responsabilità, e presuppone soltanto che costui abbia la disponibilità dell'area e sia, per ciò solo, in grado di provvedere immediatamente all'esecuzione degli interventi urgenti che si rendono necessari a tutela dell'incolumità pubblica.
10.2.- Poiché l'ordinanza qui gravata è un'ordinanza contingibile e urgente, essa non richiedeva il previo accertamento della responsabilità del ricorrente nell'abbandono dei rifiuti, bensì solo l'individuazione dei soggetti proprietari o di soggetti muniti di un analogo titolo di disponibilità del bene: e siccome è incontestato che il AR è il proprietario dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti, non sono fondate le doglianze con le quali egli lamenta che non sia stata accertata una sua siffatta responsabilità
11.- In conclusione, il ricorso è fondato, nei termini sin qui precisati, e per l'effetto, assorbito l'ultimo motivo non esaminato, l'ordinanza impugnata deve essere annullata.
12.- Le spese di lite sono poste a carico del Comune di Torre de' Picenardi, quale amministrazione soccombente che ha adottato il provvedimento gravato, mentre possono essere compensate nei confronti delle altre parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei termini precisati in motivazione, e per l'effetto annulla l'ordinanza impugnata.
Condanna il Comune di Torre dé Picenardi a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 3.500,00 oltre accessori di legge. N. 00459/2024 REG.RIC.
Compensa le spese di lite nei confronti delle altre parti intimate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO GA, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
RI RI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI RI LO GA
IL SEGRETARIO