Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12779/2024
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 12779/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Milan Dominga Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Milan Dominga e dell'avvocato Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1. I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso l'abitazione attuale della madre , sita in Due Carrare (PD), Via Controparte_1
Dino Durante n. 33, la quale avrà cura di comunicare al SI. l'eventuale trasferimento presso Pt_1
altra abitazione qualora si presenti la necessità. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
pagina 1 di 5
2. La casa familiare sita in Due Carrare, via Dino Durante n. 33, censita come di seguito: Catasto
Fabbricati, Foglio 18, particella 509, sub. 2, Via Dino Durante PT. 1, zona cens. 2, cat. A/2; particella
509, sub. 3, Via Dino Durante, piano T, zona cens. 2, Cat. C/6, cl. 2; particella 509, sub. 1, Via Dino
Durante, piano T, b.c.n.c. cortile comune ai subb 2-3 con la comproprietà delle parti comuni del fabbricato consistente il muro divisorio e nel tetto e su quant'altro comune ai sensi dell'art. 1117 e segg. c.c.; Catasto Terreni, Foglio 18, Sezione Santo ST, particella 509 di are 07.29, ente urbano, rimarrà a disposizione della SI.ra , con tutti gli arredi, in attesa che l'istituto Controparte_1
erogante il mutuo ipotecario conceda al SI. di accollarsi la quota parte del mutuo cointestato Pt_1 alla SI.ra , liberando così quest'ultima da ogni obbligo di garanzia e liquidando alla stessa la CP_1 somma complessiva valutata dalle parti in € 30.000, da corrispondere in due trance: € 25.000,00 alla cessione della quota da farsi con rogito notarile, ed € 5.000,00 da versare alla SI.ra nel CP_1 momento in cui la stessa lascerà l'immobile; in caso di esito negativo, l'abitazione verrà posta in vendita e il ricavato verrà suddiviso in parti uguali tra i ricorrenti, decurtato il residuo mutuo e, con l'impegno da parte della SI.ra di lasciare il predetto immobile entro e non oltre mesi 10 CP_1
(dieci) dalla data della sentenza.
3. Il SI. , potrà vedere e tenere con sé le figlie nei tempi e con le modalità di seguito Parte_1
indicati: un giorno infrasettimanale dal termine del lavoro previsto per le ore 18 circa, salvo impedimenti, e con la riconsegna delle figlie in orario di pernottamento presso la madre. Il padre, si assume altresì l'impegno di tenere con sé le figlie nei week end alternando il sabato o la domenica, salvo impedimenti lavorativi, e ad ogni modo conseguentemente verrà garantito a ciascuno dei minori un week-end a settimane alterne con ciascun genitore. Gli orari ed i giorni potranno essere variati su accordo delle parti qualora il padre e/o la madre siano impegnati per motivi di lavoro o per impegni personali inderogabili. Ulteriori periodi di visita/frequentazioni potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle volontà dei minori. Per quanto concerne le vacanze di Natale, Pasqua e tutte le feste nazionali
Per_ previste da calendario, le figlie , e trascorreranno il Natale con uno dei genitori e Per_2 Per_3
Santo ST con l'altro, e ciò ad anni alterni, mentre dal giorno successivo al 26 dicembre sino al giorno dell'Epifania, tale periodo sarà suddiviso tra i genitori sulla base dei propri impegni lavorativi e personali;
le vacanze pasquali e Pasqua con uno dei genitori e Lunedì dell'Angelo con l'altro, il tutto ad anni alterni, e sempre salvo che non vi siano migliori accordi da parte dei genitori. In ordine alle vacanze estive, il padre avrà facoltà di trascorrere almeno 15 (quindici) giorni anche non consecutivi,
pagina 2 di 5 nel periodo del mese di luglio e agosto di ogni anno solare;
allo stesso modo, la madre avrà facoltà di trascorrere le vacanze estive con i propri figli almeno 15 giorni anche non consecutivi, nel periodo del mese di giugno/luglio, come pure nel mese di agosto di ogni anno solare, salvo diverse eSIenze lavorative di entrambi i genitori, in quel caso gli stessi dovranno comunicare reciprocamente ed anticipatamente ogni diverso cambiamento. I genitori dovranno altresì, reciprocamente comunicare l'uno all'altro la località dove andranno a soggiornare durante le vacanze con i propri figli.
4. Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 17 di Parte_1 Controparte_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di euro 600 (€ 200,00 per ciascuna), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
mentre per le spese straordinarie, i ricorrenti si danno reciprocamente atto e concordano che le seguenti verranno suddivise al 50% ciascuno, e che verranno rimborsate all'altro genitore che le ha sostenute, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione comprovante la relativa spesa, salvo diversa e concordata disposizione delle parti: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire tra i genitori;
d) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche che superino il costo di € 500,00 annui;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa.
- spese per viaggi: viaggi d'istruzione, vacanze, centri estivi, viaggio di maturità; - spese per attività sportive e ricreative: corsi di nuoto, calcio, danza, ballo, tennis, arti marziali, abbigliamento sportivo e abbonamenti ad una palestra;
acquisti di beni personali particolarmente costosi: personal computer, tablet, cellulari, televisori e console.
5. la SI.ra continuerà a beneficiare dell'assegno unico per le figlie minore che ad Controparte_1 oggi ammonta all'importo di € 797,00;
pagina 3 di 5 6. La SI.ra continuerà a rimanere presso l'abitazione in Due Carrare, e si impegna Controparte_1
a sostenere l'intera rata di mutuo sino a quando la stessa rimarrà presso l'immobile;
7. Le parti si danno atto che le spese di accollo sono sostenute da entrambi per la propria quota pari al
50%.
8. Spese legali compensate”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ritenute di giustizia”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 6.11.2024, e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1
la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento delle tre figlie
Per_ minori (nata in data [...]), (nata in data [...]) e (nata in data [...]) Per_2 Per_3
alle condizioni indicate in ricorso, allegando:
- che la famiglia ha residenza anagrafica in Due Carrare (PD), via Dino Durante n.33 nell'immobile di proprietà di entrambi i ricorrenti;
- che negli ultimi tre anni ha percepito i seguenti redditi netti: € 30.063,00 nel 2021, € Parte_1
34.995,00 nel 2022 e € 26.653,00 nel 2023;
- che svolge la professione di operaio/autista presso l'azienda INGAM Srl con una Parte_1
retribuzione mensile netta pari a circa 2.400,00;
- che lo stesso è comproprietario, unitamente a , per la quota del 50% dell'immobile Controparte_1
destinato a casa familiare, è proprietario di due automobili, è titolare di un conto corrente presso Intesa
San Paolo e gravato per l'intera rata di mutuo mensile di € 724,32 sottoscritto per l'acquisto dell'immobile in comproprietà;
- che si è impegnato ad accollarsi la quota del 50% del mutuo che grava su Parte_1 CP_1
e a liquidarla per la quota di comproprietà con il versamento della somma di € 30.000,00 da
[...] corrispondere in due tranche: € 25.000,00 ad avvenuta accettazione dell'accollo ed € 5.000,00 entro un anno dalla data del rogito relativo alla quota del 50% della casa familiare;
- che ove l'accollo non venisse concesso dall'istituto di credito, le parti si sono accordate per la vendita dell'immobile;
- che negli ultimi tre anni ha percepito i seguenti redditi: € 22.800,00 nel 2021, Controparte_1
16.308,00 nel 2022 e € 21.928,00 nel 2023;
- che la stessa è stata assunta alle dipendenze di con contratto a tempo indeterminato e CP_2 retribuzione mensile di € 1.300,00 circa ed è titolare di un libretto postale e di un conto corrente pagina 4 di 5 postale;
- che si è impegnata a trasferire la propria residenza in altra abitazione sita nel Controparte_1
distretto padovano ove verranno collocate le figlie.
Con note depositate per l'udienza del 14.1.2025 i ricorrenti hanno dato conto di aver modificato le conclusioni, allegando atto sottoscritto da entrambe le parti, con le condizioni riportate in epigrafe.
I genitori hanno raggiunto un accordo che è privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole minorenne e coerente con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni e, pertanto, va preso atto dell'accordo con riguardo ai punti 1, 3 e
4 delle rassegnate conclusioni.
Con riferimento alle condizioni di cui ai punti 2, 5, 6 e 7 delle rassegnate conclusioni, si rileva che le stesse sono espressione dell'autonomia negoziale delle parti in materia di diritti disponibili e pertanto non necessitano di essere recepite dal Tribunale ai fini della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c., così provvede:
1. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulla regolamentazione delle condizioni di affidamento delle figlie minori, come riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di conSIlio del 18 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 5 di 5