Decreto cautelare 3 marzo 2023
Ordinanza cautelare 23 marzo 2023
Sentenza 12 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 12/10/2023, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/10/2023
N. 01249/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00248/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Piero Luca', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
per l'annullamento
dei decreti di revoca del nulla osta all'ingresso di tre lavoratori stranieri emessi dalla Prefettura di Crotone – Sportello Unico dell’Immigrazione in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il provvedimento meglio indicato in oggetto, la Prefettura di Crotone – Sportello Unico per l’Immigrazione ha revocato il nulla osta richiesto da -OMISSIS- per l’ingresso in Italia di tre lavoratori stranieri, in quanto la Questura avrebbe espresso parere negativo in ragione della condanna del richiedente, in data -OMISSIS-, per i reati previsti e puniti dagli artt. 110 c.p., 4 e 40 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
2. – Il provvedimento è stato impugnato dall’interessato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, cui è stato richiesto di annullarlo.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che il reato per cui sarebbe stato condannato non rientra tra quelli che, ai sensi dell’art. 22, comma 5- bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; d’altra parte, dal suo certificato del casellario giudiziale nemmeno risulta la condanna cui l’amministrazione fa riferimento; sussiste, in effetti, una precedente condanna per il reato di ricettazione, previsto e punito dall’art. 648, comma 2 c.p., ma nemmeno questo reato sarebbe ostativo al richiesto nulla osta.
3. – L’amministrazione si è costituita con comparsa solo formale.
4. – Con ordinanza del -OMISSIS-, il Tribunale ha accolto l’istanza di tutela cautelare e ha disposto il riesame della vicenda amministrativa.
Il ricorso, tuttavia, è stato discusso all’udienza pubblica del 27 settembre 2023, senza che il Tribunale abbia avuto notizia di ulteriori decisioni da parte dell’amministrazione.
5. – In sede di cognizione non sono emersi elementi per discostarsi da quanto opinato in sede cautelare.
Invero, come correttamente dedotto in ricorso, la condanna cui si fa riferimento nei provvedimenti impugnati (che sarebbe stata pronunciata in data -OMISSIS-) non risulta dal certificato del casellario giudiziario prodotto in giudizio da parte ricorrente.
Il reato per cui il ricorrente sarebbe stato condannato (previsto e punito dagli artt. 4 e 40 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) non rientra tra quelli ostativi al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato ai sensi degli artt. 22 e 24 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Anche la condanna che effettivamente ha subito (per il reato di ricettazione previsto e punto dall’art. 648, comma 2 c.p.) non è ostativa al rilascio del nulla osta.
5. – Il ricorso va accolto e le spese di lite vanno regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, alla rifusione, in favore di -OMISSIS-, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 4.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.